Art. 13
                               (Spese)
l.  Alle  procedure  relative  all'attestazione  di conformita' delle
   caldaie  e  degli  apparecchi  e   a   quelle   finalizzate   alla
   designazione   degli   organismi   abilitati   ad   attestare   la
   conformita',  alla  vigilanza  sugli  organismi  stessi,   nonche'
   all'effettuazione  dei  controlli  sui  prodotti  si  applicano le
   disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
 
          Note all'art. 13:
             - La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 1994.
          Si riporta il testo del relativo art. 47:
             "Art.  47  (Procedure di certificazione e/o attestazione
          finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle
          procedure   di   certificazione   e/o   attestazione    per
          l'apposizione  della marcatura CE, previste dalla normativa
          comunitaria, sono  a  carico  del  fabbricante  o  del  suo
          rappresentante stabilito nell'Unione europea.
             2.  Le spese relative all'autorizzazione degli organismi
          ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a  carico
          dei  richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli
          sugli organismi autorizzati sono  a  carico  di  tutti  gli
          organismi   autorizzati   per  la  medesima  tipologia  dei
          prodotti.  I  controlli  possono  avvenire  anche  mediante
          l'esame a campione dei prodotti certificati.
             3.  I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma
          1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale  o
          periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2,
          sono  versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato per
          essere  successivamente  riassegnati,   con   decreto   del
          Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri
          interessati  sui  capitoli  destinati  al funzionamento dei
          servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui
          ai  citati  commi  e  per  l'effettuazione  dei   controlli
          successivi  sul mercato che possono essere effettuati dalle
          autorita' competenti mediante l'acquisizione  temporanea  a
          titolo   gratuito  dei  prodotti  presso  i  produttori,  i
          distributori ed i rivenditori.
             4. Con uno o piu' decreti dei  Ministri  competenti  per
          materia,  di  concerto con il Ministro del tesoro, sono de-
          terminate ed aggiornate, almeno ogni due anni,  le  tariffe
          per  le  attivita'  autorizzate  di cui al comma 2 e per le
          attivita' di  cui  al  comma  1  se  effettuate  da  organi
          dell'amministrazione  centrale  o  periferica  dello Stato,
          sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le
          modalita'  di  riscossione  delle  tariffe  stesse  e   dei
          proventi  a  copertura delle spese relative ai controlli di
          cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi' deter-
          minate le modalita' di erogazione dei compensi  dovuti,  in
          base     alla     vigente     normativa,    al    personale
          dell'amministrazione  centrale  o  periferica  dello  Stato
          addetto  alle  attivita'  di  cui  ai medesimi commi 1 e 2,
          nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e
          la successiva eventuale restituzione dei prodotti  ai  fini
          dei  controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni
          vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa
          vigente. L'effettuazione dei  controlli  dei  prodotti  sul
          mercato,  come  disciplinati  dal  presente comma, non deve
          comportare ulteriori oneri  a  carico  del  bilancio  dello
          Stato.
             5.  Con  l'entrata in vigore dei decreti applicabili del
          presente   articolo,   sono   abrogate   le    disposizioni
          incompatibili    emanate   in   attuazione   di   direttive
          comunitarie in materia di certificazione CE.
             6. In sede di prima applicazione, il decreto di  cui  al
          comma  4  e'  emanato  entro  sessanta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente legge.