Art. 2
          Misure in materia di servizi di pubblica utilita'
         e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo

  1.  Al  fine  di accelerare il coordinamento funzionale e operativo
delle  gestioni  governative  nei  sistemi  regionali  di  trasporto,
nonche'  l'attuazione  delle  deleghe  alle regioni delle funzioni in
materia  di  servizi  ferroviari  di interesse locale e regionale, il
Ministro  dei  trasporti  affida, a decorrere dal 1 gennaio 1997, con
proprio  decreto,  alla  Ferrovie dello Stato Spa la ristrutturazione
delle  aziende  in  gestione commissariale governativa e la gestione,
per  un periodo massimo di tre anni, dei servizi di trasporto da esse
esercitati.  I  bilanci di tali aziende rimarranno separati da quello
della Ferrovie dello Stato Spa.
  2.  La  ristrutturazione  di cui al comma 1, finalizzata anche alla
trasformazione  societaria  delle  gestioni  governative,  e' operata
attraverso  la  predisposizione  e  attuazione  di un piano unitario,
articolato  in relazione alle caratteristiche funzionali e gestionali
delle  aziende  interessate  d'intesa  con  le  regioni  e sentite le
organizzazioni  sindacali,  approvato  dal  Ministro  dei trasporti e
della navigazione, sentite le Commissioni parlamentari competenti per
materia. Nella predisposizione del piano:
a) la  Ferrovie  dello  Stato  Spa si atterra' ai criteri di cui agli
   articoli  3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio,
   del  26  giugno  1969,  come  modificato  dal regolamento (CEE) n.
   1893/91  del  Consiglio, del 20 giugno 1991, nonche' all'obiettivo
   di  ottenere nel corso del triennio un rapporto di almeno 0,35 tra
   ricavi  da  traffico complessivamente conseguiti e costi operativi
   complessivamente  sostenuti  al netto dei costi di infrastruttura,
   conservando   l'appartenenza  del  personale  alla  contrattazione
   collettiva di lavoro degli autoferrotranvieri;
b) potra'  essere  prevista  l'adozione  di uno o piu' idonei modelli
   organizzativi   per   una   diversa  ripartizione  delle  gestioni
   governative,   nonche'   specifiche   deroghe  ai  regolamenti  di
   esercizio;
c) saranno  separatamente  quantificati  i  disavanzi  cumulati dalle
   singole  gestioni  al  31 dicembre 1995 e nel corso dell'esercizio
   1996.  Il  Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto
   con   il   Ministro   del   tesoro,  definira'  le  procedure  per
   regolarizzare  le  eventuali  situazioni debitorie emergenti dalla
   suddetta  quantificazione.  La  gestione si svolgera' nel rispetto
   delle norme contabili e gestionali della Ferrovie dello Stato Spa.
   Il  controllo  sull'attuazione  dei  piani  di ristrutturazione e'
   svolto dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione
   generale   della   motorizzazione   civile   e  dei  trasporti  in
   concessione.
  3.  Per  l'esercizio dei compiti di cui al comma 1 il Ministero dei
trasporti  e  della  navigazione  provvede  ad affidare alla Ferrovie
dello Stato Spa senza onere alcuno per quest'ultima, a far data dal 1
gennaio  1997  e  per  i  tre anni seguenti, i rami tecnici aziendali
delle gestioni commissariali governative, con esclusione dei beni non
utilizzati e non utilizzabili per i servizi di trasporto, per i quali
la  Ferrovie  dello  Stato  Spa potra' dare attuazione alla procedura
prevista  dall'articolo  3,  commi  7, 8 e 9, della legge 15 dicembre
1990,  n. 385, destinando i proventi ai processi di razionalizzazione
necessari ad accrescere l'efficienza delle gestioni interessate.
  4. Lo stanziamento previsto per l'anno 1997 sul capitolo 1653 dello
stato  di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione,
al  netto  della sovvenzione di esercizio da attribuire ai servizi di
navigazione  lacuale,  viene  assegnato alla Ferrovie dello Stato Spa
per  l'esercizio delle ferrovie attualmente in gestione commissariale
governativa. Saranno inoltre trasferite alla Ferrovie dello Stato Spa
le risorse destinate agli interventi di cui alla legge 8 giugno 1978,
n.  297,  relativamente ai servizi attualmente esercitati in gestione
governativa.  Le  somme  di  cui al presente comma saranno versate su
apposito  conto di tesoreria intestato alla Ferrovie dello Stato Spa,
che rendera' conto annualmente del loro impiego sia complessivamente,
sia  per  singola  azienda.  Il  rendiconto e' comunicato altresi' al
Parlamento.
  5.  Il personale dipendente dalle aziende in gestione commissariale
governativa  che risulti in esubero strutturale puo' essere collocato
in  quiescenza anticipata, ove in possesso del requisito minimo di 33
anni  di  contributi,  ovvero  abbia raggiunto l'eta' di 55 anni, con
tempi  e modalita' determinati con decreto del Ministro dei trasporti
e  della  navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale  e  con  il Ministro del tesoro, fronteggiando il
relativo  onere con le somme residue sul capitolo 3662 dello stato di
previsione  del  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale non
impegnate per il prepensionamento di cui al decreto-legge 25 novembre
1995,  n.  501,  convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio
1996, n. 11. Le aziende suddette non possono avvalersi della facolta'
di  cui  all'ultimo  periodo  del  comma 2 dell'articolo 4 del citato
decreto-legge  n.  501  del  1995.  Possono  altresi'  applicarsi  al
personale  delle  predette aziende risultante in esubero strutturale,
le  disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12
maggio  1995,  n.  163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
luglio  1995,  n.  273. Previa intesa fra il Ministro dei trasporti e
della  navigazione  e le regioni interessate, possono essere attivate
procedure  di  mobilita'  del  personale  in esubero verso aziende di
trasporto regionale.
  6.  Ai  sensi  e per gli effetti dei commi da 1 a 10, per i servizi
ferroviari  di  cui  trattasi,  le  attivita'  in materia di polizia,
sicurezza e regolarita' dell'esercizio ferroviario, di cui al decreto
del  Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e successive
modificazioni  ed  integrazioni, sono esercitate dalla Ferrovie dello
Stato  Spa  sotto  la  vigilanza  e  le  direttive  del  Ministro dei
trasporti   e   della   navigazione,  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo  19  dell'atto  di  concessione  di cui al decreto dello
stesso  Ministro,  in data 26 novembre 1993. Restano ferme le attuali
competenze  e  procedure  relative  ai programmi di intervento di cui
alla  legge 22 dicembre 1986, n. 910, e di cui alla legge 26 febbraio
1992,  n.  211.  Cessano  di  applicarsi,  ai  sensi  del comma 1, le
disposizioni  contenute  negli  articoli  5 e 6 della legge 18 luglio
1957, n. 614.
  7.  A  decorrere dal 1 gennaio 2000 le regioni potranno affidare in
concessione,   regolata   da   contratti  di  servizio,  le  gestioni
ferroviarie  ristrutturate  ai  sensi  dei commi da 1 a 10 a societa'
gia'  esistenti o che verranno costituite per la gestione dei servizi
ferroviari  d'interesse  regionale  e  locale, eventualmente compresi
quelli attualmente in concessione. Tali societa' avranno accesso, per
i  loro  servizi,  alla rete in concessione alla Ferrovie dello Stato
Spa  con  le  modalita' che verranno stabilite, in applicazione della
direttiva  91/440/CEE  del  Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti
ferroviari  regionali  e  locali. Le procedure attraverso le quali le
regioni  assumono  la qualita' di ente concedente nei confronti delle
predette societa' verranno definite mediante accordi di programma tra
il   Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione  e  le  regioni
interessate,  entro  il mese di giugno 1999. Tali accordi definiranno
il trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura delle
gestioni commissariali governative a titolo gratuito alle regioni.
  8.   Il   Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione  presenta
annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del
piano di ristrutturazione di cui al comma 1.
  9.  Sono  abrogate  le  norme contenute nel regio-decreto 8 gennaio
1931,  n. 148, nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel decreto-
legge  13  maggio  1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla
legge  12  luglio  1991,  n.  202,  che risultino in contrasto con la
presente legge.
  10.  Per  effetto  delle  norme  di  cui  ai  commi  da  1  a 10 lo
stanziamento   del  capitolo  1653  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  dei  trasporti  e della navigazione e' ridotto di lire 300
miliardi per l'anno 1997 e per gli anni successivi.
  11.  Le  riduzioni di cui ai commi da 12 a 16 relative al contratto
di  servizio,  per  una  quota  di  lire  321  miliardi sono riferite
prevalentemente  a  contenere gli oneri a carico dello Stato, in modo
da  garantire  una  maggiore  efficienza  e funzionalita' complessiva
della  rete  anche  attraverso la valorizzazione delle tratte a minor
traffico.
  12.  I mutui e i prestiti della Ferrovie dello Stato Spa, in essere
alla data della trasformazione in societa' per azioni, nonche' quelli
contratti  e da contrarre, anche successivamente alla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge,  sulla  base  ed  entro  i limiti
autorizzati  da  vigenti disposizioni di legge che ne pongono l'onere
di  ammortamento  a  totale  carico dello Stato, sono da intendersi a
tutti  gli  effetti  debito dello Stato. Con decreto del Ministro del
tesoro  sono  stabilite  le modalita' per l'ammortamento del debito e
per l'accensione dei mutui da contrarre.
  13. La revisione dei contratti di servizio e di programma in essere
tra  il  Ministero  dei  trasporti  e della navigazione e la Ferrovie
dello  Stato  Spa  dovra'  assicurare un minore onere per il bilancio
dello Stato di almeno 2.810 miliardi di lire annue.
  14. Al fine di favorire il processo di razionalizzazione produttiva
in  corso,  gli  apporti  al capitale della Ferrovie dello Stato Spa,
previsti  dall'articolo  6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n.
725,  come  modificati  dal  decreto-legge  23  febbraio 1995, n. 41,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e
dall'articolo  4, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, sono
rideterminati  complessivamente  in  lire 19.118 miliardi, da erogare
per  lire  2.400  miliardi  nell'anno  1997,  per lire 3.264 miliardi
nell'anno  1998,  per  lire  3.104 miliardi nell'anno 1999 e per lire
3.450  miliardi  annue  nel  periodo  2000-2002.  Tale  programma  di
investimenti  dovra'  rispettare  quanto  disposto  dai  commi  1 e 2
dell'articolo 4 della citata legge 28 dicembre 1995, n. 550.
  15.  Entro il 31 gennaio 1997, il Governo procede ad una verifica e
riferisce  alle  competenti  Commissioni  parlamentari sullo stato di
attuazione  del  progetto  di alta velocita', ed in particolare sulle
conferenze di servizi, sui rapporti TAV Spa-Ferrovie dello Stato Spa,
sui piani finanziari della TAV Spa, sulla legittimita' degli appalti,
sui  meccanismi  di  indennizzo,  sui  nodi,  le  interconnessioni, i
criteri   di   determinazione  della  velocita',  le  caratteristiche
tecniche   che   consentano   il   trasporto   delle  merci,  nonche'
sull'attivazione  dell'unita'  di  vigilanza  presso il Ministero dei
trasporti  e  della  navigazione,  con  l'obiettivo  di consentire al
Parlamento  di  valutare  il  progetto  di alta velocita' all'interno
degli  obiettivi  piu'  generali  del potenziamento complessivo della
rete  ferroviaria, dell'intermodalita', dell'integrazione del sistema
dei  trasporti  in  funzione  del collegamento dell'intero Paese e di
questo con l'Europa.
  16.  L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma
3,  del  decreto-legge  17  giugno  1996,  n.  321,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e' estesa all'anno
1997.
  17.  Con  decorrenza  dal  1  aprile  1997 gli importi dovuti per i
servizi  di  corrispondenza  e  telegrafici di cui all'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171, sono
corrisposti, tramite utilizzo dei conti di credito ordinari e secondo
le tariffe vigenti, dalle amministrazioni che utilizzano il servizio,
a   carico  delle  dotazioni  di  bilancio  opportunamente  integrate
nell'importo  complessivo  valutato  in  lire  160 miliardi annue. Il
rispettivo  pagamento  avviene,  dietro  presentazione del rendiconto
mensile,   entro   e  non  oltre  il  mese  successivo  a  quello  di
riferimento.  Per  il  trimestre gennaio-marzo 1997 il predetto onere
permane  a carico del Tesoro ed e' stabilito forfettariamente in lire
80 miliardi.
  18.  Entro  il  31  marzo  1997,  l'Ente  poste italiane propone ai
beneficiari  dei  pagamenti  delegati  previsti  all'articolo  4  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 febbraio 1972, n. 171,
l'accredito  diretto  su  conti correnti o conti di deposito postale,
previa    definizione   delle   caratteristiche   e   condizioni   di
remunerazione  di questi ultimi, tramite accordo con il Ministero del
tesoro  e  la  Cassa  depositi  e  prestiti.  Tali forme di accredito
diretto possono essere estese, su decisione dell'Ente poste italiane,
anche  ai  lavoratori  dipendenti del settore pubblico e privato. Con
decorrenza  dal  1 gennaio 1997, il tasso d'interesse riconosciuto ai
titolari  di  conto  corrente  postale e' determinato dall'Ente poste
italiane.  Esso  puo'  essere  definito  in maniera differenziata per
tipologia  di  correntista  e  per  caratteristiche  del conto, fermo
restando  l'obbligo  di  pubblicita'  e  di parita' di trattamento in
presenza di caratteristiche omogenee. In maniera analoga l'Ente poste
italiane puo' stabilire commissioni a carico dei correntisti postali.
Con  decorrenza dal 1 febbraio 1997, in riferimento ai conti correnti
postali e con esclusione dei conti correnti postali intestati ad enti
o  amministrazioni  pubbliche,  l'Ente poste italiane puo' utilizzare
l'incremento  della  giacenza rispetto alla giacenza media del quarto
trimestre  1996  per  impieghi  diretti  nei  confronti  del Tesoro e
l'acquisto di titoli di Stato.
  19.   I  servizi  postali  e  di  pagamento  per  i  quali  non  e'
esplicitamente   previsto   dalla  normativa  vigente  un  regime  di
monopolio  legale  sono svolti dall'Ente poste italiane e dagli altri
operatori  in  regime  di  libera  concorrenza.  In  relazione a tali
servizi  cessa,  con  decorrenza  dal  1  gennaio 1997, ogni forma di
obbligo  tariffario o sociale posto a carico dell'Ente poste italiane
nonche'  ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che
si  avvalgono  del  predetto  Ente,  definite dalle norme vigenti. E'
soppressa l'esclusivita' postale dei servizi di trasporto di pacchi e
colli  previsti dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto
del  Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Sono abrogati
i  commi  26, 27 e 28, primo e secondo periodo, dell'articolo 2 della
legge  28  dicembre 1995, n. 549. E' fatto obbligo all'ente di tenere
registrazioni contabili separate, isolando in particolare i costi e i
ricavi  collegati  alla  fornitura  dei  servizi erogati in regime di
monopolio legale da quelli ottenuti dai servizi prestati in regime di
libera concorrenza.
  20.  Con  decorrenza dal 1 aprile 1997, i prezzi dei servizi di cui
al  comma  19  sono  stabiliti,  anche tramite convenzione, dall'Ente
poste  italiane, tenendo conto delle esigenze della clientela e delle
caratteristiche  della  domanda,  nonche'  dell'esigenza  di difesa e
sviluppo  dei volumi di traffico. Al fine di agevolare, anche dopo il
1  aprile  1997, gli invii attraverso il canale postale di: a) libri;
b)  giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicita' editi da
soggetti   iscritti   al   registro   nazionale   della   stampa;  c)
pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre
organizzazioni senza fini di lucro, anche in lingua estera da spedire
all'estero,  il  Ministero  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni
determina,  con  un anticipo di almeno tre mesi, le tariffe agevolate
per le categorie indicate nelle lettere a), b) e c), con un eventuale
aumento  non superiore al tasso programmato di inflazione. A tal fine
e' istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
-  Dipartimento  per  l'informazione  e  l''editoria  pari a lire 300
miliardi per il 1997, per le integrazioni tariffarie da corrispondere
all'Ente  poste italiane. Il funzionamento del fondo e' stabilito con
decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro e
non  oltre  il 31 marzo 1997. Non possono essere ammesse alle tariffe
agevolate  le  pubblicazioni pornografiche; le testate giornalistiche
di cui alla lettera b) che contengono inserzioni pubblicitarie, anche
in  forma  di  inserto  separato  dalla  pubblicazione, anche di tipo
redazionale  per  un'area calcolata su base annua superiore al 45 per
cento  dell'intero stampato; le pubblicazioni di cui alla lettera c),
qualora includano inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto
separato  dalla  pubblicazione,  o  perseguano vantaggi commerciali a
favore  di  terzi,  nonche'  quelle  di vendita per corrispondenza, i
cataloghi   e  la  stampa  postulatoria.  Le  stampe  promozionali  e
propagandistiche  spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni
senza  scopo  di lucro di cui alla lettera c), anche finalizzate alla
raccolta  di fondi, godono di un trattamento tariffario non superiore
all'80  per cento di quello previsto per le pubblicazioni informative
delle medesime organizzazioni.
  21.  Con  decorrenza  dal  1  gennaio 1997 i conti correnti postali
intestati  al  Ministero  del  tesoro  ed utilizzati per il pagamento
delle  pensioni  di  Stato  sono  chiusi  e  la  relativa giacenza e'
trasferita   in   apposito  conto  corrente  infruttifero  presso  la
Tesoreria  centrale  dello  Stato  intestato al Ministero del tesoro-
Pensioni  di  Stato.  Con  proprio  decreto  il  Ministro  del tesoro
stabilisce  le  modalita'  di  utilizzo  del  predetto  conto  per il
servizio  di  pagamento  delle  pensioni  di  Stato. Per gli obblighi
tariffari  e sociali connessi ai servizi resi nel triennio 1994-1996,
il  compenso  previsto  dall'articolo  6  del  contratto di programma
vigente  tra  Ente  poste  italiane  e  Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni  e' forfettariamente stabilito nella somma globale,
relativa all'intero triennio, di lire 1200 miliardi. Tale somma sara'
corrisposta  all'Ente poste italiane in sei quote annuali di lire 150
miliardi  nel 1997 e di lire 210 miliardi annue nel 1998, 1999, 2000,
2001 e 2002. La somma predetta e' comunque ad ogni titolo comprensiva
di  quanto  dovuto all'Ente poste italiane per l'attivita' gestionale
da  quest'ultimo  svolta  a  favore del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni  negli  esercizi  1994,  1995 e 1996, relativamente
agli   importi   per  i  quali  e'  stato  chiesto  il  rimborso  con
quantificazione forfettaria.
  22.  Entro  il  31  gennaio  1997  il  Nucleo  di consulenza per la
regolazione  dei  servizi  di pubblica utilita' (NARS), istituito con
delibera CIPE dell'8 maggio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 138 del 14 giugno 1996, propone, in accordo con il Ministero delle
poste  e  delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane, sulla base
dei criteri stabiliti nella delibera CIPE del 24 aprile 1996, recante
"Linee-guida  per  la  regolazione dei servizi di pubblica utilita'",
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996, una
nuova  struttura  tariffaria  per  i  servizi  postali riservati e un
metodo  di  adeguamento  delle  tariffe che consenta di promuovere la
convergenza  verso  livelli  efficienti  dei  costi di produzione dei
servizi postali.
  23.  Il  consiglio  di  amministrazione  dell'Ente  poste  italiane
presenta  entro  il 31 marzo 1997 un piano d'impresa triennale in cui
sono indicati i provvedimenti necessari per il riassetto dell'azienda
e  le modalita' della loro realizzazione. Tale riassetto deve portare
l'azienda italiana a risultati in linea con gli standard realizzati a
livello  europeo  in  tema  di qualita' e caratteristiche dei servizi
prestati,  produttivita',  costi  unitari  di  produzione, equilibrio
economico  dell'azienda, nonche' eliminare ogni aggravio sul bilancio
dello  Stato  derivante da condizioni di non efficienza. Il contratto
di  programma  previsto  dal  decreto-legge  1 dicembre 1993, n. 487,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71,
stabilira'  anche  per  l'anno 1997 gli obblighi di servizio a carico
dell'Ente e le corrispondenti forme di compensazione.
  24. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni comunica alle
competenti  Commissioni  parlamentari  entro  il 30 giugno di ciascun
anno,  a  decorrere  dal 1997, lo stato di attuazione degli obiettivi
previsti  dal contratto di programma e del piano di imprese di cui al
comma 23.
  25.  Le  remunerazioni  corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti
all'Ente  poste  italiane  per  il  risparmio postale sono versate su
apposito  conto  fruttifero  acceso  presso  la Tesoreria dello Stato
intestato all'Ente medesimo.
  26.  Le  operazioni  di  collocamento  e di distribuzione di valori
mobiliari  emessi  da  enti  pubblici  territoriali e da societa' per
azioni  al  cui  capitale  sociale  lo Stato partecipa direttamente o
indirettamente,  possono  essere  effettuate  anche presso le agenzie
postali.
  27.  Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1
dicembre  1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
gennaio  1994,  n.  71, e' differito al 31 dicembre 1997. Il predetto
termine puo' essere modificato con delibera del CIPE.
  28.   In   attesa   di   un'organica   riforma  del  sistema  degli
ammortizzatori  sociali,  entro  centottanta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della presente legge, con uno o piu' decreti del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro  del  tesoro,  adottati  ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sentite  le organizzazioni
sindacali   ed  acquisito  il  parere  delle  competenti  Commissioni
parlamentari,  sono  definite,  in  via  sperimentale,  misure per il
perseguimento   di   politiche  attive  di  sostegno  del  reddito  e
dell'occupazione   nell'ambito   dei   processi  di  ristrutturazione
aziendali  e  per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende
pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilita', nonche'
delle  categorie  e  settori  di  impresa  sprovvisti  del sistema di
ammortizzatori  sociali.  Nell'esercizio della potesta' regolamentare
il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di
   appositi   fondi   finanziati   mediante   un   contributo   sulla
   retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento;
b) definizione  da  parte  della contrattazione medesima di specifici
   trattamenti e dei relativi criteri, entita', modalita' concessivi,
   entro  i  limiti  delle risorse costituite, con determinazione dei
   trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi;
c) eventuale  partecipazione  dei lavoratori al finanziamento con una
   quota non superiore al 25 per cento del contributo;
d) in    caso   di   ricorso   ai   trattamenti,   previsione   della
   obbligatorieta' della contribuzione con applicazione di una misura
   addizionale  non  superiore a tre volte quella della contribuzione
   stessa;
e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il concorso delle
   parti sociali;
f) conseguimento,  limitatamente  all'anno  1997, di maggiori entrate
   contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi.
  29.  Al  comma 25 dell'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 1996,
   n.  510,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 novembre
   1996,  n.  608,  le  parole:  "sino  al  31  dicembre  1996"  sono
   sostituite  dalle  seguenti:  "sino  al 31 dicembre 1997"; dopo le
   parole:  "alla  procedura dell'amministrazione straordinaria" sono
   inserite  le  seguenti:  ", a procedure concorsuali, a fallimento,
   nonche'  a  tutti i casi di cessione o affitto di azienda, laddove
   non   si  riscontrino  coincidenza  degli  assetti  proprietari  o
   rapporti  di  collegamento e controllo tra l'azienda cessionaria e
   quella  cedente,".  Per  le  finalita'  di  cui al presente comma,
   nell'ambito  del  Fondo  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
   decreto-legge   20   maggio   1993,   n.   148,   convertito,  con
   modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' preordinata
   la somma di lire 10 miliardi.
  30.   La   Sezione   speciale   per   l'assicurazione  del  credito
all'esportazione   (SACE)   e   il  Mediocredito  centrale  Spa  sono
autorizzati,  per  l'esercizio  finanziario 1997, a contrarre mutui e
prestiti,  anche  obbligazionari,  sia  in  lire  che  in valuta, sul
mercato  nazionale  o  estero,  nei  limiti  determinati, con proprio
decreto,  dal  Ministro  del  tesoro, di concerto con il Ministro del
commercio con l'estero da destinare, rispettivamente, alle necessita'
operative  d'istituto  e  a copertura delle esigenze del Fondo di cui
all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295. Il ricavo netto e'
versato in appositi conti di tesoreria intestati rispettivamente alla
SACE e al Mediocredito centrale Spa.
  31. La SACE e' altresi' autorizzata, nei limiti fissati annualmente
dal Ministro del tesoro con proprio decreto, a concludere transazioni
o  cedere  crediti, propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti
dalla  stessa  SACE,  anche  a  valore  inferiore  rispetto  a quello
nominale.  In  relazione  alla quota non coperta da garanzia, la SACE
provvede  a  richiedere  preventivamente  l'assenso  degli  operatori
economici  indennizzati, i quali beneficiano degli importi realizzati
in proporzione alla quota suddetta.
  32. I ricavi delle operazioni di cui al comma 31, detratta la quota
spettante  agli  operatori  economici  indennizzati  dalla SACE, sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato.
  33.  All'articolo  8, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n.
227, dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti:
"g-bis)  deliberare  l'emissione  di  obbligazioni  e l'assunzione di
mutui e prestiti; le deliberazioni sono sottoposte per l'approvazione
al  Ministro del tesoro; trascorsi dieci giorni dalla loro ricezione,
ove   da   parte   del   suddetto   Ministro  non  vengano  formulate
osservazioni, le deliberazioni si intendono approvate;
g-ter)  deliberare transazioni e cessioni di crediti nel quadro delle
iniziative  di  recupero  degli  indennizzi erogati; le deliberazioni
sono  sottoposte per l'approvazione al Ministro del tesoro; trascorsi
dieci giorni dalla loro ricezione, ove da parte del suddetto Ministro
non  vengano  formulate  osservazioni,  le deliberazioni si intendono
approvate".
  34.  Le  rate  di ammortamento per capitale e interessi dei mutui e
prestiti  di  cui  al comma 30 sono rimborsate, rispettivamente, alla
SACE  ed  al  Mediocredito  centrale  Spa, dal Ministero del tesoro a
carico delle rispettive assegnazioni.
  35.  Il  Ministero del tesoro puo' stipulare direttamente contratti
di  cessione  dei crediti di cui alla legge 17 dicembre 1990, n. 397,
anche a valore inferiore rispetto a quello nominale.
  36.  Il  Ministro  del  tesoro,  con  proprio  decreto  adottato di
concerto   con   il  Ministro  degli  affari  esteri,  puo'  altresi'
autorizzare  e  disciplinare,  a  fronte  dei  crediti  della SACE, o
gestiti  dalla  SACE,  e  dei  crediti  concessi  a  valere sul Fondo
rotativo  previsto  dall'articolo  6 della legge 26 febbraio 1987, n.
49,  gestito dal Mediocredito centrale Spa, operazioni di conversione
in  attivita'  di  protezione  ambientale, sviluppo socio-economico e
commerciali  dei  debiti dei Paesi in via di sviluppo per i quali sia
intervenuto  un  accordo in tal senso tra i Paesi creditori. I ricavi
delle  operazioni  di  cui  al  presente  comma confluiscono ai conti
correnti  intestati,  rispettivamente,  alla SACE e al suddetto Fondo
rotativo  di  cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
presso  la Tesoreria centrale dello Stato e possono essere utilizzati
per le necessita' operative d'istituto.
  37.  All'articolo  39  della  legge  23 dicembre 1994, n. 724, come
modificato  dall'articolo  14  del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.
41,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "volumetria iniziale" sono aggiunte le
   seguenti: "o assentita";
b) al  comma  1  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dai seguenti: "Il
   procedimento  di  sanatoria  degli  abusi  edilizi posti in essere
   dalla  persona  imputata  di  uno dei delitti di cui agli articoli
   416-bis,  648-bis  e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo
   conto,  e'  sospeso  fino  alla sentenza definitiva di non luogo a
   procedere  o  di proscioglimento o di assoluzione. Non puo' essere
   conseguita  la  concessione  in  sanatoria  degli abusi edilizi se
   interviene  sentenza  definitiva  di  condanna per i delitti sopra
   indicati.  Fatti  salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle
   condanne   riportate   nel  certificato  generale  del  casellario
   giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con
   dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'articolo 2 della
   legge  4  gennaio  1968,  n.  15, di non avere carichi pendenti in
   relazione  ai  delitti  di  cui  agli  articoli 416-bis, 648-bis e
   648-ter del codice penale";
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
   "2.  Il  rilascio  della concessione o autorizzazione in sanatoria
   non comporta limitazione ai diritti dei terzi";
d) al  comma  4, dopo il penultimo periodo, sono inseriti i seguenti:
   "Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento
   sia   stato   effettuato   nei   termini  per  errore  ad  ufficio
   incompetente   alla   riscossione   dello   stesso.   La   mancata
   presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di
   tre  mesi  dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal
   comune  comporta l'improcedibilita' della domanda e il conseguente
   diniego  della  concessione  o  autorizzazione  in  sanatoria  per
   carenza di documentazione.";
e) al comma 5, alla fine del terzo periodo le parole: "31 marzo 1995"
   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "15  dicembre 1995, purche' la
   domanda sia stata presentata nei termini";
f) al  comma  6,  primo  periodo,  le  parole:  "31  marzo 1995" sono
   sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1996";
g) dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente:
   "10-bis.  Per  le  domande  di  concessione  o  autorizzazione  in
   sanatoria  presentate  entro  il  30  giugno  1987  sulle quali il
   sindaco abbia espresso provvedimento di diniego successivamente al
   31  marzo  1995,  sanabili  a  norma  del  presente  articolo, gli
   interessati possono chiederne la rideterminazione sulla base delle
   disposizioni della presente legge";
h) al comma 11, secondo periodo, le parole: "Entro un anno dalla data
   di  entrata  in vigore della presente legge" sono sostituite dalle
   seguenti: "Entro il 31 dicembre 1997";
i) al  comma  13,  sono  aggiunti,  in  fine, i seguenti periodi: "Le
   regioni   possono   modificare,   ai   sensi  di  quanto  disposto
   dall'articolo 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
   modificazioni,  le  norme  di  attuazione degli articoli 5, 6 e 10
   della  legge  28  gennaio 1977, n. 10. La misura del contributo di
   concessione,  in  relazione alla tipologia delle costruzioni, alla
   loro destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in riferimento
   all'ampiezza  ed all'andamento demografico dei comuni nonche' alle
   loro  caratteristiche geografiche, non puo' risultare inferiore al
   70  per  cento di quello determinato secondo le norme vigenti alla
   data  di  entrata in vigore della presente disposizione. Il potere
   di  legiferare  in  tal senso e' esercitabile entro novanta giorni
   dalla   predetta   data;  decorso  inutilmente  tale  termine,  si
   applicano le disposizioni vigenti alla medesima data";
l) al  comma  14, primo periodo, dopo le parole: "che l'opera abusiva
   risulti   adibita  ad  abitazione  principale"  sono  aggiunte  le
   seguenti:   ",  ovvero  destinata  ad  abitazione  principale  del
   proprietario  residente  all'estero";  dopo  il  primo  periodo e'
   aggiunto il seguente "La riduzione dell'oblazione si applica anche
   nei  casi  di ampliamento dell'abitazione e di effettuazione degli
   interventi  di  cui  alle  lettere c) e d) dell'articolo 31, primo
   comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457";
m) al comma 16, e' aggiunto, in fine il seguente periodo: "Se l'opera
   e'  da  completare,  il  certificato di cui all'articolo 35, terzo
   comma,  lettera  d),  della  legge  28  febbraio 1985, n. 47, puo'
   essere  sostituito  da dichiarazione del richiedente resa ai sensi
   della legge 4 gennaio 1968, n. 15";
n) al  comma  18, le parole: "modificativi di quelli" sono sostituite
   dalle seguenti: "modificative di quelle";
o) alla  tabella  B  le  parole:  "10.000  a  m", riferite all'ultima
   tipologia  di  abuso, sono sostituite dalle seguenti: "10.000 a mq
   oltre all'importo previsto fino a 750 m3";
p) al titolo della tabella D sono soppresse le parole: "e degli oneri
   concessori" e la parola: "dovuti" e' sostituita dalla seguente:
   "dovuta";  alle  lettere  a), b) e c) sono soppresse le parole: "e
   degli oneri concessori".
  38.  I  termini  di uno o due anni di cui all'articolo 39, comma 4,
quarto periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, decorrono dalla
data  di  entrata  in vigore della presente legge. Le disposizioni di
cui  al penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 39 della legge 23
dicembre  1994,  n.  724,  e successive modificazioni, introdotte dal
comma  37,  lettera  d), del presente articolo, relative alla mancata
presentazione  dei  documenti, si applicano a decorrere dalla data di
entrata  in  vigore  della presente legge. La domanda di cui al comma
10-bis   dell'articolo  39  della  citata  legge  n.  724  del  1994,
introdotto  dal  comma  37,  lettera  g), del presente articolo, deve
essere  presentata  entro  60  giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
  39.  Ai  fini  della  determinazione delle somme da corrispondere a
titolo di oblazione ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre
1994,  n.  724, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 23
febbraio  1995,  n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo  1995,  n.  85,  sono  fatti  salvi  il quinto e il sesto comma
dell'articolo  34  della  legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni.
  40.  Il  mancato  pagamento  dell'oblazione  nei  termini  previsti
dall'articolo  39,  comma  5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive   modificazioni,  comporta  l'applicazione  dell'interesse
legale  annuo  sulle  somme  dovute, da corrispondere entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  41.  Il  mancato pagamento del triplo della differenza tra la somma
dovuta  e quella versata nel termine previsto dall'articolo 39, comma
6,  della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni,
comporta  l'applicazione  dell'interesse  legale  annuo  sulle  somme
dovute,  da  corrispondere  entro  90 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
  42.  Nei casi di cui ai commi 40 e 41 il rilascio della concessione
o   dell'autorizzazione  in  sanatoria  e'  subordinato  all'avvenuto
pagamento  dell'intera oblazione, degli oneri concessori ove dovuti e
degli eventuali interessi sulle somme dovute.
  43.  All'articolo  32  della  legge  28  febbraio 1985, n. 47, come
modificato  dall'articolo  39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, al primo comma, il primo e il secondo periodo sono sostituiti
dai  seguenti: "Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33,
il  rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria per
opere  eseguite su aree sottoposte a vincolo e' subordinato al parere
favorevole  delle  amministrazioni  preposte  alla tutela del vincolo
stesso.  Qualora  tale  parere  non  venga  formulato  dalle suddette
amministrazioni  entro  centottanta  giorni dalla data di ricevimento
della richiesta di parere, esso si intende reso in senso favorevole".
  44.  All'articolo  32  della  legge  28  febbraio 1985, n. 47, come
modificato  dall'articolo  39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"Il  rilascio  della  concessione  edilizia  o dell'autorizzazione in
sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1 giugno
1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno
1985,  n.  312,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431, nonche' in relazione a vincoli imposti da leggi statali
e  regionali  e  dagli  strumenti  urbanistici, a tutela di interessi
idrogeologici  e  delle falde idriche nonche' dei parchi e delle aree
protette nazionali e regionali qualora istituiti prima dell'abuso, e'
subordinato  al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla
tutela  del  vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro
centottanta  giorni  dalla  domanda  il richiedente puo' impugnare il
silenzio-rifiuto dell'amministrazione".
  45. Per le modalita' di riscossione e versamento dell'oblazione per
la  sanatoria  degli  abusi  edilizi sono fatti salvi gli effetti dei
decreti del Ministro delle finanze in data 31 agosto 1994, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 207 del 5 settembre 1994, e in data 13
ottobre  1994,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 244 del 18
ottobre   1994,   ad   esclusione   dei  termini  per  il  versamento
dell'importo  fisso  e  della  restante parte dell'oblazione previsti
dall'articolo  39  della  legge 23 dicembre 1994, n. 724. Con decreto
del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con i Ministri dei lavori
pubblici e del tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalita' ed
i  termini  per il versamento dell'oblazione per la definizione delle
violazioni  edilizie da parte dei soggetti non residenti in Italia. I
suddetti  termini  per il versamento dell'acconto dell'oblazione sono
fissati  in  trenta  giorni  dalla  data di pubblicazione del decreto
nella  Gazzetta  Ufficiale; per la rateizzazione della restante parte
dell'oblazione  sono fissati rispettivamente a 60, 90, 120, 180 e 210
giorni dal versamento dell'acconto e per il versamento degli oneri di
concessione allo scadere di trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto.
  46. Per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui alla
legge  29 giugno 1939, n. 1497, e al decreto-legge 27 giugno 1985, n.
312,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1985, n.
431,   il   versamento  dell'oblazione  non  esime  dall'applicazione
dell'indennita'  risarcitoria  prevista dall'articolo 15 della citata
legge n. 1497 del 1939.
  47. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri
delle finanze e dei lavori pubblici, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono modificate
le  modalita'  di  rimborso  delle  differenze non dovute e versate a
titolo  di oblazione, definite dal decreto del Ministro del tesoro in
data  19  luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3
gennaio  1996. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione
in  sanatoria  entro  il  30  giugno 1987, per la quale il sindaco ha
espresso  provvedimento di diniego, ed hanno riproposto la domanda ai
sensi  dell'articolo  39  della  citata  legge  n.  724  del  1994, e
successive   modificazioni,   per   il   medesimo  immobile,  possono
compensare il credito a loro favore scaturito dal diniego della prima
domanda  di condono edilizio con il debito derivato dal nuovo calcolo
dell'oblazione  relativa  alla  domanda di condono inoltrata ai sensi
del  medesimo  articolo  39. All'eventuale relativa spesa si provvede
anche   mediante  utilizzo  di  quota  parte  del  gettito  eccedente
l'importo   di   lire  2.550  miliardi  e  di  lire  6.915  miliardi,
rispettivamente  per  gli  anni  1994 e 1995, derivante dal pagamento
delle  oblazioni  previste  dall'articolo  39 della legge 23 dicembre
1994,  n.  724.  La quota eccedente tali importi, versata all'entrata
dello  Stato,  e' riassegnata, limitatamente alla misura necessaria a
coprire gli oneri derivanti dai rimborsi previsti dal presente comma,
con decreto del Ministro del tesoro, su apposito capitolo dello stato
di previsione del bilancio dell'amministrazione competente.
  48.  I  comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme
versate  a  titolo  di  oneri concessori per la sanatoria degli abusi
edilizi  in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le somme
relative  sono  impegnate in un apposito capitolo del titolo II della
spesa.  I  comuni possono utilizzare le relative somme per far fronte
ai   costi   di   istruttoria  delle  domande  di  concessione  o  di
autorizzazione in sanatoria, per anticipare i costi per interventi di
demolizione  delle  opere di cui agli articoli 32 e 33 della legge 28
febbraio  1985,  n.  47,  e successive modificazioni, per le opere di
urbanizzazione  primaria  e secondaria, per interventi di demolizione
delle  opere  non  soggette  a  sanatoria entro la data di entrata in
vigore   della   presente   legge,  nonche'  per  gli  interventi  di
risanamento    urbano    ed   ambientale   delle   aree   interessate
dall'abusivismo.  I  comuni  che, ai sensi dell'articolo 39, comma 9,
della  legge  23  dicembre 1994, n. 724, hanno adottato provvedimenti
per  consentire  la  realizzazione  di  opere  di  urbanizzazione con
scorporo  delle  aliquote,  possono  utilizzare una quota parte delle
somme  vincolate per la costituzione di un apposito fondo di garanzia
per l'autorecupero, con l'obiettivo di sostenere l'azione delle forme
consortili  costituitesi  e  di  integrare  i  progetti relativi alle
predette opere con progetti di intervento comunale.
  49.   Per   l'attivita'  istruttoria  connessa  al  rilascio  delle
concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i fondi all'uopo
accantonati,  per  progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di
lavoro  ordinario, ovvero nell'ambito dei lavori socialmente utili. I
comuni   possono  anche  avvalersi  di  liberi  professionisti  o  di
strutture  di  consulenze e servizi ovvero promuovere convenzioni con
altri enti locali.
  50. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle
calamita'   naturali,  e'  esclusa  nei  casi  in  cui  gli  immobili
danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la
citata concessione di indennizzi e' altresi' esclusa per gli immobili
edificati  in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e
senza  che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni.
  51.  Non  possono formare oggetto di sanatoria, di cui all'articolo
39  della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dal presente
articolo,   le  costruzioni  abusive  realizzate  sopra  e  sotto  il
soprassuolo  boschivo  distrutto  o  danneggiato per cause naturali o
atti  volontari, fermi restando i divieti previsti nei commi quarto e
quinto  dell'articolo 9 della legge 1 marzo 1975, n. 47, e successive
modificazioni.
  52.  Ai  fini della relazione prevista dal comma 3 dell'articolo 13
del   decreto-legge   12   gennaio   1988,   n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, i comuni riferiscono
annualmente  al  Ministero dei lavori pubblici sull'utilizzazione dei
fondi di cui al comma 48.
  53. La tipologia di abuso di cui al numero 4 della tabella allegata
alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, deve intendersi applicabile anche
agli  abusi  consistenti  in mutamenti di destinazione d'uso eseguiti
senza opere edilizie.
  54.  I nuclei abusivi di costruzioni residenziali sanate o in corso
di  sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e succes-
sive  modificazioni,  che  non siano stati ancora oggetto di recupero
urbanistico  a  mezzo  di variante agli strumenti urbanistici, di cui
all'articolo  29  della  stessa  legge,  dovranno essere definiti dai
comuni  entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  sulla base della normativa regionale specificamente
adottata.  In  caso  di  inadempienza  la  regione,  su istanza degli
interessati  ovvero  d'ufficio,  nomina  un  commissario  ad acta per
l'adozione  dei necessari provvedimenti, con i contenuti e nei limiti
dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
  55.  In  caso di inadempienze, le regioni e le province autonome di
Trento  e  di  Bolzano,  ai  fini  dell'attuazione di quanto previsto
dall'articolo  39  della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive
modificazioni,   su   segnalazione   del   prefetto   competente  per
territorio,  ovvero  d'ufficio,  nominano  un commissario ad acta per
l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco.
  56.  Qualora  sia  necessario  procedere  alla demolizione di opere
abusive  e'  possibile  avvalersi,  per il tramite dei provveditorati
alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero
della  difesa,  sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa
fra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della difesa.
  57.  A seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi
dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato
dai  commi  da  37  a 59, gli atti tra vivi la cui nullita', ai sensi
dell'articolo  17 e del secondo comma dell'articolo 40 della legge 28
febbraio  1985,  n.  47,  e  successive  modificazioni, non sia stata
ancora  dichiarata,  acquistano validita' di diritto. Ove la nullita'
sia  stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e trascritta,
puo'  essere  richiesta  la  sanatoria  retroattiva  su accordo delle
parti,  con atto successivo contenente gli allegati di cui al secondo
comma   dell'articolo  40  della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47,
sempreche'  non  siano nel frattempo intervenute altre trascrizioni a
favore di terzi. Dall'imposta di registro calcolata sull'atto volto a
determinare  l'effetto  di  cui  ai  commi  da  37  a 59 e' decurtato
l'importo  eventualmente  gia' versato per la registrazione dell'atto
dichiarato nullo.
  58.  Gli  atti di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge
28  febbraio 1985, n. 47, aventi per oggetto fabbricati o porzioni di
fabbricati  costruiti  senza  concessione  edilizia  sono nulli e non
possono  essere  rogati  se  da  essi non risultino gli estremi della
domanda  di  condono  con  gli  estremi del versamento, in una o piu'
rate,  dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione e di contributo
concessorio  nonche', per i fabbricati assoggettati ai vincoli di cui
all'articolo  32,  terzo  comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
introdotto   dal  comma  44  del  presente  articolo,  l'attestazione
dell'avvenuta  richiesta  alle  autorita' competenti dell'espressione
del  parere di cui alla citata disposizione. Verificatosi il silenzio
assenso  disciplinato  dall'articolo  39,  comma  4,  della  legge 23
dicembre  1994,  n.  724, nei predetti atti devono essere indicati, a
pena  di nullita', i seguenti elementi costitutivi dello stesso: data
della  domanda,  estremi  del  versamento  di  tutte le somme dovute,
dichiarazione  dell'autorita'  preposta  alla  tutela dei vincoli nei
casi  di  cui  al  periodo  precedente, dichiarazione di parte che il
comune  non  ha provveduto ad emettere provvedimento di sanatoria nei
termini  stabiliti  nell'articolo  39, comma 4, della citata legge n.
724  del  1994.  Nei  successivi  atti  negoziali  e' consentito fare
riferimento agli estremi di un precedente atto pubblico che riporti i
dati   sopracitati.  Le  norme  del  presente  comma  concernenti  il
contributo  concessorio  non  trovano  applicazione per le domande di
sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987.
  59. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 40
della   legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  si  applicano  anche  ai
trasferimenti  previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonche'
ai  trasferimenti  di  immobili di proprieta' di enti di assistenza e
previdenza e delle amministrazioni comunali.
  60.  L'articolo  4  del  decreto-legge  5  ottobre  1993,  n.  398,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493,
e' sostituito dal seguente:
"Art.  4. - (Procedure per il rilascio della concessione edilizia). -
1.  Al  momento  della  presentazione  della  domanda  di concessione
edilizia  l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il
nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e
5  della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si svolge
secondo l'ordine di presentazione.
2.  Entro  sessanta  giorni  dalla  presentazione  della  domanda  il
responsabile   del  procedimento  cura  l'istruttoria,  eventualmente
convocando  una  conferenza  di  servizi  ai  sensi e per gli effetti
dell'articolo  14  della  legge  7  agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni,  e  redige  una  dettagliata  relazione  contenente la
qualificazione   tecnico-giuridica  dell'intervento  richiesto  e  la
propria  valutazione sulla conformita' del progetto alle prescrizioni
urbanistiche  ed edilizie. Il termine puo' essere interrotto una sola
volta  se  il responsabile del procedimento richiede all'interessato,
entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni
documentali   e   decorre   nuovamente   per  intero  dalla  data  di
presentazione  della  documentazione  integrativa. Entro dieci giorni
dalla  scadenza  del termine il responsabile del procedimento formula
una  motivata  proposta  all'autorita'  competente all'emanazione del
provvedimento  conclusivo.  I termini previsti al presente comma sono
raddoppiati per i comuni con piu' di 100.000 abitanti.
3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento
deve  richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il parere della
commissione  edilizia. Qualora questa non si esprima entro il termine
predetto  il  responsabile  del  procedimento  e'  tenuto  comunque a
formulare  la  proposta  di  cui  al comma 2 e redigere una relazione
scritta  al  sindaco indicando i motivi per i quali il termine non e'
stato  rispettato.  Il regolamento edilizio comunale determina i casi
in   cui  il  parere  della  commissione  edilizia  non  deve  essere
richiesto.
4.  La concessione edilizia e' rilasciata entro quindici giorni dalla
scadenza  del  termine  di  cui  al  comma  2,  qualora  il  progetto
presentato  non  sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti
urbanistici  ed  edilizi  e  con  le  altre  norme  che  regolano  lo
svolgimento dell'attivita' edilizia.
5.  Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento
conclusivo,  l'interessato  puo',  con atto notificato o trasmesso in
plico    raccomandato   con   avviso   di   ricevimento,   richiedere
all'autorita'  competente  di  adempiere  entro  quindici  giorni dal
ricevimento della richiesta.
6.   Decorso  inutilmente  anche  il  termine  di  cui  al  comma  5,
l'interessato  puo'  inoltrare  istanza  al  presidente  della giunta
regionale competente, il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi,
nomina  entro  i  quindici  giorni successivi, un commissario ad acta
che,  nel  termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i
medesimi  effetti  della  concessione  edilizia. Gli oneri finanziari
relativi  all'attivita' del commissario di cui al presente comma sono
a carico del comune interessato.
7.  I  seguenti  interventi  sono subordinati alla denuncia di inizio
attivita'  ai  sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 24
dicembre 1993, n. 537:
a) opere   di  manutenzione  straordinaria,  restauro  e  risanamento
   conservativo;
b) opere  di  eliminazione  delle barriere architettoniche in edifici
   esistenti  consistenti  in  rampe  o  ascensori esterni, ovvero in
   manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
d) aree   destinate   ad   attivita'   sportive  senza  creazione  di
   volumetria;
e) opere  interne  di  singole  unita' immobiliari che non comportino
   modifiche  della  sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio
   alla statica dell'immobile;
f) impianti tecnologici che non si rendano indispensabili, sulla base
   di  nuove  disposizioni, a seguito della revisione o installazione
   di impianti tecnologici;
g) varianti  a  concessioni edilizie gia' rilasciate che non incidano
   sui  parametri  urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la
   destinazione  d'uso  e  la  categoria  edilizia  e non alterino la
   sagoma  e  non  violino  le eventuali prescrizioni contenute nella
   concessione edilizia;
h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il
   fabbricato.
8.  La  facolta'  di  cui  al  comma  7  e'  data  esclusivamente ove
sussistano tutte le seguenti condizioni:
a) gli  immobili interessati non siano assoggettati alle disposizioni
   di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497,
   e  6  dicembre  1991, n. 394, ovvero a disposizioni immediatamente
   operative  dei  piani  aventi la valenza di cui all'articolo 1-bis
   del   decreto-legge  27  giugno  1985,  n.  312,  convertito,  con
   modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, o della legge 18
   maggio  1989,  n. 183, non siano compresi nelle zone omogenee A di
   cui  all'articolo  2  del  decreto  ministeriale  2  aprile  1968,
   pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, non
   siano   comunque   assoggettati   dagli  strumenti  urbanistici  a
   discipline    espressamente   volte   alla   tutela   delle   loro
   caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche,
   storico-artistiche,            storico-architettoniche           e
   storico-testimoniali;
b) gli  immobili interessati siano oggetto di prescrizioni di vigenti
   strumenti    di   pianificazione,   nonche'   di   programmazione,
   immediatamente  operative e le trasformazioni progettate non siano
   in contrasto con strumenti adottati.
9. La denuncia di inizio attivita' di cui al comma 7 e' sottoposta al
termine  massimo  di  validita'  fissato in anni tre, con obbligo per
l'interessato  di  comunicare  al  comune  la data di ultimazione dei
lavori.
10.  L'esecuzione  delle  opere per cui sia esercitata la facolta' di
denuncia  di  attivita'  ai  sensi  del  comma  7 e' subordinata alla
medesima  disciplina  definita  dalle  norme  nazionali  e  regionali
vigenti   per   le  corrispondenti  opere  eseguite  su  rilascio  di
concessione edilizia.
11.  Nei  casi  di  cui al comma 7, venti giorni prima dell'effettivo
inizio dei lavori l'interessato deve presentare la denuncia di inizio
dell'attivita',  accompagnata da una dettagliata relazione a firma di
un   progettista   abilitato,   nonche'   dagli  opportuni  elaborati
progettuali  che  asseveri  la  conformita' delle opere da realizzare
agli  strumenti  urbanistici  adottati  o approvati ed ai regolamenti
edilizi  vigenti,  nonche'  il rispetto delle norme di sicurezza e di
quelle  igienico-sanitarie.  Il  progettista  abilitato deve emettere
inoltre  un certificato di collaudo finale che attesti la conformita'
dell'opera al progetto presentato.
12.  Il  progettista  assume  la  qualita'  di  persona  esercente un
servizio di pubblica necessita' ai sensi degli articoli 359 e 481 del
codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione
di  cui  al  comma  11,  l'amministrazione  ne  da'  comunicazione al
competente  ordine  professionale  per  l'irrogazione  delle sanzioni
disciplinari.
13.  L'esecuzione  di  opere  in assenza della o in difformita' dalla
denuncia  di  cui  al comma 7 comporta la sanzione pecuniaria pari al
doppio  dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla
realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a
lire  un  milione.  In  caso  di  denuncia  di  inizio  di  attivita'
effettuata  quando  le  opere  sono  gia'  in  corso di esecuzione la
sanzione  si  applica  nella  misura  minima.  La mancata denuncia di
inizio  dell'attivita'  non  comporta  l'applicazione  delle sanzioni
previste  dall'articolo  20  della  legge 28 febbraio 1985, n. 47. E'
fatta  salva  l'applicazione dell'articolo 2 del codice penale per le
opere e gli interventi anteriori alla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
14.  Nei  casi di cui al comma 7, ai fini degli adempimenti necessari
per comprovare la sussistenza del titolo abilitante all'effettuazione
delle  trasformazioni  tengono  luogo  delle  autorizzazioni le copie
delle  denunce  di inizio di attivita', dalle quali risultino le date
di  ricevimento  delle  denunce  stesse,  nonche'  l'elenco di quanto
prescritto  comporre e corredare i progetti delle trasformazioni e le
attestazioni dei professionisti abilitati.
15.  Nei  casi  di  cui  al comma 7, il sindaco, ove entro il termine
indicato  al  comma  11 sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle
condizioni  stabilite, notifica agli interessati l'ordine motivato di
non  effettuare  le  previste  trasformazioni,  e,  nei casi di false
attestazioni dei professionisti abilitati, ne da' contestuale notizia
all'autorita'    giudiziaria   ed   al   consiglio   dell'ordine   di
appartenenza. Gli aventi titolo hanno facolta' di inoltrare una nuova
denuncia  di  inizio  di  attivita',  qualora le stabilite condizioni
siano   soddisfacibili  mediante  modificazioni  o  integrazioni  dei
progetti   delle  trasformazioni,  ovvero  mediante  acquisizioni  di
autorizzazioni,  nulla  osta,  pareri,  assensi  comunque denominati,
oppure, in ogni caso, di presentare una richiesta di autorizzazione.
16.  Per le opere pubbliche dei comuni, la deliberazione con la quale
il  progetto  viene  approvato  o  l'opera  autorizzata ha i medesimi
effetti  della  concessione  edilizia.  I  relativi progetti dovranno
peraltro  essere corredati da una relazione a firma di un progettista
abilitato  che  attesti la conformita' del progetto alle prescrizioni
urbanistiche  ed  edilizie,  nonche'  l'esistenza  dei  nulla osta di
conformita'   alle   norme  di  sicurezza,  sanitarie,  ambientali  e
paesistiche.
17.   Le   norme   di  cui  al  presente  articolo  prevalgono  sulle
disposizioni  degli  strumenti urbanistici generali e dei regolamenti
edilizi comunali in materia di procedimento.
18. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano
le  proprie normazioni ai principi contenuti nel presente articolo in
tema di procedimento.
19.  Al  comma 10 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993,
n.  8,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.
68,  la  lettera  c) e' sostituita dalla seguente: "c) autorizzazione
edilizia, nonche' denuncia di inizio dell'attivita', ad esclusione di
quella  per  l'eliminazione  delle  barriere  architettoniche,  da un
valore  minimo  di  lire 50.000 ad un valore massimo di lire 150.000.
Tali  importi  sono  soggetti ad aggiornamento biennale in base al 75
per  cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati;".
20.  L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n.
47 e' sostituito dal seguente: "Le leggi regionali stabiliscono quali
mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso
di  immobili  o  di  loro  parti,  subordinare a concessione, e quali
mutamenti, connessi e non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso
di immobili o di loro parti siano subordinati ad autorizzazione".
  61.  Restano  validi  gli  atti  ed i provvedimenti adottati e sono
fatti  salvi  gli  effetti  prodottisi  ed i rapporti giuridici sorti
sulla  base  dei  decreti-legge  26 luglio 1994, n. 468, 27 settembre
1994,  n.  551,  25 novembre 1994, n. 649, 26 gennaio 1995, n. 24, 27
marzo 1995, n. 88, 26 maggio 1995, n. 193, 26 luglio 1995, n. 310, 20
settembre 1995, n. 400, 25 novembre 1995, n. 498, 24 gennaio 1996, n.
30, 25 marzo 1996, n. 154, 25 maggio 1996, n. 285, 22 luglio 1996, n.
388, e 24 settembre 1996, n. 495.
  62.  La  Commissione  di  cui  all'articolo  7 del decreto-legge 24
settembre  1996,  n.  495,  e' autorizzata a completare l'esame delle
istanze pervenute entro la data stabilita del 30 settembre 1996".
  63.  Le  maggiori  entrate  dei fondi di cui alla legge 14 febbraio
1963,  n.  60,  per gli anni 1993 e 1994, quantificate al 31 dicembre
1994 in lire 1.417 miliardi, sono cosi' utilizzate:
a) lire  300  miliardi  per i programmi di riqualificazione urbana di
   cui  al decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 dicembre 1994,
   come  modificato  dal  decreto  del Ministro dei lavori pubblici 4
   febbraio 1995, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale
   n. 302 del 28 dicembre 1994 e n. 55 del 7 marzo 1995, che verranno
   versati all'entrata dello Stato per essere riassegnati con decreto
   del  Ministro  del  tesoro  all'apposito  capitolo  dello stato di
   previsione del Ministero dei lavori pubblici di cui al comma 71;
b) lire  200  miliardi  per  i programmi di cui all'articolo 2, primo
   comma,  lettera  f),  della  legge  5  agosto 1978, n. 457, con le
   modalita'  di  cui  al  punto  4.3. della delibera CIPE 10 gennaio
   1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1995;
c) lire  100 miliardi per la realizzazione di interventi da destinare
   alla  soluzione  di  problemi  abitativi  di particolari categorie
   sociali  quali  nuclei  di  nuova formazione, nuclei familiari con
   portatori   di  handicap,  nuclei  familiari  soggetti  a  sfratto
   esecutivo   o  gia'  eseguito,  nuclei  familiari  coabitanti,  in
   particolare nelle aree ad alta tensione abitativa;
d) lire  800  miliardi,  da  ripartire  fra le regioni ai sensi della
   delibera  CIPE  16 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
   n.  114  del 18 maggio 1994, da utilizzare per le finalita' di cui
   all'articolo   11  del  decreto-legge  5  ottobre  1993,  n.  398,
   convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 4 dicembre 1993, n.
   493,  nonche'  per  la  realizzazione,  con  le modalita' previste
   dall'articolo   9  del  decreto-legge  5  ottobre  1993,  n.  398,
   convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 4 dicembre 1993, n.
   493, e successive modificazioni, di alloggi da cedere in locazione
   per uso abitativo al fine di garantire la mobilita' dei lavoratori
   dipendenti.  A  quest'ultima  finalita'  le  regioni destinano una
   quota non superiore al 25 per cento dei suddetti fondi;
e) lire 17 miliardi per la finalita' di cui ai commi 78 e 79.
  64.  Con  i  fondi  di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f),
della  legge  5  agosto  1978,  n.  457,  possono  essere  finanziati
ulteriori  interventi di riqualificazione urbana purche' essi vengano
effettuati   in   ambiti   a   prevalente  insediamento  di  edilizia
residenziale  pubblica, o all'interno delle zone omogenee A e B, come
definite  dal  decreto  ministeriale  2 aprile 1968, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97.
  65. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro
sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono   definiti   i   criteri  e  le  modalita'  di  concessione  dei
finanziamenti   e   dettati  i  criteri  per  l'individuazione  delle
particolari   categorie  sociali  destinatarie  degli  interventi  di
edilizia  agevolata e sovvenzionata di cui al comma 63, lettera c). I
programmi  straordinari  di  edilizia residenziale agevolata previsti
dall'articolo  4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dall'articolo 3,
comma  7-bis,  del  decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo
22,   comma   3,   della   legge  11  marzo  1988,  n.  67,  relativi
all'annualita'  1989,  i  cui  lavori non siano iniziati alla data di
entrata  in vigore della presente legge per il mancato rilascio della
concessione edilizia, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori
entro  il  31  gennaio 1997. Nel caso di inizio dei lavori entro tale
data,   il   segretariato   generale   del  Comitato  per  l'edilizia
residenziale  (CER),  nei  trenta  giorni  successivi, trasmette alle
regioni l'elenco dei programmi per i quali non e' stata rilasciata la
concessione  edilizia.  Il  presidente  della giunta regionale, entro
trenta   giorni   dal  ricevimento  della  comunicazione,  nomina  un
commissario  ad  acta,  il  quale  provvede entro i successivi trenta
giorni  al rilascio della concessione medesima. I commissari ad acta,
nei  dieci  giorni  successivi  alla scadenza di tale ultimo termine,
trasmettono  al  segretario  generale  del CER l'elenco dei programmi
costruttivi  per i quali e' stata rilasciata la concessione edilizia.
Per i programmi che non hanno ottenuto il rilascio della concessione,
il  segretario  generale  del  CER  procede  alla revoca dei relativi
finanziamenti.  I  programmi  sperimentali  di  edilizia residenziale
sovvenzionata,  previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio
1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982,
n. 94, i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di entrata in
vigore  della presente legge devono pervenire alla fase di inizio dei
lavori  entro  il  31  gennaio  1997.  Nel caso di mancato inizio dei
lavori  entro  tale  data  il  Ministro  dei  lavori pubblici, previa
diffida ad adempiere all'operatore affidatario del programma, procede
alla  nomina  di  un commissario ad acta. In caso di mancato rilascio
della  concessione  edilizia,  si  applica  la  procedura  di  cui al
presente comma.
  66.  Ai programmi di edilizia sovvenzionata di cui al comma 65, per
i  quali  i  lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore
della  presente  legge, ovvero, pur essendo iniziati, non siano stati
completati,  si  applicano, in deroga alle procedure finanziarie gia'
stabilite  nelle convenzioni stipulate tra il segretario generale del
CER   e   gli   operatori   affidatari  dei  programmi  suddetti,  le
disposizioni  del  decreto  del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto
1994,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994.
Per  la  quota  parte di lavori gia' eseguiti alla data di entrata in
vigore della presente legge, si applicano i massimali di costo di cui
ai decreti ministeriali vigenti nel periodo di esecuzione dei lavori.
Alla  copertura  finanziaria  delle  disposizioni  di  cui  sopra  si
provvede  con  le  disponibilita' derivanti dai fondi residui e dalle
economie  gia' realizzate sui programmi stessi, nonche' con le minori
spese  derivanti  dalle  rinunce  e revoche dai programmi di edilizia
sovvenzionata  ed  agevolata,  previsti  dall'articolo 4 del decreto-
legge  23  gennaio  1982,  n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
legge  25  marzo  1982,  n.  94.  Fatti  salvi gli accantonamenti per
adeguamento  delle  aliquote IVA, eventuali somme non utilizzate sono
destinate  alle finalita' di cui all'articolo 2, comma primo, lettera
f), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
  67.  I  finanziamenti  per  l'edilizia  agevolata gia' assegnati in
attuazione dei programmi straordinari previsti dall'articolo 3, comma
7-bis,  del  decreto-legge  7  febbraio  1985, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22,
comma  3,  della  legge  11 marzo 1988, n. 67, resisi disponibili per
effetto  di  provvedimenti di revoca o a seguito di rinuncia da parte
dei   soggetti   beneficiari,   sono  utilizzati  per  l'assegnazione
definitiva  di  contributi  che  sono  stati gia' deliberati ai sensi
delle  stesse  leggi.  Eventuali  somme non utilizzate sono destinate
alle  finalita' di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f), della
legge 5 agosto 1978, n. 457. Entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  il Ministro dei lavori pubblici, con
proprio  decreto,  provvede  ad  accreditare  al  comune di Ancona il
finanziamento  di  lire 30 miliardi, gia' stanziato con deliberazione
CIPE  30  luglio  1991,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 13
agosto  1991,  n.  189,  per  l'attuazione  del  programma  di cui al
decreto-legge   14   dicembre   1974,   n.   658,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  15  febbraio  1975, n. 7. Il decreto e'
emanato nelle stesse modalita' dei decreti di accredito gia' disposti
a  favore  del  comune  di Ancona, che dovra' provvedere all'utilizzo
delle  somme  con  le  stesse  modalita'  attuate  in  precedenza nel
rispetto  delle leggi emanate in conseguenza degli eventi sismici del
gennaio 1972.
  68. Gli affidamenti degli interventi di sperimentazione nel settore
dell'edilizia  residenziale  di  cui  all'articolo  2,  primo  comma,
lettera  f),  della legge 5 agosto 1978, n. 457, per i quali e' stata
data  applicazione  alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2,
del   decreto-legge   5   ottobre   1993,  n.  398,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre 1993, n. 493, sono revocati
qualora  i  lavori,  relativi  a detti interventi, non siano iniziati
entro e non oltre il 31 gennaio 1997.
  69.  Per  i programmi indicati ai commi 65, 66, 67 e 68 nel caso di
palese impossibilita' di rispettare il termine fissato nei commi 65 e
68  per  l'inizio  dei  lavori,  il  Ministro  dei lavori pubblici su
motivata  richiesta  degli  enti  locali,  adotta,  anche prima della
scadenza  del  termine stesso, l'accordo di programma di cui al comma
73.
  70.  L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n.
10, e successive modificazioni, da ultimo prorogato dall'articolo 22,
comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e' abrogato.
  71.  All'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179,
come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493,   dopo   il   terzo   periodo  sono  inseriti  i  seguenti:  "La
disponibilita'  del  Ministero  dei  lavori  pubblici e' incrementata
delle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi
previsti  dall'articolo  18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito,  con  modificazioni,  della legge 12 luglio 1991, n. 203,
purche'  gli  accordi  di programma proposti dal Ministero dei lavori
pubblici  si  riferiscano  ad  aree concordate con le amministrazioni
locali.  Tali  disponibilita',  ivi  compresa  la  somma  di lire 288
miliardi,   sono   versate   all'entrata   dello   Stato  per  essere
riassegnate,  con  decreti  del  Ministro  del  tesoro,  ad  apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
Le  somme  non  utilizzate  in  ciascun esercizio possono esserlo nel
biennio successivo".
  72. Anche in deroga alle diverse procedure previste in applicazione
dell'articolo   18   del  decreto  legge  13  maggio  1991,  n.  152,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e
dell'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli accordi
di  programma  adottati  dai  comuni  sono  direttamente  ammessi  ai
finanziamenti previsti dallo stesso articolo 18, comma 1, nell'ambito
delle  disponibilita'  esistenti alla data di entrata in vigore della
presente  legge. Gli accordi di programma adottati dai comuni, ma non
ratificati  alla  data  di  pubblicazione  della presente legge, sono
esclusi  dal  finanziamento.  L'erogazione  dei  finanziamenti di cui
sopra   avviene   senza  pregiudizio  per  i  procedimenti  pendenti,
preliminari  all'accordo  di  programma  di  cui  all'articolo  8 del
decreto-legge  5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 4 dicembre 1993, n. 493, e non ancora definiti alla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.  A  tale  fine viene
accantonata una quota dei predetti finanziamenti pari al 50 per cento
del complessivo importo.
  73.  Al  fine  di  agevolare  l'adozione  dell'accordo di programma
previsto  all'articolo  8, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n.  398,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n.  493,  nel  comma 1 del citato articolo 8 la parola: "sessanta" e'
sostituita dalla seguente: "centottanta".
  74.   Al  fine  di  agevolare  il  rilascio  delle  concessioni  di
edificazione,  all'articolo  8,  comma 2, del decreto-legge 5 ottobre
1993,  n.  398,  convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre
1993,  n.  493, la parola: "centoventi" e' sostituita dalla seguente:
"centottanta".
  75. Il comma 8-bis dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n.
179,  introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493, e' sostituito dal seguente:
"8-bis.  Decorso  il termine di sessanta giorni di cui al comma 8, la
regione,  nei successivi trenta giorni, ridetermina la localizzazione
degli  interventi  e l'individuazione dei soggetti attuatori. Qualora
la  regione  non  provveda, nel termine predetto, agli adempimenti di
sua  competenza  ovvero qualora, trascorsi ulteriori dieci mesi dalla
data  di  adozione  dei  provvedimenti  regionali,  gli interventi di
edilizia  sovvenzionata  e  agevolata  non  pervengano all'inizio dei
lavori,  il  Ministero dei lavori pubblici promuove e adotta, entro i
successivi   sessanta  giorni,  un  accordo  di  programma  ai  sensi
dell'articolo  27  della  legge 8 giugno 1990, n. 142. All'accordo di
programma  partecipano  anche  i rappresentanti delle categorie degli
operatori  pubblici e privati del settore. I fondi non destinati agli
interventi  a seguito dell'accordo di programma, sono restituiti alle
disponibilita' finanziarie da ripartire tra le regioni".
  76.  Le  disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 3 della legge
17  febbraio  1992,  n.  179,  come  modificate  dall'articolo  7 del
decreto-legge  5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono da intendersi modificative
di  quanto previsto dal primo comma, numero 6), dell'articolo 9 della
legge 5 agosto 1978, n. 457.
  77. Gli uffici pubblici o enti preposti alla realizzazione di opere
pubbliche  sono  tenuti  a convocare una conferenza di servizi, entro
sessanta  giorni  dalla presentazione della progettazione di massima,
con  gli uffici che, per legge, devono esprimere il proprio parere di
competenza.
  78.  Per l'attuazione dei programmi di cui al comma 63, lettere a),
b)  e  c)  e  dei  commi  65, 66, 67 e 68 nonche' per tutti gli altri
programmi  di  edilizia residenziale, si deve accertare, gia' in sede
preliminare,  la  fattibilita'  degli  interventi e la compatibilita'
degli  stessi  con  la  tutela  degli  interessi  storici, artistici,
architettonici  ed  archeologici.  A  questo  fine  e  per  i casi di
particolare  rilievo  i  comuni, sentita l'amministrazione competente
alla  tutela dell'interesse, di propria iniziativa oppure su proposta
della  stessa, possono utilizzare i fondi di cui al comma 63, lettera
e).  Gli accertamenti che si rendono necessari per la tutela di detti
interessi sono affidati dal comune nel rispetto della normativa sugli
appalti.  La  deliberazione comunale con la quale il comune individua
le  aree  ove  svolgere tali accertamenti equivale a dichiarazione di
pubblica  utilita',  indifferibilita'  ed  urgenza  degli  interventi
stessi.
  79.  Al  relativo  onere si fa fronte esclusivamente con i fondi di
cui al comma 63, lettera e).
  80.  Gli  Istituti  autonomi  per  le case popolari (IACP) comunque
denominati,  per  i  quali le regioni dichiarano lo stato di dissesto
finanziario, elaborano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della  presente legge, un piano di risanamento relativo all'eventuale
disavanzo   finanziario   consolidato   al   31   dicembre  dell'anno
precedente.
  81.  Il piano di finanziamento, redatto in termini finanziari, deve
indicare:
a) l'entita'  del disavanzo finanziario, con esclusione di componenti
   relative agli ammortamenti;
b) i  criteri  seguiti  per  calcolare l'ammontare del disavanzo e le
   cause che ne hanno determinato la formazione;
c) l'entita' dell'anticipazione di cui viene richiesta la concessione
   a norma del comma 83;
d) il  periodo  di  ammortamento dell'anticipazione e le modalita' di
   restituzione;
e) i  proventi  mediante  i  quali si intende assicurare il pagamento
   delle   rate   di  ammortamento  del  mutuo,  compresi  quelli  da
   alienazione  degli  alloggi,  in  quote diverse da quelle previste
   dall'articolo 1, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 560;
f) il bilancio sintetico di previsione pluriennale, da cui risulti la
   non   sussistenza  di  cause  di  formazione  di  nuovo  disavanzo
   finanziario.
  82.  Il  piano  di  risanamento e' inviato alla regione e da questa
approvato  entro  il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione o
dalla ricezione di chiarimenti o modifiche eventualmente richiesti.
  83.  Il mutuo e' ammortizzabile in un periodo non superiore a dieci
anni  secondo  un  piano di ammortamento a rate costanti posticipate,
comprensive  di  capitali  e interesse. Nel caso in cui i proventi di
cui  alla lettera e) del comma 81 risultino insufficienti, il periodo
di ammortamento puo' essere esteso a quindici anni.
  84.  Sulla base del piano di risanamento, debitamente approvato, la
Cassa  depositi  e  prestiti  e'  autorizzata a concedere agli IACP i
mutui  di  cui  ai  commi  da  80 a 85, con garanzia della regione di
appartenenza.  La  garanzia  dovra'  essere  concessa con decreto del
presidente  della giunta regionale e comporta l'obbligo del pagamento
della  retta eventualmente insoluta, a semplice richiesta della Cassa
depositi   e   prestiti,   sostituendosi  la  regione  nelle  ragioni
creditorie. La garanzia prestata dalla regione ha carattere meramente
facoltativo.
  85. Le somme ed i crediti derivanti dai canoni di locazione e dalla
alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza
degli  IACP,  iscritti  in  capitoli  di  bilancio  o in contabilita'
speciale,  non  possono, in quanto destinati a servizi e finalita' di
istituto, nonche' al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi
titolo  dovuti  al  personale dipendente in servizio o in quiescenza,
essere  sottratti  alla  loro  destinazione  se non in modi stabiliti
dalle  leggi che li riguardano, ai sensi dell'articolo 828 del codice
civile.  Qualunque atto di ritenzione di essi e gli atti di sequestro
o  pignoramento  eventualmente  eseguiti  sono nulli ed inefficaci di
pieno  diritto  e  non determinano obbligo di accantonamento da parte
del  terzo  e  non  sospendono  l'accreditamento  delle  somme  nelle
contabilita' intestate agli IACP e la disponibilita' di essi da parte
degli istituti medesimi.
  86.  Per  consentire il finanziamento degli interventi necessari al
completamento  e  all'adeguamento  dell'autostrada Torino-Savona alle
norme  di sicurezza del codice della strada e' concesso alla relativa
societa'  concessionaria  un contributo pari a lire 20 miliardi annui
per il periodo 1997-2016, per l'ammortamento di mutui che la societa'
stessa e' autorizzata a contrarre.
  87.   Per   consentire   l'avvio   del  nuovo  tratto  Aglio-Canova
dell'autostrada   Firenze-Bologna  e'  concesso  alla  concessionaria
Societa'  autostrade  Spa un contributo di lire 20 miliardi annui per
il  periodo  1997-2016  per  l'ammortamento  di mutui che la societa'
stessa e' autorizzata a contrarre.
  88.  Restano  validi  gli  atti  ed i provvedimenti adottati e sono
fatti  salvi  gli  effetti  prodottisi  ed i rapporti giuridici sorti
sulla  base  dei decreti-legge 23 maggio 1995 n. 188, 24 luglio 1995,
n.  296,  20  settembre  1995,  n.  396, 25 novembre 1995, n. 499, 24
gennaio  1996,  n. 31, 25 marzo 1996, n. 155, 25 maggio 1996, n. 286,
22 luglio 1996, n. 389, 20 settembre 1996, n. 491.
  89. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n.
697,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n.
887,  come  sostituito  dall'articolo  1 del decreto-legge 26 gennaio
1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,
n.  121,  al terzo periodo, le parole: "due esercizi" sono sostituite
dalle seguenti: "quattro esercizi".
  90.  All'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, al secondo
comma,  il  secondo  periodo e' sostituito dal seguente: "E' soggetto
alla sola comunicazione al sindaco l'ampliamento che non eccede il 20
per  cento  della superficie di vendita originaria dell'esercizio per
una  sola  volta, applicandosi alla nuove superfici o ai nuovi volumi
le contribuzioni o gli oneri previsti dalle leggi vigenti".
  91.  Sono  abrogate  tutte  le  disposizioni,  anche  di  carattere
speciale,   che   consentono,   per   i   contratti  stipulati  dalle
amministrazioni   pubbliche,   anticipazioni  del  prezzo  in  misura
superiore   al  5  per  cento  dell'importo  dei  lavori,  servizi  e
forniture,  esclusa  l'imposta  sul  valore aggiunto. La misura delle
anticipazioni  e'  fissata,  entro il predetto limite massimo, con le
modalita'  stabilite  dal  sesto  comma  dell'articolo  12  del regio
decreto  18  novembre 1923, n. 2440, come sostituito dall'articolo 2,
comma  1,  del  decreto-legge  2  marzo  1989, n. 65, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  26  aprile  1989, n. 155. Rimane ferma,
tranne  che per la misura dell'anticipazione, fissata nel 5 per cento
dell'importo  contrattuale,  la  disciplina  di  cui all'articolo 26,
comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
  92.  La disposizione di cui al comma 91 non si applica ai contratti
gia' aggiudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Rimangono  ferme  le  disposizioni  dell'articolo  7  del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
  93.  I contratti stipulati dal Ministero della difesa ad esecuzione
differita  della  durata  superiore  a  due anni aventi ad oggetto la
prestazione  di  servizi e forniture relative ad armamenti ad elevato
contenuto  tecnologico destinati alla difesa nazionale, da realizzare
nell'ambito  di  cooperazioni  internazionali,  possono prevedere, al
fine  di  garantire parita' di condizioni contrattuali tra le imprese
italiane  ed  estere partecipanti, la revisione del prezzo secondo le
seguenti procedure e condizioni:
a) la   revisione  del  prezzo,  ove  contrattualmente  prevista,  e'
   applicata in relazione all'attivita' svolta dall'appaltatore o dal
   fornitore  in ciascun anno, a decorrere dall'inizio del terzo anno
   dalla  data  di  aggiudicazione  del contratto, ovvero, in caso di
   trattativa  privata  o di appalto concorso, dalla stipulazione del
   contratto;
b) il  contratto  deve  prevedere  la  quantita'  della produzione da
   consegnare  nei primi due anni e/o la quota del lavoro da svolgere
   nello  stesso  periodo  di  tempo  in  cui,  in  ogni caso, non e'
   applicabile  la  revisione.  Il  contratto deve prevedere altresi'
   l'indice da applicare per la revisione dei costi della manodopera,
   tenuto   conto  dei  miglioramenti  di  produttivita'  intervenuti
   durante  il  periodo  di  efficacia del contratto, e gli indici da
   applicare per il costo dei materiali;
c) la  revisione del prezzo si applica all'aliquota dell'85 per cento
   del  prezzo  previsto, ed in nessun caso puo' essere applicata per
   il tempo eccedente quello contrattuale.
  94.  Le clausole contrattuali difformi dalle disposizioni contenute
nel comma 93 sono nulle.
  95.  Il  limite  di  valore  fissato  in  lire  100  milioni di cui
all'articolo  12,  comma  4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e'
elevato  a lire 900 milioni. I limiti di valore previsti dal predetto
articolo  possono  essere  adeguati,  in  relazione all'andamento dei
valori di mercato nel settore immobiliare, con decreto da emanare, ai
sensi  dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro delle finanze.
  96.  Il  Ministro  del  bilancio  e della programmazione economica,
sentite  le  amministrazioni  dello  Stato e su conforme parere della
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, propone alla Commissione UE
la  riprogrammazione  delle risorse dei fondi strutturali comunitari,
programmate  per  gli  esercizi  1994, 1995 e 1996 per le quali, alla
data  del  31 dicembre 1996, non si sia ancora provveduto all'impegno
contabile   ed   all'individuazione  dei  soggetti  attuatori,  e  la
conseguente   ridestinazione   delle   stesse  ad  altri  interventi,
compatibili   con   i  termini  temporali  previsti  dalla  normativa
comunitaria,  assicurando  il  rispetto  dell'originaria  allocazione
territoriale delle risorse.
  97. Per le somme impegnate entro il 31 dicembre 1996 in relazione a
programmi  approvati dalla Commissione UE, che non abbiano dato luogo
ad  erogazioni  almeno nella misura del 20 per cento alla data del 31
dicembre    1997    a    causa    dell'inerzia   dell'amministrazione
aggiudicatrice   dei   lavori,  il  Ministro  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  ne  propone  alla  medesima Commissione la
riprogrammazione  e  la conseguente destinazione ad altri interventi,
sulla base dei criteri di cui al comma 96.
  98.    Per    l'attuazione   degli   interventi   derivanti   dalle
riprogrammazioni  di  cui  ai  commi 96 e 97 il CIPE, ove necessario,
provvede alla riallocazione delle quote di cofinanziamento nazionale,
gia'   stabilite,   in   linea  con  le  decisioni  assunte  in  sede
comunitaria.
  99.   Le   risorse  statali  attribuite  per  la  realizzazione  di
investimenti  pubblici  e  rimaste  in  tutto o in parte inutilizzate
anche  per  effetto  delle  riprogrammazioni  di cui ai commi 96 e 97
possono  essere  destinate  dal  CIPE  al  finanziamento  di progetti
immediatamente  eseguibili,  anche  relativi  a  finalita' diverse da
quelle  previste  dalle  rispettive  legislazioni.  A  tale  fine, le
amministrazioni  dello  Stato e le regioni interessate trasmettono al
Ministro  del  bilancio  e della programmazione economica le relative
proposte.  Gli  importi  in  questione  sono  versati all'entrata del
bilancio  dello  Stato  per essere assegnati con decreto del Ministro
del tesoro ad appositi capitoli di spesa, anche di nuova istituzione,
anche   relativi   a  finalita'  diverse  da  quelle  previste  dalle
rispettive legislazioni.
  100.  Nell'ambito  delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle
derivanti  dalla  riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e
97, il CIPE puo' destinare:
a) una  somma  fino  ad  un  massimo  di  400 miliardi di lire per il
   finanziamento  di  un  fondo  di  garanzia  costituito  presso  il
   Mediocredito  Centrale  Spa  allo scopo di assicurare una parziale
   assicurazione  ai  crediti  concessi  dagli  istituti di credito a
   favore delle piccole e medie imprese;
b) una  somma  fino  ad  un  massimo  di  100  miliardi  di  lire per
   l'integrazione  del  Fondo  centrale  di garanzia istituito presso
   l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068.
   Nell'ambito  delle  risorse  che  si  renderanno  disponibili  per
   interventi   nelle   aree   depresse,   sui  fondi  della  manovra
   finanziaria  per  il triennio 1997-1999, il CIPE destina una somma
   fino ad un massimo di lire 600 miliardi nel triennio 1997-1999 per
   il  finanziamento  degli  interventi  di  cui all'articolo 1 della
   legge  del  23  gennaio  1992,  n.  32, e di lire 300 miliardi nel
   triennio  1997-1999  per  il finanziamento degli interventi di cui
   all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
  101.  La  garanzia del fondo centrale dell'Artigiancassa Spa di cui
alla predetta legge n. 1068 del 1964 e' trasformata da sussidiaria ad
integrativa  e  puo'  essere  concessa  su  operazioni a favore delle
imprese  artigiane  effettuate  dalle  banche e da altri intermediari
finanziari,  compresi  i  confidi  artigiani.  A  valere  sul  fondo,
l'Artigiancassa  Spa puo' anche prestare fideiussioni, ferma restando
la  non  cumulabilita' degli interventi. Con decreto del Ministro del
tesoro sono fissate le modalita' e le condizioni che disciplinano gli
interventi  medesimi,  compresa  la determinazione dei versamenti, la
quale puo' essere stabilita anche in misura diversa rispetto a quella
prevista  dalla  richiamata  legge n. 1068 del 1964; detti versamenti
sono amministrati dall'Artigiancassa Spa con contabilita' separata.
  102.  Le  regioni  possono  proporre  al  CIPE, ad integrazione dei
programmi  di  cui  al  comma 99, anche l'utilizzazione delle risorse
resesi   disponibili   sui   propri   bilanci   per   effetto   delle
riprogrammazioni di cui ai commi 96 e 97.
  103. Le riassegnazioni di risorse disposte ai sensi dei commi da 96
a 110, ad esclusione di quelle attribuite dal programma triennale per
la  tutela dell'ambiente, ed il relativo utilizzo sono effettuati dal
CIPE,  con  propria  deliberazione, entro trenta giorni dalla data di
entrata   in  vigore  della  presente  legge,  secondo  le  forme  di
intervento regolate sulla base di accordi.
  104. Le risorse attribuite alle regioni dal programma triennale per
la  tutela  dell'ambiente non utilizzate entro il 31 dicembre 1996, e
per  le  quali  non siano stati completati entro la data predetta gli
adempimenti  di  cui  al punto 5.1.4. della delibera CIPE 21 dicembre
1993, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
58  dell'11  marzo  1994,  con decreto del Ministro dell'ambiente, su
proposta  delle  regioni  interessate,  da prodursi entro 60 giorni a
decorrere  dal  31  dicembre  1996,  sono  destinate, previa verifica
dell'attualita'  dell'interesse  prioritario alla realizzazione degli
interventi  originariamente  previsti, ad altri interventi tra quelli
individuati  nel  documento  regionale  di  programma, assicurando il
rispetto  dell'originaria  allocazione  territoriale  delle  risorse.
Decorso il termine di 60 giorni precedentemente indicato senza che le
regioni   interessate   abbiano   formulato   proposte,  il  Ministro
dell'ambiente,  con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento  e  di  Bolzano, individua gli interventi da revocare, nonche'
gli interventi urgenti di risanamento ambientale ai quali ridestinare
le  risorse  cosi'  recuperate.  Le  risorse attribuite dal programma
triennale alle regioni e province autonome dalle quali, alla data del
28  febbraio  1997,  non  sia  stato  ancora  approvato  il documento
regionale  di  programma,  vengono  altresi' revocate con decreto del
Ministro dell'ambiente e ridestinate con gli stessi criteri di cui al
presente comma. (1)
  105.   Le   risorse   di   cui   al   comma   104  sono  utilizzate
prioritariamente  per  la  copertura  della  quota di cofinanziamento
nazionale  di  interventi  di  risanamento e protezione ambientale da
realizzare  nell'ambito  dei  programmi regionali previsti nel quadro
comunitario di sostegno 1994-1999; in via subordinata, in mancanza di
interventi  immediatamente eseguibili nelle regioni interessate dalle
revoche,  per  la  copertura della quota di cofinanziamento nazionale
destinata  a  specifici  programmi  operativi  in campo ambientale da
realizzare nell'ambito dello stesso quadro comunitario di sostegno.
  106. Il Ministro dell'ambiente, previa conforme deliberazione della
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, definisce altresi' un
programma  stralcio di tutela ambientale, avvalendosi delle risorse a
tal fine specificamente previste per il triennio 1997-1999.
  107.  Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, sono rideterminate nel triennio
1997-1999  le  assegnazioni delle risorse di cui alla tabella 4 della
delibera  CIPE  21  dicembre  1993,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  ivi  comprese  quelle  di  cui al decreto del Ministro
dell'ambiente  22 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 22 novembre 1995, n. 273. Dalla rideterminazione cosi' effettuata
sono  escluse  e  da escludere le risorse gia' assegnate ai programmi
approvati e per i quali sia iniziata l'attuazione.
  108.  Le  risorse  finanziarie relative ad opere appaltate entro la
data  di  entrata  in  vigore  della presente legge sui fondi dell'ex
Agenzia  per  la  promozione  dello  sviluppo del Mezzogiorno vengono
accreditate  alle regioni e agli enti locali, nonche' agli altri enti
di cui al comma 214 dell'articolo 3 della presente legge.
  109.   Le   amministrazioni  centrali  dello  Stato  e  le  regioni
interessate  approvano  entro  il  30  giugno  1997 i programmi delle
risorse  dei  fondi  strutturali  comunitari  per il secondo triennio
1997-1999,  indicando  gli  eventuali  enti  o aziende attuatori, gli
interventi  da  realizzare  ed  i  relativi  importi  da  assegnare e
fissando  in  dodici  mesi  il termine per l'assunzione degli impegni
contabili con l'avvio dei lavori.
  110.  La  disciplina  di  cui  ai  commi 103, 104 e 105 si applica,
relativamente   alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
compatibilmente  con le disposizioni stabilite dallo Statuto speciale
e dalle relative norme di attuazione.
  111.  Sono  abrogati  gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 febbraio
1981,  n.  22, e l'articolo 20 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n.
534,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n.
47.
  112.  L'ENI  provvede  a  vendere le scorte strategiche di petrolio
greggio e di prodotti petroliferi di cui alla legge 10 febbraio 1981,
n.  22,  che  risultino alla data di entrata in vigore della presente
legge,  alle  piu'  favorevoli  condizioni di mercato, sia per quanto
riguarda   il   livello  dei  prezzi  che  le  quantita'  normalmente
contrattate, al fine di non determinare turbative sul mercato stesso.
Non sono riconosciuti sovrapprezzi o diritti di intermediazione.
  113.  Gli introiti derivanti dalla vendita di cui al comma 112 sono
versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  entro sette giorni
lavorativi  dalla  data  del  pagamento  del  prodotto venduto e sono
riassegnati, nella misura occorrente per le finalita' di cui al comma
114,  allo  stato  di  previsione  del  Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, il quale provvede a liquidare i crediti
vantati dall'ENI nei confronti dello Stato.
  114.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti  le  occorrenti  variazioni  di bilancio per il pagamento dei
crediti liquidati di cui al comma 113.
  115. All'articolo 2, primo comma, della legge 10 marzo 1986, n. 61,
come modificato dall'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, le
parole:  "della  scorta  strategica  di  proprieta'  dello Stato, dei
prodotti  ottenibili  dalla  lavorazione  del  greggio  di produzione
nazionale," sono soppresse.
  116.  Il  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
dispone   con  proprio  decreto  l'eventuale  utilizzo  delle  scorte
obbligatorie  e  la  loro  dislocazione nelle situazioni di emergenza
dichiarate   tali  dagli  organismi  internazionali  preposti  o  dal
Governo.
  117.  Le amministrazioni civili dello Stato e gli enti pubblici non
economici  provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  a censire, secondo le modalita' indicate con
decreto  del  Ministro  del  tesoro,  di concerto con il Ministro dei
trasporti e della navigazione, gli autoveicoli in dotazione.
  118.   Le   autorita'  cui  e'  consentito  l'uso  esclusivo  delle
autovetture sono:
a) Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  Vice  Presidente del
   Consiglio dei ministri;
b) Ministri;
c) Sottosegretari di Stato.
  119. I servizi di trasporto di persone e cose attualmente svolti in
gestione  diretta  dalle  amministrazioni  civili dello Stato e dagli
enti  pubblici  non  economici sono affidati, previa analisi tecnico-
economica  predisposta  dal  Ministero  del tesoro, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, a societa' pri-
vate.
  120.  La dismissione degli autoveicoli eccedenti quelli necessari a
soddisfare  le  esigenze di cui ai commi 118 e 121 e' affidata, anche
mediante   mandato,   a  societa'  specializzate  entro  dodici  mesi
dall'affidamento  del  servizio  di  trasporto  di  persone  e cose a
societa' private.
  121.  Con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri sono
individuate  particolari  categorie, non ricomprese tra quelle di cui
al  comma  118,  cui e' consentito l'uso esclusivo delle autovetture,
fermo restando quanto previsto dal comma 122.
  122. Tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi
titolo,  e  che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso
dell'autovettura di Stato.
  123.  Le  disposizioni  di  cui ai commi da 117 a 122 si applicano,
altresi',  al  parco  auto  in  dotazione  alle  amministrazioni  del
Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri, dell'interno e della difesa non strettamente necessario
all'espletamento   delle   funzioni  primarie  delle  amministrazioni
medesime.
  124.  Per  l'esercizio  finanziario  1997  e'  fatto  divieto  alle
amministrazioni   civili   dello   Stato,   nonche'   agli  enti  non
territoriali  del  settore  pubblico  allargato, con esclusione delle
Forze di polizia, di acquistare autovetture.
  125. All'articolo 1, terzo comma, della legge 13 marzo 1980, n. 70,
dopo  le parole: "alla prima" sono inserite le seguenti: "e sino alla
quinta";  ed  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di
contemporanea   effettuazione  di  piu'  consultazioni  elettorali  o
referendarie,  ai  componenti  degli  uffici  elettorali  di  sezione
possono riconoscersi fino a un massimo di quattro maggiorazioni".
  126.  Per  consentire  la concessione dell'agevolazione prevista al
numero  5  della  tabella  A  allegata  al  testo unico approvato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche mediante crediti o
buoni  di  imposta, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali  determina,  entro  il  31  marzo  1997, i consumi medi dei
prodotti  petroliferi  per  ettaro  e  per  ogni tipo di coltivazione
necessari  all'emanazione,  entro novanta giorni dalla predetta data,
del  decreto  previsto nelle note della citata tabella A. A decorrere
dal  1 luglio 1997, con decreto da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma  3,  della  legge  23  agosto  1988,  n. 400, il Ministro delle
finanze,  di  concerto  con il Ministro del tesoro, in relazione alla
riduzione  dei consumi gia' realizzati per effetto delle disposizioni
di  cui  al  periodo  precedente, indicata dal Ministro delle risorse
agricole,  alimentari e forestali, puo' ridurre la misura dell'accisa
prevista  nel numero 5 della tabella A allegata al citato testo unico
approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995.
  127.  Per  il  gasolio  utilizzato per il riscaldamento delle serre
adibite  a colture floro-vivaistiche l'accisa si applica nella misura
del  10  per  cento dell'aliquota normale. L'agevolazione e' concessa
mediante   rimborso   dell'accisa,  effettuato  nei  confronti  degli
esercenti  depositi  per  la  distribuzione  dei prodotti petroliferi
agevolati  per  uso  agricolo limitatamente alle quantita' di gasolio
agevolato per uso agricolo assegnate e prelevate per il riscaldamento
delle  serre  adibite a colture floro-vivaistiche, mediante accredito
dell'imposta  ai sensi dell'articolo 14 del testo unico approvato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
  128. Le modalita' di utilizzazione delle disponibilita' finanziarie
derivanti  da  dismissioni  del patrimonio immobiliare, da cessione o
scadenza  di  valori  mobiliari  di  cui  siano  titolari  l'Istituto
nazionale  della  previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (IN- AIL), l'Istituto
di   previdenza   per   il  settore  marittimo  (IPSEMA),  l'Istituto
postelegrafonici  (IPOST)  e l'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti  dell'amministrazione  pubblica  (INPDAP) sono determinate
nell'ambito  dei  piani  annuali delle disponibilita' di cui al comma
129.
  129.  Per  il triennio 1997-1999 nei confronti degli enti di cui al
comma  128  non  si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 65
della  legge  30  aprile  1969,  n. 153, e successive modificazioni e
integrazioni,  e  ogni  altra  norma,  anche  di  carattere speciale,
vigente in materia di investimenti, ad eccezione di quelli adibiti ad
uso  strumentale.  Per  il medesimo triennio, tali enti sono tenuti a
disporre,  sulla base delle direttive emanate dal Ministro del lavoro
e  della  previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
piani    di    impiego   annuali   delle   disponibilita',   soggetti
all'approvazione dei Ministri stessi.
  130.   Restano   ferme   le   disposizioni   previste  per  l'INAIL
dall'articolo  2,  comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per
l'attuazione   degli   interventi  da  realizzare  nell'ambito  degli
indirizzi  di  programma  del  Ministero della sanita' e d'intesa con
questo.
  131. La partecipazione azionaria nella RIBS Spa posseduta dall'EFIM
e'   trasferita   al   Ministero  del  tesoro.  Conseguentemente,  il
rappresentante  dell'EFIM  decade  dal  consiglio  di amministrazione
della RIBS Spa.
  132.  La  RIBS  Spa,  nell'ambito  delle operazioni di acquisizione
delle  partecipazioni azionarie, puo' definire condizioni compatibili
con  i  principi  di economia di mercato e stipulare appositi accordi
con  i  quali  gli  altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a
riscattare  al  valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo
piano   specifico  di  intervento,  le  azioni  o  le  quote  sociali
acquisite.
  133. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da
finanziare  e  del  ricorso al mercato per gli anni 1996, 1997 e 1998
stabiliti  dalla legge finanziaria 1996, le disposizioni dei commi da
134 a 165 realizzano una manovra sulla spesa pari a 2.961 miliardi di
lire  per  il  1996,  a  2.834 miliardi di lire per il 1997 e a 3.578
miliardi   di   lire   per  il  1998  in  termini  di  competenza  e,
rispettivamente,  a  1.485, 2.380 e 2.900 miliardi di lire in termini
di  cassa.  I commi da 134 a 165 dispongono altresi' maggiori entrate
in misura non inferiore, in termini sia di competenza sia di cassa, a
3.900  miliardi di lire per il 1996, a 2.393 miliardi per il 1997 e a
lire 1.660 miliardi per il 1998.
  134.  Gli  stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio
di  previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, e le relative
proiezioni  per  gli  anni  1997  e 1998, appartenenti alle categorie
economiche  di  seguito  elencate,  con  esclusione della quota parte
destinata  a spese di personale e delle dotazioni relative ad accordi
internazionali  e  a  intese con confessioni religiose, a regolazioni
contabili,  a  garanzie assunte dallo Stato, ad annualita' relative a
limiti di impegno e a rate di ammortamento di mutui, sono ridotti per
importi   corrispondenti   alle  seguenti  percentuali,  intendendosi
correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:
a) Categoria   IV   -   con  esclusione  delle  spese  aventi  natura
   obbligatoria e di quelle della rubrica 12 e della rubrica 14 dello
   stato  di  previsione  del Ministero della difesa: 5 per cento. Su
   proposta del Ministro interessato, di concerto con il Ministro del
   tesoro,  la  riduzione puo' essere operata su determinati capitoli
   di  spese  discrezionali  della  medesima  categoria  ovvero sugli
   accantonamenti  di fondo speciale per provvedimenti legislativi in
   corso della medesima amministrazione;
b) Categoria  V - con esclusione dei capitoli 6674, 6675 e 6676 dello
   stato  di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e
   dei  capitoli  4630,  4633,  4634,  5941  e  6771  dello  stato di
   previsione  del  Ministero  del tesoro, delle spese per assistenza
   gratuita diretta (codice economico 5.1.4.), dei trasferimenti alle
   province   e  ai  comuni  (codice  economico  5.5.0.),  agli  enti
   previdenziali  (codice  economico  5.6.0.)  e  all'estero  (codice
   economico  5.8.0.),  delle  pensioni  di  guerra (codice economico
   5.1.1.)  nonche'  dei  contributi di cui all'articolo 1, comma 40,
   della legge 28 dicembre 1995, n. 549: 1,1 per cento;
c) Categorie X e XI - con esclusione del capitolo 8405 dello stato di
   previsione  del  Ministero  dei  lavori pubblici e delle spese per
   danni  bellici e pubbliche calamita' (codice economico 10.9.1.): 2
   per cento.
  135.   Le  riduzioni  di  cui  al  comma  134  che  non  consentono
l'adempimento  di  obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  possono dare luogo a
reiscrizioni   ai  pertinenti  capitoli  di  bilancio  dell'esercizio
successivo.
  136.  L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18, comma 5,
della  legge 27 dicembre 1983, n. 730, come determinata dalla tabella
C  della  legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), e'
ridotta  di  lire 190 miliardi per l'anno 1996 e di lire 200 miliardi
per  ciascuno  degli  anni  1997  e  1998.  L'autorizzazione di spesa
prevista  dall'articolo  4, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n.
550  (legge  finanziaria  1996),  e' ridotta di lire 370 miliardi per
l'anno  1996,  di  lire  550  miliardi  per l'anno 1997 e di lire 600
miliardi per l'anno 1998. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli 4288,
4289 e 4290 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e le
relative  proiezioni  sono  complessivamente ridotti, su proposta del
Ministro  dell'interno,  di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni
1996,  1997 e 1998. Le assegnazioni, i contributi e le somme comunque
erogate  a  decorrere  dal 30 luglio 1996 a carico del bilancio dello
Stato  a favore di societa' per azioni, il cui capitale sia di totale
proprieta'  dello  Stato,  o  di  enti  pubblici  non assoggettati al
sistema  di  tesoreria unica ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n.
720,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  devono  essere
versati  su  appositi  conti  correnti  infruttiferi  gia' in essere,
ovvero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato.
  137. I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1994
ricavi  derivanti  dall'esercizio  di  attivita'  di  impresa, di cui
all'articolo  53,  comma  1,  ad  esclusione di quelli indicati nella
lettera  c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o
compensi  derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare
non  superiore  a  lire  dieci  miliardi,  sono ammessi a definire il
reddito di impresa ovvero il reddito derivante dall'esercizio di arti
e  professioni  sulla  base  dei  parametri  di  cui  al  decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  15  alla  Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31
gennaio   1996,   tenendo  conto  degli  elementi,  desumibili  dalle
dichiarazioni   dei   redditi   presentate   ovvero   dal   bilancio,
opportunamente  riclassificati  per  l'applicazione dei parametri. La
disposizione  si  applica a condizione che i predetti ricavi siano di
importo non inferiore all'85 per cento dell'ammontare complessivo dei
ricavi  e  degli  altri  componenti  positivi,  ad  esclusione  delle
plusvalenze   diverse   da   quelle   derivanti  da  immobilizzazioni
finanziarie  e delle sopravvenienze attive. La definizione ha effetto
anche  per  l'imposta sul valore aggiunto, da liquidare come indicato
nell'articolo  3, comma 183, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. La
definizione non e' ammessa:
a) se,  alla  data  del  15  novembre  1996, ricorrono le ipotesi in-
   dicate   nell'articolo   2-bis,  comma  2,  del  decreto-legge  30
   settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge
   30   novembre   1994,   n.  656,  e  successive  modificazioni  ed
   integrazioni;
b) in caso di omessa presentazione della dichiarazione.
  138.  Il  contribuente  che  intende  avvalersi  della  definizione
presenta  all'ufficio  delle  imposte  competente, entro il 31 luglio
1996,  ovvero  entro  il  5  settembre  1996  se i relativi dati sono
registrati    anche   su   supporto   magnetico,   apposita   istanza
irretrattabile  redatta  secondo  i modelli approvati con decreto del
Ministro  delle  finanze  16  maggio 1996, pubblicato nel supplemento
ordinario  n.  30  alla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1996.
All'istanza dei soggetti che esercitano attivita' di impresa o arti e
professioni  in forma associata possono essere allegate le istanze di
ciascun socio o associato. Con decreto del Ministro delle finanze, da
pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  la trattazione delle istanze
puo'  essere  attribuita  anche  agli  uffici dell'imposta sul valore
aggiunto,  tenendo  conto  sia  della qualita' dei soggetti sia della
loro  ripartizione  sul territorio. L'ufficio, valutata l'istanza, la
rigetta,  se  riscontra  cause  ostative  per legge, ovvero invita il
contribuente  a presentarsi per redigere in contraddittorio l'atto di
adesione secondo la procedura stabilita nel regolamento di attuazione
di  cui  all'articolo  2-bis, comma 6, del decreto-legge 30 settembre
1994,  n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
1994,   n.  656,  concernente  disposizioni  per  l'accertamento  con
adesione  del  contribuente, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica  30  aprile 1996, n. 316. La definizione si perfeziona con
il  versamento  delle  maggiori somme dovute. Se entro il 30 novembre
1996  l'ufficio  non ha comunicato il rigetto dell'istanza o l'invito
al  contribuente  a  presentarsi  per redigere l'atto di adesione, il
contribuente  si intende definitivamente ammesso alla definizione. La
stessa  si  perfeziona  con il versamento, entro il 15 dicembre 1996,
delle  maggiori  somme  dovute,  da  effettuare  in  base  alle norme
sull'autoliquidazione  mediante  delega  ad  un'azienda  di credito o
tramite  il  competente concessionario della riscossione. Con decreto
del  Ministro  delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
sono  stabilite  le  modalita' tecniche, la modulistica e i codici di
versamento.  Qualora  l'importo  dovuto  sia  superiore a lire cinque
milioni  per  le persone fisiche e a lire dieci milioni per gli altri
soggetti,  le  somme eccedenti possono essere versate in due rate, di
pari  ammontare,  rispettivamente  entro  il  quarto e il decimo mese
dalla data dell'atto di adesione di cui al presente comma, maggiorate
degli  interessi  legali  computati  a  decorrere  dal  primo  giorno
successivo  alla  scadenza  del  termine stabilito per il versamento,
ovvero  entro il 31 marzo 1997 ed entro il 30 settembre 1997 nel caso
previsto, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal
16  dicembre  1996.  L'omesso  versamento  nei  termini non determina
l'inefficacia  della  definizione  e  per il recupero delle somme non
corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto
del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e succes-
sive  modificazioni;  sono altresi' dovuti una soprattassa pari al 40
per cento delle somme non versate e gli interessi legali.
  139.  La  definizione  non  e'  soggetta  ad  impugnazione,  non e'
integrabile  o modificabile da parte dell'ufficio, salvo il potere di
autotutela   dell'amministrazione   finanziaria   ove  sussistano  le
condizioni  ostative  indicate  al  comma 137, nonche' in presenza di
inesatte  dichiarazioni  circa i dati cui si riferiscono i parametri.
Non  rileva ai fini penali ed extra tributari, compreso il contributo
per  il  Servizio  sanitario  nazionale, nonche' ai fini dell'imposta
comunale  per  l'esercizio  di imprese e di arti e professioni. Sulle
maggiori  imposte non sono dovuti interessi; le sanzioni per infedele
dichiarazione  sono  ridotte  ad  un  ottavo  del minimo, le sanzioni
inerenti   ad  adempimenti  relativi  al  periodo  d'imposta  cui  si
riferiscono le dichiarazioni definite ed ogni altra sanzione connessa
con  irregolarita'  od  omissioni rilevabili dalle dichiarazioni sono
applicabili  nella  misura  di un quarto del minimo. Alla definizione
eseguita  ai  sensi  dei  commi  da 133 a 165 si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dei commi 2-bis e 2-sexies dell'articolo
3  del  decreto-legge  30  settembre  1994,  n.  564, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  30  novembre 1994, n. 656, e successive
modificazioni  e  integrazioni. Per le somme riscosse in applicazione
dei  commi  da  133  a  165  si  rendono,  altresi',  applicabili  le
disposizioni  dell'articolo  4  del  citato  decreto-legge n. 564 del
1994.  Il  maggiore imponibile definito rileva ai fini dei contributi
previdenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
determinati secondo le disposizioni dei commi 1-bis e 3 dell'articolo
1   del   decreto-legge  9  agosto  1995,  n.  345,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  ottobre  1995,  n. 427. Sulle somme
dovute a tale titolo non sono dovuti interessi. Fino alla conclusione
del  procedimento  di  cui ai commi da 133 a 165 non si applicano gli
articoli  8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
6  ottobre  1978, n. 627, e successive modificazioni, 12 del decreto-
legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
27  aprile  1989, n. 154, e successive modificazioni, e 62-ter, comma
1,  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre 1993, n. 427. L'intervenuta
definizione  dell'accertamento  con adesione inibisce la possibilita'
per  l'ufficio  di  effettuare,  per  lo  stesso  periodo  d'imposta,
l'accertamento di cui all'articolo 38, commi da quarto a settimo, del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.
  140.  Ai  contribuenti  che abbiano dichiarato ricavi o compensi di
importo  non  inferiore  a  quello  risultante  dall'applicazione dei
parametri  indicati  al  comma  137  non si applicano le disposizioni
richiamate nel penultimo periodo del comma 139.
  141.  Gli  esercenti attivita' di impresa in regime di contabilita'
ordinaria  che  per  il  periodo  di imposta 1995 e per il precedente
hanno   dichiarato  ricavi  di  cui  all'articolo  53,  comma  1,  ad
esclusione di quelli indicati nella lettera c), del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, di ammontare non superiore a
lire  10  miliardi  e  comunque  non  inferiore  a  quello risultante
dall'applicazione  dei parametri di cui al decreto del Presidente del
Consiglio  dei  ministri  29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento
ordinario  n.  15  alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996,
anche  mediante  la  definizione  di  cui  ai  commi da 137 a 140 del
presente  articolo,  possono  procedere  alla  regolarizzazione della
situazione  patrimoniale  iniziale relativa all'esercizio successivo.
Gli  elementi  posti  a  base  della  regolarizzazione  devono essere
indicati in apposito modello approvato con decreto del Ministro delle
finanze  28  giugno  1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150
del 28 giugno 1996, da presentare entro il 20 dicembre 1996 ai centri
di servizio, ove istituiti, o agli uffici delle imposte competenti in
ragione del domicilio fiscale posseduto alla predetta ultima data.
  142.   La   regolarizzazione   puo'   essere   effettuata  mediante
l'eliminazione   delle   passivita'   o   delle  attivita'  fittizie,
inesistenti  o  indicate  per  valori  superiori  a  quelli effettivi
nonche'   mediante   l'iscrizione   di  attivita'  o  di  passivita',
costituite   da   debiti   verso  fornitori,  in  precedenza  omesse,
assoggettando  i  maggiori  e  i  minori  valori  iscritti ad imposta
sostitutiva   dell'imposta   sul   reddito   delle  persone  fisiche,
dell'imposta  sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta lo-
cale  sui redditi, in misura pari al 10 per cento. Il maggiore valore
del  patrimonio  netto  derivante dalle predette regolarizzazioni, al
netto  dell'imposta  sostitutiva, deve essere accantonato in apposita
riserva,  designata  con  riferimento  ai  commi  da  133  a 165, che
concorre  alla  formazione del reddito nel periodo di imposta e nella
misura in cui la riserva viene attribuita ai soci o ai partecipanti o
all'imprenditore;  nell'esercizio  in  cui  si verificano le predette
ipotesi,  le  somme attribuite, aumentate dell'imposta sostitutiva ad
esse corrispondente, concorrono a formare il reddito imponibile della
societa'  o  dell'ente  o  dell'impresa,  ai  quali  e' attribuito un
credito  di  imposta  ai  fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche  o  dell'imposta  sul  reddito  delle persone giuridiche pari
all'ammontare  dell'imposta  sostitutiva  pagata,  nonche' il reddito
imponibile  dei  soci  o  dei  partecipanti.  Per i soggetti indicati
nell'articolo  87,  comma  1,  lettere a) e b), del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, l'ammontare su cui va calcolata
l'imposta  sul  patrimonio  netto  delle  imprese e' assunto al lordo
dell'imposta sostitutiva.
  143.  Le imprese che determinano il reddito in base all'articolo 79
del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  possono
effettuare  le  regolarizzazioni  limitatamente  ai  beni di cui agli
articoli  59,  60  e  67  dello  stesso  testo unico, nelle scritture
contabili  previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Si applica l'ultimo periodo del
comma 141.
  144.   La   regolarizzazione   si   perfeziona  con  il  versamento
dell'imposta  sostitutiva  entro  il 15 dicembre 1996; i soggetti con
periodo  d'imposta  non  coincidente con l'anno solare devono versare
l'imposta  sostitutiva entro la predetta data o, se successiva, entro
la   data   di  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  della
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 1995. Qualora
l'imposta  dovuta  superi  i  cinque  milioni  di lire per le persone
fisiche  e  i  dieci milioni di lire per gli altri soggetti, le somme
eccedenti  possono  essere  versate  in  due rate, di pari ammontare,
rispettivamente  entro il 31 marzo 1997 e il 30 settembre 1997; per i
soggetti  con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il
versamento  va  effettuato  entro  le predette date o, se successive,
entro  il  sesto ed il dodicesimo mese dalla scadenza del termine per
la  presentazione della dichiarazione dei redditi. Le somme eccedenti
vanno  maggiorate  degli  interessi  legali computati a decorrere dal
primo  giorno  successivo  alla  scadenza del termine previsto per il
versamento  dell'imposta sostitutiva fino a cinque o dieci milioni di
lire.  L'omesso  versamento  nei  termini  delle  somme eccedenti non
determina  l'inefficacia  della  regolarizzazione  e  per il recupero
delle   somme   non   corrisposte   si   applicano   le  disposizioni
dell'articolo  14  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  602,  e successive modificazioni; sono altresi'
dovuti una soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate e
gli interessi legali.
  145.  La  regolarizzazione  di  cui al comma 141 non rileva ai fini
penali. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 142 e
143 sono riconosciuti, ai fini civilistici e fiscali, a decorrere dal
periodo  di  imposta  1996  e  non  possono essere utilizzati ai fini
dell'accertamento.  L'imposta  sostitutiva  e'  indeducibile.  Per la
liquidazione,   la  riscossione,  i  rimborsi  e  il  contenzioso  si
applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
  146.  Per i soggetti che si avvalgono della regolarizzazione di cui
ai  commi da 133 a 165 del presente articolo, le rimanenze finali in-
dicate  negli  articoli  59  e  60  del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  relative  al  periodo  di imposta 1995, da
considerare  per  l'applicazione  dei parametri di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, richiamato nel
comma 141, sono assunte per un ammontare non superiore a quello delle
esistenze iniziali del medesimo periodo di imposta.
  147.  Ai  fini  dell'imposta  sul valore aggiunto, l'adeguamento ai
parametri  menzionati  nel  comma 146 del presente articolo, ai sensi
dell'articolo  3,  comma  188,  della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
puo'  essere  operato  mediante  l'integrazione  della  dichiarazione
annuale  dell'imposta  sul  valore  aggiunto, effettuando il relativo
versamento  entro il termine per la presentazione della dichiarazione
dei  redditi. In tal caso e' dovuta una maggiorazione fissa del 3 per
cento  a  titolo  di  interessi e non si applicano soprattasse e pene
pecuniarie. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il
suddetto  termine,  in  una  apposita  sezione  del registro previsto
dall'articolo  23 o dall'articolo 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  148.  Nel  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri 29
gennaio 1996, richiamato nel comma 141, sono indicate le categorie di
contribuenti  per  le  quali  non  e'  possibile  l'elaborazione  dei
predetti   parametri   in   relazione   al  numero  dei  contribuenti
appartenenti  alla  categoria di attivita' o alle caratteristiche del
processo  produttivo. La disposizione del presente comma si applica a
decorrere dal 1 gennaio 1996.
  149. Il comitato per la vigilanza e il coordinamento dell'attivita'
di  accertamento  nel  campo  dell'obbligo tributario e contributivo,
istituito  ai  sensi  dell'articolo  3, comma 1, del decreto-legge 15
gennaio  1993,  n.  6,  convertito, con modificazioni, dalla legge 17
marzo 1993, n. 63, e' prorogato per il triennio 1996-1998.
  150.  A  decorrere dal 1 gennaio 1996, l'imposta fissa di bollo, in
qualsiasi  modo  dovuta,  stabilita  in  lire  15.000  dalla tariffa,
allegato  A,  annessa  al  decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle
finanze  20  agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106
alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  196  del  21 agosto 1992, e successive
modificazioni,  e'  elevata a lire 20.000; l'imposta di bollo di lire
15.000, dovuta sui contratti di cui all'articolo 2, nota 2-bis, della
citata tariffa, in qualsiasi forma redatti, e' elevata a lire 20.000,
fermo  restando  che l'imposta fissa di bollo si applica ai contratti
relativi  alle carte di pagamento solo in caso d'uso. L'imposta fissa
di bollo stabilita in lire 2.000 per gli atti di cui all'articolo 13,
commi 1 e 2, della stessa tariffa, e' elevata a lire 2.500.
  151.  L'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, stabilita in lire
1.166.000  dall'articolo  3, comma 224, della legge 28 dicembre 1995,
n.  549,  e'  aumentata  a  lire  1.249.600  per  ettolitro  anidro e
l'aliquota  dell'accisa  sui prodotti alcolici intermedi e' aumentata
da  lire  87.000  a lire 96.000 per ettolitro. L'aliquota dell'accisa
sul petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55)
per  riscaldamento  e'  aumentata  da lire 415.990 a lire 625.620 per
mille  litri.  Le  disposizioni  del  presente  comma  si applicano a
decorrere dal 1 gennaio 1996.
  152.  Il  Ministro  delle finanze puo' disporre con propri decreti,
entro  il 28 febbraio 1997, l'aumento, sino al livello massimo del 62
per   cento,   dell'aliquota   prevista  dal  comma  1,  lettera  a),
dell'articolo   28   del   decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
  153.  Entro  il  15  gennaio  1996  sono  emanate  le  disposizioni
concernenti  le  variazioni  delle  tariffe  dei prezzi di vendita al
pubblico   dei   generi   soggetti   a  monopolio  fiscale  ai  sensi
dell'articolo  2  della  legge  13  luglio 1965, n. 825, e successive
modificazioni,  anche  in  applicazione della direttiva 92/79/CEE del
Consiglio  del  19  ottobre  1992.  Le  predette  disposizioni devono
assicurare  maggiori  entrate  in  misura  non  inferiore  a lire 600
miliardi  per  l'anno  1996  e a lire 630 miliardi per ciascuno degli
anni 1997 e 1998.
  154.  Le  entrate  derivanti  dai  commi  da 133 a 165 del presente
articolo  sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli
oneri per il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione
delle  linee  di  politica  economica e finanziaria in funzione degli
impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con
decreto  del  Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro,  da  emanare  entro  novanta  giorni dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  sono  definite,  ove  necessarie, le
modalita' di attuazione di quanto previsto dal presente comma.
  155. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  le  variazioni  di bilancio occorrenti per l'attuazione dei
commi da 133 a 165 del presente articolo.
  156.  A  decorrere  dalla data di entrata in vigore del regolamento
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 7 dicembre
1995,  n.  581,  recante disposizioni attuative per l'istituzione del
registro  delle  imprese,  i  contributi  previdenziali  disciplinati
dall'articolo  1, primo comma, lettera a), della legge 12 marzo 1968,
n.  410,  e successive modificazioni, dovuti fino al 31 dicembre 1998
per gli atti depositati presso il registro delle imprese dai soggetti
previsti  dall'articolo  7,  comma  2, lettera a), numeri da 1) a 5),
dello  stesso  regolamento,  sono  riscossi  con l'applicazione delle
apposite marche sugli atti depositati e sui documenti emessi, operata
a  cura  degli  obbligati  al  deposito  e  dei  richiedenti.  Per  i
certificati  di  iscrizione  nel  registro  delle  imprese  emessi da
sportelli  non  presidiati  o  mediante  sistemi  di certificazione a
distanza, i contributi previdenziali sono riscossi direttamente dalle
camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura nelle
medesime  forme  dei  diritti  di segreteria; le somme cosi' riscosse
sono  versate  ogni  semestre  agli  enti  previdenziali destinatari,
secondo le proporzioni stabilite dalle disposizioni vigenti.
  157.  All'articolo  3,  comma  30, della legge 28 dicembre 1995, n.
549,  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 1996 il
termine  per  il  versamento  del tributo alle regioni, relativo alle
operazioni  di  deposito effettuate nel primo trimestre, e' differito
al 31 luglio 1996".
  158.  Al  quinto  comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente
della  Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600, recante disposizioni
comuni  in  materia  di  accertamento delle imposte sui redditi, come
modificato  dall'articolo  7,  comma  5,  del decreto-legge 20 giugno
1996,  n.  323,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996,  n.  425, recante disposizioni urgenti per il risanamento della
finanza  pubblica,  l'ultimo  periodo e' sostituito dal seguente: "La
ritenuta  si  applica,  a  titolo  di  imposta,  anche  sui  proventi
corrisposti  a  soggetti  non  residenti  per  il  tramite di stabili
organizzazioni estere di imprese residenti e, a titolo di acconto, su
quelli   corrisposti  a  stabili  organizzazioni  estere  di  imprese
residenti non appartenenti all'impresa erogante i proventi".
  159.  Nell'articolo  41, comma 2, lettera c), del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, le parole: "con scadenza fissa
non inferiore a 18 mesi" sono soppresse.
  160. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  600,  recante disposizioni comuni in materia di
accertamento  delle imposte sui redditi, ferma restando la disciplina
prevista  per  i  titoli  di  cui all'articolo 1 del decreto-legge 19
settembre  1986, n. 556, convertito con modificazioni, dalla legge 17
novembre  1986,  n.  759,  come modificata dal decreto legislativo 1,
aprile  1996,  n.  239,  riguardante  la ritenuta sugli interessi dei
titoli  di  Stato, per i quali l'aliquota si applica nella misura del
12,5  per  cento,  indipendentemente  dalla scadenza dei titoli, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al  primo  comma, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Le
   societa'  e  gli  enti  che  hanno  emesso  obbligazioni  e titoli
   similari devono operare una ritenuta con obbligo di rivalsa, sugli
   interessi,   sui   premi  e  sugli  altri  frutti  corrisposti  ai
   possessori nella misura del 12,50 per cento quando la scadenza non
   e' inferiore a diciotto mesi e del 27 per cento quando la scadenza
   e'  inferiore  ai  diciotto  mesi. Qualora il rimborso abbia luogo
   entro  diciotto  mesi dall'emissione, sugli interessi, sui premi e
   sugli  altri  frutti  maturati  fino  al  momento  dell'anticipato
   rimborso e' dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento";
b) al  terzo comma, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti:
   "Se gli interessi, i premi e gli altri frutti di cui ai precedenti
   commi  sono  dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello
   Stato,  la  ritenuta  deve essere operata, con obbligo di rivalsa,
   sui  proventi  di cui al primo e al secondo comma con aliquote ivi
   rispettivamente  previste.  Qualora  il rimborso abbia luogo entro
   diciotto  mesi  dall'emissione, sugli interessi, sui premi e sugli
   altri  frutti maturati fino al momento dell'anticipato rimborso e'
   dovuta  una somma pari al 20 per cento. Tra gli interessi, i premi
   e  gli  altri  frutti va compresa anche la differenza tra la somma
   corrisposta  ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di
   emissione.  All'applicazione della ritenuta ed al versamento della
   somma   dovuta  per  l'anticipato  rimborso  devono  provvedere  i
   soggetti   indicati   nel   primo   comma   dell'articolo  23  che
   intervengono  nella riscossione degli interessi, dei premi e degli
   altri  frutti  ovvero  nel  rimborso  nei  confronti  di  soggetti
   residenti".
  161. Nell'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.
323,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1996, n.
425,  recante  disposizioni  urgenti per il risanamento della finanza
pubblica,  le  parole:  "emesse  dalle  banche" sono sostituite dalle
seguenti: "e dei titoli similari".
  162.  Le  disposizioni dei commi da 159 a 161 del presente articolo
si  applicano  agli  interessi,  ai  premi  e agli altri frutti delle
obbligazioni  e  dei  titoli  similari emessi a partire dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
  163.  La  soprattassa  di lire seicentomila, stabilita per l'omessa
presentazione  della dichiarazione relativa all'imposta straordinaria
su  particolari  beni, dall'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre  1992,  n.  438,  e' soppressa. Non si applica l'articolo 20
della legge 7 gennaio 1929, n. 4, relativo all'applicazione temporale
delle norme sanzionatorie delle violazioni delle leggi finanziarie, e
non si fa luogo a rimborso delle somme gia' corrisposte.
  164.  Restano  validi  gli  atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti  salvi  gli  effetti  prodottisi  ed i rapporti giuridici sorti
sulla  base  dei  decreti-legge 30 dicembre 1995, n. 565, 28 febbraio
1996,  n.  93,  29  aprile  1996,  n. 230, 29 giugno 1996, n. 342, 30
agosto 1996, n. 449, e 23 ottobre 1996, n. 547.
  165.  L'ultimo  comma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984,
n. 887, e' sostituito dal seguente:
"Il  Ministro  del tesoro, tenuto conto delle condizioni del mercato,
puo  ristrutturare  il  debito  pubblico interno ed estero attraverso
operazioni  di  trasformazione di scadenze, di scambio o sostituzione
di titoli di diverso tipo, o altri strumenti operativi previsti dalla
prassi  dei  mercati finanziari. Il Ministro del tesoro puo' altresi'
autorizzare  gli  enti  pubblici economici e le societa' per azioni a
prevalente  capitale  pubblico ad effettuare le stesse operazioni per
il loro indebitamento sull'interno e sull'estero".
  166.  Con  effetto  dal periodo 1995-1996 di regolamentazione della
produzione   lattiera,   cessa   l'applicazione  della  procedura  di
compensazione  prevista  dall'articolo  5, commi 5, 6, 7, 8 e 9 della
legge  26  novembre  1992,  n.  468, e gli adempimenti gia' svolti ai
sensi delle predette disposizioni non hanno effetto.
  167.  I  versamenti  e le restituzioni delle somme trattenute dagli
acquirenti  a  titolo di prelievo supplementare, previsti dalla legge
26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni, sono effettuati
a   seguito   dell'espletamento   delle  procedure  di  compensazione
nazionale  da  parte  dell'AIMA.  Sulle  somme  residue  spettanti ai
produttori restano dovuti gli interessi calcolati al tasso legale.
  168.  La  compensazione  e' effettuata secondo i seguenti criteri e
nell'ordine:
a) in favore dei produttori delle zone di montagna;
b) in  favore  dei  produttori  titolari  di quota A e di quota B nei
   confronti  dei quali e' stata disposta la riduzione della quota B,
   nei limiti del quantitativo ridotto;
c) in  favore  dei produttori ubicati nelle zone svantaggiate, di cui
   alla  direttiva  75/268/CEE  del  Consiglio  del 28 aprile 1975, e
   nelle  zone  di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CE n.
   2081/93;
d) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che
   hanno  superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della
   quota medesima;
e) in favore di tutti gli altri produttori.
  169.  Gli  acquirenti che hanno gia' disposto la restituzione delle
somme ai produttori ai sensi dell'articolo 5, comma 8, della legge n.
468  del  1992,  procedono  a  nuove  trattenute  nei  confronti  dei
produttori  interessati,  pari  all'ammontare delle somme restituite.
Ove  cio'  non  fosse  possibile, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 7 della suddetta legge n. 468 del 1992.
  170.  Limitatamente al periodo 1995-1996, gli acquirenti versano il
prelievo  supplementare  entro  il  31  gennaio  1997,  sulla base di
appositi   elenchi   redatti   dall'AIMA  a  seguito  della  suddetta
compensazione  nazionale  e  trasmessi  alle  regioni e alle province
autonome.
  171.  L'articolo  2-bis del decreto legge 23 dicembre 1994, n. 727,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46,
e' abrogato a decorrere dal periodo 1995-1996.
  172.  Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici
sorti sulla base dell'articolo 11 dei decreti-legge 8 agosto 1996, n.
440,  e  23 ottobre 1996, n. 542, e degli articoli 2 e 3 dei decreti-
legge 6 settembre 1996, n. 463, e 23 ottobre 1996, n. 552.
  173.  Il  comma 6 dell'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n.
468, e' costituito dal seguente:
"6.  La  vendita  e  l'affitto  di  cui  al  comma 2 possono avvenire
esclusivamente   entro   il  31  dicembre  di  ciascun  anno  e  sono
comunicati,  utilizzando gli appositi moduli AIMA, entro dieci giorni
con  lettera raccomandata all'AIMA e alle regioni e province autonome
di Trento e di Bolzano. I predetti atti hanno efficacia a partire dal
periodo  successivo  a  quello  in  cui  e' avvenuta la stipulazione.
Limitatamente  al  periodo  1996-1997  le  parti  possono concordare,
dandone  comunicazione alle regioni e alle province autonome, sino al
15  gennaio  1997, che le vendite e gli affitti stipulati entro il 31
dicembre 1996 abbiano effetto anche nel periodo medesimo. In tal caso
la  regione o la provincia autonoma deve accertare che il cedente non
abbia  gia'  utilizzato la quota ceduta, comunicandolo all'AIMA entro
il  31  marzo  1997, e l'atto ha efficacia soltanto a seguito di tale
verifica".
  174.  A  decorrere  dal  periodo  1996-1997 l'acquisto di una quota
latte  da  parte di un produttore non comporta alcuna riduzione delle
quote precedentemente spettanti al produttore medesimo.
  175.  In  attuazione  dei  criteri  di  finanziamento  della  spesa
sanitaria  previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e  successive  modificazioni, dall'anno 1997 non si applicano, per le
spese di cui alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 8 della legge
22  dicembre  1986,  n.  910,  le disposizioni di cui al comma 14 del
predetto articolo 8.
  176. A decorrere dal 1 marzo 1997, le amministrazioni statali e gli
enti  titolari  di  contabilita'  speciali,  con esclusione di quelli
assoggettati  al  regime  della  tesoreria unica di cui alla legge 29
ottobre  1984,  n.  720, e successive modificazioni, devono indicare,
nell'ordine  di  pagamento previsto dall'articolo 587 del regolamento
per  l'amministrazione  del patrimonio e per la contabilita' generale
dello  Stato,  approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il
codice  "Ministero-capitolo"  del  bilancio  dello Stato a carico del
quale  sono  state accreditate alla contabilita' medesima le somme di
cui  si  richiede  il  prelevamento.  Gli  ordini  di  pagamento  che
utilizzano  fondi  diversi  da  quelli provenienti dal bilancio dello
Stato   devono  recare  l'indicazione  di  un  codice  opportunamente
stabilito dal Ministero del tesoro. Le sezioni di tesoreria non danno
esecuzione ad ordini di pagamento privi del codice di cui al presente
comma,  ove  non  si  tratti  di  fondi  prelevati  per  fronteggiare
emergenze connesse alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico
o ad interventi di protezione civile.
  177.  Le  pubbliche  amministrazioni,  ai  fini  dell'accesso degli
esercenti attivita' agricola alle agevolazioni fiscali sul carburante
agricolo  ovvero  ai contributi previsti dall'ordinamento nazionale e
comunitario,  accertano  la qualifica dell'attivita' di impresa sulla
base   delle   iscrizioni   nel   registro   delle  imprese  previsto
dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
  178.  Le  disposizioni di cui all'articolo 1, comma 40, della legge
29   dicembre   1995,   n.   549,   fermo  restando  l'obbligo  della
rendicontazione  annuale,  non si applicano ai contributi dello Stato
in  favore dell'Unione italiana ciechi, della Biblioteca italiana per
ciechi  "Regina Margherita" di Monza, dell'Ufficio internazionale per
la protezione delle opere letterarie, del Centro internazionale radio
medico,  dell'Ente  nazionale  italiano  per  il  turismo,  del Fondo
edifici   di   culto,   di   organismi  nazionali  ed  internazionali
nell'ambito  delle  relazioni  culturali  con  l'estero,  del  Centro
internazionale     di    alti    studi    agronomici    mediterranei,
dell'Organizzazione  delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale,
del  Centro  internazionale  di ingegneria genetica e biotecnologica,
del  Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico
di  Torino, nonche' alle erogazioni agli istituti italiani di cultura
all'estero e alle borse di studio connesse ad accordi internazionali.
  179.  Le  disposizioni  di cui all'articolo 1, commi 40 e 44, della
legge  28 dicembre 1995, n, 549, non si applicano ai contributi dello
Stato  in  favore  del Club alpino italiano ed ai contributi previsti
dalle  leggi  23  settembre 1993, n. 379, 20 gennaio 1994, n. 52, e 5
giugno 1995, n. 221.
  180.  Nell'articolo  1,  comma 66, della legge 28 dicembre 1995, n.
549,  le  parole:  "lire  940  miliardi"  e  "lire 800 miliardi" sono
sostituite,  rispettivamente,  dalle  seguenti: "lire 829 miliardi" e
"lire 689 miliardi".
  181.  La  lettera  b)  del  comma  1 dell'articolo 3 della legge 27
ottobre  1993,  n.  432,  e' sostituita dalla seguente: "b) gli altri
proventi  relativi  alla  vendita di partecipazioni dello Stato". Dai
proventi  di  cui  al  presente  comma  sono  escluse in ogni caso le
dismissioni immobiliari di cui ai commi da 86 a 119 dell'articolo 3.
  182. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432,
dopo  le  parole:  "titoli  di  Stato"  sono aggiunte le seguenti: ",
nonche'  per  l'acquisto  di  partecipazioni  azionarie  possedute da
societa'  delle  quali  il  Tesoro sia unico azionista, ai fini della
loro dismissione".
  183. Gli articoli 179 e 182 del regolamento per l'amministrazione e
la   contabilita'  degli  organismi  dell'Esercito,  della  Marina  e
dell'Aeronautica,   approvato   con   decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, sono sostituiti dai seguenti:
"Art.   179.  -  1.  La  direzione  di  amministrazione  provvede  al
rifornimento  dei  fondi  agli enti amministrativamente dipendenti, a
mezzo  di  ordinativi di pagamento tratti sulla contabilita' speciale
della competente sezione di tesoreria provinciale, decurtandoli delle
somme  necessarie  al  pagamento  degli  emolumenti  al personale che
richiede  l'accredito  bancario e postale; tali ordinativi, intestati
agli  enti, sono esigibili con quietanza degli agenti responsabili di
cassa degli enti medesimi".
"Art.  182.  -  1.  A  richiesta  dell'ente e sempre nei limiti delle
assegnazioni  ad  esso  concesse,  la  direzione  di  amministrazione
provvede  ad  accreditare  al  sistema bancario ed a quello postale i
fondi  occorrenti  al  pagamento  degli  emolumenti  al  personale da
effettuare per il tramite degli istituti di credito e dell'Ente poste
italiane  ed  a  pagamenti  a  favore  di terzi creditori traendo gli
ordinativi   di  pagamento  sulla  contabilita'  speciale  e  ne  da'
contemporaneo   avviso   all'ente   richiedente  per  le  conseguenti
registrazioni contabili".
  184.  Le disposizioni introdotte con il comma 183 sono modificabili
con  la  procedura  di  cui  all'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
  185.  Il  primo  comma  dell'articolo  1284  del  codice  civile e'
sostituito dal seguente:
"Il  saggio degli interessi legali e' determinato in misura pari al 5
per  cento  in  ragione  d'anno.  Il Ministro del tesoro, con proprio
decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
non  oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio
si  riferisce, puo' modificarne annualmente la misura, sulla base del
rendimento  medio  annuo  lordo  dei  titoli  di  Stato di durata non
superiore  a  dodici  mesi  e  tenuto  conto  del tasso di inflazione
registrato  nell'anno.  Qualora  entro il 15 dicembre non sia fissata
una  nuova  misura  del  saggio,  questo  rimane invariato per l'anno
successivo".
  186.  Il  numero  complessivo  dei  posti  per  le  assunzioni  del
personale  da  parte della Commissione nazionale per le societa' e la
borsa  (CONSOB),  come  fissato  dall'articolo  2 del decreto-legge 8
aprile  1974,  n.  95,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 7
giugno  1974, n. 216, e successive modificazioni, e' ridotto da 475 a
450  unita'.  La  ripartizione  dei posti suddetti tra l'aliquota del
personale  di  ruolo  a  tempo indeterminato e quella del personale a
contratto  a  tempo determinato e' stabilita con apposito regolamento
adottato  dalla  Commissione  con  le  modalita' di cui al nono comma
dell'articolo  1  del  citato  decreto-legge  n.  95  del  1974, resa
esecutiva  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri
adottato in conformita' alla procedura prevista dalla norma suddetta.
Resta fermo il disposto di cui al settimo comma del citato articolo 2
relativamente alle modalita' di accesso del personale di ruolo.
  187.  Per  la  piu'  efficace  attuazione  degli  obiettivi in esso
contenuti  il  quinto piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura
1997-1999,  di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, puo' prevedere
la  ripartizione  degli stanziamenti tra i vari settori di intervento
anche  in  deroga  alle  percentuali  stabilite dall'articolo 2 della
medesima legge.
  188.  Il  comma  5-ter  dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno
1995,  n.  251,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 agosto
1995, n. 351, e' sostituito dal seguente:
"5-ter. I canoni per le concessioni alle societa' costituite ai sensi
dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n.537, sono
fissati periodicamente dal Ministero delle finanze - Dipartimento del
territorio  di  concerto  con  il  Ministero  dei  trasporti  e della
navigazione, con riferimento, per il periodo preso in considerazione,
al volume di traffico di passeggeri e merci. Con decreto del Ministro
delle  finanze,  di  concerto  con  il Ministro dei trasporti e della
navigazione,  sono dettate le disposizioni attuative sulla base delle
quali  possono  essere definite anche le pendenze afferenti ai canoni
pregressi.  Le  disposizioni  di  cui  al presente comma e al secondo
periodo  del  comma 1-quater del presente articolo si applicano anche
alle  societa'  che attualmente provvedono alla gestione totale degli
aeroporti,  in  base  a  leggi  speciali.  Gli introiti derivanti dal
presente  comma  sono  versati  sul  capitolo di entrata del bilancio
statale di cui all'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449".
  189.  Il comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e' sostituito dal seguente:
"10.  La  misura  dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio
1976,   n.   324,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  e'
annualmente  determinata  con  decreto  del  Ministro dei trasporti e
della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita
la  Commissione  di  cui all'articolo 9 della medesima legge, tenendo
conto dei seguenti obiettivi:
a) progressivo allineamento ai livelli medi europei;
b) differenziazione  tra  gli  scali  aeroportuali  in funzione delle
   dimensioni di traffico di ciascuno;
c) applicazione,   per   ciascuno   scalo,   di   livelli   tariffari
   differenziati in relazione all'intensita' del traffico nei diversi
   periodi della giornata;
d) correlazione con il livello qualitativo e quantitativo dei servizi
   offerti;
e) correlazione  con  le  esigenze  di  recupero dei costi, in base a
   criteri   di   efficienza   e  di  sviluppo  delle  infrastrutture
   aeroportuali;
f) conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale".
  190.   Per   il   periodo  1  maggio-10  ottobre  1996,  i  diritti
aeroportuali  di  cui  alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive
modificazioni  e  integrazioni,  rimangono  determinati  nella misura
stabilita dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1995,
n.  251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n.
351. Dal 1 gennaio 1997, in attesa dell'emanazione del decreto di cui
al  comma  10  dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
come  sostituito  dal  comma  189  del  presente articolo, gli stessi
diritti, come determinati dal citato articolo 1, comma 3, del decreto
-legge  n.  251  del 1995, sono aumentati annualmente con decreto del
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione, nella misura pari al
tasso di inflazione programmata determinato dal Governo nel documento
di programmazione economico-finanziaria.
  191.  I  termini  di  cui  all'articolo 1, comma 1, secondo e terzo
periodo,  del  decreto-legge  28 giugno 1995, n. 251, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  1995, n. 351, sono differiti
rispettivamente al 30 giugno 1997 ed al 31 dicembre 1997.
  192.  Sono  abrogate  le disposizioni legislative che fanno obbligo
all'Istituto   per  la  ricostruzione  industriale  (I.R.I.  Spa)  di
detenere  direttamente o indirettamente partecipazioni di maggioranza
in  societa'  esercenti  servizi  di  trasporto  aereo ed al medesimo
Istituto  ed  alla  Societa'  finanziaria  marittima (FINMARE Spa) di
detenere  direttamente o indirettamente partecipazioni di maggioranza
in societa' esercenti servizi marittimi nazionali ed internazionali e
relative  societa'  che  svolgono  servizi  di  supporto. Prima della
cessione  di  una quota azionaria tale da comportare la perdita della
maggioranza  del capitale sociale delle predette societa', il Governo
trasmette   il   relativo   piano   industriale   al  Parlamento  per
l'espressione  del  parere  da  parte  delle  competenti  Commissioni
parlamentari.  Alle  partecipazioni  azionarie  dello Stato e di enti
pubblici  anche  territoriali ed economici in imprese assicurative si
applica  il divieto di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474.
  193. Il Governo, nell'ambito degli strumenti finanziari e operativi
definiti  dalla legge che individuera' l'intervento da realizzare per
il  potenziamento  e  l'ammodernamento  della  linea  ferroviaria del
Brennero   e   per  la  realizzazione  delle  relative  gallerie,  e'
autorizzato a prorogare il termine di concessione dell'autostrada del
Brennero SpA alle condizioni che la legge stessa definira'.
  194.  Nell'ambito  delle  somme  derivanti  dai  mutui  di  cui  al
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19  dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni e
integrazioni,  il  CIPE  destina una quota, pari a lire 100 miliardi,
per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 2, comma 42,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
  195.  Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al
comma  1  dell'articolo  17  della legge 5 febbraio 1992, n. 91, gia'
prorogato  con  legge  22  dicembre  1994,  n.  736, e' ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 1997.
  196. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
542,   il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "In  via
preliminare  con  dette  somme  saranno  finanziate  e  sostenute  le
strutture  di  accoglienza  pubblica  e  privata  gia'  esistenti  ed
operanti nel territorio, specie nelle zone ove e' piu' consistente la
presenza   di   extracomunitari,   al  fine  di  assicurare  migliori
condizioni per l'integrazione, l'avviamento al lavoro ed agevolare il
rientro  in  patria;  in  secondo luogo, con i fondi residui, saranno
realizzate  strutture  pubbliche  di  seconda accoglienza e centri di
servizi polivalenti".
  197.  All'articolo 5, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:
"h-bis)  in ordine al reclutamento della manodopera da utilizzare nei
cantieri   comunali,   per  progetti  finalizzati  all'occupazione  e
finanziati per intero con leggi delle regioni, e/o dagli enti locali,
tramite i rispettivi Fondi sociali, stabiliscono criteri, modalita' e
parametri  per  l'avviamento  al lavoro, anche in deroga all'articolo
16,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni, comprese le relative
norme  di  attuazione  e  regolamenti,  tenendo  conto delle esigenze
territoriali opportunamente ed appositamente manifestate dagli organi
rappresentativi  degli enti locali interessati e della natura sociale
degli interventi di cui trattasi".
  198.  All'articolo  4, comma 21, terzo periodo, del decreto-legge 1
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre  1996,  n.  608, le parole: "di dodici mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "di quindici mesi".
  199.  Nell'articolo  17  del  decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo e terzo periodo del comma 1 sono soppressi;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
   "1-bis.  L'ammontare  minimo  del  capitale  versato dalle imprese
   cinematografiche   che  richiedono  le  concessione  di  mutui  e'
   determinato,  per  le  societa'  per  azioni  e per le societa' in
   accomandita  per  azioni,  in  misura  pari  all'ammontare  minimo
   richiesto  dalle  disposizioni  del  codice civile per il capitale
   delle   predette  societa';  per  le  societa'  a  responsabilita'
   limitata, nella somma non inferiore a quaranta milioni di lire.
   Per le societa' in nome collettivo, per le societa' in accomandita
   semplice  e  le  societa'  cooperative  il capitale deve essere di
   ammontare  non  inferiore al capitale sociale minimo richiesto dal
   presente  decreto-legge per le societa' a responsabilita' limitata
   e  dello  stesso  importo  deve  essere  il  patrimonio  aziendale
   dell'imprenditore  individuale.  Per le domande di mutuo di cui al
   comma  1,  gia'  presentate  alla  data di entrata in vigore della
   presente disposizione, l'ammontare del patrimonio e' ininfluente.
   Ai  fini dell'applicazione del comma 1, e' ininfluente l'eventuale
   inizio  della  lavorazione  del  film  ovvero  la  sua intervenuta
   ultimazione  o proiezione nelle sale, purche' successivi alla data
   di  presentazione  della domanda finalizzata ad ottenere il parere
   del Comitato per il credito cinematografico";
   c) al comma 6-bis, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
      "Il  film ed i proventi di spettanza del mutuatario, nonche' il
      capitale   sociale   ovvero   il   patrimonio   aziendale   del
      richiedente,   rappresentano  le  sole  garanzie  nel  caso  di
      operazioni  di  credito  cinematografico  relative  a  film  di
      interesse   culturale  nazionale  o  relative  a  film  di  cui
      all'articolo  28,  della  legge  4 novembre 1965, n. 1213, come
      modificato dall'articolo 8 del presente decreto-legge";
   d) al  comma  6-bis,  nel  secondo  periodo,  la  parola "soli" e'
      soppressa.
     200.  Nell'articolo  27,  comma  quattordicesimo,  della legge 4
   novembre   1965,   n.   1213,   introdotto   dall'articolo  7  del
   decreto-legge   14   gennaio   1994,   n.   26,   convertito,  con
   modificazioni,  dalla  legge  1 marzo 1994, n. 153, le parole "tre
   anni"  e  "triennio",  contenute,  rispettivamente,  nel  primo  e
   secondo periodo, sono sostituite dalle parole "quarantadue mesi" e
   "periodo di quarantadue mesi".
     201.  All'articolo  1, comma 2, del decreto-legge 2 agosto 1996,
   n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 1996,
   n.  515,  dopo  la  parola  "Chioggia"  sono  inserite le seguenti
   parole: "ivi compresi, limitatamente a lire 9 miliardi, quelli per
   il completamento della ricostruzione del teatro "La Fenice" ".
     202.  I termini di cui agli articoli 12, comma 1, 14, comma 4, e
   15,  commi 2 e 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 141, in materia
   di  previdenza  forense sono riaperti per il periodo di 180 giorni
   dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per il
   versamento,  secondo le modalita' di cui all'articolo 15, comma 3,
   della  legge  11  febbraio  1992,  n.  141,  di tutti i contributi
   dovuti,  scaduti  alla  data del 31 dicembre 1995. Per le sanzioni
   gia'  iscritte a ruolo, i benefici di cui al periodo precedente si
   estendono  alle  rate  non  scadute alla data di entrata in vigore
   della presente legge.
     203.   Gli  interventi  che  coinvolgono  una  molteplicita'  di
   soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e
   risorse   finanziarie  a  carico  delle  amministrazioni  statali,
   regionali  e  delle  province  autonome  nonche' degli enti locali
   possono essere regolati sulla base di accordi cosi' definiti:
   a) "Programmazione   negoziata",   come   tale   intendendosi   la
      regolamentazione  concordata  tra  soggetti  pubblici  o tra il
      soggetto  pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o
      private  per  l'attuazione  di  interventi diversi, riferiti ad
      un'unica  finalita' di sviluppo, che richiedono una valutazione
      complessiva delle attivita' di competenza;
   b) "Intesa  istituzionale  di  programma",  come tale intendendosi
      l'accordo  tra  amministrazione  centrale,  regionale  o  delle
      province   autonome  con  cui  tali  soggetti  si  impegnano  a
      collaborare  sulla base di una ricognizione programmatica delle
      risorse  finanziarie  disponibili,  dei  soggetti interessati e
      delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione
      di  un  piano  pluriennale  di  interventi d'interesse comune o
      funzionalmente collegati;
   c) "Accordo di programma quadro", come tale intendendosi l'accordo
      con  enti  locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso
      dagli  organismi  di  cui alla lettera b), in attuazione di una
      intesa  istituzionale  di  programma  per  la definizione di un
      programma   esecutivo  di  interventi  di  interesse  comune  o
      funzionalmente  collegati. L'accordo di programma quadro indica
      in particolare: 1) le attivita' e gli interventi da realizzare,
      con  i relativi tempi e modalita' di attuazione e con i termini
      ridotti  per  gli  adempimenti  procedimentali;  2)  i soggetti
      responsabili   dell'attuazione   delle   singole  attivita'  ed
      interventi;  3)  gli  eventuali  accordi  di programma ai sensi
      dell'articolo  27  della  legge  8  giugno  1990, n. 142; 4) le
      eventuali  conferenze  di  servizi o convenzioni necessarie per
      l'attuazione  dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto,
      nonche'  del  soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso
      di  inerzie,  ritardi  o  inadempienze;  6)  i  procedimenti di
      conciliazione   o  definizione  di  conflitti  tra  i  soggetti
      partecipanti  all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti
      per   le  diverse  tipologie  di  intervento,  a  valere  sugli
      stanziamenti  pubblici  o  anche reperite tramite finanziamenti
      privati;  8)  le  procedure  ed  i soggetti responsabili per il
      monitoraggio   e   la  verifica  dei  risultati.  L'accordo  di
      programma  quadro  e'  vincolante  per  tutti i soggetti che vi
      partecipano.  I controlli sugli atti e sulle attivita' posti in
      essere  in  attuazione dell'accordo di programma quadro sono in
      ogni  caso  successivi.  Limitatamente  alle  aree  di cui alla
      lettera  f),  gli  atti di esecuzione dell'accordo di programma
      quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione
      e contabilita', salve restando le esigenze di concorrenzialita'
      e  trasparenza  e  nel  rispetto della normativa comunitaria in
      materia  di  appalti,  di  ambiente e di valutazione di impatto
      ambientale.  Limitatamente  alle  predette  aree  di  cui  alla
      lettera  f),  determinazioni  congiunte  adottate  dai soggetti
      pubblici   interessati   territorialmente   e   per  competenza
      istituzionale  in  materia  urbanistica  possono comportare gli
      effetti di variazione degli strumenti urbanistici gia' previsti
      dall'articolo  27,  commi  4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n.
      142;
   d) "Patto   territoriale",   come   tale  intendendosi  l'accordo,
      promosso  da  enti  locali,  parti sociali, o da altri soggetti
      pubblici  o  privati  con  i  contenuti di cui alla lettera c),
      relativo   all'attuazione   di   un   programma  di  interventi
      caratterizzato  da  specifici  obiettivi  di  promozione  dello
      sviluppo locale;
   e) "Contratto  di  programma", come tale intendendosi il contratto
      stipulato  tra  l'amministrazione  statale  competente,  grandi
      imprese,  consorzi  di medie e piccole imprese e rappresentanze
      di  distretti  industriali  per  la realizzazione di interventi
      oggetto di programmazione negoziata;
   f) "Contratto  di  area",  come  tale  intendendosi  lo  strumento
      operativo,  concordato  tra  le  amministrazioni, anche locali,
      rappresentanze  dei  lavoratori e dei datori di lavoro, nonche'
      eventuali  altri  soggetti  interessati,  per  la realizzazione
      delle  azioni  finalizzate  ad  accelerare  lo  sviluppo  e  la
      creazione  di  una nuova occupazione in territori circoscritti,
      nell'ambito  delle  aree  di  crisi indicate dal Presidente del
      Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del bilancio e
      della  programmazione  economica  e  sentito  il  parere  delle
      competenti  Commissioni  parlamentari, che si pronunciano entro
      quindici  giorni  dalla  richiesta,  e  delle  aree di sviluppo
      industriale  e  dei  nuclei  di industrializzazione situati nei
      territori  di  cui  all'obiettivo  1  del  Regolamento  CEE  n.
      2052/88, nonche' delle aree industrializzate realizzate a norma
      dell'articolo  32  della  legge  14  maggio  1981,  n. 219, che
      presentino requisiti di piu' rapida attivazione di investimenti
      di  disponibilita'  di  aree  attrezzate e di risorse private o
      derivanti   da  interventi  normativi.  Anche  nell'ambito  dei
      contratti  d'area  dovranno  essere  garantiti  ai lavoratori i
      trattamenti  retributivi  previsti  dall'articolo  6,  comma 9,
      lettera   c),   del  decreto-legge  9  ottobre  1989,  n.  338,
      convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.
      389.
     204.  Agli  interventi di cui alle lettere d) e f) del comma 203
   si  applicano,  in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla
   lettera c) del medesimo comma 203.
     205.   Il   Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
   economica,  sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
   Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
   con deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e
   della programmazione economica, approva le intese istituzionali di
   programma.
     206.  Il CIPE, con le procedure di cui al comma 205 e sentite le
   Commissioni  parlamentari  competenti  che  si  pronunciano  entro
   quindici   giorni   dalla  richiesta,  delibera  le  modalita'  di
   approvazione  dei contratti di programma, dei patti territoriali e
   dei  contratti di area e gli eventuali finanziamenti limitatamente
   ai territori delle aree depresse; puo' definire altresi' ulteriori
   tipologie  della  contrattazione  programmata  disciplinandone  le
   modalita' di proposta, di approvazione, di attuazione, di verifica
   e controllo.
     207. In sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo
   sviluppo  delle  aree  depresse,  il  CIPE  determina  le quote da
   riservare  per  i  contratti di area e per i patti territoriali ed
   integra  la  disciplina stabilita dai commi 203 a 214 del presente
   articolo  ai fini della relativa attuazione. Le predette somme, da
   iscrivere  su  apposito  capitolo  dello  stato  di previsione del
   Ministero  del  tesoro,  sono  trasferite  alla  Cassa  depositi e
   prestiti,  che  provvede  ai  relativi  pagamenti  in  favore  dei
   beneficiari.  Al  medesimo capitolo fanno carico anche gli importi
   da  corrispondere  alla  Cassa  depositi  e  prestiti  a titolo di
   commissione  per  il  servizio  reso  ovvero a titolo di interesse
   sulle eventuali anticipazioni effettuate.
     208.  Il  CIPE,  nel  rispetto  degli  indirizzi  concordati con
   l'Unione  europea  con  deliberazione  adottata  su  proposta  del
   Ministro  del  bilancio  e  della programmazione economica, previo
   parere  delle competenti Commissioni parlamentari reso nel termine
   di  quindici giorni dall'assegnazione della proposta: a) individua
   le  aree  situate  nel  territorio  di  cui  all'obiettivo  1  del
   regolamento   (CEE)   n.   2052/88,  e  successive  modificazioni,
   interessate  da  contratti  d'area  o da patti territoriali, nelle
   quali  sono  concesse  agevolazioni  fiscali  dirette  ad attrarre
   investimenti  in  attivita'  produttive  e  a favorire lo sviluppo
   delle  stesse  attivita'.  Le aree sono individuate in numero e in
   modo   tale   da   perseguire  la  crescita  omogenea  dell'intero
   territorio di cui all'obiettivo 1, tenendo conto della rispondenza
   alle  finalita'  della dotazione infrastrutturale; b) definisce le
   attivita' ammesse alla incentivazione fiscale anche sulla base del
   criterio  di evitare l'insorgere di nuovi squilibri interregionali
   e  infraregionali;  c)  determina le intensita' delle agevolazioni
   nei  limiti  temporali  e  quantitativi  concordati  con  l'Unione
   europea,  in  misura decrescente nel tempo e comunque inizialmente
   non superiore al 50 per cento delle imposte sui redditi e altresi'
   stabilisce, ove necessario, le compensazioni anche parziali per le
   minori  entrate  regionali;  d)  stabilisce  le  condizioni  e  le
   modalita'  per  l'attuazione delle disposizioni di cui al presente
   comma  ed  in  particolare  per  l'approvazione e per la fruizione
   delle  agevolazioni, favorendo la massima celerita' delle relative
   procedure  in  relazione  alle  caratteristiche degli investimenti
   ammissibili; e) individua le amministrazioni competenti a svolgere
   l'attivita'  di  istruttoria  tecnico-economica  dei  progetti  di
   investimento  e  quella di monitoraggio e verifica dell'attuazione
   dei  progetti  e  dell'attivita'  delle  imprese per il periodo di
   fruizione  delle agevolazioni, anche ai fini dell'eventuale revoca
   delle agevolazioni stesse.
     209.  Il  comma  1, lettere b), c), d), e), e-bis), e il comma 2
   dell'articolo   1  del  decreto-legge  8  febbraio  1995,  n.  32,
   convertito  dalla  legge  7  aprile  1995, n. 104, come modificato
   dall'articolo   8  del  decreto-legge  23  giugno  1995,  n.  244,
   convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341,
   sono   abrogati.  Restano  in  vigore  le  delibere  del  CIPE  di
   disciplina   della   programmazione   negoziata   salvo   delibere
   modificative da adottarsi dal CIPE con le modalita' del comma 207.
     210.  Per  le iniziative produttive intraprese a decorrere dal 1
   gennaio  1997,  nei  territori  di  cui  all'articolo  1, comma 1,
   lettera  a),  del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito
   dalla  legge  7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni ed
   integrazioni,  e' riconosciuto, per l'anno di inizio di attivita',
   e  per  i due successivi, un credito di imposta, pari, per ciascun
   anno,  al  50  per  cento  dell'imposta sul patrimonio netto delle
   imprese,  nonche' dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
   dell'imposta  locale  sui  redditi riferibili proporzionalmente al
   reddito d'impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni
   dell'anno   cui  compete;  detto  credito  e'  utilizzato  per  il
   versamento   delle   corrispondenti  imposte  e  non  puo'  essere
   complessivamente superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni.
   Per  le stesse iniziative e' altresi' riconosciuto l'esonero dalla
   tassa  di  concessione  governativa  per  la  partita  IVA. Per le
   iniziative  produttive  intraprese  nelle aree territoriali di cui
   all'obiettivo  1  del  regolamento  CEE  n.  2052/88, e successive
   modificazioni, le predette disposizioni si applicano per l'anno di
   inizio di attivita' e per i cinque successivi.
     211.  Le  agevolazioni  previste  dal  comma 210 si applicano ai
   soggetti che: a) avendo eta' inferiore a 32 anni presentano per la
   prima  volta  la  dichiarazione  di  inizio dell'attivita' ai fini
   dell'imposta  sul  valore aggiunto; b) fruiscono di trattamento di
   integrazione  salariale,  se  non in possesso dei requisiti per la
   pensione  di  vecchiaia  o  di  anzianita'; c) sono disoccupati ai
   sensi  dell'articolo  25, comma 5, lettere a) e b), della legge 23
   luglio  1991,  n.  223;  d)  sono  portatori di handicap, ai sensi
   dell'articolo  3  della legge 5 febbraio 1992, n. 104; e) iniziano
   un'attivita'   nel   campo   dell'efficienza  energetica  e  della
   promozione  di  fonti  rinnovabili  di energia o assimilate di cui
   alla  legge  9  gennaio  1991,  n.  9,  nel  campo  della raccolta
   differenziata  e  del  riciclaggio  dei  rifiuti,  nel  campo  del
   risanamento  idrogeologico  del  territorio  o,  comunque,  per il
   ripristino   ambientale,   e   nel  campo  della  progettazione  e
   attuazione  di interventi per la riqualificazione, la manutenzione
   o  il  restauro  dei  centri  storici per la produzione di beni ai
   quali  e'  assegnato  il  marchio  di qualita' ecologica di cui al
   Regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992.
     212.  Le  disposizioni  del  comma  210  si applicano anche alle
   iniziative  produttive  intraprese  in  forma  associata  ai sensi
   dell'articolo  5  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
   approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
   1986,  n.  917,  e  alle  aziende  coniugali  non gestite in forma
   societaria,  a  condizione  che tutti i soggetti appartenenti alle
   stesse  abbiano  i requisiti indicati nel comma 211. Il credito di
   imposta di cui al comma 210 e' elevato a lire 7 milioni; l'importo
   non  utilizzato  dai  soggetti  di  cui  al  citato articolo 5, e'
   attribuito,  in  misura  non  eccedente  lire 5 milioni, ai soci o
   associati  in  quote  proporzionali  alla loro partecipazione agli
   utili; per le aziende coniugali non gestite in forma societaria il
   credito  di  imposta  e'  attribuito  in quote di uguale importo a
   ciascuno dei coniugi.
     213.  Le disposizioni del comma 210 non si applicano ai soggetti
   di  cui  all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi
   ne'  per  i  settori  esclusi  di  cui  alla  Comunicazione  della
   Commissione  delle  Comunita' europee 96/C 68/06 e le agevolazioni
   ivi  previste  non sono cumulabili con altri benefici accordati ai
   sensi della predetta Comunicazione.
     214.  Le disposizioni di cui ai commi da 203 a 214, del presente
   articolo sono attuate a valere sulle risorse finanziarie destinate
   allo sviluppo delle aree depresse.
     215.  Con decorrenza dal 1 gennaio 1997 cessa di avere efficacia
   la disciplina prevista dall'articolo 49, comma 3, secondo periodo,
   della  legge  9  marzo  1989,  n.  88. A far tempo da tale data la
   classificazione  dei  datori  di  lavoro  deve  essere  effettuata
   esclusivamente  sulla  base dei criteri di inquadramento stabiliti
   dal   predetto   articolo   49.   Restano   comunque   validi  gli
   inquadramenti  derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti
   di  aggregazione emanati ai sensi dell'articolo 34 del decreto del
   Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. Per le aziende
   inquadrate  nel  ramo industria anteriormente alla data di entrata
   in   vigore  della  legge  n.  88  del  1989  e'  fatta  salva  la
   possibilita'   di  mantenere,  per  il  personale  dirigente  gia'
   iscritto  all'INPDAI,  l'iscrizione  presso  l'ente stesso. Con la
   medesima   decorrenza,   e'   elevata  di  0,3  punti  percentuali
   l'aliquota  contributiva  di  finanziamento  dovuta dagli iscritti
   alla gestione di cui all'articolo 34 della legge n. 88 del 1989.
     216.  All'articolo  14,  comma  1,  nell'alinea,  della legge 27
   febbraio  1985,  n. 49, le parole: "le cooperative appartenenti al
   settore di produzione e lavoro" sono sostituite dalle seguenti:
   "le  cooperative,  ivi  comprese  le piccole societa' cooperative,
   appartenenti al settore di produzione e lavoro".
     217. Le cooperative sociali che associno anche lavoratori dotati
   dei  requisiti  di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della
   legge  27 febbraio 1985, n. 49, possono accedere ai benefici della
   legge  stessa.  La  partecipazione prevista dall'articolo 17 della
   citata  legge  27  febbraio  1985,  n.  49, sara' commisurata, nei
   limiti  previsti dai commi 3 e 5, al capitale sottoscritto da tali
   soci lavoratori.
     218.  Le  societa' finanziarie costituite ai sensi dell'articolo
   16  della legge 27 febbraio 1985, n. 49, per svolgere attivita' di
   promozione   delle   finalita'   della   legge   medesima   e   di
   sensibilizzazione alla salvaguardia dell'occupazione attraverso la
   costituzione  di  cooperative  di  produzione  e  lavoro  ai sensi
   dell'articolo  14  della  legge  27  febbraio  1985,  n.  49, sono
   autorizzate  a  stipulare  apposite  convenzioni  con il Ministero
   dell'industria,    del    commercio   e   dell'artigianato.   Alla
   remunerazione   delle   attivita'   svolte  sulla  base  di  dette
   convenzioni sono destinati, a valere sulla attuale consistenza del
   Fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione
   di  cui  all'articolo  17  della legge 27 febbraio 1985, n. 49, un
   miliardo  per  l'anno  1997 e due miliardi per ciascuno degli anni
   1998 e 1999.
     219.  All'articolo  17,  comma  1, primo periodo, della legge 27
   febbraio 1985, n. 49, le parole: "per la durata di quattro anni" e
   la parola: "speciale", sono soppresse.
     220.  Al  comma 2 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985,
   n. 49, dopo la parola: "partecipino" sono inserite le seguenti:
   "anche  con le modalita' previste dagli articoli 4 e 5 della legge
   31 gennaio 1992, n. 59".
     221.  All'articolo  18  della  legge 27 febbraio 1985, n. 49, e'
   aggiunto il seguente comma:
   "4-bis.  Le  societa' finanziarie di cui al precedente articolo 16
   disciplineranno   con  appositi  accordi  con  le  cooperative  le
   modalita'  di  dismissione  delle  partecipazioni assunte ai sensi
   della presente legge. Dette societa' finanziarie devono utilizzare
   le somme rientrate nel loro patrimonio a seguito della cessazione,
   a   qualunque   titolo,   delle  proprie  partecipazioni,  assunte
   avvalendosi del contributo di cui all'articolo 17, per attivita' e
   iniziative  comunque  connesse  alla salvaguardia e all'incremento
   dell'occupazione;  dette somme devono essere appostate in bilancio
   tra le riserve indivisibili".
     222.  Al fondo previsto dall'articolo 17 della legge 27 febbraio
   1985,  n.  49,  sono  conferite  le  somme di lire 30 miliardi per
   l'anno  1995  e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e
   1997.
     223. Tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a),
   della  legge  27  febbraio 1985, n. 49, sono compresi i lavoratori
   dipendenti da enti di diritto pubblico adibiti ad attivita' che il
   rispettivo  ente  di  appartenenza  intende  affidare  a  soggetti
   privati  per  il  conseguimento  dei  propri  scopi istituzionali,
   nonche' i lavoratori gia' impegnati in lavori socialmente utili ai
   sensi della normativa vigente.
     224.  All'onere  derivante  dai  commi da 216 a 223 del presente
   articolo  e  dall'articolo  9-septies  del decreto-legge 1 ottobre
   1996,  n.  510,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 28
   novembre  1996, n. 608, pari a lire 60 miliardi per l'anno 1995, a
   lire  100 miliardi per l'anno 1996 e a lire 50 miliardi per l'anno
   1997,  si  provvede:  quanto  a  lire 60 miliardi per l'anno 1995,
   mediante   corrispondente   utilizzo  delle  disponibilita'  della
   gestione  di  cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.
   845,   e   successive   modificazioni.  Tali  somme  sono  versate
   all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere assegnate ai
   pertinenti  capitoli  delle  amministrazioni interessate; quanto a
   lire  100  miliardi  per  l'anno  1996 a carico degli stanziamenti
   iscritti  sui  capitoli  7828 e 7830 dello stato di previsione del
   Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1996  ciascuno  per  lire  50
   miliardi; quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1997 a carico dello
   stanziamento iscritto al medesimo capitolo 7828.