IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione. 
   Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
   Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86; 
   Visti l'articolo 3 e l'allegato C della legge 19 febbraio 1992, n.
142, nonche' l'articolo 4 e l'allegato  C  della  legge  22  febbraio
1994, n. 146; 
   Vista la direttiva 90/396/CEE, del Consiglio del 29  giugno  1990,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli  Stati  membri
in materia di apparecchi a  gas,  come  modificata  dall'articolo  10
della direttiva 93/68/CEE, del Consiglio del 22 luglio 1993; 
   Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469; 
   Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966; 
   Vista la legge 6  dicembre  1971,  n.  1083,  sulla  sicurezza  di
impiego del gas combustibile; 
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  luglio  1982,
n. 577; 
   Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 25 luglio 1996; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 31 ottobre 1996; 
   Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
                                EMANA 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
                (Campo di applicazione e definizioni) 
1. Il presente regolamento riguarda: 
   a) gli apparecchi utilizzati per la cottura, il riscaldamento, la 
      produzione di acqua calda, il  raffreddamento,  l'illuminazione
      ed il lavaggio, che bruciano combustibili gassosi e  hanno  una
      temperatura normale dell'acqua, se impiegata, non  superiore  a
      105  gradi  centigradi;  essi  sono   di   seguito   denominati
      "apparecchi". Sono assimilati agli apparecchi i  bruciatori  ad
      aria soffiata nonche' i corpi di scambio di calore destinati ad
      essere attrezzati con tali bruciatori; 
   b) i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione e i 
      sottogruppi, diversi dai bruciatori  ad  aria  soffiata  e  dai
      corpi di scambio di calore destinati ad essere  attrezzati  con
      tali  bruciatori,  commercializzati   separatamente   per   uso
      professionale  e  destinati  ad  essere   incorporati   in   un
      apparecchio a gas o montati per  costituire  un  apparecchio  a
      gas; essi sono di seguito denominati "dispositivi". 
2. Ai fini del presente  regolamento  si  intende  per  "combustibile
      gassoso" qualsiasi combustibile che sia allo stato gassoso alla
      temperatura di 150 gradi centigradi e alla pressione di 1  bar.
      3. Sono esclusi dal campo di applicazione di cui  al  comma  1,
      lettera   a),   gli   apparecchi   realizzati    e    destinati
      specificamente ad essere utilizzati in processi industriali  in
      stabilimenti industriali. 4. Ai fini del  presente  regolamento
      un  apparecchio  si  considera   "usato   normalmente"   quando
      ricorrono tutte le seguenti  condizioni:  a)  e'  correttamente
      installato e sottoposto a regolare manutenzione,  conformemente
      alle istruzioni del fabbricante; 
   b) e' usato nel normale campo di variazione della qualita' del gas 
      e della pressione di alimentazione; 
   c) e' usato per gli scopi per cui e' stato costruito o in modi 
      ragionevolmente prevedibili. 
 
    
AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
    
          Note alle premesse: 
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
             - Il comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  come  modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29, prevede  che
          con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta possano essere  emanati  regolamenti
          per: 
     a) l'esecuzione  delle  leggi  e  dei  decreti  legislativi;  b)
     l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e   dei   decreti
     legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli  relativi
     a materie riservate alla competenza regionale; 
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge. 
             Il comma 4 dello  stesso  articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti regolamenti debbono recare  la  denominazione  di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
             - La legge 9  marzo  1989,  n.  86,  concerne  le  norme
          generali  sulla  partecipazione  dell'Italia  al   processo
          normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli
          obblighi comunitari. 
             -  La  legge  19  febbraio  1992,  n.  142  concerne  le
          disposizioni  per  l'adempimento  di   obblighi   derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
          comunitaria per il 1991). L'art.  3  della  suddetta  legge
          cosi' recita: 
             "Art. 3 (Attuazione  di  direttive  comunitarie  in  via
          regolamentare) - 1. Il Governo e' autorizzato ad attuare in
          via regolamentare, a  norma  degli  articoli  3,  comma  1,
          lettera c), e 4  della  legge  9  marzo  1989,  n.  86,  le
          direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato  C  alla
          presente legge, applicando anche il disposto  dell'articolo
          5, comma 1, della medesima legge n. 86, del 1989". 
             - L'allegato C della suddetta legge cosi' recita: 
                                                          "ALLEGATO C 
                                                (Articolo 3, comma 1) 
                            ELENCO DELLE DIRETTIVE 
                        DA ATTUARE IN VIA REGOLAMENTARE 
             (Omissis). 
          Direttiva 90/396/CEE. 
             Direttiva del Consiglio del 29 giugno 1990,  concernente
          il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri  in
          materia di apparecchi a gas". 
             - La  legge  22  febbraio  1994,  n.  146,  concerne  le
          disposizioni  per  l'adempimento  di   obblighi   derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge comunitaria 1993. L'art. 4 della suddetta legge cosi'
          recita: 
             "Art. 4 (Attuazione  di  direttive  comunitarie  in  via
          regolamentare) - 1. Il Governo e' autorizzato ad attuare in
          via regolamentare, a  norma  degli  articoli  3,  comma  1,
          lettera c), e  4  della  legge  9  marzo  1989,  n.  86  le
          direttive  comprese  nell'elenco  di  cui  all'allegato  C,
          applicando anche il  disposto  dell'articolo  5,  comma  1,
          della medesima legge n. 86 del 1989. 
             2. Gli schermi di  regolamento  per  l'attuazione  delle
          direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato  D  sono
          sottoposti   al   parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge
          9 marzo 1989, n. 86 come sostituito dall'articolo  3  della
          presente legge". 
             - L'allegato C della suddetta legge cosi' recita: 
                                                          "ALLEGATO C 
                                                (Articolo 3, comma 1) 
                            ELENCO DELLE DIRETTIVE 
                        DA ATTUARE IN VIA REGOLAMENTARE 
             (Omissis). 
          "Direttiva 93/68/CEE. 
             Direttiva del Consiglio del 22 luglio 1993, che modifica 
          le direttive 90/396/CEE (apparecchi a gas)"." 
             - la direttiva 90/396/CEE e' pubblicata  in  G.U.C.E.  L
          196 del 26 luglio 1990. 
             - La direttiva 93/68/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L.220
          del 30 agosto 1993. 
             -  La  legge  13   maggio   1961,   n.   469,   riguarda
          l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo  nazionale
          dei vigili  del  fuoco  e  stato  giuridico  e  trattamento
          economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti  e
          vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
             -  La  legge  26  luglio  1965,  n.  966,  riguarda   la
          disciplina delle tariffe, delle modalita'  di  pagamento  e
          dei compensi al personale del Corpo  nazionale  dei  vigili
          del fuoco per i servizi a pagamento. 
             - La legge 6 dicembre 1971, n. 1083, concerne  le  norme
          per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile. 
             -  Il  D.P.R.  29  luglio   1982,   n.   577,   riguarda
          l'approvazione del regolamento  concernente  l'espletamento
          dei servizi antincendi.