Art. 6
                      (Immissione in commercio)
1. Prima  dell'immissione  in  commercio,  le  caldaie  devono essere
   contrassegnate   dalla  marcatura  CE  di  cui  all'allegato  I  e
   corredate dalla dichiarazione CE di cui all'articolo 8.
2. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1 si applicano altresi' agli
   apparecchi  commercializzati  separatamente.  In  tal  caso  nella
   dichiarazione  CE di conformita' vengono riportati i parametri che
   consentono  di  ottenere, dopo il montaggio, i tassi di rendimento
   utile di cui all'articolo 4.
3. Le  caldaie,  con  i requisiti di rendimento energetico maggiore o
   uguale  a quello previsto all'allegato VI per le caldaie standard,
   possono  recare  le  indicazioni specifiche di cui all'allegato I,
   punto 2, e all'allegato II.
4. La  marcatura  CE  e  le  altre  indicazioni  di  cui  al presente
   regolamento  sono apposte sulle caldaie e sugli apparecchi in modo
   visibile,  facilmente  leggibile  e  con  sistema  indelebile.  E'
   vietato  apporre  su tali prodotti qualsiasi altro segno che possa
   trarre  in  inganno  sul  significato  e sul simbolo grafico della
   marcatura CE.