Art. 4.
              Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 101
  1. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge 8 marzo 1989, n. 101, e'
sostituito dal seguente:
  "  2.  A  decorrere  dal  periodo  di imposta in corso alla data di
entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa,  stipulata
il  6 novembre 1996, integrativa dell'intesa del 27 febbraio 1987, le
persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo, agli effetti
della  imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,   i   predetti
contributi annuali versati alle Comunita' stesse, relativi al periodo
di  imposta  nel  quale  sono  stati  versati,  nonche' le erogazioni
liberali in denaro relative allo stesso periodo, eseguite  in  favore
della Unione delle Comunita' ebraiche italiane ovvero delle Comunita'
di  cui  all'articolo  18  della  presente  legge,  fino  all'importo
complessivo di lire due milioni".
  2. Il comma 4 dell'articolo 30 della legge 8 marzo 1989, n. 101, e'
sostituito dal seguente:
  " 4. Su richiesta di  una  delle  parti,  al  fine  di  predisporre
eventuali  modifiche, si potra' procedere alla revisione dell'importo
deducibile e dell'aliquota IRPEF ad opera di una apposita commissione
paritetica, nominata dalla autorita' governativa e dall'Unione  delle
Comunita' ebraiche italiane".
 
          Nota all'art. 4:
             -  Il  testo  dell'art. 30 della citata legge n. 101 del
          1989, cosi' come modificato dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
             "Art. 30. - 1. La Repubblica italiana prende atto che le
          entrate  delle  Comunita'  ebraiche di cui all'art. 18 sono
          costituite anche dai contributi  annuali  dovuti,  a  norma
          dello Statuto, dagli appartenenti alle medesime.
             2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data
          di   entrata   in   vigore   della  legge  di  approvazione
          dell'intesa, stipulata  il  6  novembre  1996,  integrativa
          dell'intesa  del  27  febbraio  1987,  le  persone  fisiche
          possono dedurre dal reddito complessivo, agli effetti della
          imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche,  i  predetti
          contributi  annuali versati alle Comunita' stesse, relativi
          al periodo di imposta nel quale sono stati versati, nonche'
          le erogazioni  liberali  in  denaro  relative  allo  stesso
          periodo,  eseguite  in  favore della Unione delle Comunita'
          ebraiche italiane ovvero delle Comunita' di cui all'art. 18
          della presente legge, fino all'importo complessivo di  lire
          due milioni.
             3.  Le modalita' relative sono stabilite con decreto del
          Ministro delle finanze.
             4.  Su  richiesta  di  una  delle  parti,  al  fine   di
          predisporre  eventuali  modifiche, si potra' procedere alla
          revisione dell'importo deducibile e dell'aliquota IRPEF  ad
          opera di un'apposita commissione paritetica, nominata dalla
          autorita'   governativa   e   dall'Unione  delle  Comunita'
          ebraiche italiane" .