Art. 11 
                     (Disposizioni finanziarie) 
1. I proventi derivanti dalle attivita' di cui agli articoli 6  e  7,
   se effettuate da organi dell'amministrazioni centrale o periferica
   dello Stato, e dalle attivita' di cui all'articolo 9, sono versati
   all'entrata del bilancio dello Stato  per  essere  successivamente
   riassegnati, con decreto del Ministro del  tesoro,  agli  appositi
   capitoli degli stati di previsione dei Ministeri  interessati  per
   essere  destinati  al  funzionamento  dei  servizi  preposti  allo
   svolgimento delle attivita'  di  cui  ai  citati  articoli  e  per
   l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato. 
2. Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,   del   commercio   e
   dell'artigianato e del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
   Ministro del tesoro, sono determinate ogni due  anni,  sulla  base
   dei costi effettivi dei servizi resi, le tariffe da applicare  per
   l'espletamento delle attivita' di cui al comma  1  e  le  relative
   modalita' di riscossione, nonche' le modalita' di  erogazione  dei
   compensi dovuti, in base  alla  vigente  normativa,  al  personale
   addetto alle citate attivita'. 
3. In sede di prima applicazione, il decreto di cui  al  comma  2  e'
   emanato entro sessanta giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
   presente regolamento, nella Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica
   italiana.