Art. 12
                        (Ritiro dal mercato)
1.  Il  Ministero  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato
   dispone, a cura e a spese del fabbricante  o  del  suo  mandatario
   stabilito  nell'Unione  Europea o del responsabile dell'immissione
   del prodotto sul mercato comunitario,  il  ritiro  temporaneo  dal
   mercato  delle caldaie e degli apparecchi privi della marcatura di
   conformita' CE e della dichiarazione CE di conformita'.
2. Nel caso in cui vi siano fondati sospetti di non  conformita'  del
   prodotto   e   il   fabbricante  o  il  suo  mandatario  stabilito
   nell'Unione Europea o il responsabile dell'immissione del prodotto
   sul mercato comunitario non consentano la tempestiva  acquisizione
   dei  campioni e della documentazione di cui all'allegato IV, punto
   9, per le necessarie verifiche, il Ministero  dell'industria,  del
   commercio   e   dell'artigianato,  previa  diffida,  dispone,  con
   provvedimento motivato,  il  divieto  di  commercializzazione  del
   prodotto  per  il  tempo  strettamente necessario all'accertamento
   della conformita' del prodotto e, comunque,  per  un  periodo  non
   superiore a trenta giorni.
3.  Ove  sia  constatato,  a  seguito delle procedure di accertamento
   espletate ai sensi  dell'articolo  11,  che  le  caldaie,  benche'
   munite  della marcatura di conformita' CE e della dichiarazione di
   conformita', non rispettano  i  requisiti  di  rendimento  di  cui
   all'articolo  4,  il  Ministero  dell'industria,  del  commercio e
   dell'artigianato  ordina  al  fabbricante  o  al  suo   mandatario
   stabilito  nell'Unione  Europea di conformare tale prodotto. Se la
   mancanza di conformita' del prodotto non e'  sanabile  o  persiste
   entro  il  termine  assegnato,  il  Ministero  dell'industria, del
   commercio e dell'artigianato, con provvedimento motivato, ne vieta
   o limita l'immissione in commercio o ne dispone il ritiro a cura e
   a spese dei fabbricante o del suo mandatario stabilito nell'Unione
   Europea  o  del  responsabile  dell'immissione  del  prodotto  sul
   mercato comunitario, informando la Commissione europea e gli altri
   Stati membri.
4.  I  provvedimenti  di  cui  ai  commi  1, 2 e 3 sono notificati al
   fabbricante o al suo mandatario stabilito nell'Unione Europea o al
   responsabile dell'immissione dei prodotto sul mercato  comunitario
   e  pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
   indicando le modalita' e il termine entro cui si puo' ricorrere.