art. 3 (commi 1-100)
                               Art. 3 
                 Disposizioni in materia di entrata 
 
  1. L'articolo 1 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601, e' abrogato a far data dal 1 gennaio 1997. Da
tale data, all'assegno del Presidente della Repubblica si applica  lo
stesso trattamento fiscale riservato all'indennita' parlamentare. 
  2. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) nell'articolo  10,   comma   1,   lettera   b),   concernente   la
   deducibilita'  delle  spese  mediche  e  di  assistenza  specifica
   sostenute dai portatori di menomazioni funzionali  permanenti,  le
   parole: "per la parte che eccede lire 500 mila" sono soppresse; 
b) nell'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), concernente tra l'altro
   la detrazione di imposta per spese sanitarie, il primo periodo  e'
   sostituito dai seguenti: "Le spese sanitarie,  per  la  parte  che
   eccede lire 250 mila. Dette spese sono  costituite  esclusivamente
   dalle spese mediche, diverse da quelle indicate nell'articolo  10,
   comma 1, lettera b), e dalle spese  chirurgiche,  per  prestazioni
   specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie  in  genere.  Le
   spese riguardanti  i  mezzi  necessari  alla  deambulazione,  alla
   locomozione  e  al  sollevamento  di  portatori   di   menomazioni
   funzionali permanenti si assumono integralmente."; 
c) nell'articolo 16, comma 1, lettera n-bis), riguardante tra l'altro
   l'inapplicabilita' del regime della tassazione separata alle spese
   sanitarie rimborsate, al secondo periodo, le parole: "lettera  c),
   terzo e quarto periodo" sono sostituite dalle  seguenti:  "lettera
   c), quinto e sesto periodo"; 
d) nell'articolo 48, comma 2, lettera b), che individua le erogazioni
   effettuate dal datore  di  lavoro  al  lavoratore  dipendente,  le
   parole: ", anche in forma assicurativa,  "  sono  soppresse  e  le
   parole: "di spese sanitarie previste come  interamente  deducibili
   alla lettera e) del comma  1  dell'articolo  10"  sono  sostituite
   dalle seguenti: "delle spese sanitarie di cui all'articolo 13-bis,
   comma 1, lettera c)". 
  3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo
di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996. 
  4. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) nell'articolo 29, comma 2, che  individua  le  attivita'  agricole
produttive di reddito agrario: 
   1) nella lettera a), le parole: ", alla silvicoltura e alla 
   funghicoltura"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "e   alla
silvicoltura"; 
   2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
   "b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un 
   quarto dal terreno e le attivita' dirette alla produzione di 
   vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche 
   provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede 
   il doppio di quella  del  terreno  su  cui  la  produzione  stessa
insiste;"; 
b) nell'articolo 51, comma 2, lettera c), che ricomprende nel reddito
   d'impresa  anche  quello  derivante   dalle   attivita'   agricole
   esercitate nei limiti del reddito agrario, sono aggiunte, in fine,
   le  parole:  "nonche'  alle  societa'  in  nome  collettivo  e  in
   accomandita semplice". 
  5. Le disposizioni del comma 4 si applicano a decorrere dal periodo
di imposta successivo a quello in corso alla  data  del  31  dicembre
1996. 
  6. All'articolo 48 del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) nel comma 2, lettera d),  che  esclude  dalla  determinazione  del
   reddito di lavoro dipendente, tra l'altro, le somministrazioni  in
   mense aziendali o equipollenti, dopo le parole: "o le  prestazioni
   sostitutive",  sono  inserite  le  seguenti:   "fino   all'importo
   complessivo giornaliero di lire 10.000"; 
b) dopo il comma 3, riguardante  i  compensi  in  natura  erogati  al
   dipendente e ai suoi familiari, e' inserito il  seguente:  "3-bis.
   Ai fini dell'applicazione del comma 3: 
   a) per le autovetture, gli autoveicoli, i motocicli e i 
   ciclomotori concessi in uso e utilizzati promiscuamente dal 
   dipendente si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente 
   ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato 
   sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle 
   tabelle elaborate dall'Automobile Club d'Italia, al netto degli 
   ammontari eventualmente trattenuti al dipendente  e  suddivisibile
per quote mensili; 
   b) in caso di prestiti concessi al dipendente direttamente, o per 
   quelli che i dipendenti hanno diritto di ottenere da terzi, si 
   assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli 
   interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al 
   momento della concessione del prestito e l'importo degli interessi 
   calcolato al tasso applicato sui prestiti. Tale disposizione non 
   si applica per i prestiti concessi anteriormente al 1 gennaio 1997 
   e per quelli di  durata  inferiore  ai  dodici  mesi  concessi,  a
seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti 
   in contratto di solidarieta' o in cassa integrazione guadagni". 
  7. A decorrere dal 1 aprile 1996 e sino alla effettiva  concessione
dei buoni pasto, di cui all'articolo 2,  comma  11,  della  legge  28
dicembre 1995, n. 550, e, comunque, non oltre il 31  marzo  1997,  al
personale indicato nel comma stesso e' attribuita una somma  pari  al
controvalore del buono pasto fissato dall'accordo del 30 aprile 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15  maggio  1996,  per
ogni  giornata  di  servizio   svolto   nelle   condizioni   previste
dall'anzidetto accordo, rideterminata per tener conto della  ritenuta
erariale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,  che
e' applicata, a titolo di imposta, nella misura del 20 per cento.  La
spesa complessiva, rapportata  alla  durata  della  erogazione,  deve
essere contenuta dalle singole amministrazioni entro  le  somme  loro
assegnate sui competenti capitoli dei relativi  stati  di  previsione
per la concessione dei buoni pasto. 
  8. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano a  decorrere  dal
periodo di imposta successivo a quello in  corso  alla  data  del  31
dicembre 1996. 
  9. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 98 a 101,  della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applicano per i compensi in natura
ed i rimborsi spese corrisposti fino al 30 settembre 1996. Il termine
per il versamento delle somme dovute e' fissato al 31 maggio 1997. 
  10. In deroga a quanto previsto al comma 100 dell'articolo 3  della
citata legge n. 549 del 1995, per i soggetti di cui  all'articolo  29
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, le maggiori ritenute di cui al comma 9 sono a titolo di  imposta
e per esse va operata  la  rivalsa  sui  percettori  dei  valori  non
assoggettati in precedenza a ritenuta stessa e che non  abbiano  gia'
provveduto a versare il  tributo  dovuto.  In  ogni  caso  non  vanno
presentate le dichiarazioni integrative. 
  11.  Tra  i  soggetti  di  cui  all'articolo  29  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  si  intendono
comunque comprese, ad ogni effetto di legge, le amministrazioni degli
organi legislativi delle regioni a statuto speciale,  anche  ai  fini
dell'articolo 3, comma 99, della citata legge n. 549  del  1995.  Per
tali enti la disposizione di cui al  periodo  precedente  ha  effetto
anche per i periodi di  imposta  antecedenti  all'entrata  in  vigore
della presente legge se gli atti e gli adempimenti  posti  in  essere
anteriormente ad essa risultano conformi alla stessa. 
  12. All'articolo 14, comma 18, della legge  24  dicembre  1993,  n.
537, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: "Per  i  periodi
d'imposta anteriori a  quelli  aventi  inizio  dal  1  gennaio  1994,
restano validi gli  effetti  prodotti  dall'applicazione  del  regime
fiscale di cui all'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 69, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27  aprile
1989, n. 154". 
  13. Entro 30 giorni dalla  data  di  pubblicazione  della  presente
legge  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica   italiana,   e'
istituita una commissione composta da quindici  senatori  e  quindici
deputati, nominati rispettivamente dal Presidente  del  Senato  della
Repubblica e dal Presidente della Camera dei  deputati  nel  rispetto
della proporzione esistente tra i  gruppi  parlamentari,  sulla  base
delle designazioni dei gruppi medesimi. 
  14. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dai commi  19,  66,
120, 133, 134, 138, 143, 160, 161, 162, 186 e 188 sono trasmessi alla
commissione di  cui  al  comma  13  per  l'acquisizione  del  parere.
Quest'ultimo  e'  espresso  entro  trenta  giorni   dalla   data   di
trasmissione degli schemi dei decreti. 
  15. La commissione puo' chiedere una sola volta ai Presidenti delle
Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora
cio' si renda necessario per la complessita' della materia o  per  il
numero di schemi  trasmessi  nello  stesso  periodo  all'esame  della
commissione. 
  16. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 15,  la  proroga  per
l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa  sia
concessa, i termini per l'esercizio della delega  sono  prorogati  di
venti giorni. Trascorso il termine di cui al comma 14  ovvero  quello
prorogato ai sensi del  comma  15,  il  parere  si  intende  espresso
favorevolmente. 
  17. Entro due anni dalla data di  entrata  in  vigore  dei  decreti
legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e
previo parere della commissione di cui al comma  13,  possono  essere
emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative
o correttive. 
  18. Per l'esame degli schemi di decreti  legislativi  che  le  sono
trasmessi, la commissione puo' costituire una o piu' sottocommissioni
per l'esame preliminare di singoli schemi di decreto. In ogni caso il
parere sullo schema di  decreto  legislativo  deve  essere  approvato
dalla commissione in seduta plenaria. 
  19. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi  dalla  data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi volti ad armonizzare, razionalizzare  e  semplificare  le
disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di  lavoro
dipendente e i relativi adempimenti da parte dei  datori  di  lavoro,
secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
a) revisione della definizione di reddito  di  lavoro  dipendente  ai
   fini  fiscali  e  previdenziali,  per   prevederne   la   completa
   equiparazione, ove possibile; 
b) revisione, razionalizzazione e armonizzazione, ai fini  fiscali  e
   previdenziali, delle ipotesi di esclusione dal reddito  di  lavoro
   dipendente; 
c) revisione e armonizzazione del criterio di imputazione del reddito
   di lavoro dipendente, tenendo conto per quanto riguarda i compensi
   in natura del loro valore normale, ai fini fiscali e previdenziali
   consentendo la contestuale effettuazione della ritenuta fiscale  e
   della trattenuta contributiva; 
d) semplificazione, armonizzazione  e,  ove  possibile,  unificazione
   degli adempimenti, dei termini e delle certificazioni  dei  datori
   di lavoro; 
e) armonizzazione dei rispettivi sistemi sanzionatori. 
  20. L'attuazione della delega di cui al comma  19  deve  assicurare
l'assenza di oneri aggiuntivi o di minori  entrate  per  il  bilancio
dello Stato per l'anno 1997, nonche' maggiori entrate  nette  pari  a
lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999. 
  21. All'articolo 50 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 4, primo periodo, riguardante l'indeducibilita'  ai  fini
   della determinazione del reddito  di  lavoro  autonomo  di  talune
   spese, le parole: "di cui all'articolo 26, lettere a)  e  c),  del
   decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno  1959,  n.  393"
   sono sostituite dalle seguenti: "indicati nell'articolo 54,  comma
   1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
   285"; 
b) al comma 6, primo periodo, relativo  alla  deducibilita'  ai  fini
   della determinazione del reddito  di  lavoro  autonomo  di  talune
   spese per prestazioni di lavoro, dopo le parole: "si  comprendono"
   sono inserite le seguenti: ", salvo il disposto di  cui  al  comma
   6-bis,"; 
c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. Non sono  ammesse
   deduzioni  per  i  compensi  al  coniuge,  ai  figli,  affidati  o
   affiliati, minori di eta' o  permanentemente  inabili  al  lavoro,
   nonche' agli ascendenti dell'artista o professionista  ovvero  dei
   soci o associati per il  lavoro  prestato  o  l'opera  svolta  nei
   confronti dell'artista o professionista ovvero  della  societa'  o
   associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a
   formare il reddito complessivo dei percipienti". 
  22. Per il periodo di imposta  1996,  le  ritenute  effettuate  sui
compensi di cui al comma 21, lettera c), sono scomputate dall'artista
o professionista ovvero dai soci o associati. 
  23. Le disposizioni del comma  21  si  applicano  a  decorrere  dal
periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996. 
  24. L'opzione per la contabilita' ordinaria  prevista  all'articolo
10, comma 1, lettere a), e b-bis) del decreto-legge 2 marzo 1989,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge  27  aprile  1989,  n.
154,  esercitata  entro  il  31  gennaio  1995  ha  effetto  ai  fini
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  anche  se  risulta  solo   dalla
comunicazione fatta all'Ufficio  delle  imposte  dirette  secondo  le
modalita' fissate ai commi 2 e 4 dell'articolo 10  del  decreto-legge
citato,  a  condizione  che  sia   stata   tenuta   regolarmente   la
contabilita' e siano stati adempiuti gli obblighi per la contabilita'
ordinaria. 
  25. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) nell'articolo 54, comma 5,  riguardante  le  plusvalenze  relative
   alla cessione di aziende,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
   periodi: "Il trasferimento di azienda per causa  di  morte  o  per
   atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di  plusvalenze
   dell'azienda stessa;  l'azienda  e'  assunta  ai  medesimi  valori
   fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I  criteri
   di cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito
   dello  scioglimento,  entro  cinque   anni   dall'apertura   della
   successione, della societa' esistente tra gli eredi,  la  predetta
   azienda resti acquisita da uno solo di essi."; 
b) nell'articolo  81,  comma  1,  riguardante  l'individuazione   dei
   redditi   diversi,   dopo   la   lettera   h)   e'   inserita   la
   seguente:"h-bis) le plusvalenze realizzate in caso  di  successiva
   cessione,  anche  parziale,  delle  aziende  acquisite  ai   sensi
   dell'articolo 54, comma 5, ultimo periodo;"; 
c) all'articolo 85, che determina l'ammontare di taluni dei redditi e
   delle plusvalenze indicati nell'articolo 81  relativo  ai  redditi
   diversi, nel comma 2, secondo periodo, le parole:  "alla  predetta
   lettera h)" sono sostituite dalle seguenti:  "alle  lettere  h)  e
   h-bis) del predetto articolo 81". 
  26. Nell'articolo 10, comma 1, della legge  29  dicembre  1990,  n.
408, come sostituito  dall'articolo  28,  comma  1,  della  legge  23
dicembre 1994, n. 724,  riguardante  il  potere  dell'amministrazione
finanziaria di disconoscere i vantaggi tributari conseguiti in talune
operazioni economiche e finanziarie  se  realizzate  per  meri  scopi
elusivi, dopo  la  parola:  "scorporo"  sono  inserite  le  seguenti:
"cessione di azienda,". 
  27. Le disposizioni del comma 26 si  applicano  per  le  operazioni
poste in essere successivamente al 30 settembre 1996. 
  28. Dopo  il  comma  4  dell'articolo  25  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti l'imposta  sulle  successioni  e  donazioni,
approvato con  decreto  legislativo  31  ottobre  1990,  n.  346,  e'
aggiunto il seguente: 
"4-bis. Se nell'attivo ereditario sono compresi, purche'  ubicati  in
comuni montani con meno di cinquemila  abitanti,  aziende,  quote  di
societa' di persone o beni strumentali di  cui  all'articolo  40  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  trasferiti  al
coniuge o al parente entro il  terzo  grado  del  defunto,  l'imposta
dovuta  dal  beneficiario  e'  ridotta   dell'importo   proporzionale
corrispondente al quaranta per cento  della  parte  del  loro  valore
complessivo,  a  condizione   che   gli   aventi   causa   proseguano
effettivamente  l'attivita'  imprenditoriale  per  un   periodo   non
inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Il beneficiario
deve dimostrare detta condizione entro sessanta giorni dalla scadenza
del suindicato termine mediante dichiarazione  da  presentare  presso
l'ufficio competente ove sono registrate la  denuncia  o  l'atto;  in
mancanza di tale dimostrazione il beneficiario stesso  e'  tenuto  al
pagamento dell'imposta in misura ordinaria con gli interessi di mora,
decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere
pagata.  Per  il  pagamento  dell'imposta  di  successione   relativa
all'ipotesi di cui al presente comma  si  applicano  le  disposizioni
previste dall'articolo 38". 
  29. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 28, quantificati
in 20 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1997, 1998,  1999,  si
fa fronte con le riduzioni di spesa derivanti dai commi da 111 a  116
dell'articolo 2. 
  30. Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, delle finanze e del lavoro e  della
previdenza sociale, adottato ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti commissioni
parlamentari, sono adottate, entro sei mesi dalla data di entrata  in
vigore  della  presente  legge,  disposizioni  volte  a  favorire  la
cessione incentivata di impresa. 
  31. Nell'esercizio della  potesta'  regolamentare,  il  Governo  si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 
a) definizione della nozione di cessione incentivata di impresa avuto
   riguardo all'anzianita' contributiva dell'imprenditore cedente  ed
   al fatto che l'imprenditore aspirante non possa beneficiare  delle
   disposizioni del comma 25 sul trasferimento di azienda  per  causa
   di morte o per atto gratuito a familiari; 
b) istituzione in favore  dell'aspirante  imprenditore  di  borse  di
   studio ed attivita' formative anche nell'ambito  dei  progetti  di
   formazione continua,  previsione  di  contributi  creditizi  e  di
   agevolazioni fiscali  per  il  rilevamento  e  la  prima  fase  di
   gestione dell'impresa a favore dell'aspirante imprenditore; 
c) definizione degli incentivi entro il limite di 20 miliardi annui. 
  32. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 30 e 31
si fa fronte con quota delle maggiori entrate di cui ai commi 83 e 84
dell'articolo 1. 
  33. All'articolo 67 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 8-bis, riguardante l'indeducibilita' dei  costi  e  delle
   spese relativi a taluni beni, alla lettera b), le parole: "di  cui
   alle lettere a) e c) dell'articolo 26 del decreto  del  Presidente
   della Repubblica 15 giugno 1959, n.  393"  sono  sostituite  dalle
   seguenti: "indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere  a),  c)  e
   m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"; 
 
b) al comma 10, dopo il primo periodo e'  inserito  il  seguente:  "I
limiti di deducibilita' del 50 per cento previsti per le autovetture,
gli autoveicoli, i ciclomotori e i motocicli  di  cui  al  precedente
periodo si applicano anche alle societa' in  nome  collettivo  ed  in
accomandita semplice, ad esclusione dei beni adibiti ad uso pubblico,
di  quelli  destinati  ad  essere  utilizzati   esclusivamente   come
strumentali nell'attivita' propria 
   dell'impresa e di quelli dati in uso promiscuo al dipendente". 
  34. Le disposizioni del comma  33  si  applicano  a  decorrere  dal
periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996. 
  35. Al comma 1 dell'articolo 9 della  legge  29  ottobre  1961,  n.
1216, come modificato dall'articolo 11 del  decreto-legge  20  giugno
1996, n. 323, convertito, con  modificazioni  dalla  legge  8  agosto
1996, n. 425, dopo le parole: "in ciascun mese solare" sono  aggiunte
le seguenti: ", nonche' eventuali conguagli dell'imposta  dovuta  sui
premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente". 
  36. La norma di cui all'articolo 7, comma 1, del  decreto-legge  20
giugno 1996, n. 323, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8
agosto 1996, n. 425, deve intendersi non applicabile ai  consorzi  di
garanzia collettiva fidi, cosi' come definiti dagli articoli 29, 30 e
33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. 
  37. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla  data  del  15
settembre 1996, nell'articolo 30 della legge  23  dicembre  1994,  n.
724, concernente le societa' di comodo e la valutazione  dei  titoli,
come modificato dall'articolo 27 del decreto-legge 23 febbraio  1995,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo  1995,  n.
85, i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti: 
"1. Agli effetti del presente articolo le  societa'  per  azioni,  in
accomandita  per  azioni,  a  responsabilita'   limitata,   in   nome
collettivo e in accomandita semplice, nonche' le societa' e gli  enti
di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio
dello Stato, si considerano, salva la prova contraria, non  operativi
se  l'ammontare  complessivo  dei  ricavi,  degli  incrementi   delle
rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal
conto economico,  ove  prescritto,  e'  inferiore  alla  somma  degli
importi che risultano applicando: a) l'1 per cento al valore dei beni
indicati nell'articolo 53, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  anche   se   costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti; b) il
4 per cento al  valore  delle  immobilizzazioni  costituite  da  beni
immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il  15
per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in  locazione
finanziaria. La prova contraria deve essere sostenuta da  riferimenti
a oggettive situazioni di  carattere  straordinario  che  hanno  reso
impossibile il conseguimento di ricavi, di incrementi di rimanenze  e
di proventi nella misura richiesta dalle  disposizioni  del  presente
comma. Le disposizioni dei precedenti periodi non si applicano: 1) ai
soggetti ai quali, per la  particolare  attivita'  svolta,  e'  fatto
obbligo di costituirsi sotto forma di societa'  di  capitali;  2)  ai
soggetti che non si trovano in  un  periodo  di  normale  svolgimento
dell'attivita'; 3) ai soggetti che si trovano nel  primo  periodo  di
imposta;  4)  alle  societa'   in   amministrazione   controllata   o
straordinaria; 5) alle societa' ed enti i cui titoli  sono  negoziati
in  mercati  regolamentati  italiani;  6)  alle  societa'   esercenti
pubblici servizi di trasporto. 
2. Ai fini dell'applicazione del comma  1,  i  ricavi  e  i  proventi
nonche' i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno  assunti  in
base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due  precedenti.  Per
la determinazione del valore dei beni si applica l'articolo 76, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi  approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per i  beni
in locazione finanziaria si assume il  costo  sostenuto  dall'impresa
concedente, ovvero, in  mancanza  di  documentazione,  la  somma  dei
canoni  di  locazione  e  del  prezzo  di  riscatto  risultanti   dal
contratto. 
3. Fermo l'ordinario potere di  accertamento,  ai  fini  dell'imposta
personale sul reddito per le societa' e per gli  enti  non  operativi
indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta
non sia inferiore all'ammontare della somma degli  importi  derivanti
dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle
seguenti percentuali: a) lo  0,75  per  cento  sul  valore  dei  beni
indicati nella lettera a) del comma 1; b) il 3 per cento  sul  valore
delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati
nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
anche in locazione  finanziaria;  c)  il  12  per  cento  sul  valore
complessivo  delle  altre   immobilizzazioni   anche   in   locazione
finanziaria.  Le  perdite  di  esercizi  precedenti  possono   essere
computate soltanto in diminuzione della parte  di  reddito  eccedente
quello minimo di cui al presente comma. 
4. Se il reddito dichiarato  dalle  societa'  o  dagli  enti  che  si
presumono non operativi risulta inferiore a quello minimo di  cui  al
comma 3, il reddito puo' essere determinato induttivamente in  misura
pari  a  quella  presunta,  anche   mediante   l'applicazione   delle
disposizioni di cui all'articolo 41-bis del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   600,   e   successive
modificazioni, riguardante il potere  di  procedere  ad  accertamento
parziale. Tale accertamento e' effettuato, a pena di nullita', previa
richiesta  al  contribuente,  anche  per  lettera  raccomandata,   di
chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni dalla  data
di ricezione della richiesta. Nella risposta devono essere indicati i
motivi posti a fondamento della prova contraria di cui al comma 1.  I
motivi non addotti in risposta  alla  richiesta  di  chiarimenti  non
possono essere fatti valere in  sede  di  impugnazione  dell'atto  di
accertamento; di cio' l'amministrazione finanziaria deve informare il
contribuente contestualmente alla richiesta". 
  38. Le societa' considerate non operative nel periodo di imposta in
corso alla data del 15 settembre 1996 nonche' quelle che a tale  data
si  trovano  nel  primo  periodo  di  imposta,  che   deliberano   lo
scioglimento entro il 31 maggio 1997 e  richiedono  la  cancellazione
dal registro delle imprese a  norma  dell'articolo  2456  del  codice
civile  entro  un  anno  dalla   delibera   di   scioglimento,   sono
assoggettate alla disciplina  prevista  dai  commi  da  37  a  45,  a
condizione che tutti i soci siano persone  fisiche  e  che  risultino
iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data del 30 settembre
1996 ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore  della  presente  legge,  in  forza  di  titolo  di
trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre 1996. 
  39. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio  e  la
chiusura della liquidazione, determinato ai sensi  dell'articolo  124
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  si  applica
l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 25
per cento; le perdite di esercizi  precedenti  non  sono  ammesse  in
deduzione. Le riserve e  i  fondi  in  sospensione  di  imposta  sono
assoggettati ad imposta sostitutiva delle  imposte  sui  redditi  con
l'aliquota del 25 per cento; per  i  saldi  attivi  di  rivalutazione
costituiti ai sensi delle leggi  29  dicembre  1990,  n.  408,  e  30
dicembre  1991,  n.  413,  recanti  disposizioni  tributarie  per  la
rivalutazione dei beni, per lo smobilizzo di riserve e di fondi e per
la  rivalutazione  obbligatoria  dei  beni  immobili  delle  imprese,
l'imposta sostitutiva e' stabilita con l'aliquota del 10 per cento  e
non spetta il credito di imposta previsto dall'articolo 4,  comma  5,
della legge n. 408 del 1990 e dall'articolo 26, comma 5, della  legge
n. 413 del 1991; le riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e  c)
del  comma  7  dell'articolo  105  del  citato   testo   unico   sono
assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio
con l'aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per cento. 
  40. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 44, comma 3, del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22  dicembre  1986,   n.   917,   riguardante   la
qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in
caso  di  recesso,  di  riduzione  di  capitale   esuberante   e   di
liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci
sono diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva  di
cui al comma 39  da  parte  della  societa',  al  netto  dell'imposta
sostitutiva stessa. Detti importi non  costituiscono  redditi  per  i
soci. 
  41. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso
e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni,  anche  se
di diversa natura, posti in essere dalle societa' di cui al comma  38
successivamente  alla  delibera  di  scioglimento,   si   considerano
effettuati ad un valore non inferiore  al  valore  normale  dei  beni
ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e
nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale e' quello
risultante  dall'applicazione  dei  moltiplicatori  stabiliti   dalle
singole leggi di imposta  alle  rendite  catastali  ovvero  a  quella
stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo  1988,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,  n.
154,  riguardante  la  procedura  per  l'attribuzione  della  rendita
catastale. 
  42. L'applicazione della disciplina prevista dai commi da 38  a  41
deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella  dichiarazione  dei
redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento. 
  43. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta  di  registro
nella misura dell'1 per cento e non sono  considerate  cessioni  agli
effetti  dell'imposta  sul  valore  aggiunto.  Nel  caso  in  cui  le
assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili le imposte ipotecaria e
catastale sono applicabili in misura  fissa  per  ciascun  tributo  e
l'imposta  comunale  sull'incremento  di  valore  degli  immobili  e'
ridotta al 50 per cento; in tali ipotesi la base imponibile non  puo'
essere  inferiore   a   quella   risultante   dall'applicazione   dei
moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle  rendite
catastali ovvero a quella stabilita ai  sensi  dell'articolo  12  del
decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del  contribuente  e
nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni
immobili, la cui base imponibile non e' determinabile con i  predetti
criteri nonche' per le assegnazioni di beni  di  diversa  natura,  si
applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51  e  52  del
testo unico delle disposizioni  concernenti  l'imposta  di  registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, riguardanti la determinazione della base imponibile di atti e
operazioni concernenti societa', enti, consorzi, associazioni e altre
organizzazioni commerciali e agricole, e le imposte sono dovute nelle
misure precedentemente indicate. Per le assegnazioni di beni  di  cui
all'articolo 7 della tariffa, parte I,  allegata  al  predetto  testo
unico, si applicano le  imposte  nella  misura  e  con  le  modalita'
previste dal medesimo testo unico  ovvero  dalla  legge  23  dicembre
1977, n. 952, istitutiva dell'imposta erariale di trascrizione, e dal
decreto  legislativo   21   dicembre   1990,   n.   398,   istitutivo
dell'addizionale regionale alla  predetta  imposta,  come  modificato
dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha sostituito  la  predetta
addizionale  regionale  con  l'addizionale  provinciale   all'imposta
erariale e  soppresso  l'imposta  provinciale  per  l'iscrizione  dei
veicoli nel pubblico  registro  automobilistico.  L'applicazione  del
presente comma deve essere richiesta, a pena di decadenza,  nell'atto
di assegnazione ai soci. 
  44. Per la dichiarazione e il versamento delle imposte  sostitutive
si  applicano  le  disposizioni  previste,   rispettivamente,   dagli
articoli 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre
1973, n. 600, concernente la presentazione  della  dichiarazione  dei
redditi da parte del liquidatore, e  8  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativo ai  termini  per
il   versamento   diretto   dell'imposta;   per   la    liquidazione,
l'accertamento, la riscossione,  le  sanzioni  e  il  contenzioso  si
applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. 
  45. Per le societa' e gli enti non operativi di cui  al  comma  37,
non e' ammessa al rimborso l'eccedenza di  credito  risultante  dalla
dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per
l'anno che comprende l'esercizio, o la maggior parte  dell'esercizio,
per il quale si verificano le condizioni ivi previste. 
  46. Con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data del 31
dicembre 1996, e' soppressa l'agevolazione tributaria,  prevista  dal
terzo  comma  dell'articolo  21  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,  per  il  dividendo  attribuito
allo Stato sugli apporti  al  fondo  di  dotazione  del  Mediocredito
centrale Spa. 
  47. Con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data del 31
dicembre 1996, sono soppresse le agevolazioni tributarie previste dal
primo e  dal  secondo  comma  dell'articolo  12,  riguardante  talune
societa' cooperative, del decreto del Presidente della Repubblica  29
settembre 1973, n. 601. Nel terzo comma del predetto articolo 12,  le
parole: ", ferme restando le disposizioni dei precedenti commi," sono
soppresse. 
  48. Fino alla  data  di  entrata  in  vigore  delle  nuove  tariffe
d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono  rivalutate  del  5
per cento  ai  fini  dell'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli
immobili e di ogni altra imposta. 
  49. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22   dicembre   1986,   n.   917,
nell'articolo 34, comma 4-quater, le parole:  "un  milione  di  lire"
sono sostituite dalle seguenti: "unmilionecentomila lire". 
  50. Fino alla  data  di  entrata  in  vigore  delle  nuove  tariffe
d'estimo,  ai  soli  fini  delle  imposte  sui  redditi,  i   redditi
dominicali e agrari sono  rivalutati,  rispettivamente,  dell'80  per
cento e del 70 per cento. L'incremento si applica sull'importo  posto
a base della rivalutazione operata ai sensi dell'articolo  31,  comma
1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
  51. Fino alla  data  di  entrata  in  vigore  delle  nuove  tariffe
d'estimo ai fini dei tributi diversi da quelli indicati nel comma  50
i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per  cento.  L'incremento
si applica sull'importo posto a base della rivalutazione  operata  ai
sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge  23  dicembre  1994,  n.
724. 
  52. Le disposizioni dei commi da 48 a 51 si applicano: 
a) per quanto riguarda le imposte sui redditi  e  l'imposta  comunale
   sugli immobili a decorrere dal periodo  di  imposta  successivo  a
   quello in corso alla data del 31 dicembre 1996; 
b) per quanto riguarda le altre imposte, agli atti pubblici  formati,
   agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture  private
   autenticate  e  a  quelle  non  autenticate  presentate   per   la
   registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte  a
   decorrere dal 1 gennaio 1997. 
  53. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504,
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e'  sostituito   dal
seguente: 
"Art. 6 -  (Determinazione  delle  aliquote  e  dell'imposta).  -  1.
L'aliquota e' stabilita dal comune,  con  deliberazione  da  adottare
entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno  successivo.
Se la delibera  non  e'  adottata  entro  tale  termine,  si  applica
l'aliquota del 4 per mille, ferma restando  la  disposizione  di  cui
all'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24  aprile  1989,  n.  144,  e  successive
modificazioni. 
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per
mille, ne' superiore al 7 per mille e puo' essere diversificata entro
tale limite, con  riferimento  ai  casi  di  immobili  diversi  dalle
abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale,  o  di
alloggi non locati; l'aliquota puo' essere agevolata in rapporto alle
diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro. 
3.  L'imposta  e'  determinata  applicando   alla   base   imponibile
l'aliquota vigente nel comune di cui all'articolo 4. 
4. Restano ferme  le  disposizioni  dell'articolo  4,  comma  1,  del
decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556". 
  54. Per l'anno 1997, la delibera di cui al comma 1 dell'articolo  6
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal
comma 53, deve essere adottata entro il 15 aprile 1997. 
  55. L'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504,
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e'  sostituito   dal
seguente: 
"Art. 8 - (Riduzioni e detrazioni dall'imposta). -  1.  L'imposta  e'
ridotta del 50 per cento per  i  fabbricati  dichiarati  inagibili  o
inabitabili e di  fatto  non  utilizzati,  limitatamente  al  periodo
dell'anno   durante   il   quale   sussistono    dette    condizioni.
L'inagibilita' o inabitabilita'  e'  accertata  dall'ufficio  tecnico
comunale con perizia a carico del  proprietario,  che  allega  idonea
documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente  ha
facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4 gennaio 1968,  n.  15,  rispetto  a  quanto  previsto  dal  periodo
precedente. L'aliquota puo' essere stabilita dai comuni nella  misura
del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore  a  tre  anni,
relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e  non  venduti
dalle  imprese  che  hanno  per  oggetto   esclusivo   o   prevalente
dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili. 
2.  Dalla  imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare   adibita   ad
abitazione principale del soggetto  passivo  si  detraggono,  fino  a
concorrenza del suo ammontare, lire  200.000  rapportate  al  periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se  l'unita'
immobiliare e' adibita ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno  di  essi  proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione  medesima  si  verifica.  Per
abitazione principale si intende quella nella quale il  contribuente,
che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto re-
ale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. 
3. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui
al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del  soggetto  passivo  puo'  essere
ridotta fino al 50 per  cento;  in  alternativa,  l'importo  di  lire
200.000, di cui  al  comma  2  del  presente  articolo,  puo'  essere
elevato,  fino  a  lire  500.000,  nel  rispetto  dell'equilibrio  di
bilancio. 
4. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano  anche
alle unita' immobiliari, appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,  nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati   dagli
Istituti autonomi per le case popolari". 
  56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto da anziani o disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a
condizione che la stessa non risulti locata. 
  57.  Una  percentuale  del  gettito  dell'imposta  comunale   sugli
immobili  puo'  essere  destinata  al  potenziamento   degli   uffici
tributari del comune. I dati fiscali a disposizione del  comune  sono
ordinati secondo procedure informatiche, stabilite  con  decreto  del
Ministro delle finanze, allo scopo di effettuare controlli incrociati
coordinati con le strutture dell'amministrazione finanziaria. 
  58. Gli uffici tributari  dei  comuni  partecipano  alla  ordinaria
attivita' di accertamento fiscale in collaborazione con le  strutture
dell'amministrazione      finanziaria.      Partecipano      altresi'
all'elaborazione  dei  dati  fiscali  risultanti  da  operazioni   di
verifica.  Il  comune  chiede   all'Ufficio   tecnico   erariale   la
classificazione di immobili il cui classamento risulti non aggiornato
ovvero palesemente non  congruo  rispetto  a  fabbricati  similari  e
aventi medesime caratteristiche. L'Ufficio tecnico  erariale  procede
prioritariamente alle operazioni di verifica degli immobili segnalati
dal comune. 
  59. I termini previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la notifica degli avvisi di
liquidazione e di accertamento  in  rettifica,  relativi  all'imposta
comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, sono prorogati di  un
anno. 
  60. All'articolo 3 della legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) il comma 76 e' sostituito dal seguente: "76. Il consiglio comunale
   puo' individuare le aree escluse dall'applicazione  del  comma  75
   entro il 31 dicembre 1997; sono fatte salve le domande di acquisto
   presentate prima dell'approvazione della delibera comunale"; 
b) dopo il comma 78 e' inserito il seguente: "78-bis.  Le  aree  alle
   quali sono applicate le disposizioni dei commi da  75  a  78  sono
   disciplinate dalla convenzione di cui all'articolo 8, commi primo,
   quarto e quinto, della legge 28  gennaio  1977,  n.  10,  per  una
   durata  pari  a  quella  massima   prevista   da   queste   ultime
   disposizioni  diminuita  del  tempo  trascorso  fra  la  data   di
   stipulazione della convenzione che ha accompagnato la  concessione
   del diritto di superficie o la cessione in proprieta' delle aree e
   quella di stipulazione della nuova convenzione"; 
c) al  comma  79,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole:  ";   tale
   deliberazione diviene titolo  esecutivo  per  l'ottenimento  delle
   somme dovute al comune a carico di ogni singolo condomino o  socio
   di cooperativa"; 
d) il comma 80 e' abrogato; 
e) il comma 81 e'  sostituito  dal  seguente:  "81.  Gli  atti  e  le
   convenzioni  di  cui  ai  commi  da  75  a  79  sono  soggetti   a
   registrazione a tassa fissa e non  si  considerano,  agli  effetti
   dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte nell'esercizio
   di attivita' commerciali". 
  61. Il comma 77 dell'articolo 3 della legge 28  dicembre  1995,  n.
549,  deve  interpretarsi  nel  senso  che  il  prezzo   delle   aree
trasformate e' determinato dall'Ufficio  tecnico  erariale  ai  sensi
dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11  luglio  1992,  n.
333, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  agosto  1992,  n.
359, escludendo  la  riduzione  prevista  dall'ultimo  periodo  dello
stesso comma. 
  62. L'articolo 3, commi da 75 a 81, della legge 28  dicembre  1995,
n. 549, come modificato dal comma 60,  si  applica  anche  alle  aree
concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree da
destinare a insediamenti produttivi  di  cui  all'articolo  27  della
legge 22 ottobre 1971, n. 865. 
  63. All'articolo 35 della legge  22  ottobre  1971,  n.  865,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) nell'ottavo comma, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a)
   il corrispettivo della concessione e  le  modalita'  del  relativo
   versamento, determinati dalla delibera di cui al settimo comma con
   l'applicazione dei criteri previsti dal dodicesimo comma;"; 
b) il decimo comma  e'  sostituito  dal  seguente:  "I  comuni  ed  i
   consorzi possono, nella convenzione, stabilire a favore degli enti
   e delle cooperative di cui al sesto comma che costruiscono alloggi
   da dare in locazione, condizioni particolari per  quanto  riguarda
   il corrispettivo della concessione e gli oneri relativi alle opere
   di urbanizzazione"; 
c) l'undicesimo comma e' sostituito dal seguente; "Le aree di cui  al
   secondo comma, destinate alla costruzione  di  case  economiche  e
   popolari, sono concesse in diritto di  superficie,  ai  sensi  dei
   commi precedenti, o cedute in proprieta' a cooperative edilizie  e
   loro consorzi, ad imprese di costruzione e  loro  consorzi  ed  ai
   singoli, con preferenza per i  proprietari  espropriati  ai  sensi
   della  presente  legge  sempre  che  questi  abbiano  i  requisiti
   previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di  alloggi
   di edilizia agevolata"; 
d) il dodicesimo comma e' sostituito dal seguente:  "I  corrispettivi
   della concessione in superficie, di cui all'ottavo comma,  lettera
   a), ed i prezzi delle aree cedute in proprieta' devono,  nel  loro
   insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal  comune
   o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in  ciascun
   piano approvato a norma della legge 18  aprile  1962,  n.  167;  i
   corrispettivi della concessione in superficie  riferiti  al  metro
   cubo edificabile non possono essere superiori al 60 per cento  dei
   prezzi  di  cessione  riferiti  allo  stesso  volume  ed  il  loro
   versamento puo' essere dilazionato in un massimo di 15 annualita',
   di importo costante o crescente, ad un tasso annuo  non  superiore
   alla media  mensile  dei  rendimenti  lordi  dei  titoli  pubblici
   soggetti a tassazione (Rendistato) accertata dalla Banca  d'Italia
   per il secondo mese precedente  a  quello  di  stipulazione  della
   convenzione di cui al settimo comma. Il corrispettivo delle  opere
   di urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che  per
   quelle cedute in proprieta', e'  determinato  in  misura  pari  al
   costo di realizzazione in proporzione al volume edificabile"; 
e) l'alinea  del  tredicesimo  comma  e'  sostituito  dal   seguente:
   "Contestualmente  all'atto   della   cessione   della   proprieta'
   dell'area, tra il comune, o il consorzio, e il cessionario,  viene
   stipulata una convenzione  per  atto  pubblico,  con  l'osservanza
   delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi  primo,  quarto  e
   quinto, della legge 28 gennaio 1977, n.  10,  la  quale,  oltre  a
   quanto stabilito da tali disposizioni, deve prevedere:". 
  64. Gli enti locali territoriali possono cedere in proprieta' le 
   aree, gia' concesse in diritto di superficie, destinate ad 
   insediamenti produttivi delimitate ai sensi dell'articolo 27 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865. 
  65. All'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, 
   convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.  359,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
"7-bis. In caso di occupazioni illegittime  di  suoli  per  causa  di
   pubblica utilita', intervenute anteriormente al 30 settembre 1996,
   si  applicano,  per  la  liquidazione  del  danno,  i  criteri  di
   determinazione dell'indennita' di cui al comma 1,  con  esclusione
   della riduzione del 40  per  cento.  In  tal  caso  l'importo  del
   risarcimento  e'  altresi'  aumentato  del  10   per   cento.   Le
   disposizioni di cui  al  presente  comma  si  applicano  anche  ai
   procedimenti  in  corso  non  definiti  con  sentenza  passata  in
   giudicato". 
  66. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data 
   di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti 
   legislativi in materia di imposta sul valore aggiunto, in 
   conformita' alla normativa comunitaria, nel rispetto dei  seguenti
principi e criteri direttivi: 
a) revisione della soggettivita' passiva di  imposta,  con  riguardo,
   anche  in  funzione  antielusiva,  a  quelle  attivita'  di   mero
   godimento di beni, non dirette alla produzione ed allo scambio  di
   beni o servizi; 
b) revisione della disciplina delle detrazioni  di  imposta  e  delle
   relative rettifiche, escludendo il diritto alla detrazione per gli
   acquisti di beni e servizi destinati  esclusivamente  a  finalita'
   estranee all'esercizio  dell'impresa  o  dell'arte  o  professione
   utilizzati esclusivamente per operazioni non soggette all'imposta,
   eccettuate quelle cui le norme comunitarie ricollegano comunque il
   diritto alla detrazione; 
c) revisione  dei  regimi  speciali  o  particolari  o  che  comunque
   derogano agli ordinari criteri di  applicazione  del  tributo,  al
   fine di assicurare, se riguardano la base imponibile, una maggiore
   aderenza a quella  risultante  dall'applicazione  dei  criteri  di
   determinazione  ordinari;  se  riguardano  aliquote  o  detrazione
   forfettarie, che le stesse non possono dar luogo a  determinazioni
   dell'imposta sensibilmente diverse  rispetto  a  quelle  derivanti
   dalla disciplina ordinaria; 
d) revisione della disciplina nelle ipotesi di ritardo da  parte  del
   contribuente nell'invio della  documentazione  richiesta  ai  fini
   dell'effettuazione del rimborso. 
e) revisione dell'imposta  applicata  per  gli  acquisti  di  beni  e
   servizi  destinati   alla   esclusiva   attivita'   solidaristica,
   effettuati   da   organizzazioni   di   volontariato    costituite
   esclusivamente  per  il  perseguimento  delle  finalita'  di   cui
   all'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266. 
  67. L'attuazione della delega prevista dal comma 66 deve assicurare
l'assenza di oneri aggiuntivi o di minori  entrate  per  il  bilancio
dello Stato per l'anno 1997, nonche' maggiori entrate  nette  pari  a
lire 500 miliardi per l'anno 1998 e a lire 600  miliardi  per  l'anno
1999. 
  68. Le societa' di fatto o irregolari esistenti alla  data  del  19
febbraio 1996 possono essere regolarizzate, entro il 30 giugno  1997,
in una delle forme previste dai capi III e IV del titolo V del  libro
quinto del codice civile secondo le procedure e con  le  agevolazioni
previste dai commi da 69 a 74. 
  69. L'atto di regolarizzazione della societa' puo' essere stipulato
con sottoscrizione dei contraenti, autenticata ai sensi dell'articolo
2703 del codice civile. Per gli atti posti in essere  ai  fini  della
regolarizzazione delle societa' di fatto, gli onorari  notarili  sono
ridotti ad  un  quarto.  Il  comune  dove  ha  sede  la  societa'  da
regolarizzare puo' applicare  uno  specifico  tributo,  nella  misura
massima di lire 250.000. Il notaio rogante o autenticante, in sede di
atto di regolarizzazione, verifica che  sia  stata  pagata  l'imposta
sostitutiva di cui al comma 70 o provvede a riscuoterla dalle  parti,
versandola entro i trenta  giorni  successivi  presso  il  competente
ufficio del registro; verifica altresi' che  il  tributo  di  cui  al
periodo precedente sia stato assolto o provvede a  riscuoterlo  dalle
parti, riversandolo entro i trenta giorni successivi  alla  tesoreria
comunale. 
  70. Gli atti  e  le  formalita'  posti  in  essere  ai  fini  della
regolarizzazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, ad
una imposta sostitutiva, qualora il contribuente  faccia  contestuale
richiesta, dovuta nelle seguenti misure: 
a) dalle societa' irregolari costituite con atto scritto  registrato,
   nonche'  dalle  societa'  di   fatto   denunciate   agli   effetti
   dell'imposta di registro e gia' assoggettate a detto  tributo,  in
   lire 500.000 per l'atto di regolarizzazione e  per  la  variazione
   nell'intestazione dei beni mobili iscritti nei pubblici  registri,
   dei beni immobili strumentali di proprieta' della societa'  ovvero
   di quelli nel cui atto d'acquisto i soci siano intervenuti in nome
   o per conto della societa'; 
b) dalle societa' di  fatto,  in  lire  1.000.000;  se  nell'atto  di
   regolarizzazione figurano beni, gia' utilizzati dalla societa', di
   proprieta' del socio e che vengono conferiti alla societa' stessa,
   l'imposta e' dovuta nella  misura  di  lire  1.500.000  quando  il
   conferimento ha per oggetto  beni  mobili  iscritti  nei  pubblici
   registri e nella misura di lire 3.000.000 quando  ha  per  oggetto
   beni immobili strumentali. 
  71.  Entro  trenta   giorni   dalla   stipulazione   dell'atto   di
regolarizzazione  gli  amministratori   della   societa'   richiedono
l'iscrizione nel registro delle imprese. 
  72.  La  regolarizzazione  costituisce  titolo  per  la  variazione
dell'intestazione a favore della societa' regolarizzata, di tutti gli
atti ed i provvedimenti  della  pubblica  amministrazione  intestati,
alla data della regolarizzazione, alla societa'  preesistente  ovvero
ai soci, limitatamente ai beni da essi conferiti. 
  73. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le detrazioni  e  gli
adempimenti disciplinati dall'articolo 19 e dal titolo II del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  effettuati
dai soci per l'attivita' esercitata dalla societa' anteriormente alla
regolarizzazione,   si   considerano   effettuati   dalla    societa'
regolarizzata. 
  74. Non si fa comunque luogo a rimborso di imposte, pene pecuniarie
e soprattasse corrisposte prima della data di entrata in vigore della
presente legge. 
  75.  Ai  fini  della  regolarizzazione  agli  effetti  fiscali,  le
disposizioni  dei  commi  da  68  a  74  si  applicano,   in   quanto
compatibili, alle societa' semplici che svolgono attivita'  agricola,
esistenti  alla  data  del  19  febbraio  1996.  Per  dette  societa'
l'imposta sostitutiva e' determinata nella misura di lire 500.000. 
  76. Fermo restando quanto previsto  nell'articolo  1  del  decreto-
legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 7 agosto 1982, n. 516, non si applicano  le  sanzioni  previste
per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi  da  parte
della societa', a  condizione  che  la  stessa  abbia  presentato  le
dichiarazioni prescritte ai fini dell'imposta sul valore  aggiunto  e
che i soci abbiano presentato le  dichiarazioni  prescritte  ai  fini
dell'imposta   sui   redditi,   indicandovi   completamente    quelli
riconducibili all'attivita' sociale. 
  77. L'organizzazione e la gestione dei  giochi  e  delle  scommesse
relativi alle corse dei cavalli, disciplinate dalla  legge  24  marzo
1942, n. 315, e dal decreto legislativo 14 aprile  1948,  n.  496,  e
successive modificazioni, sono riservate ai Ministeri delle finanze e
delle risorse agricole,  alimentari  e  forestali,  i  quali  possono
provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, societa'  o
allibratori da essi individuati. La  disposizione  ha  effetto  dalla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78. 
  78. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  tre  mesi  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  previo   parere   delle
competenti Commissioni parlamentari, si provvede  al  riordino  della
materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli,
per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali e  fiscali,
nonche' al riparto dei relativi proventi. Il regolamento e'  ispirato
ai seguenti principi: 
a) individuazione  dei  casi  in  cui  alla  organizzazione  ed  alla
   gestione  dei  giochi,  secondo  criteri  di   efficienza   e   di
   economicita', provvede direttamente  l'amministrazione  ovvero  e'
   opportuno rivolgersi a terzi; 
b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di trasparenza  ed
in conformita' alle disposizioni, anche comunitarie; 
c) gestione congiunta tra i Ministeri delle finanze e  delle  risorse
   agricole, alimentari  e  forestali,  dell'organizzazione  e  della
   gestione dei giochi e delle scommesse compatibilmente  con  quanto
   indicato nel criterio di cui alla  lettera  a)  e  assicurando  il
   coordinamento tra le amministrazioni; 
d) ripartizione dei proventi  al  netto  delle  imposte  in  modo  da
   garantire l'espletamento  dei  compiti  istituzionali  dell'Unione
   nazionale incremento razze equine (UNIRE) ed il finanziamento  del
   montepremi delle  corse  e  delle  provvidenze  per  l'allevamento
   secondo programmi  da  sottoporre  all'approvazione  del  Ministro
   delle risorse agricole, alimentari e forestali. 
  79. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di  cui  al
comma 78, sono applicate le disposizioni di cui alla legge  24  marzo
1942, n. 315, e al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni. 
  80. Il numero 6) del primo comma dell'articolo 10 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  e'  sostituito
dal seguente: 
"6) le operazioni relative all'esercizio del  lotto,  delle  lotterie
nazionali, nonche' quelle relative all'esercizio dei totalizzatori  e
delle scommesse di cui al  decreto  ministeriale  16  novembre  1955,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26  novembre  1955,  e
alla legge 24 marzo 1942, n. 315,  e  successive  modificazioni,  ivi
comprese le operazioni relative alla raccolta delle giuocate". 
  81. Con effetto dal 1 gennaio 1997, sulle scommesse a totalizzatore
o a libro o di  qualunque  altro  genere,  relative  alle  corse  dei
cavalli, in luogo dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  640,  si  applica
l'imposta unica di cui alla  legge  22  dicembre  1951,  n.  1379,  e
successive modificazioni, con  l'aliquota  nella  misura  del  5  per
cento. Tale aliquota e' elevata al 7 per cento per le scommesse  TRIO
e al 10 per cento per la scommessa  TRIS  relativa  a  corse  ippiche
inserite   nello   specifico    calendario    nazionale,    accettate
contemporaneamente negli ippodromi, nelle  agenzie  ippiche  e  nelle
ricevitorie autorizzate. La misura dell'imposta unica sulla scommessa
TRIS e' elevata al 13 per cento per il periodo dal 1 gennaio 1997  al
31 dicembre 1999. 
  82. Con decreto del Ministro delle finanze,  da  emanare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
disciplinate le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui  al
comma 81, con particolare riferimento alla riscossione, al  controllo
e alla gestione dell'imposta unica. 
  83. Con decreto del Ministro delle finanze,  da  emanare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del  gioco  del
lotto. Con decreto del Ministro delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro e per i beni culturali e ambientali,  da  emanare
entro il 30 giugno di ogni anno,  sulla  base  degli  utili  erariali
derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio
immediatamente precedente, e' riservata in favore del Ministero per i
beni culturali e ambientali una quota  degli  utili  derivanti  dalla
nuova estrazione del gioco del lotto, non superiore a 300 miliardi di
lire,  per  il  recupero  e  la  conservazione  dei  beni  culturali,
archeologici, storici, artistici, archivistici e librari. 
  84. Le ritenute sulle vincite del gioco del lotto, di cui  al  nono
comma dell'articolo 2 della legge 6  agosto  1967,  n.  699,  e  suc-
cessive modificazioni, ed al  quarto  comma  dell'articolo  17  della
legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono versate all'entrata  del  bilancio
dello Stato e restano acquisite all'erario. 
  85. Le disposizioni attuative dei commi da 77 a 84 garantiscono  al
bilancio dello Stato maggiori entrate nette erariali per  complessive
lire 1.055 miliardi per l'anno 1997, lire 1.115 miliardi  per  l'anno
1998 e lire 1.175 miliardi per l'anno 1999. 
  86. Il Ministro del tesoro, al fine  di  attivare  il  processo  di
dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato, e' autorizzato  a
sottoscrivere  quote  di  fondi  immobiliari   istituiti   ai   sensi
dell'articolo 14-bis  della  legge  25  gennaio  1994,  n.  86,  come
sostituito dal comma 111, mediante apporto  di  beni  immobili  e  di
diritti reali su immobili  appartenenti  al  patrimonio  dello  Stato
aventi valore significativo, nonche' mediante apporti in denaro nella
misura stabilita dalla citata legge n. 86 del 1994. 
  87. Si considerano di valore significativo gli immobili, i  diritti
reali su immobili, i complessi di beni e di diritti reali su immobili
di valore catastale complessivo non inferiore a due miliardi di lire. 
In caso di inesistenza di valore catastale si fa riferimento a valori
attribuiti dal competente ufficio dell'amministrazione finanziaria. 
  88. Ai fondi immobiliari di  cui  al  comma  86  sono  inizialmente
apportati i beni immobili e i diritti reali su immobili  appartenenti
al patrimonio  dello  Stato,  suscettibili  di  valorizzazione  e  di
proficua gestione economica, inclusi in  un  elenco  predisposto  dal
Ministro delle finanze, entro  il  31  dicembre  1997,  trasmesso  al
Ministro del tesoro per gli adempimenti di cui ai commi da 91 a 96  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
  89. L'elenco  di  cui  al  comma  88  comprende,  tra  l'altro,  la
descrizione dei beni e dei diritti con tutti i  dati  necessari  alla
loro  individuazione  e  classificazione,  compresi  la  natura,   la
consistenza, la destinazione urbanistica, il  titolo  di  provenienza
con la relativa certificazione catastale ed una  sintetica  relazione
sull'attuale condizione di diritto e di fatto rilevante. 
  90. Tutte le amministrazioni dello Stato che, alla data di  entrata
in vigore della presente legge, utilizzano o detengono,  a  qualunque
titolo, anche per usi governativi, beni immobili dello Stato  o  sono
titolari di diritti reali su  detti  immobili  devono  comunicare  al
Ministero delle  finanze  i  dati  indicati  nel  comma  89  entro  i
successivi due mesi. La mancata comunicazione comporta in  ogni  caso
la presunzione di cessazione delle  esigenze  di  pubblico  interesse
all'utilizzazione del bene. Il Ministro delle finanze e'  autorizzato
a sostituirsi alle amministrazioni inadempienti per  l'individuazione
dei beni necessari ai fini dell'applicazione delle  disposizioni  dei
commi da 86 a 95. 
  91. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, il Ministro del tesoro promuove la costituzione di  una  o  di
piu' societa' di gestione dei fondi istituiti con l'apporto dei  beni
e diritti di cui al comma 86 e ha facolta' di assumere,  direttamente
o   indirettamente   partecipazioni   nel   relativo   capitale.   La
partecipazione nella societa' di gestione puo' essere dismessa, anche
gradualmente,  in  relazione  al   trasferimento   delle   quote   di
partecipazione ai fondi sottoscritte dal Ministro del tesoro mediante
apporto in natura. La restante quota del capitale della  societa'  di
gestione  puo'  essere  sottoscritta  da  banche,  da   societa'   di
intermediazione mobiliare  e  da  imprese  assicurative,  nonche'  da
societa' immobiliari possedute  in  misura  prevalente  dai  predetti
soggetti ovvero da societa' immobiliari quotate in borsa. 
  92. Su richiesta della societa' di  gestione  e  con  preavviso  di
almeno trenta giorni, il Ministro del tesoro convoca  una  conferenza
di servizi ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 14  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, per procedere all'esame dei progetti  presentati
in base al comma 12 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994,
n. 86 come modificato dal comma 111 del presente articolo.  Entro  lo
stesso termine devono pervenire ai soggetti  chiamati  a  partecipare
alla  conferenza  i  progetti  da  sottoporre  alla  approvazione  di
quest'ultima. 
  93.  Con  decreto  del  Ministro  del  tesoro  sono  stabilite   le
condizioni di cessione delle quote dei fondi immobiliari  di  cui  al
comma 86, nonche' le modalita' e le  condizioni  per  l'emissione  di
titoli speciali, disciplinati dal comma 13 dell'articolo 14-bis della
legge  25  gennaio  1994,  n.  86,  come  modificato  dal  comma  111
convertibili in quote dei suddetti fondi. Il prezzo di cessione delle
quote o il rapporto di conversione dei titoli  speciali  puo'  essere
fissato sulla base di un valore delle quote parametrato a  quello  di
cui al comma 4 del citato articolo 14-bis,  riducibile  nella  misura
massima del 30 per cento. 
  94. Con lo stesso decreto di cui  al  comma  93,  il  Ministro  del
tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, puo' assegnare una
quota dei titoli  speciali  convertibili  alle  imprese  che  vantano
crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi
e delle dichiarazioni annuali dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  a
parziale estinzione, in misura non superiore  al  30  per  cento  dei
crediti medesimi; resta salvo il diritto delle imprese creditrici  di
non  accettare  l'assegnazione  degli   stessi   titoli.   Le   somme
eventualmente gia' iscritte in bilancio per l'estinzione dei  crediti
di imposta sopra indicati sono destinate alla copertura  degli  oneri
del servizio del debito pubblico. 
  95. Gli utili spettanti all'erario in relazione alle quote di fondi
immobiliari di cui al comma 86, nonche' i  proventi  derivanti  dalla
vendita di cui al comma 99, sono  versati  all'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere riassegnati,  con  decreto  del  Ministro  del
tesoro: 
a) all'amministrazione dello Stato che deteneva o utilizzava i beni o
   era titolare dei  diritti  conferiti  nel  fondo,  in  misura  non
   inferiore al 10 per cento e non superiore  al  25  per  cento  del
   valore dell'apporto al fondo medesimo, stimato ai sensi del  comma
   4 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994,  n.  86,  come
   sostituito dal comma  111,  per  il  potenziamento  dell'attivita'
   istituzionale; 
b) al Ministero  dell'interno,  per  la  successiva  attribuzione  ai
   comuni nel cui territorio ricadono i beni ed  i  diritti  indicati
   alla lettera a), in misura non inferiore al  5  per  cento  e  non
   superiore al 15 per cento del valore  dell'apporto  al  fondo.  Le
   somme  percepite   dai   comuni   devono   essere   destinate   al
   finanziamento degli investimenti ai sensi del decreto  legislativo
   25 febbraio 1995, n. 77. 
  96. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al  Parlamento  una
relazione  che  illustra  i   risultati   ottenuti   in   conseguenza
dell'applicazione dei commi da 86 a 95. 
  97. Sono abrogati l'articolo 2 del decreto-legge 5  dicembre  1991,
n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, e il  comma  6
dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
  98. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio
decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  99. I beni immobili e i diritti reali su immobili appartenenti allo
Stato non conferiti nei fondi di  cui  al  comma  86  possono  essere
alienati direttamente dall'amministrazione finanziaria, qualunque sia
il  loro  valore  di  stima,  mediante  asta  pubblica   e,   qualora
quest'ultima vada deserta, mediante trattativa  privata,  sulla  base
del miglior prezzo di mercato. 
  100. I procedimenti di cui al comma 99, qualunque sia il valore dei
beni da  alienare,  sono  curati  dagli  uffici  dell'amministrazione
finanziaria della provincia ove i beni o, nell'ipotesi di  vendita  a
lotti, la maggior parte di esse, sono situati.