Art. 7
                     (Marcatura di conformita')
1.   Nel   caso  in  cui  le  caldaie  siano  disciplinate  da  altre
   disposizioni relative ad aspetti diversi e che prevedano anch'esse
   l'apposizione della marcatura CE, tale marchio puo' essere apposto
   solo se le caldaie soddisfano le norme del presente regolamento  e
   le altre disposizioni.
2.  Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione Europea,
   che si avvale della facolta' di scegliere  un  diverso  regime  da
   applicare  durante  il  periodo transitorio stabilito da eventuali
   disposizioni  comunitarie,  deve  indicare  espressamente,   nella
   documentazione   che   accompagna   le  caldaie,  le  disposizioni
   comunitarie cui si e' uniformato.
3. La marcatura CE di cui  al  comma  1  e'  seguita  dal  numero  di
   identificazione  dell'organismo  notificato  che  ha  eseguito  la
   procedura di verifica di cui all'allegato IV, moduli C, D o E.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e  3  si  applicano  altresi'
   agli apparecchi commercializzati separatamente.