Art. 5 (Presunzione di conformita') 1. Si presumono conformi ai requisiti di rendimento di cui all'articolo 4, le caldaie fabbricate in conformita' delle norme tecniche armonizzate europee i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee. 2. Le caldaie di cui al comma 1 devono essere contrassegnate dalla marcatura CE di cui all'allegato I, punto 1, e corredate dalla dichiarazione CE di conformita'. 3. Le verifiche dei rendimenti di cui all'articolo 4 avvengono secondo le modalita' e con le tolleranze fissate dalle norme tecniche armonizzate europee. 4. I riferimenti alle norme tecniche nazionali, che traspongono le norme armonizzate di cui ai commi 1 e 3, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 5. In assenza di norme tecniche armonizzate europee si applica la normativa nazionale.