Art. 2.
  1.  L'articolo 96 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
e' sostituito dalla seguente sezione:
                             "Sezione IV
                 SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI
  Art.  96 (Soggetti aderenti e natura dei sistemi di garanzia). - 1.
Le  banche  italiane  aderiscono  a  uno  dei sistemi di garanzia dei
depositanti istituiti e riconosciuti in Italia.
   2.  Le succursali di banche comunitarie operanti in Italia possono
aderire  a  un  sistema  di garanzia italiano al fine di integrare la
tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza.
   3.  Le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia
aderiscono  a un sistema di garanzia italiano salvo che partecipino a
un sistema di garanzia estero equivalente.
   4.  I  sistemi  di  garanzia  hanno  natura di diritto privato; le
risorse  finanziarie  per  il perseguimento delle loro finalita' sono
fornite dalle banche aderenti.
   5.  I  componenti  degli  organi  e coloro che prestano la propria
attivita'  nell'ambito  dei  sistemi di garanzia dei depositanti sono
vincolati  al  segreto professionale in relazione a tutte le notizie,
le  informazioni  e i dati in possesso dei sistemi di garanzia stessi
in ragione dell'attivita' istituzionale di questi ultimi.
  Art.  96-bis  (Interventi). - 1. I sistemi di garanzia effettuano i
rimborsi  nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche
autorizzate  in  Italia.  Per  le  succursali  di  banche comunitarie
operanti  in  Italia,  che  abbiano  aderito  in via integrativa a un
sistema  di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo nei casi in cui
sia intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza. I
sistemi  di  garanzia  possono  prevedere  ulteriori  casi e forme di
intervento.
   2.  I  sistemi di garanzia tutelano i depositanti delle succursali
comunitarie delle banche italiane; essi possono altresi' prevedere la
tutela dei depositanti delle succursali extracomunitarie delle banche
italiane.
  3.  Sono  ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi acquisiti
dalle  banche  con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o
sotto altra forma, nonche' agli assegni circolari e agli altri titoli
di credito ad essi assimilabili.
  4. Sono esclusi dalla tutela:
    a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;
    b)  le  obbligazioni  e  i  crediti  derivanti  da  accettazioni,
paghero' cambiari ed operazioni in titoli;
    c)   il  capitale  sociale,  le  riserve  e  gli  altri  elementi
patrimoniali della banca;
    d)  i  depositi  derivanti da transazioni in relazione alle quali
sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648-
bis e 648-ter del codice penale;
    e)  i  depositi  delle  amministrazioni  dello  Stato, degli enti
regionali,   provinciali,   comunali  e  degli  altri  enti  pubblici
territoriali;
    f)  i  depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio,
nonche' i crediti delle stesse;
    g)  i  depositi delle societa' finanziarie indicate nell'articolo
59,  comma  1,  lettera  b),  delle compagnie di assicurazione; degli
organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre societa'
dello stesso gruppo bancario;
    h)  i  depositi,  anche  effettuati  per  interposta persona, dei
componenti  gli  organi  sociali  e dell'alta direzione della banca o
della capogruppo del gruppo bancario;
    i)  i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei soci
che detengano almeno il 5 per cento del capitale sociale della banca;
    l) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca,
a  titolo  individuale,  tassi  e  condizioni  che  hanno  concorso a
deteriorare  la  situazione finanziaria della banca, in base a quanto
accertato dai commissari liquidatori.
   5.  Il limite massimo di rimborso per ciascun depositante non puo'
essere inferiore a lire duecento milioni.
   6.  Sono  ammessi  al rimborso i crediti, non esclusi ai sensi del
comma 4, che possono essere fatti valere nei confronti della banca in
liquidazione  coatta  amministrativa,  secondo  quanto previsto dalla
sezione III del presente titolo.
   7.  Il rimborso e' effettuato, sino all'ammontare del controvalore
di  20.000  ECU,  entro  tre  mesi  dalla  data  del provvedimento di
liquidazione  coatta amministrativa. Il termine puo' essere prorogato
dalla  Banca d'Italia, in circostanze eccezionali o in casi speciali,
per  un  periodo  complessivo  non  superiore  a  nove mesi. La Banca
d'Italia   stabilisce   modalita'   e   termini   per   il   rimborso
dell'ammontare residuo dovuto ed aggiorna il limite di 20.000 ECU per
adeguarlo alle eventuali modifiche della normativa comunitaria.
   8.  I  sistemi  di garanzia subentrano nei diritti dei depositanti
nei  confronti  della banca in liquidazione coatta amministrativa nei
limiti  dei  rimborsi effettuati e, entro tali limiti, percepiscono i
riparti  erogati  dalla  liquidazione  in via prioritaria rispetto ai
depositanti destinatari dei rimborsi medesimi.
  Art.  9-ter  (Poteri della Banca d'Italia). - 1. La Banca d'Italia,
avendo  riguardo  alla tutela dei risparmiatori e alla stabilita' del
sistema bancario:
    a)  riconosce  i sistemi di garanzia, approvandone gli statuti, a
condizione  che  i sistemi stessi non presentino caratteristiche tali
da  comportare  una ripartizione squilibrata dei rischi di insolvenza
sul sistema bancario;
    b) coordina l'attivita' dei sistemi di garanzia con la disciplina
delle crisi bancarie e con l'attivita' di vigilanza;
    c)  disciplina le modalita' di rimborso, anche con riferimento ai
casi di cointestazione;
    d)  autorizza  gli  interventi  dei  sistemi  di  garanzia  e  le
esclusioni delle banche dai sistemi stessi;
    e)  verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri
cui  aderiscono  le succursali di banche extracomunitarie autorizzate
in  Italia  sia  equivalente a quella offerta dai sistemi di garanzia
italiani;
    f) disciplina la pubblicita' che le banche sono tenute ad attuare
per  informare i depositanti sul sistema di garanzia cui aderiscono e
sull'inclusione  nella  garanzia  medesima delle singole tipologie di
crediti;
    g)  disciplina  le  procedure  di  coordinamento con le autorita'
competenti  degli  altri  Stati  membri  in ordine all'adesione delle
succursali  di banche comunitarie a un sistema di garanzia italiano e
alla loro esclusione dallo stesso;
    h)  emana  disposizioni  attuative  delle  norme  contenute nella
presente sezione.
  Art.  96-quater (Esclusione). - 1. Le banche possono essere escluse
dai  sistemi  di  garanzia  in  caso  di inadempimento di eccezionale
gravita' agli obblighi derivanti dall'adesione ai sistemi stessi.
  2.  I  sistemi  di  garanzia,  previo assenso della Banca d'Italia,
contestano  alla  banca  l'inadempimento, concedendo il termine di un
anno  per  ottemperare  agli  obblighi  previsti nel comma 1. Decorso
inutilmente  tale termine, prorogabile per un periodo non superiore a
un  anno,  i  sistemi  di garanzia, previa autorizzazione della Banca
d'Italia, comunicano alla banca l'esclusione.
  3.  Sono coperti dalla garanzia i fondi acquisiti fino alla data di
ricezione della comunicazione di esclusione. Di tale comunicazione la
banca  esclusa  da  tempestiva  notizia  ai  depositanti  secondo  le
modalita' indicate dalla Banca d'Italia.
  4. Le autorita' che hanno rilasciato l'autorizzazione all'attivita'
bancaria revocano la stessa al venir meno dell'adesione ai sistemi di
garanzia;  resta  ferma  la  possibilita' di disporre la liquidazione
coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80.
  5.   La  procedura  di  esclusione  non  puo'  essere  avviata  ne'
proseguita  nei  confronti  di  banche  sottoposte ad amministrazione
straordinaria.".
 
          Note all'art. 2:
             - Per il D.Lgs. n. 385 del 1993 vedi note alle premesse.
          L'art. 96 cosi' recitava:
             "Art.  96  (Sistemi  di  garanzia dei depositi). - 1. La
          Banca  d'Italia  emana  istruzioni  per  il   coordinamento
          dell'operativita'  dei sistemi di garanzia dei depositi con
          le procedure di liquidazione coatta  e  di  amministrazione
          straordinaria,  nonche'  con  l'attivita'  di  vigilanza in
          generale".