Art. 5
                    (Presunzione di conformita')
1.   Si   presumono  conformi  ai  requisiti  di  rendimento  di  cui
   all'articolo 4, le caldaie fabbricate in conformita'  delle  norme
   tecniche   armonizzate  europee  i  cui  riferimenti  siano  stati
   pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee.
2. Le caldaie di cui al comma 1 devono  essere  contrassegnate  dalla
   marcatura  CE  di  cui  all'allegato I, punto 1, e corredate dalla
   dichiarazione CE di conformita'.
3. Le verifiche  dei  rendimenti  di  cui  all'articolo  4  avvengono
   secondo  le  modalita'  e  con  le  tolleranze fissate dalle norme
   tecniche armonizzate europee.
4. I riferimenti alle norme tecniche nazionali,  che  traspongono  le
   norme  armonizzate  di  cui  ai commi 1 e 3, sono pubblicate nella
   Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  con  decreto  del
   Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5.  In  assenza  di  norme tecniche armonizzate europee si applica la
   normativa nazionale.