Art. 6 (Metodi per attestare la conformita' degli apparecchi) l. I metodi per attestare la conformita' degli apparecchi fabbricati in serie sono i seguenti: a) l'esame CE del tipo previsto all'allegato II, punto 1; b) prima dell'immissione in commercio, a scelta del fabbricante: 1) la dichiarazione CE di conformita' al tipo, prevista dall'allegato II, punto 2; 2) la dichiarazione CE di conformita' al tipo, a garanzia della qualita' della produzione, prevista dall'allegato II, punto 3; 3) la dichiarazione CE di conformita' al tipo, a garanzia della qualita' del prodotto, prevista dall'allegato II, punto 4; 4) la verifica CE prevista dall'allegato II, punto 5. 2. Nel caso di un apparecchio prodotto come esemplare unico o in piccola quantita', il fabbricante puo' ricorrere alla verifica CE dell'esemplare unico prevista dall'allegato II, punto 6. 3. Al termino dell'adempimento di cui al comma 1, lettera b), o di quello di cui al comma 2, sugli apparecchi conformi viene apposta la marcatura CE di conformita', secondo le modalita' prescritte dall'articolo 5. 4. Le spese relative ai metodi per attestare la conformita' degli apparecchi sono a carico del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario.