Art. 4. Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 101 1. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge 8 marzo 1989, n. 101, e' sostituito dal seguente: " 2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, stipulata il 6 novembre 1996, integrativa dell'intesa del 27 febbraio 1987, le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo, agli effetti della imposta sul reddito delle persone fisiche, i predetti contributi annuali versati alle Comunita' stesse, relativi al periodo di imposta nel quale sono stati versati, nonche' le erogazioni liberali in denaro relative allo stesso periodo, eseguite in favore della Unione delle Comunita' ebraiche italiane ovvero delle Comunita' di cui all'articolo 18 della presente legge, fino all'importo complessivo di lire due milioni". 2. Il comma 4 dell'articolo 30 della legge 8 marzo 1989, n. 101, e' sostituito dal seguente: " 4. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potra' procedere alla revisione dell'importo deducibile e dell'aliquota IRPEF ad opera di una apposita commissione paritetica, nominata dalla autorita' governativa e dall'Unione delle Comunita' ebraiche italiane".
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 30 della citata legge n. 101 del 1989, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 30. - 1. La Repubblica italiana prende atto che le entrate delle Comunita' ebraiche di cui all'art. 18 sono costituite anche dai contributi annuali dovuti, a norma dello Statuto, dagli appartenenti alle medesime. 2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, stipulata il 6 novembre 1996, integrativa dell'intesa del 27 febbraio 1987, le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo, agli effetti della imposta sul reddito delle persone fisiche, i predetti contributi annuali versati alle Comunita' stesse, relativi al periodo di imposta nel quale sono stati versati, nonche' le erogazioni liberali in denaro relative allo stesso periodo, eseguite in favore della Unione delle Comunita' ebraiche italiane ovvero delle Comunita' di cui all'art. 18 della presente legge, fino all'importo complessivo di lire due milioni. 3. Le modalita' relative sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze. 4. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potra' procedere alla revisione dell'importo deducibile e dell'aliquota IRPEF ad opera di un'apposita commissione paritetica, nominata dalla autorita' governativa e dall'Unione delle Comunita' ebraiche italiane" .