Art. 2.
             Ripartizione della quota del gettito IRPEF
  1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge, l'Unione delle Comunita' ebraiche
italiane concorre con lo Stato, nonche' con i soggetti  di  cui  agli
articoli  47  della  legge  20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22
novembre 1988, n. 516, 23 della legge 22 novembre  1988,  n.  517,  4
della  legge  5  ottobre  1993,  n. 409, e 27 della legge 29 novembre
1995, n. 520, e con gli enti che  stipulano  analoghi  accordi,  alla
ripartizione  della  quota  pari  all'8  per  mille  dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle
dichiarazioni annuali. L'Unione  delle  Comunita'  ebraiche  italiane
destinera' le somme devolute a tale titolo dallo Stato alle finalita'
istituzionali dell'ente indicate dall'articolo 19 della legge 8 marzo
1989, n. 101, con particolare riguardo alle attivita' culturali, alla
salvaguardia  del  patrimonio storico, artistico e culturale, nonche'
ad interventi sociali ed umanitari volti in special modo alla  tutela
delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo.
  2.  La  partecipazione  alla  ripartizione  di cui al comma 1 viene
stabilita sulla base delle scelte espresse dai contribuenti  in  sede
di  dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse
da parte dei contribuenti, la partecipazione stessa si stabilisce  in
proporzione alle scelte espresse.
  3.  A  decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma
1,  lo  Stato  corrisponde  annualmente  all'Unione  delle  Comunita'
ebraiche  italiane, entro il mese di giugno, le somme di cui ai commi
1  e  2  calcolate  dagli  uffici   finanziari   sulla   base   delle
dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente
con destinazione all'Unione medesima.
 
          Note all'art. 2:
             -  Il  testo dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n.
          222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia
          e per il sostentamento  del  clero  cattolico  in  servizio
          nelle diocesi), e' il seguente:
             "Art.  47. - Le somme da corrispondere a far tempo dal 1
          gennaio 1987  e  sino  a  tutto  il  1989  alla  Conferenza
          episcopale  italiana  e  al Fondo edifici di culto in forza
          delle presenti norme sono  iscritte  in  appositi  capitoli
          dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro, verso
          contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del  medesimo
          stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031
          e   n.   2071  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'interno, nonche' del capitolo n. 7871 dello  stato  di
          previsione del Ministero dei lavori pubblici.
             A  decorrere  dall'anno  finanziario 1990 una quota pari
          all'otto per mille dell'imposta sul reddito  delle  persone
          fisiche,   liquidata   dagli   uffici   sulla   base  delle
          dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a  scopi  di
          interesse  sociale  o  di  carattere  umanitario  a diretta
          gestione  statale  e,  in  parte,  a  scopi  di   carattere
          religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.
             Le  destinazioni  di  cui  al  comma  precedente vengono
          stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti
          in sede di dichiarazione annuale dei redditi.  In  caso  di
          scelte   non   espresse   da  parte  dei  contribuenti,  la
          destinazione  si  stabilisce  in  proporzione  alle  scelte
          espresse.
             Per  gli  anni  finanziari  1990,  1991  e 1992 lo Stato
          corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun  anno,  alla
          Conferenza  episcopale  italiana,  a  titolo  di anticipo e
          salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno  1996,
          una  somma  pari  al  contributo  alla  stessa  corrisposto
          nell'anno 1989, a norma dell'art. 50.
             A  decorrere  dall'anno  finanziario  1993,   lo   Stato
          corrisponde  annualmente,  entro  il  mese  di giugno, alla
          Conferenza episcopale italiana,  a  titolo  di  anticipo  e
          salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo
          d'imposta  successivo,  una  somma  calcolata  sull'importo
          liquidato  dagli  uffici  sulla  base  delle  dichiarazioni
          annuali  relative al terzo periodo d'imposta precedente con
          destinazione alla Chiesa cattolica".
             - Il testo dell'art. 30 della legge 22 novembre 1988, n.
          516 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo  Stato  e
          l'Unione  italiana  delle Chiese cristiane avventiste del 7
          giorno), e' il seguente:
             "Art. 30. -  A  decorrere  dall'anno  finanziario  1990,
          l'Unione  delle  Chiese  cristiane avventiste concorre alla
          ripartizione  della   quota   pari   all'otto   per   mille
          dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche liquidata
          dagli  uffici  sulla  base  delle  dichiarazioni   annuali,
          destinando  le  somme devolute a tale titolo dallo Stato ad
          interventi sociali ed umanitari anche a  favore  dei  Paesi
          del terzo mondo.
             2.  Le  destinazioni di cui al comma 1 vengono stabilite
          sulla base delle scelte espresse dai contribuenti  in  sede
          di dichiarazione annuale dei redditi.
             3.   In  caso  di  scelte  non  espresse  da  parte  dei
          contribuenti, l'Unione dichiara di  rinunciare  alla  quota
          relativa  a  tali  scelte in favore della gestione statale,
          rimanendo tale importo di esclusiva pertinenza dello Stato.
             4. A  decorrere  dall'anno  finanziario  1993  lo  Stato
          corrisponde   annualmente  all'Unione,  entro  il  mese  di
          giugno, la somma di cui al comma  1  calcolata  su  importo
          liquidato  dagli  uffici  sulla  base  delle  dichiarazioni
          annuali relative al terzo periodo di imposta precedente con
          destinazione all'Unione medesima.
             5. La quota di cui al  comma  1  e'  quella  determinata
          nell'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222".
             - Il testo dell'art. 23 della legge 22 novembre 1988, n.
          517  (Norme  per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e
          le Assemblee di Dio in Italia), e' il seguente:
             "Art. 23. - A decorrere dall'anno  finanziario  1990  le
          ADI concorrono alla ripartizione della quota, pari all'otto
          per  mille  dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
          liquidata  dagli  uffici  sulla  base  delle  dichiarazioni
          annuali,  destinando  le somme devolute a tale titolo dallo
          Stato  ad interventi sociali ed umanitari anche a favore di
          Paesi del terzo mondo.
             2. Le destinazioni di cui al comma 1  vengono  stabilite
          sulla  base  delle scelte espresse dai contribuenti in sede
          di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non
          espresse da parte dei contribuenti, le  ADI  dichiarano  di
          rinunciare  alla  quota  relativa  a  tali scelte in favore
          della gestione statale, rimanendo tale importo di esclusiva
          pertinenza dello Stato.
             3. A  decorrere  dall'anno  finanziario  1993  lo  Stato
          corrisponde  annualmente, entro il mese di giugno, alle ADI
          la  somma  di  cui  al  comma  1,  calcolata   sull'importo
          liquidato  dagli  uffici  sulla  base  delle  dichiarazioni
          annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente  con
          destinazione alle ADI.
             4.  La  quota  di  cui  al comma 1 e' quella determinata
          nell'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222".
             - Il testo dell'art. 4 della legge 5  ottobre  1993,  n.
          409   (Integrazione   dell'intesa   tra  il  Governo  della
          Repubblica italiana e  la  Tavola  valdese,  in  attuazione
          dell'art.  8,  terzo  comma,  della  Costituzione),  e'  il
          seguente:
             "Art.  4   (Ripartizione   della   quota   del   gettito
          dell'IRPEF).  -  1.  A  decorrere dal periodo di imposta in
          corso alla data di entrata in vigore della presente  legge,
          la  Tavola valdese concorre con lo Stato, con i soggetti di
          cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n.    222,
          30 della legge 22 novembre 1988, n. 516 e 23 della legge 22
          novembre  1988,  n.  517,  e  con gli enti che stipuleranno
          analoghi  accordi,  alla  ripartizione  della  quota   pari
          all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla
          base   delle   dichiarazioni  annuali.  La  Tavola  valdese
          utilizzera'  le  somme   devolute   a   tale   titolo   dai
          contribuenti   esclusivamente   per   interventi   sociali,
          assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero
          sia  direttamente,  attraverso  gli   enti   aventi   parte
          nell'ordinamento    valdese,   sia   attraverso   organismi
          associativi   ed   ecumenici   a   livello   nazionale    e
          internazionale.
             2.  L'attribuzione  delle  somme di cui al comma 1 viene
          effettuata   sulla   base   delle   scelte   espresse   dai
          contribuenti  in sede di dichiarazione annuale dei redditi,
          nel cui modulo le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese
          verranno indicate con la denominazione  "Chiesa  evangelica
          valdese (Unione delle Chiese metodiste e valdesi)".
             3.  La  Tavola  valdese  non  partecipa all'attribuzione
          della quota  relativa  ai  contribuenti  che  non  si  sono
          espressi  in  merito.  Gli  importi  relativi  rimangono di
          pertinenza dello Stato.
             4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui
          al comma 1, lo Stato corrispondera' annualmente,  entro  il
          mese  di  giugno,  alla  Tavola valdese la somma risultante
          dall'applicazione  del  comma  1,  calcolata  dagli  uffici
          finanziari  sulla base delle dichiarazioni annuali relative
          al  terzo  periodo  d'imposta  precedente, con destinazione
          alle Chiese rappresentate dalla Tavola valdese.
             5. La Tavola valdese, entro il mese di luglio  dell'anno
          successivo  a  quello  di  esercizio, trasmette al Ministro
          dell'interno  un  rendiconto  relativo  alla  utilizzazione
          delle  somme  ricevute  per  fini  di  cui  al comma 1 e ne
          diffonde adeguata informazione.
             6. Il rendiconto di cui al comma 5 dovra' precisare  gli
          interventi  effettuati in Italia e all'estero ed i soggetti
          attraverso   i   quali   tali   interventi   siano    stati
          eventualmente   operati,  con  specificazione  delle  somme
          attribuite a ciascun intervento.
             7. Il Ministro dell'interno,  entro  trenta  giorni  dal
          ricevimento  del  rendiconto  di  cui  ai  commi  5 e 6, ne
          trasmette copia, con propria  relazione,  ai  Ministri  del
          tesoro e delle finanze".
             - Il testo dell'art. 27 della legge 29 novembre 1995, n.
          520  (Norme  per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e
          la Chiesa evangelica  luterana  in  Italia  (CELI),  e'  il
          seguente:
             "Art.   27   (Ripartizione   della   quota  del  gettito
          dell'IRPEF). - 1. A  decorrere  dal  periodo  d'imposta  in
          corso  alla data di entrata in vigore della presente legge,
          la CELI concorre con lo Stato, con i soggetti di  cui  agli
          articoli  47  della  legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della
          legge 22 novembre  1988,  n.  516,  e  23  della  legge  22
          novembre  1988,  n.  517, e con i soggetti che stipuleranno
          analoghi  accordi,  alla  ripartizione  della  quota   pari
          all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla
          base  delle  dichiarazioni  annuali. La CELI utilizzera' le
          somme devolute a tale titolo dai contribuenti oltre che  ai
          fini  di cui all'art. 26, anche per gli interventi sociali,
          assistenziali,  umanitari   e   culturali   in   Italia   e
          all'estero,  e  cio'  sia  direttamente,  sia attraverso le
          Comunita' ad essa collegate.
             2. L'attribuzione delle somme di cui al  comma  1  viene
          effettuata   sulla   base   delle   scelte   espresse   dai
          contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei  redditi,
          nel  cui  modulo  le  Comunita'  rappresentate  dalla  CELI
          verranno indicate con la denominazione  'Chiesa  evangelica
          luterana  in  Italia'.  In  caso  di  scelte  non espresse,
          l'attribuzione viene effettuata in proporzione alle  scelte
          espresse.
             3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui
          ai  commi 1 e 2, lo Stato corrispondera' annualmente, entro
          il  mese  di  giugno,  alla  CELI   la   somma   risultante
          dall'applicazione  del  comma  1,  calcolata  dagli  uffici
          finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali  relative
          al terzo periodo di imposta precedente".
             -  Il  testo  dell'art. 19 della citata legge n. 101 del
          1989, e' il seguente:
             "Art. 19. - 1.  L'Unione  delle  Comunita'  israelitiche
          italiane  conserva  la  personalita'  giuridica  di  cui e'
          attualmente dotata e  assume  la  denominazione  di  Unione
          delle Comunita' ebraiche italiane.
             2.  L'Unione e' l'ente rappresentativo della confessione
          ebraica nei rapporti con lo  Stato  e  per  le  materie  di
          interesse generale dell'ebraismo.
             3.  L'Unione cura e tutela gli interessi religiosi degli
          ebrei in Italia; promuove la conservazione delle tradizioni
          e  dei  beni  culturali  ebraici;   coordina   ed   integra
          l'attivita'  delle  Comunita';  mantiene  i contatti con le
          collettivita' e gli enti ebraici degli altri paesi".