Art. 9 
         (Organismi autorizzati ad attestare la conformita') 
1. L'autorizzazione ad espletare i metodi di cui agli articoli 6 e  7
   e' rilasciata, previa istruttoria, dal  Ministero  dell'industria,
   del commercio e dell'artigianato, di  concerto  con  il  Ministero
   dell'interno,  agli  organismi  che  soddisfano   i   criteri   di
   valutazione fissati nell'allegato V; le  disposizioni  concernenti
   la  presentazione  della  domanda,  il  contenuto  di  essa  e  la
   documentazione da presentare a corredo della stessa sono  indicate
   nell'allegato VI; l'autorizzazione dura cinque anni,  puo'  essere
   rinnovata e si intende rifiutata se non e' rilasciata entro dodici
   mesi dalla data di presentazione della domanda. 
2. Il Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato
   comunica alla Commissione europea e agli altri  Stati  membri  gli
   organismi autorizzati ai sensi del comma 1, indicandone i  compiti
   specifici;  il   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
   dell'artigianato cura la pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
   della Repubblica  italiana  dell'elenco  degli  organismi.  e  dei
   relativi aggiornamenti pubblicati dalla Commissione europea  nella
   Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, completi del numero di
   identificazione loro attribuito dalla Commissione europea. 
3. Se un organismo autorizzato non soddisfa piu' i requisiti  di  cui
   al  comma  1,  l'autorizzazione  e'  revocata   e   il   Ministero
   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  ne   informa
   immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri. 4.
   Il controllo dell'attivita' degli organismi autorizzati e'  svolto
   dalle amministrazioni che rilasciano le  autorizzazioni  ai  sensi
   del comma 1 anche avvalendosi  degli  accertamenti  effettuati  ai
   sensi dell'articolo 10. 
5. Le pese relative al rilascio dell'autorizzazione sono a carico dei
   richiedenti;   le   spese   relative   ai   controlli   successivi
   all'autorizzazione sono a carico degli organismi autorizzati. 
6. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano altresi' agli  organismi  tecnici
   delle amministrazioni dello Stato.