art. 3 (commi 101-200)
  101. I limiti di valore previsti per  l'obbligo  di  richiesta  del
parere del Consiglio di Stato  sono  decuplicati  relativamente  alle
alienazioni di cui al comma 99. 
  102. I contratti sono approvati e resi esecutivi,  rispettivamente,
dal direttore generale del dipartimento del territorio del  Ministero
delle finanze per importi superiori a  2.000  milioni  di  lire,  dal
direttore centrale del demanio per importi nel  limite  compreso  tra
600  e  2.000  milioni  di  lire,  dai  direttori   delle   direzioni
compartimentali del territorio per importi nel limite di 600  milioni
di lire. 
  103. Il prezzo di vendita  degli  immobili  da  porre  a  base  del
pubblico  incanto   o   dell'eventuale   trattativa   privata   viene
determinato, entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta  della
perizia, a seguito di documentate  indagini  di  mercato  eseguite  a
livello locale e tenuto conto dei  valori  rilevati,  all'attualita',
dall'osservatorio del mercato dei valori immobiliari istituito presso
il dipartimento del territorio. 
  104. Qualora ragioni di convenienza e opportunita'  lo  richiedano,
potra' essere accordata all'acquirente la rateizzazione del pagamento
del prezzo, per un massimo di dieci rate con  cadenza  bimestrale  ed
entro venti mesi dalla stipula del contratto. 
  105. In deroga alla legge 27 dicembre 1975, n.  790,  i  funzionari
che  agiscono   quali   ufficiali   roganti   possono   chiedere   la
registrazione degli atti da essi compiuti, ricevuti  ed  autenticati,
esibendo le ricevute dell'avvenuto pagamento della  relativa  imposta
da parte del soggetto contraente. 
  106. E' abrogato il  comma  82  dell'articolo  1,  della  legge  28
dicembre 1995, n. 549, concernente  le  cessioni  dei  beni  immobili
patrimoniali della Amministrazione dei monopoli  di  Stato.  Ai  beni
immobili patrimoniali di detta Amministrazione, non occorrenti per lo
svolgimento della attivita' produttiva e commerciale, si applicano le
disposizioni generali per la gestione e la  cessione  del  patrimonio
immobiliare dello Stato. 
  107. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 86,
come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 26 settembre  1995,
n. 406, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre  1995,
n. 503, dopo le parole: "dei geometri" sono inserite le seguenti:  ",
dei periti industriali edili". 
  108. Il Ministro delle finanze procede alla  cessione,  su  istanza
del comune di San Remo, delle  aree  dell'alveo  del  torrente  Armea
occupate per la costruzione dell'opera pubblica denominata "centro di
commercializzazione di prodotti  floricoli,  mercato  dei  fiori",  a
seguito dei lavori di arginatura, rettifica e copertura del  suddetto
alveo autorizzati dalla regione Liguria con  deliberazione  9  luglio
1981, n. 3812, della giunta regionale. La cessione e' subordinata  al
mantenimento dell'attuale destinazione a sedime dell'opera pubblica e
delle  relative  infrastrutture  e  pertinenze.   L'Ufficio   tecnico
erariale di Imperia procedera' d'intesa con il  comune  di  San  Remo
alla identificazione e ricognizione delle aree  suddette.  Il  prezzo
della cessione di cui al presente comma non potra'  essere  superiore
al 50 per cento del valore delle sole aree  determinato  dall'Ufficio
tecnico  erariale  di  Imperia  e  l'indennita'  per   la   pregressa
occupazione delle aree demaniali non potra' essere  superiore  al  20
per cento del canone determinato dallo stesso ufficio sulla base  dei
valori in comune commercio. 
  109. Le amministrazioni pubbliche che non rispondono alla legge  24
dicembre  1993,  n.  560,  la  Concessionaria  servizi   assicurativi
pubblici Spa (CONSAP), e  le  societa'  a  prevalente  partecipazione
pubblica procedono alla dismissione del loro patrimonio  immobiliare,
con le seguenti modalita': 
a) e' garantito, nel  caso  di  vendita  frazionata,  il  diritto  di
   prelazione ai titolari dei contratti di locazione in corso  ovvero
   di contratti scaduti e non ancora  rinnovati  purche'  si  trovino
   nella detenzione dell'immobile, e  ai  loro  familiari  conviventi
   sempre che siano in  regola  con  i  pagamenti  al  momento  della
   presentazione della domanda di acquisto; 
b) e' garantito il rinnovo del contratto  di  locazione,  secondo  le
   norme  vigenti,  agli  inquilini  titolari  di  reddito  familiare
   complessivo inferiore ai  limiti  di  decadenza  previsti  per  la
   permanenza negli alloggi di edilizia  popolare.  Per  famiglie  di
   conduttori composte da  ultrasessantacinquenni  o  con  componenti
   portatori di handicap, tale limite  e'  aumentato  del  venti  per
   cento; 
c) il diritto di prelazione di cui alla lettera a) e la garanzia  del
   rinnovo del contratto di locazione  di  cui  alla  lettera  b)  si
   applicano anche nel caso di dismissione del patrimonio immobiliare
   da parte delle societa'  privatizzate  o  di  societa'  da  queste
   controllate; 
d) per la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi e' preso
   a riferimento il prezzo di mercato degli alloggi liberi  diminuito
   del trenta per cento fatta  salva  la  possibilita',  in  caso  di
   difforme valutazione,  di  ricorrere  ad  una  stima  dell'Ufficio
   tecnico erariale; 
e) i  soggetti  alienanti  di  cui  al  presente  comma,  sentite  le
   organizzazioni   sindacali   rappresentative   degli    inquilini,
   disciplinano  le  modalita'  di  presentazione  delle  domande  di
   acquisto per gli  immobili  posti  in  vendita  e  di  accesso  ad
   eventuali mutui agevolati; 
f) il 10 per cento del  ricavato  della  dismissione  degli  immobili
   appartenenti  alle  amministrazioni  statali  e'  versato  su   un
   apposito capitolo  dello  stato  di  previsione  dell'entrata;  il
   Ministro del  tesoro  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
   decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  110. Per le obbligazioni  della  CONSAP  derivanti  dalle  cessioni
legali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 
301, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  1994,  n.
403,  il  concedente  Ministero  dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato, di concerto con  il  Ministero  del  tesoro,  fissa
annualmente, a  partire  dal  1  gennaio  1994,  il  tasso  annuo  di
rendimento, da riconoscere alle imprese cedenti, a fronte di tutte le
obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni  legali,  tenuto  conto
del rendimento medio degli investimenti finanziari,  al  netto  delle
ordinarie spese di gestione. Ogni disposizione di  natura  normativa,
attuativa o  convenzionale  incompatibile  con  quanto  statuito  nel
presente comma deve intendersi espressamente abrogata. 
  111.  L'articolo  14-bis  della  legge  25  gennaio  1994,  n.  86,
introdotto dal decreto-legge 26 settembre 1995, n.  406,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  29  novembre  1995,  n.  503,   e'
sostituito dal seguente: 
"Art. 14-bis - (Fondi istituiti con apporto di beni immobili).  -  1.
In alternativa alle modalita' operative indicate negli  articoli  12,
13 e 14, le quote del fondo possono  essere  sottoscritte,  entro  un
anno dalla sua costituzione,  con  apporto  di  beni  immobili  o  di
diritti reali su immobili, qualora l'apporto sia costituito per oltre
il 51 per cento da beni  e  diritti  apportati  esclusivamente  dallo
Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti  locali  e
loro consorzi,  nonche'  da  societa'  interamente  possedute,  anche
indirettamente, dagli stessi soggetti. Alla istituzione del fondo con
apporto in natura si applicano l'articolo 12, commi 1, 2, lettere a),
d), e), l), m), o), p), r), s-bis), e 6, e l'articolo 14, commi  7  e
8. Si applicano altresi',  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
dell'articolo 12, commi 4 e 5. 
2. Ai fini del presente articolo la societa'  di  gestione  non  deve
essere controllata, ai sensi dell'articolo 2359  del  codice  civile,
neanche  indirettamente,  da  alcuno  dei  soggetti   che   procedono
all'apporto.  Tuttavia,  ai   fini   della   presente   disposizione,
nell'individuazione del soggetto  controllante  non  si  tiene  conto
delle partecipazioni detenute dal Ministero  del  tesoro.  La  misura
dell'investimento minimo obbligatorio nel fondo di  cui  all'articolo
13, comma 8, e'  determinata  dal  Ministro  del  tesoro  nel  limite
massimo dell'1 per cento dell'ammontare del fondo. 
3. Il regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo, per i  soggetti
che effettuano conferimenti in natura, di integrare gli stessi con un
apporto in denaro non inferiore al 5 per cento del valore del  fondo.
Detto  obbligo   non   sussiste   qualora   partecipino   al   fondo,
esclusivamente con apporti  in  denaro,  anche  soggetti  diversi  da
quelli che hanno effettuato apporti in natura ai sensi del comma 1  e
sempreche' il relativo apporto in denaro non sia inferiore al 10  per
cento del valore del fondo. La liquidita' derivata dagli  apporti  in
denaro non puo' essere utilizzata per l'acquisto di beni  immobili  o
diritti reali immobiliari;  fanno  eccezione  gli  acquisti  di  beni
immobili  e  diritti  reali  immobiliari  strettamente  necessari  ad
integrare i progetti di utilizzo di beni e diritti apportati ai sensi
del comma 1 e sempreche' detti acquisti  comportino  un  investimento
non superiore al 30 per cento dell'apporto complessivo in denaro. 
4. Gli immobili  apportati  al  fondo  ai  sensi  del  comma  1  sono
sottoposti alle procedure di stima previste dall'articolo 8 anche  al
momento dell'apporto; la relazione deve essere redatta  e  depositata
al  momento  dell'apporto  con  le  modalita'  e  le  forme  indicate
nell'articolo 2343 del codice civile e deve contenere  i  dati  e  le
notizie richieste dai commi 1 e 4 dell'articolo 8. 
5. Agli immobili apportati al fondo da  soggetti  diversi  da  quelli
indicati al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
14, commi 6 e 6-ter. 
6. Con modalita' analoghe a quelle previste dall'articolo  12,  comma
3, la societa' di gestione  procede  all'offerta  al  pubblico  delle
quote derivate dall'istituzione del fondo ai sensi del comma 1. A tal
fine, le quote sono tenute in deposito presso la  banca  depositaria.
L'offerta al pubblico  deve  essere  corredata  dalla  relazione  dei
periti di cui al comma 4 e, ove esistente, dal certificato attestante
l'avvenuta approvazione dei progetti  di  utilizzo  dei  beni  e  dei
diritti da parte della conferenza di servizi  di  cui  al  comma  12.
L'offerta al pubblico deve concludersi entro diciotto mesi dalla data
dell'ultimo apporto in natura e comportare collocamento di quote  per
un numero non inferiore al 60 per cento del  loro  numero  originario
presso investitori diversi dai soggetti  conferenti.  Il  regolamento
del fondo prevede le modalita' di  esecuzione  del  collocamento,  il
termine per il versamento dei corrispettivi da parte degli acquirenti
delle quote, le modalita' con cui la  societa'  di  gestione  procede
alla consegna delle quote agli acquirenti, riconosce i  corrispettivi
ai soggetti  conferenti  e  restituisce  ai  medesimi  le  quote  non
collocate. 
7. Gli interessati all'acquisto delle  quote  offerte  ai  sensi  del
comma 6 sono tenuti a fornire alle societa' di gestione, su richiesta
della  medesima,  garanzie  per  il  buon   esito   dell'impegno   di
sottoscrizione assunto. Le possibili forme di garanzia sono  indicate
nel regolamento del fondo. 
8. Entro sei mesi dalla consegna  delle  quote  agli  acquirenti,  la
societa' di gestione richiede alla CONSOB l'ammissione  dei  relativi
certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato,  salvo  il
caso in cui le quote siano destinate  esclusivamente  ad  investitori
istituzionali ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a). 
9.  Qualora,  decorso  il  termine  di  diciotto  mesi   dalla   data
dell'ultimo apporto in natura, risulti collocato un numero  di  quote
inferiore a quello indicato nel comma  6,  la  societa'  di  gestione
dichiara  il  mancato   raggiungimento   dell'obiettivo   minimo   di
collocamento,  dichiara  caducate  le   prenotazioni   ricevute   per
l'acquisto delle quote e delibera  la  liquidazione  del  fondo,  che
viene effettuata da un commissariato nominato dal Ministro del tesoro
e operante secondo le direttive impartite da  Ministro  medesimo,  il
quale provvedera' a retrocedere i beni immobili  e  i  diritti  reali
immobiliari apportati ai soggetti conferenti. 
10. Gli apporti al fondo istituiti a norma  del  comma  1  non  danno
luogo  a  redditi  imponibili  ovvero  a   perdite   deducibili   per
l'apportante al momento dell'apporto. Le  quote  ricevute  in  cambio
dell'immobile o del diritto oggetto di apporto  mantengono,  ai  fini
delle  imposte  sui   redditi,   il   medesimo   valore   fiscalmente
riconosciuto anteriormente all'apporto. La cessione di quote da parte
di organi dello Stato per importi superiori ovvero anche inferiori  a
quelli attribuiti agli immobili o ai  diritti  reali  immobiliari  al
momento  del  conferimento  ai  sensi  del  comma  4   comporta   una
corrispondente  proporzionale  rettifica   del   valore   fiscalmente
riconosciuto dei beni  e  dei  diritti  medesimi  rilevante  ai  fini
dell'articolo 15. 
11. Per l'insieme degli apporti di cui al comma 1 e  delle  eventuali
successive retrocessioni di cui al comma 9, e' dovuto in luogo  delle
ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale e  dell'imposta
comunale  sull'incremento  di  valore  degli   immobili,   un'imposta
sostitutiva di lire 1  milione  che  e'  liquidata  dall'ufficio  del
registro a seguito di denuncia del primo apporto in natura e che deve
essere presentata dalla societa' di gestione  entro  sei  mesi  dalla
data in cui l'apporto stesso e' stato effettuato. 
12. I progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti  apportati  a
norma del comma 1 di importo complessivo superiore a  2  miliardi  di
lire, risultante dalla relazione di cui al comma 4,  sono  sottoposti
all'approvazione della conferenza di servizi di cui  all'articolo  14
della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive  modificazioni.  Ai
sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge  24  dicembre  1993,  n.
537,  le  determinazioni  concordate  nelle  conferenze  di   servizi
sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta
e gli assensi comunque denominati. Qualora nelle  conferenze  non  si
pervenga alle determinazioni conclusive entro  novanta  giorni  dalla
convocazione  ovvero  non  si   raggiunga   l'unanimita'   anche   in
conseguenza  della  mancata  partecipazione  ovvero   della   mancata
comunicazione   entro   venti   giorni   delle   valutazioni    delle
amministrazioni e dei soggetti regolarmente  convocati,  le  relative
determinazioni sono  assunte  ad  ogni  effetto  dal  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri; il suddetto termine puo' essere prorogato  una  sola  volta
per non piu'  di  sessanta  giorni.  I  termini  stabiliti  da  altre
disposizioni di legge e regolamentari per la  formazione  degli  atti
facenti capo alle amministrazioni e soggetti chiamati a  determinarsi
nelle conferenze di servizi, ove non  risultino  compatibili  con  il
termine di cui al precedente  periodo,  possono  essere  ridotti  con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   per   poter
consentire di assumere le determinazioni delle conferenze dei servizi
nel rispetto del termine stabilito nel periodo precedente.  Eventuali
carenze, manchevolezze, errori  od  omissioni  della  conferenza  nel
procedimento di approvazione del progetto non  sono  opponibili  alla
societa' di gestione, al  fondo,  ne'  ai  soggetti  cui  sono  stati
trasmessi, in tutto ovvero anche solo in parte, i relativi diritti. 
13.  Il  Ministro  del  tesoro  puo'  emettere  titoli  speciali  che
prevedono diritti di conversione in  quote  dei  fondi  istituiti  ai
sensi del comma 1. Le modalita' e le  condizioni  di  tali  emissioni
sono fissate con decreto dello stesso Ministro. In  alternativa  alla
procedura prevista al comma 6, per le quote di propria pertinenza, il
Ministro del tesoro  puo'  emettere  titoli  speciali  che  prevedano
diritti di conversione in quote dei  fondi  istituiti  ai  sensi  del
comma 1. Le modalita' e le condizioni di tali emissioni sono  fissate
con decreto dello stesso Ministro. 
14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli  emessi  ai  sensi
del comma 13 o  dalla  cessione  delle  quote  nonche'  dai  proventi
distribuiti dai fondi istituiti ai sensi del comma 1  affluiscono  al
fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di  cui  alla  legge  27
ottobre 1993, n. 432. 
15. Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino a concorrenza
del valore dei beni conferiti, ad  emettere  prestiti  obbligazionari
convertibili in quote dei fondi  istituiti  ai  sensi  del  comma  1,
secondo le modalita' di cui all'articolo 35 della legge  23  dicembre
1994, n. 724. In alternativa alla procedura prevista al comma 6,  per
le quote di propria pertinenza, gli enti locali territoriali  possono
emettere titoli speciali che  prevedano  diritti  di  conversione  in
quote di fondi istituiti o  da  istituirsi  ai  sensi  del  comma  1,
secondo le modalita' di cui all'articolo 35 della predetta  legge  n.
724 del 1994. 
16. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli  emessi  ai  sensi
del comma 15 o  dalla  cessione  delle  quote  nonche'  dai  proventi
distribuiti  dai  fondi  sono  destinate   al   finanziamento   degli
investimenti secondo le norme previste  dal  decreto  legislativo  25
febbraio 1995, n. 77, nonche' alla riduzione del debito complessivo. 
17. Qualora per l'utilizzazione o la valorizzazione dei  beni  e  dei
diritti da conferire ai sensi del comma 1 da parte degli enti  locali
territoriali sia prevista dal regolamento del fondo l'esecuzione  dei
lavori su beni immobili di pertinenza  del  fondo  stesso,  gli  enti
locali  territoriali   conferenti   dovranno   effettuare   anche   i
conferimenti in denaro necessari nel rispetto dei limiti previsti  al
comma 1. A tal fine gli enti conferenti sono autorizzati ad  emettere
prestiti obbligazionari  convertibili  in  quote  del  fondo  fino  a
concorrenza dell'ammontare sottoscritto in denaro. Le quote del fondo
spettanti agli enti locali territoriali a seguito dei conferimenti in
denaro saranno tenute in deposito presso la  banca  depositaria  fino
alla conversione". 
  112. Per le esigenze  organizzative  e  finanziarie  connesse  alla
ristrutturazione delle Forze armate, con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  difesa,
sentiti i Ministri del tesoro e delle finanze, sono  individuati  gli
immobili  da  inserire  in  apposito  programma  di  dismissioni   da
realizzare secondo le seguenti procedure: 
a) le  alienazioni,  permute,  valorizzazioni  e  gestioni  dei  beni
   potranno essere effettuate, anche in deroga alla legge 24 dicembre
   1908, n.  783,  e  successive  modificazioni,  ed  al  regolamento
   emanato con regio decreto 17 giugno 1909,  n.  454,  nonche'  alle
   norme sulla contabilita' generale dello Stato,  fermi  restando  i
   principi generali dell'ordinamento giuridico  contabile,  mediante
   conferimento di apposito incarico a societa' a prevalente capitale
   pubblico,  avente  particolare  qualificazione  professionale   ed
   esperienza commerciale nel settore immobiliare; 
b) relativamente alle attivita' di  utilizzazione  e  valorizzazione,
   nonche' permuta dei beni che interessino  enti  locali,  anche  in
   relazione alla definizione ed attuazione di opere  ed  interventi,
   si potra' procedere mediante accordi di programma ai sensi  e  per
   gli effetti di quanto disposto  dall'articolo  27  della  legge  8
   giugno 1990, n. 142; 
c) alla determinazione del  valore  dei  beni  provvede  la  societa'
   affidataria tenendo conto  della  incidenza  delle  valorizzazioni
   conseguenti   alle   eventuali   modificazioni   degli   strumenti
   urbanistici  rese  necessarie  dalla   nuova   utilizzazione.   La
   valutazione e' approvata dal Ministro della difesa  a  seguito  di
   parere espresso da una  commissione  di  congruita'  nominata  con
   decreto del Ministro  della  difesa,  composta  da  esponenti  dei
   Ministeri della difesa, del  tesoro,  delle  finanze,  dei  lavori
   pubblici   e   da   un   esperto   in   possesso   di   comprovata
   professionalita' nel settore, su indicazione  del  Ministro  della
   difesa,  presieduta  da  un  magistrato  amministrativo  o  da  un
   avvocato dello Stato; 
d) i contratti di trasferimento di ciascun bene  sono  approvati  dal
   Ministro della difesa; l'approvazione puo' essere  negata  qualora
   il contenuto convenzionale, anche con riferimento  ai  termini  ed
   alle modalita' di pagamento del prezzo e  di  consegna  del  bene,
   risulti inadeguato rispetto alle esigenze della  Difesa  anche  se
   sopraggiunte successivamente all'adozione del programma; 
e) ai fini delle  permute  e  delle  alienazioni  degli  immobili  da
   dismettere, secondo appositi programmi, il Ministero della  difesa
   comunica l'elenco  di  tali  immobili  al  Ministero  per  i  beni
   culturali ed ambientali che si pronuncia entro e non oltre novanta
   giorni  dalla  ricezione  della  comunicazione  in   ordine   alla
   eventuale     sussistenza     dell'interesse     storico-artistico
   individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela
   degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di  tale  interesse
   si applicano le disposizioni di cui agli articoli  24  e  seguenti
   della  legge  1  giugno  1939,  n.  1089.  Le  approvazioni  e  le
   autorizzazioni di cui alla predetta legge sono rilasciate entro  e
   non oltre il termine di centottanta giorni dalla  ricezione  della
   richiesta; 
f) le risorse derivanti dalle procedure di alienazione e gestione dei
   beni sono versate in apposito capitolo dello stato  di  previsione
   dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate  allo
   stato di  previsione  del  Ministero  della  difesa  nella  misura
   massima di lire 410 miliardi nell'anno 1997, per il  conseguimento
   degli obiettivi di cui al presente comma e per la realizzazione di
   strutture e infrastrutture militari nelle regioni in  cui  risulta
   piu' limitata la presenza di unita' e reparti delle Forze  armate,
   nonche' per l'adeguamento delle  infrastrutture  civili  esistenti
   nelle medesime regioni, finalizzato alle esigenze operative  delle
   Forze  armate.  Per  gli   esercizi   successivi   la   quota   di
   riassegnazione  e'  stabilita  annualmente  in   sede   di   legge
   finanziaria. 
  113. In caso di alienazione dei beni conferiti, ai sensi del  comma
86, ai fondi immobiliari  istituiti  ai  sensi  dell'articolo  14-bis
della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dal comma 111, di
alienazione dei  beni  immobili  e  dei  diritti  reali  su  immobili
appartenenti allo Stato non conferiti  nei  medesimi  fondi,  secondo
quanto previsto dal comma 99, e di alienazione per quelli individuati
dal comma 112, gli enti locali  territoriali  possono  esercitare  il
diritto di prelazione. 
  114. I beni immobili ed i diritti reali sugli immobili appartenenti
allo Stato situati nei territori delle  regioni  a  statuto  speciale
possono essere conferiti nei fondi di cui al  comma  86,  sentite  le
medesime regioni che si pronunciano  in  conformita'  dei  rispettivi
Statuti. 
  115. I beni gia' in capo  alla  Azienda  nazionale  autonoma  delle
strade, strumentali alle attivita' dell'Ente nazionale per le strade,
sono trasferiti in proprieta'  all'Ente  medesimo,  con  le  seguenti
modalita', anche agli effetti dell'articolo 2657 del codice civile: 
a)  per  i  beni  mobili,  all'atto  dell'iscrizione  nell'inventario
dell'Ente; 
b) per i beni  mobili  registrati,  alla  data  di  presentazione  ai
   pubblici registri di apposite richieste da parte  della  direzione
   generale dell'Ente o dei compartimenti competenti per territorio; 
c) per i beni immobili, alla  data  di  presentazione  ai  competenti
   uffici e conservatorie delle schede di identificazione di  cui  al
   comma 116. 
  116. Gli Uffici tecnici erariali e le  conservatorie  dei  registri
immobiliari, nonche' gli uffici tavolari delle regioni Friuli-Venezia
Giulia e Trentino-Alto  Adige  sono  autorizzati  a  provvedere  agli
adempimenti di rispettiva competenza in  ordine  alle  operazioni  di
trascrizione e voltura sulla base di schede compilate  e  predisposte
dall'Ente contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene, con
l'indicazione  degli  eventuali  oneri  gravanti  su  di  essi  e  la
valutazione riferita ai valori di mercato correnti alla  data  del  2
marzo 1994, fatte salve le  successive  variazioni  intervenute  alla
data di entrata in vigore della presente legge, ovvero al valore  che
sarebbe stato assunto come base imponibile agli effetti  dell'imposta
comunale sugli immobili. 
  117.  Le  schede  compilate  ai  sensi  del  comma  116  contengono
l'attestazione, da  parte  dei  dirigenti  compartimentali  dell'Ente
competenti per territorio, che alla data del 2  marzo  1994  il  bene
risultava nella disponibilita' dell'Azienda nazionale autonoma  delle
strade. 
  118.  L'Ente  nazionale  per  le  strade  trasmette  con   adeguata
gradualita' temporale copia delle schede e note di trascrizione rela-
tive ai beni  immobili  al  Ministero  delle  finanze.  Il  direttore
generale del dipartimento del territorio del Ministero delle finanze,
entro sessanta giorni, sentito l'amministratore dell'Ente, verificata
la condizione di  cui  all'articolo  4  del  decreto  legislativo  26
febbraio 1994, n. 143, dispone con proprio decreto  il  trasferimento
del bene. Il decreto costituisce titolo  per  la  trascrizione  e  la
voltura. 
  119. Tutti gli atti  connessi  con  l'acquisizione  del  patrimonio
dell'Ente nazionale per le strade sono esenti da imposte e tasse. 
  120. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi  dalla  data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi recanti disposizioni per la revisione organica,  a  scopo
di semplificazione e di ampliamento  dell'ambito  applicativo,  della
disciplina dell'accertamento con adesione di cui agli articoli  2-bis
e 2-ter del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n.  656,  nonche'  della
conciliazione  giudiziale  di  cui  all'articolo   48   del   decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo  il  criterio  indicato
alla lettera i), con l'osservanza dei  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
a) applicazione dell'accertamento con adesione nei riguardi di  tutti
   i contribuenti e di  tutte  le  categorie  reddituali,  anche  con
   riferimento ai periodi di imposta per i quali e' stata prevista la
   definizione  ai  sensi  dell'articolo  3  del   decreto-legge   30
   settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge
   30 novembre 1994, n. 656, e dei commi da 137 a 140 dell'articolo 2
   della presente legge; 
b) coordinamento della disciplina dell'accertamento con adesione  con
   quella  della  conciliazione  giudiziale,  stabilendo  l'identita'
   delle materie oggetto  di  definizione,  nonche'  delle  cause  di
   esclusione e ampliando il termine  di  impugnazione  dell'atto  di
   accertamento in caso di richiesta di  definizione,  tenendo  anche
   conto della disciplina della riscossione in pendenza di giudizio; 
c) regolamentazione  degli  effetti   della   definizione   ai   fini
   dell'imposta sul valore aggiunto, stabilendo che la  stessa  possa
   riguardare anche  fattispecie  rilevanti  ai  soli  fini  di  tale
   imposta e che,  in  caso  di  rettifica  delle  dichiarazioni  dei
   redditi, l'imposta sul valore aggiunto debba essere liquidata  sui
   maggiori componenti positivi di reddito rilevanti  ai  fini  della
   stessa imposta, applicando l'aliquota  media  determinata  tenendo
   anche conto della esistenza di operazioni non soggette ad  imposta
   ovvero soggette a regimi speciali; 
d) possibilita' di definire anche le rettifiche  delle  dichiarazioni
   basate sulla  determinazione  sintetica  del  reddito  complessivo
   netto  e  quelle  effettuabili  senza  pregiudizio  dell'ulteriore
   azione accertatrice  anche  a  seguito  di  accessi,  ispezioni  e
   verifiche; 
e) possibilita' per i  contribuenti  nei  cui  confronti  sono  stati
   effettuati  accessi,  ispezioni  e  verifiche,  di  richiedere  la
   conseguente rettifica delle dichiarazioni ai  fini  dell'eventuale
   definizione; 
f) previsione della possibilita' di procedere alla definizione  anche
   delle rettifiche  delle  dichiarazioni  la  cui  copia  sia  stata
   acquisita  nel  corso  dell'attivita'  di  controllo,   stabilendo
   l'obbligo di conservazione della detta copia per  i  soggetti  che
   devono tenere le scritture contabili  e  la  loro  utilizzabilita'
   anche in sede di attestazione  della  situazione  fiscale  a  fini
   extra-tributari; 
g) previsione di un'unica procedura di definizione nei riguardi delle
   societa' o associazioni di cui  all'articolo  5  del  testo  unico
   delle imposte sui redditi, approvato con  decreto  del  Presidente
   della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   del   titolare
   dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e dei  soci
   o associati nonche' del coniuge, da  effettuare  presso  l'ufficio
   competente   all'accertamento   nei   riguardi   delle   societa',
   dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale; 
h) revisione  della  disciplina  degli  effetti  della   definizione,
   prevedendo  che  gli  stessi  si  estendono  anche  ai  contributi
   previdenziali  e  assistenziali  la   cui   base   imponibile   e'
   riconducibile a quella delle imposte sui redditi e che e'  esclusa
   la punibilita' per i reati previsti dal  decreto-legge  10  luglio
   1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
   1982, n. 516, tranne quelli di cui agli articoli 2, comma 3,  e  4
   dello  stesso  decreto;  previsione   che   la   definizione   non
   pregiudichi l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i
   termini di legge qualora: 
   1) formino oggetto di definizione rettifiche effettuabili senza 
   pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice ovvero riguardanti 
   i soci, gli associati e il coniuge che effettuano  la  definizione
con la procedura di cui alla lettera g); 
   2) successivamente alla definizione sia accertata l'esistenza di 
   condizioni ostative alla definizione stessa, limitatamente agli 
   elementi, dati e notizie di cui l'ufficio e' venuto a conoscenza, 
   o di un maggior reddito superiore al 50 per cento del reddito 
   definito e comunque non inferiore a centocinquanta milioni di 
   lire, ovvero sia accertato il reddito delle societa' od 
   associazioni indicate nell'articolo 5 del testo unico delle 
   imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della 
   Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o delle aziende coniugali non 
   gestite in forma societaria cui partecipa il contribuente 
   interessato  nei  cui  confronti  e'  avvenuta   la   definizione,
limitatamente alla relativa quota di reddito; 
i) previsione  della  possibilita'   di   effettuare   i   versamenti
   conseguenti alla definizione in forma rateale con  prestazione  di
   idonea garanzia. 
  121. I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1995
ricavi derivanti dall'esercizio  dell'attivita'  di  impresa  di  cui
all'articolo 53, comma 1,  ad  esclusione  di  quelli  indicati  alla
lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  o
compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di  ammontare
non  superiore  a  lire  dieci  miliardi  sono   tenuti   a   fornire
all'amministrazione finanziaria i dati contabili  ed  extra-contabili
necessari  per  l'elaborazione  degli  studi  di  settore.   Per   la
comunicazione di tali dati l'amministrazione finanziaria provvede  ad
inviare al domicilio  fiscale  del  contribuente,  sulla  base  degli
ultimi  dati  disponibili  presso  l'anagrafe  tributaria,   appositi
questionari, approvati con decreti del  Ministro  delle  finanze,  da
pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  che  il  contribuente   deve
ritrasmettere,  dopo  averli  debitamente  compilati,  alla  medesima
amministrazione. All'adempimento non sono tenuti i  contribuenti  che
hanno iniziato l'attivita' nel  1995  o  hanno  cessato  la  medesima
successivamente al 31 dicembre 1994, quelli  che  nel  1995  si  sono
trovati in un periodo di non  normale  svolgimento  dell'attivita'  e
quelli con periodo di imposta non coincidente con l'anno  solare.  In
caso di mancato ricevimento del questionario ovvero di ricevimento di
un  questionario  relativo  ad  una  attivita'  diversa   da   quella
esercitata, i contribuenti  devono  provvedere  autonomamente,  anche
utilizzando il modello  di  questionario  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale,  a  fornire  i   dati   all'amministrazione   finanziaria,
indicando, comunque, il codice relativo all'attivita'  effettivamente
esercitata. La trasmissione del questionario contenente l'indicazione
di  un  codice  di  attivita'  diverso  da  quello  gia'   comunicato
all'amministrazione  finanziaria  per  il  periodo  di  imposta  1995
produce gli stessi effetti della dichiarazione  di  cui  all'articolo
35, terzo comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e non si applicano, per il periodo  di  imposta
1995 e per i periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla
mancata o errata comunicazione della variazione dei dati forniti  con
il medesimo questionario. 
  122. I dati di  cui  al  comma  121  possono  essere  trasmessi  su
supporto magnetico; in tal caso e' riconosciuto  al  contribuente  un
credito di imposta di lire diecimila,  da  far  valere  ai  fini  del
pagamento   dell'imposta   sul   reddito   delle   persone   fisiche,
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta  lo-
cale  sui  redditi  nella  dichiarazione   dei   redditi   presentata
successivamente  alla  trasmissione  del  questionario.  Il  predetto
credito  di  imposta  non  concorre  alla  formazione   del   reddito
imponibile ne'  e'  considerato  ai  fini  della  determinazione  del
rapporto di cui all'articolo 63 del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. 
  123. Con decreto del Ministro delle  finanze  sono  determinate  le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 121 e 122. 
  124. Il termine per l'approvazione e la pubblicazione  degli  studi
di settore, previsto dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  ottobre
1993, n. 427, e' prorogato al 31 dicembre 1998 e i detti studi  hanno
validita' ai  fini  dell'accertamento  a  decorrere  dal  periodo  di
imposta 1998. 
  125. Le disposizioni di cui ai commi da 181 a 187  dell'articolo  3
della legge 28 dicembre 1995, n. 549,  riguardanti  gli  accertamenti
effettuati in base a parametri, si  applicano  per  gli  accertamenti
relativi ai periodi di imposta 1996 e 1997 ovvero, per i contribuenti
con periodo di imposta non coincidente con  l'anno  solare,  per  gli
accertamenti relativi al secondo e al terzo  periodo  di  imposta  di
durata pari a dodici mesi chiusi successivamente al 30  giugno  1995.
Per i menzionati  periodi  di  imposta  ai  parametri  approvati  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  29  gennaio  1996,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  25
del 31 gennaio 1996, saranno apportate modificazioni con  riferimento
alla voce "Valore dei beni strumentali",  alla  voce  "Compensi"  con
esclusione della variabile "Spese per il personale" a al  fattore  di
adeguamento. 
  126. Gli accertamenti di  cui  al  comma  125  non  possono  essere
effettuati  nei  confronti  dei  contribuenti  che   indicano   nella
dichiarazione  dei  redditi  ricavi  o  compensi  di  ammontare   non
inferiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri, ridotto
di un importo pari a  quello  determinato  in  base  ai  criteri  che
saranno stabiliti con il decreto che apporta le  modificazioni  indi-
cate nel comma 125. Si applicano le disposizioni di cui  all'articolo
55, quarto comma, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, ma non e' dovuto il  versamento  della  somma
pari a un ventesimo dei ricavi  o  dei  compensi  non  annotati,  ivi
previsto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto  l'adeguamento  al
volume d'affari risultante dall'applicazione dei  parametri,  ridotto
del menzionato importo, puo' essere operato,  senza  applicazioni  di
sanzioni  e  interessi,  effettuando  il  versamento  della  relativa
imposta entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei
redditi. I maggiori corrispettivi devono essere  annotati,  entro  il
suddetto  termine,  in  un'apposita  sezione  del  registro  previsto
dall'articolo 23 o dall'articolo 24 del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  127. Con il decreto di cui al comma 123  sono  stabilite  le  quote
della capacita' operativa degli Uffici delle entrate e della  Guardia
di finanza dirette al controllo delle posizioni dei contribuenti  che
hanno dichiarato: ricavi o compensi di ammontare inferiore  a  quello
derivante  dall'applicazione  dei  parametri  ovvero   di   ammontare
superiore a quello  derivante  dall'applicazione  dei  parametri,  ma
inferiore a quello dichiarato in periodi  di  imposta  precedenti  in
presenza di indicatori di  carattere  economico-aziendale,  quali  la
ricarica lorda, la rotazione di magazzino, la  produttivita'  o  resa
oraria per addetto e la congruita'  dei  costi,  anomali  rispetto  a
quelli risultanti dalle  precedenti  dichiarazioni  presentate  dagli
stessi contribuenti o rispetto a quelli  caratterizzanti  il  settore
economico di appartenenza, tenendo anche conto dell'area territoriale
nella quale e' svolta l'attivita'. 
  128. In deroga all'articolo 1, comma 45, per il solo anno 1997 sono
consentite le assunzioni del personale del Ministero  delle  finanze,
limitatamente ai concorsi ultimati e in fase di ultimazione,  nonche'
a quelli comunque gia' autorizzati alla data del 30 settembre 1996. 
  129. Durante l'assenza del titolare, dovuta a vacanza del posto o a
qualsiasi  altra  causa,  la  direzione  degli  uffici   centrali   e
periferici  del  Ministero  delle  finanze  e  degli   uffici   della
Amministrazione dei monopoli di Stato puo' essere affidata, a  titolo
di temporanea reggenza, con il  procedimento  previsto  dall'articolo
19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
  130. Sono abrogate tutte le disposizioni in  contrasto  con  quanto
previsto dal comma 129 e, in particolare, gli articoli 17 della legge
24 aprile 1980, n. 146, 7 del decreto-legge 10 gennaio  1983,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52, e
7, ottavo comma, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre  1982,
n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre  1982,
n. 873. 
  131. Al fondo costituito nello stato di  previsione  del  Ministero
delle finanze in attuazione dell'articolo 3, comma 196,  della  legge
28 dicembre 1995,  n.  549,  sono  destinate:  a)  le  somme  di  cui
all'articolo  4  del  decreto-legge  30  settembre  1994,   n.   564,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n.  656;
b) le somme di cui al comma 139 dell'articolo 2 della presente legge; 
c) le somme derivanti dall'articolo 15, commi 1  e  2,  del  decreto-
legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni,  dalla
legge  26  febbraio  1994,  n.  133;  d)   gli   importi   risultanti
dall'applicazione, alle somme riscosse ai sensi del comma 120,  delle
disposizioni di cui al citato articolo 4 del decreto-legge n. 564 del
1994. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma  195,
della citata legge n. 549 del 1995. 
  132. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il  comma
1947 e' sostituito dal seguente: 
"194. Per il calcolo delle eccedenze di cui al decreto  del  Ministro
delle finanze previsto dal terzo periodo dell'articolo  7,  comma  4,
del  decreto-legge  27  aprile   1990,   n.   90,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  26  giugno  1990,  n.  165,  a  decorrere
dall'anno finanziario 1996 si fa riferimento  alle  maggiori  imposte
riscosse derivanti dal maggior numero di  accertamenti,  verifiche  e
controlli effettuati rispetto  all'anno  precedente  e  all'ammontare
delle somme riscosse relative  alle  entrate  di  cui  al  comma  193
rilevate dal rendiconto  dello  Stato,  eccedenti  l'ammontare  delle
somme  riscosse  nell'anno  precedente,  al   netto   dell'incremento
proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali e  degli
incrementi di gettito  indotti  da  modifiche  normative  sulle  basi
imponibili, sulle aliquote e sui tempi di riscossione". 
  133. Il Governo e' delegato ad emanare,  entro  dodici  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno  o  piu'  decreti
legislativi recanti disposizioni  per  la  revisione  organica  e  il
completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non  penali,
con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: 
a) adozione di un'unica specie di sanzione pecuniaria amministrativa,
   assoggettata   ai   principi   di   legalita',   imputabilita'   e
   colpevolezza e determinata  in  misura  variabile  fra  un  limite
   minimo e un limite  massimo  ovvero  in  misura  proporzionale  al
   tributo cui si riferisce la violazione; 
b) riferibilita'  della  sanzione  alla  persona  fisica  autrice   o
   coautrice della violazione secondo il regime del concorso adottato
   dall'articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e previsione
   della intrasmissibilita' dell'obbligazione per causa di morte; (1)
   c) previsione di obbligazione  solidale  a  carico  della  persona
   fisica, societa' o ente, con o senza personalita'  giuridica,  che
   si giova o sul cui patrimonio si riflettono gli effetti  economici
   della violazione anche con riferimento  ai  casi  di  cessione  di
   azienda, trasformazione, fusione, scissione di societa' o enti; 
   possibilita' di accertare tale obbligazione anche al verificarsi 
   della morte dell'autore della violazione e indipendentemente dalla
previa irrogazione della sanzione; 
d) disciplina delle cause di esclusione della responsabilita' tenendo
   conto dei principi dettati dal codice penale e  delle  ipotesi  di
   errore incolpevole o di errore causato da  indeterminatezza  delle
   richieste dell'ufficio  tributario  o  dei  modelli  e  istruzioni
   predisposti dall'amministrazione delle finanze; 
e) previsione dell'applicazione della sola disposizione  speciale  se
   uno stesso fatto e' punito da una disposizione penale e da una che
   prevede una sanzione amministrativa; 
f) adozione di criteri di determinazione della sanzione pecuniaria in
   relazione alla gravita' della violazione, all'opera  prestata  per
   l'eliminazione  o  attenuazione  delle   sue   conseguenze,   alle
   condizioni  economiche  e   sociali   dell'autore   e   alla   sua
   personalita'  desunta  anche  dalla  precedente   commissione   di
   violazioni di natura fiscale; 
g) individuazione della diretta responsabilita' in capo  al  soggetto
   che si sia avvalso di persona  che  sebbene  non  interdetta,  sia
   incapace, anche transitoriamente, di  intendere  e  di  volere  al
   momento del compimento dell'atto o abbia indotto o determinato  la
   commissione della violazione da parte di altri; 
h) disciplina  della  continuazione  e  del   concorso   formale   di
   violazioni sulla base dei criteri risultanti dall'articolo 81  del
   codice penale; 
i) previsione di sanzioni amministrative  accessorie  non  pecuniarie
   che  incidono  sulla  capacita'  di   ricoprire   cariche,   sulla
   partecipazione a gare per  l'affidamento  di  appalti  pubblici  o
   sulla efficacia  dei  relativi  contratti,  sul  conseguimento  di
   licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative,  abilitazioni
   professionali e  simili  o  sull'esercizio  dei  diritti  da  esse
   derivanti; previsione della applicazione delle  predette  sanzioni
   accessorie secondo criteri di proporzionalita'  e  di  adeguatezza
   con la sanzione principale; previsione di  un  sistema  di  misure
   cautelari volte ad assicurare il soddisfacimento dei  crediti  che
   hanno titolo nella sanzione amministrativa pecuniaria; 
l) previsione  di  circostanze  esimenti,  attenuanti  e   aggravanti
   strutturate in modo da incentivare  gli  adempimenti  tardivi,  da
   escludere la punibilita' nelle ipotesi di violazioni  formali  non
   suscettibili di  arrecare  danno  o  pericolo  all'erario,  ovvero
   determi- nate  da  fatto  doloso  di  terzi,  da  sanzionare  piu'
   gravemente le ipotesi di recidiva; 
m) previsione,  ove  possibile,  di  un  procedimento  unitario   per
   l'irrogazione delle sanzioni amministrative tale da  garantire  la
   difesa e nel contempo da assicurare la  sollecita  esecuzione  del
   provvedimento;  previsione  della   riscossione   parziale   della
   sanzione pecuniaria sulla base  della  decisione  di  primo  grado
   salvo  il  potere  di  sospensione  dell'autorita'  investita  del
   giudizio e della sospensione di diritto ove venga prestata  idonea
   garanzia; 
n) riduzione dell'entita' della sanzione in caso di accettazione  del
   provvedimento e di pagamento  nel  termine  previsto  per  la  sua
   impugnazione;  revisione  della  misura  della   riduzione   della
   sanzione prevista in  caso  di  accertamento  con  adesione  e  di
   conciliazione giudiziale; 
o) revisione della disciplina  e,  ove  possibile,  unificazione  dei
procedimenti di adozione delle misure cautelari; 
p) disciplina della riscossione della sanzione  in  conformita'  alle
modalita' di riscossione dei tributi cui essa si riferisce; 
   previsione della possibile rateazione del debito e disciplina 
   organica della sospensione dei rimborsi dovuti dalla 
   amministrazione delle finanze e della compensazione con i  crediti
di questa; 
q) adeguamento delle disposizioni sanzionatorie attualmente contenute
   nelle singole leggi di imposta ai  principi  e  criteri  direttivi
   dettati con il  presente  comma  e  revisione  dell'entita'  delle
   sanzioni attualmente previste  con  loro  migliore  commisurazione
   all'effettiva entita' oggettiva e soggettiva delle  violazioni  in
   modo  da  assicurare  uniformita'  di  disciplina  per  violazioni
   identiche anche se riferite a tributi diversi,  tenendo  conto  al
   contempo  delle  previsioni  punitive  dettate  dagli  ordinamenti
   tributari dei Paesi membri dell'Unione europea; 
r) previsione dell'abrogazione delle disposizioni  incompatibili  con
quelle dei decreti legislativi da emanare. 
  134.  Il  Governo  e'  delegato  ad  emanare  uno  o  piu'  decreti
legislativi  contenenti  disposizioni  volte   a   semplificare   gli
adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema  di  gestione
delle  dichiarazioni  e  a  riorganizzare  il  lavoro  degli   uffici
finanziari,  in  modo  da  assicurare,  ove  possibile,  la  gestione
unitaria delle posizioni dei singoli  contribuenti,  sulla  base  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
a) semplificazione della normativa concernente le dichiarazioni delle
   imposte  sui  redditi  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  in
   relazione  alle   specifiche   esigenze   organizzative   e   alle
   caratteristiche dei soggetti passivi, al fine di: 
   1) unificare le  dichiarazioni  dei  redditi  e  dell'imposta  sul
valore aggiunto, razionalizzandone il contenuto; 
   2) includere la dichiarazione del sostituto di imposta, che abbia 
   non piu' di dieci dipendenti o collaboratori, in una sezione della
dichiarazione dei redditi; 
   3) unificare per le dichiarazioni di cui ai numeri 1) e 2) i 
   termini  e   le   modalita'   di   liquidazione,   riscossione   e
accertamento; 
b) unificazione dei criteri di determinazione delle  basi  imponibili
   fiscali e di queste con quelle contributive  e  delle  rela-  tive
   procedure   di   liquidazione,   riscossione,    accertamento    e
   contenzioso; effettuazione di versamenti unitari, anche  in  unica
   soluzione, con eventuale compensazione, in relazione alle esigenze
   organizzative e alle caratteristiche dei soggetti  passivi,  delle
   partite attive e passive, con ripartizione  del  gettito  tra  gli
   enti a cura dell'ente percettore; istituzione di una  commissione,
   nominata, entro un mese dalla data  di  entrata  in  vigore  della
   presente  legge,  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
   concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza
   sociale,  presieduta  da  uno  dei  sottosegretari  di  Stato  del
   Ministero delle finanze, e composto da otto  membri,  di  cui  sei
   rappresentanti dei Ministeri  suddetti,  uno  esperto  di  diritto
   tributario e uno esperto in  materia  previdenziale;  attribuzione
   alla commissione del compito di formulare proposte,  entro  il  30
   giugno 1997, in ordine a quanto previsto dalla presente lettera; 
c) possibilita'  di   prevedere   la   segnalazione,   a   cura   del
   concessionario della riscossione, nell'ambito della  procedura  di
   conto fiscale, del mancato versamento  da  parte  di  contribuenti
   che,  con  continuita',  effettuano  il  versamento  di   ritenute
   fiscali; 
d) presentazione delle dichiarazioni di cui alla  lettera  a)  e  dei
relativi allegati a mezzo di modalita' che consentano: 
   1) una rapida acquisizione dei dati da parte del sistema 
   informativo, nel termine massimo di sei mesi  dalla  presentazione
stessa; 
   2) l'esecuzione di controlli automatici, il cui esito e' 
   comunicato al contribuente per consentire una immediata 
   regolarizzazione degli aspetti formali, per evitare la 
   reiterazione  di  errori  e  comportamenti  non  corretti  e   per
effettuare tempestivamente gli eventuali rimborsi; 
   3) l'estensione, anche ai datori di lavoro che hanno piu' di venti 
   dipendenti, dell'obbligo di garantire l'assistenza fiscale in 
   qualita'  di  sostituti  di  imposta  ai  contribuenti  lavoratori
dipendenti; 
   4) l'utilizzazione di strutture intermedie tra contribuente e 
   amministrazione finanziaria prevedendo per gli imprenditori un 
   maggiore ricorso ai centri autorizzati di assistenza fiscale e 
   l'intervento  delle  associazioni  di  categoria  per   i   propri
associati e degli studi professionali per i propri clienti; 
   l'adeguamento al nuovo sistema della disciplina degli adempimenti 
   demandati ai predetti soggetti e delle relative responsabilita', 
   nonche' dell'obbligo di sottoscrizione delle dichiarazioni e degli
effetti dell'omissione della sottoscrizione stessa; 
   5) l'utilizzo del sistema bancario per i contribuenti che  non  si
avvalgano delle procedure sopra indicate; 
   6) la progressiva utilizzazione delle procedure telematiche, 
   prevedendone l'obbligo per i predetti centri di assistenza fiscale 
   per i dipendenti e per le imprese, per i commercialisti, per i 
   professionisti abilitati, per le associazioni di categoria e per 
   il sistema bancario in relazione alle dichiarazioni ad essi 
   presentate e per le societa' di capitali in relazione alle proprie
dichiarazioni; 
e) razionalizzazione delle modalita'  di  esecuzione  dei  versamenti
   attraverso l'adozione di mezzi di pagamento  diversificati,  quali
   bonifici bancari,  carte  di  credito  e  assegni;  previsione  di
   versamenti rateizzati mensili o bimestrali con  l'applicazione  di
   interessi e revisione delle modalita' di  acquisizione,  da  parte
   del sistema informativo, dei dati  dei  versamenti  autoliquidati,
   anche attraverso procedure telematiche,  per  rendere  coerente  e
   tempestivo il controllo automatico delle dichiarazioni; 
f) previsione di un sistema di versamenti unitari da effettuare,  per
   i tributi determinati direttamente dall'ente  impositore,  tramite
   la comunicazione di un avviso recante la somma dovuta per  ciascun
   tributo; graduale estensione  di  tale  sistema  anche  a  tributi
   spettanti a diversi enti impositori,  con  previsione  per  l'ente
   percettore dell'obbligo di  provvedere  alla  redistribuzione  del
   gettito  tra  i  destinatari;  istituzione  di   una   commissione
   nominata, entro un mese dalla data  di  entrata  in  vigore  della
   presente  legge,  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
   concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno,  presieduta  da
   uno dei Sottosegretari di Stato  del  Ministero  delle  finanze  e
   composta da otto membri, di cui tre rappresentanti  dei  Ministeri
   suddetti, uno rappresentante  delle  regioni,  uno  rappresentante
   dell'Unione   delle   province   d'Italia,   uno    rappresentante
   dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e due  esperti  di
   diritto  tributario  e  di  finanza  locale;   attribuzione   alla
   commissione del compito di stabilire, entro il 30 giugno 1997,  le
   modalita' attuative del  sistema,  da  applicare  inizialmente  ai
   tributi regionali e locali  e  da  estendere  progressivamente  ai
   tributi erariali di importo predefinito e ai contributi; 
   individuazione, entro il predetto termine, da parte della 
   commissione, dei soggetti destinatari dei singoli versamenti, 
   tenuto conto della esigenza di ridurre i costi di riscossione e di
migliorare la qualita' del servizio; 
g) riorganizzazione  degli  adempimenti  connessi  agli  uffici   del
   registro, tramite l'attribuzione in  via  esclusiva  al  Ministero
   delle finanze, dipartimento del territorio, della  gestione  degli
   atti immobiliari, e il trasferimento ad altri organi ed enti della
   gestione di particolari atti e adempimenti; 
h) razionalizzazione delle sanzioni connesse  alle  violazioni  degli
adempimenti di cui alle precedenti lettere; 
i) semplificazione,  anche  mediante   utilizzazione   esclusiva   di
   procedure automatizzate, del sistema dei  rimborsi  relativi  alle
   imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, alle tasse e
   alle altre  imposte  indirette  sugli  affari,  con  facolta'  per
   l'amministrazione finanziaria di  chiedere,  fino  al  termine  di
   decadenza  per  l'esercizio   dell'azione   accertatrice,   idonee
   garanzie in relazione all'entita' della somma da rimborsare e alla
   solvibilita'  del  contribuente.  Sono  altresi'  disciplinate  le
   modalita' con le quali l'amministrazione  finanziaria  effettua  i
   controlli relativi ai rimborsi di imposta eseguiti  con  procedure
   automatizzate; 
l) revisione della composizione dei comitati tributari  regionali  di
   cui all'articolo 8 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, al fine di
   garantire   un'adeguata   rappresentanza   dei   contribuenti   ed
   attribuzione ai predetti comitati di compiti propositivi; 
   istituzione presso  il  Ministero  delle  finanze  di  un  analogo
organismo con compiti consultivi e propositivi; 
m) in occasione di rimborsi di crediti IRPEF richiesti da coniugi con
   dichiarazione  congiunta,  previsione  di  un  rimborso  personale
   intestato singolarmente a ciascun coniuge, se nel  frattempo  sono
   sopraggiunti la separazione legale o il divorzio. 
  135. I decreti legislativi che  attuano  i  principi  e  i  criteri
direttivi di cui alle lettere a), d), e), h), i) e l) del  comma  134
sono emanati entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge. I decreti legislativi che  attuano  i  principi  e  i
criteri direttivi di cui alle  lettere  b),  c),  f),  g)  e  m)  del
medesimo comma 134 sono  emanati  entro  dieci  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. La commissione  di  cui  alla
lettera b) del citato comma 134 formula entro  il  31  dicembre  1997
proposte per trasformare la dichiarazione unificata annuale,  di  cui
alla stessa  lettera  b),  nella  sintesi  annuale  della  situazione
economica e fiscale del contribuente con riguardo al volume d'affari,
ai  redditi,  alle  retribuzioni  del  personale  dipendente   e   ai
contributi previdenziali e  assistenziali,  da  presentare  in  unica
sede. 
  136.  Al  fine   della   razionalizzazione   e   della   tempestiva
semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie,
gli  adempimenti  contabili   e   formali   dei   contribuenti   sono
disciplinati con regolamenti da emanare ai  sensi  dell'articolo  17,
comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   tenuto   conto
dell'adozione  di  nuove  tecnologie  per   il   trattamento   e   la
conservazione delle informazioni e  del  progressivo  sviluppo  degli
studi di settore. 
  137. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data  di
entrata in vigore della presente legge, si provvede: 
a) alla revisione  delle  presunzioni  di  cui  all'articolo  53  del
   decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,
   secondo criteri di aderenza alla prassi  commerciale  delle  varie
   categorie di impresa, assicurando la possibilita' di stabilire con
   immediatezza, nel corso di  accessi,  ispezioni  e  verifiche,  la
   provenienza dei beni oggetto dell'attivita'  propria  dell'impresa
   reperiti presso i locali della medesima ma senza alcun obbligo  di
   istituire ulteriori registri vidimati; 
b) al riordino della disciplina delle opzioni, unificando i termini e
   semplificando le modalita' di esercizio e  di  comunicazione  agli
   uffici delle stesse, e delle relative revoche,  anche  tramite  il
   servizio postale;  alla  eliminazione  dell'obbligo  di  esercizio
   dell'opzione nei casi in cui le modalita' di determinazione  e  di
   assolvimento delle  imposte  risultino  agevolmente  comprensibili
   dalle scritture contabili o da atti e comportamenti concludenti; 
c) alla previsione, in  presenza  di  provvedimento  di  diniego  del
   rimborso  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,   con   contestuale
   riconoscimento del credito, della  possibilita'  di  computare  il
   medesimo in detrazione  nella  liquidazione  periodica  successiva
   alla  comunicazione  dell'ufficio,  ovvero   nella   dichiarazione
   annuale; 
d) alla  semplificazione   delle   annotazioni   da   apporre   sulla
   documentazione  relativa   agli   acquisti   di   carburanti   per
   autotrazione, di cui all'articolo 2 della legge 21 febbraio  1977,
   n. 31; 
e) alla  disciplina  dei  versamenti  delle   ritenute   alla   fonte
   effettuati in eccedenza rispetto alla somma dovuta,  consentendone
   lo scomputo a fronte dei versamenti successivi; 
f) alla semplificazione degli adempimenti dei  sostituti  di  imposta
   che effettuano ritenute alla fonte su redditi di  lavoro  autonomo
   di ammontare non significativo. 
  138. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi  dalla  data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi finalizzati a modificare  la  disciplina  in  materia  di
servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi: 
a) razionalizzare il sistema di riscossione delle imposte indirette e
   delle altre entrate affidando ai concessionari della  riscossione,
   agli istituti di credito e all'Ente poste italiane gli adempimenti
   svolti in materia dai servizi di cassa degli uffici del  Ministero
   delle finanze ed armonizzandoli alla  procedura  di  funzionamento
   del conto fiscale di cui al regolamento emanato  con  decreto  del
   Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567; 
b) apportare le conseguenti modifiche agli adempimenti posti a carico
   dei  contribuenti,  dei  concessionari  della  riscossione,  delle
   banche, dell'Ente poste italiane e degli uffici  finanziari  dalla
   vigente normativa. 
  139. La convenzione stipulata il 26 novembre 1986 tra il  Ministero
delle finanze e l'Automobile Club d'Italia, concernente i servizi  di
riscossione  e  riscontro  delle  tasse  automobilistiche   e   degli
abbonamenti all'autoradio, approvata con decreto del  Ministro  delle
finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del  22  dicembre
1986, gia' prorogata al 31 dicembre 1996 con l'articolo 3, comma 157,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' ulteriormente  prorogata  al
31 dicembre 1997. 
  140.  Le  disposizioni  recate  dai  commi  da  120  a  139  devono
assicurare per il bilancio dello Stato maggiori entrate nette pari  a
lire 800 miliardi per l'anno 1997, a lire 1.100 miliardi  per  l'anno
1998 e a lire 2.200 miliardi per l'anno 1999. 
  141. Gli interessi per la riscossione e per il rimborso di imposte,
previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   602,   e   successive
modificazioni, nelle misure del 6 per cento annuo e del 3  per  cento
semestrale,  sono  dovuti,  a   decorrere   dal   1   gennaio   1997,
rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per cento. Gli interessi
previsti  dalla  legge  26  gennaio  1961,  n.   29,   e   successive
modificazioni, nella misura semestrale del 3 per cento sono dovuti, a
decorrere dal 1 gennaio 1997, nella misura del 2,5 per  cento.  Dalla
stessa data gli interessi previsti in materia di imposta  sul  valore
aggiunto nella misura del 6 per cento annuo sono dovuti nella  misura
del 5 per cento. 
  142. Resta fermo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo  13  del
decreto-legge   30   dicembre   1993,   n.   557,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. 
  143. Il Governo della Repubblica  e'  delegato  ad  emanare,  entro
undici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,  al
fine  di  semplificare   e   razionalizzare   gli   adempimenti   dei
contribuenti,  di  ridurre  il  costo  del  lavoro  e   il   prelievo
complessivo che grava sui redditi da lavoro  autonomo  e  di  impresa
minore, nel rispetto dei principi costituzionali  del  concorso  alle
spese  pubbliche  in   ragione   della   capacita'   contributiva   e
dell'autonomia politica e finanziaria degli enti territoriali, uno  o
piu' decreto legislativi contenenti disposizioni, anche in materia di
accertamento, di  riscossione,  di  sanzioni,  di  contenzioso  e  di
ordinamento e funzionamento  dell'amministrazione  finanziaria  dello
Stato, delle regioni, delle province autonome e  degli  enti  locali,
occorrenti per le seguenti riforme del sistema tributario: 
a) istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di
   una addizionale regionale all'imposta sul  reddito  delle  persone
   fisiche con una aliquota compresa tra lo 0,5 e  l'1  per  cento  e
   contemporanea abolizione: 
   1) dei contributi per il Servizio sanitario nazionale di cui 
   all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive 
   modificazioni, del contributo dello 0,2 per cento di cui 
   all'articolo 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 
   1443, e all'articolo 20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, 
   n. 1338, e della quota di contributo per l'assicurazione 
   obbligatoria contro la tubercolosi eccedente quella prevista per 
   il finanziamento delle prestazioni economiche della predetta 
   assicurazione di cui all'articolo 27 della legge 9 marzo 1989,  n.
88; 
   2) dell'imposta locale sui redditi, di cui al titolo III del testo 
   unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
   3) dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e 
   professioni, di cui al titolo I del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 
   66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989,  n.
144; 
   4) della tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione 
   del numero di partita IVA, di cui all'articolo 24 della tariffa 
   allegata al decreto del Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
1972, n. 641; 
   5) dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con 
   decreto-legge  30  settembre  1992,  n.   394,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461; 
b) revisione degli  scaglioni,  delle  aliquote  e  delle  detrazioni
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
c) previsione di una disciplina  transitoria  volta  a  garantire  la
   graduale  sostituzione  del  gettito  dei  tributi   soppressi   e
   previsione di  meccanismi  perequativi  fra  le  regioni  tesi  al
   riequilibrio degli effetti finanziari derivanti dalla  istituzione
   dell'imposta e dell'addizionale di cui alla lettera a); 
d) previsione per le regioni della facolta' di non applicare le tasse
sulle concessioni regionali; 
e)  revisione  della  disciplina  degli  altri   tributi   locali   e
contemporanea abolizione: 
   1) delle tasse sulla concessione comunale, di cui all'articolo 8 
   del decreto-legge  10  novembre  1978,  n.  702,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3; 
   2) delle tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di 
   cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e
all'articolo 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281; 
   3) della addizionale comunale e provinciale sul consumo della 
   energia elettrica, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 28 
   febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
26 aprile 1983, n. 131; 
   4) dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione 
   dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge
23 dicembre 1977, n. 952; 
   5) dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di 
   trascrizione di cui all'articolo  3,  comma  48,  della  legge  28
dicembre 1995, n. 549; 
f) revisione della disciplina relativa all'imposta  di  registro  per
   gli atti di natura traslativa o dichiarativa  aventi  per  oggetto
   veicoli a motore da sottoporre alle  formalita'  di  trascrizione,
   iscrizione e annotazione al pubblico registro automobilistico; 
   attribuzione ai comuni delle somme riscosse per le imposte di 
   registro, ipotecaria e catastale in relazione agli atti di 
   trasferimento a titolo oneroso, compresi quelli giudiziari, della 
   proprieta' di immobili nonche' quelli traslativi o costitutivi  di
diritti reali sugli stessi; 
g) previsione  di  adeguate  forme  di  finanziamento  delle   citta'
   metropolitane di cui all'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n.
   142; attraverso l'attribuzione di gettito di tributi  regionali  e
   locali in rapporto alle funzioni assorbite. 
  144.  Le  disposizioni  del  decreto  legislativo  da  emanare  per
l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  di
cui al comma 143, lettera a), sono informate ai seguenti  principi  e
criteri direttivi: 
a) previsione del carattere reale dell'imposta; 
b) applicazione  dell'imposta  in  relazione  all'esercizio  di   una
   attivita' organizzata per la produzione di  beni  o  servizi,  nei
   confronti degli imprenditori individuali,  delle  societa',  degli
   enti  commerciali  e  non  commerciali,  degli  esercenti  arti  e
   professioni, dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche; 
c) determinazione della base imponibile in base  al  valore  aggiunto
   prodotto nel territorio regionale e risultante dal  bilancio,  con
   le eventuali variazioni  previste  per  le  imposte  erariali  sui
   redditi e,  per  le  imprese  non  obbligate  alla  redazione  del
   bilancio,  dalle  dichiarazioni  dei   redditi;   in   particolare
   determinazione della base imponibile; 
   1) per le imprese diverse da quelle creditizie, finanziarie ed 
   assicurative, sottraendo dal valore della produzione di cui alla 
   lettera A) del primo comma dell'articolo 2425 del codice civile, 
   riguardante i criteri di redazione del conto economico del 
   bilancio di esercizio delle societa' di capitali, i costi della 
   produzione di cui al primo comma, lettera B), numeri 6), 7), 8), 
   10), lettere a) e b), 11) e 14) dello stesso articolo 2425, 
   esclusi  i  compensi  erogati  per  collaborazioni  coordinate   e
continuative; 
   2) per le imprese di cui al numero 1) a contabilita' semplificata, 
   sottraendo dall'ammontare dei corrispettivi per la cessione di 
   beni e per la prestazione di servizi e dall'ammontare delle 
   rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del testo unico 
   delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente 
   della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ammontare dei costi 
   per materie prime, sussidiarie, di consumo e per merci e servizi, 
   con esclusione dei compensi erogati per collaborazioni coordinate 
   e continuative, le esistenze iniziali di cui agli articoli 59 e 60 
   del citato testo unico delle imposte sui redditi, le spese per 
   l'acquisto di beni strumentali fino a un  milione  di  lire  e  le
quote di ammortamento; 
   3) per i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui 
   all'articolo 29 del predetto testo unico delle imposte sui 
   redditi, sottraendo dall'ammontare dei corrispettivi delle 
   operazioni effettuate, risultanti dalla dichiarazione ai fini 
   dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  l'ammontare  degli  acquisti
destinati alla produzione; 
   4) per i produttori agricoli, titolari di reddito di impresa di 
   cui all'articolo 51 del citato testo unico delle imposte sui 
   redditi, ai quali non si applica l'articolo 2425 del codice 
   civile, sottraendo dall'ammontare dei ricavi l'ammontare delle 
   quote di ammortamento e dei costi di  produzione,  esclusi  quelli
per il personale e per accantonamenti; 
   5) per le banche e per le societa' finanziarie, sottraendo 
   dall'ammontare degli interessi attivi e altri proventi inerenti la 
   produzione l'ammontare degli interessi passivi, degli oneri 
   inerenti  la  produzione  e  degli  ammortamenti  risultanti   dal
bilancio; 
   6) per le imprese di assicurazione, sottraendo dall'ammontare dei 
   premi incassati, al netto delle provvigioni, l'ammontare degli 
   indennizzi  liquidati  e  degli  accantonamenti  per  le   riserve
tecniche obbligatorie; 
   7) per gli enti non commerciali, per lo Stato e le altre 
   amministrazioni pubbliche, relativamente all'attivita' non 
   commerciale, in un importo corrispondente all'ammontare delle 
   retribuzioni e dei compensi erogati per collaborazioni  coordinate
e continuative; 
   8) per gli esercenti arti e professioni, sottraendo dall'ammontare 
   dei compensi ricevuti l'ammontare dei costi di produzione, diversi 
   da quelli per il personale, degli ammortamenti e dei compensi 
   erogati a terzi, esclusi quelli per collaborazioni coor- dinate  e
continuative; 
d) in caso di soggetti  passivi  che  svolgono  attivita'  produttiva
   presso stabilimenti ed  uffici  ubicati  nel  territorio  di  piu'
   regioni, ripartizione della base imponibile tra queste  ultime  in
   proporzione al costo del personale dipendente  operante  presso  i
   diversi stabilimenti ed uffici con possibilita'  di  correzione  e
   sostituzione di tale criterio, per taluni settori, con riferimento
   al valore delle immobilizzazioni tecniche esistenti nel territorio
   e, in  particolare,  per  le  aziende  creditizie  e  le  societa'
   finanziarie, in  relazione  all'ammontare  dei  depositi  raccolti
   presso le diverse  sedi,  per  le  imprese  di  assicurazione,  in
   relazione ai premi raccolti nel territorio  regionale  e,  per  le
   imprese agricole, in relazione all'ubicazione  ed  estensione  dei
   terreni; 
e) fissazione dell'aliquota  base  dell'imposta  in  misura  tale  da
   rendere il gettito equivalente complessivamente alla  soppressione
   dei tributi e dei contributi di cui  al  comma  143,  lettera  a),
   gravanti  sulle  imprese  e  sul  lavoro  autonomo  e,   comunque,
   inizialmente in una misura compresa fra il 3,5 ed il 4,5 per cento
   e  con  attribuzione  alle  regioni  del  potere   di   maggiorare
   l'aliquota fino a un massimo di un punto  percentuale;  fissazione
   per  le  amministrazioni  pubbliche  dell'aliquota  nella   misura
   vigente  per  i  contributi  dovuti  per  il  Servizio   sanitario
   nazionale  con  preclusione  per  le  regioni  della  facolta'  di
   maggiorarla; 
f) possibilita' di prevedere, anche in via transitoria per ragioni di
   politica economica e redistribuiva, tenuto anche conto del  carico
   dei  tributi  e   dei   contributi   soppressi,   differenziazioni
   dell'aliquota rispetto a quella di cui alla lettera e) e  di  basi
   imponibili di cui alla lettera c) per settori di attivita'  o  per
   categorie di soggetti passivi, o anche, su base  territoriale,  in
   relazione agli sgravi contributivi ed alle esenzioni  dall'imposta
   locale sui redditi ancora vigenti per le  attivita'  svolte  nelle
   aree depresse; 
g)  possibilita'   di   prevedere   agevolazioni   a   soggetti   che
intraprendono nuove attivita' produttive; 
h) previsione   della   indeducibilita'   dell'imposta   dalla   base
   imponibile  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  e
   dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 
i) attribuzione alla regione del potere di regolamentare, con  legge,
   le  procedure  applicative   dell'imposta,   ferma   restando   la
   presentazione di una dichiarazione unica, congiuntamente a  quella
   per l'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche  e  giuridiche,
   opportunamente integrata; 
l) previsione di una disciplina transitoria da  applicare  sino  alla
   emanazione della legge regionale di cui alla lettera i)  informata
   ai seguenti principi: 
   1) presentazione della dichiarazione all'amministrazione 
   finanziaria, con l'onere per quest'ultima di trasmettere alle 
   regioni le informazioni relative e di provvedere alla gestione, ai
controlli e agli accertamenti dell'imposta; 
   2) previsione della partecipazione alla attivita' di controllo e 
   accertamento da parte delle regioni, delle province e dei comuni, 
   collaborando, anche tramite apposite commissioni paritetiche, alla 
   stesura dei programmi di accertamento, segnalando elementi e 
   notizie utili e formulando osservazioni in ordine alle proposte di
accertamento ad essi comunicate; 
   3) effettuazione del versamento dell'imposta direttamente alle 
   singole regioni secondo le  disposizioni  vigenti  per  i  tributi
diretti erariali; 
m) attribuzione del contenzioso alla giurisdizione delle  commissioni
tributarie; 
n) coordinamento delle disposizioni da emanare in materia di sanzioni
con quelle previste per le imposte erariali sui redditi; 
o) attribuzione allo Stato, per la fase transitoria  di  applicazione
   dell'imposta da parte  dell'amministrazione  finanziaria,  di  una
   quota compensativa dei costi  di  gestione  dell'imposta  e  della
   soppressione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese; 
p) attribuzione alle regioni del potere di stabilire una  percentuale
   di  compartecipazione  al  gettito  dell'imposta  regionale  sulle
   attivita' produttive a favore delle province al fine di finanziare
   le funzioni delegate dalle regioni alle province medesime; 
q) attribuzione ai comuni e alle province  del  potere  di  istituire
   un'addizionale all'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive
   entro una aliquota minima e massima predeterminata; previsione nel
   periodo transitorio di una compartecipazione delle province e  dei
   comuni  al  gettito   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
   produttive; le entrate  derivanti  dall'aliquota  minima  e  dalla
   compartecipazione devono compensare  gli  effetti  dell'abolizione
   dell'imposta comunale per l'esercizio  di  imprese  e  di  arti  e
   professioni e delle tasse sulla concessione  comunale;  l'aliquota
   massima non puo' essere superiore a una volta e  mezzo  l'aliquota
   minima; 
r) possibilita', con i decreti di cui al comma 152,  di  adeguare  la
   misura  dell'aliquota  di  base   dell'imposta   regionale   sulle
   attivita' produttive in funzione dell'andamento del gettito, e  di
   ridurla in ragione dell'istituzione dell'addizionale di  cui  alla
   lettera q) e della facolta' di maggiorare l'aliquota di  cui  alla
   lettera e); 
s) equiparazione, ai  fini  dei  trattati  internazionali  contro  le
   doppie  imposizioni,  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
   produttive ai tributi erariali aboliti. 
  145. In attuazione della semplificazione di cui  al  comma  143  la
revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e   delle   detrazioni
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al  comma  143,
lettera  b),  e'   finalizzata   a   controbilanciare   gli   effetti
redistributivi e  sul  gettito  derivanti  dalla  soppressione  delle
entrate  di  cui  al  comma  143,  lettera  a),  e   dall'istituzione
dell'addizionale di cui al comma 146  ed  e'  informata  ai  seguenti
principi e criteri direttivi: 
a) revisione e riduzione a cinque del numero delle aliquote  e  degli
scaglioni di reddito; 
b) revisione delle aliquote e  degli  importi  delle  detrazioni  per
   lavoro dipendente, per prestazioni  previdenziali  obbligatorie  e
   per lavoro autonomo e di impresa minore,  finalizzata  ad  evitare
   che si determinimo aumenti del  prelievo  fiscale  per  i  diversi
   livelli di reddito, in particolare per quelli piu' bassi e  per  i
   redditi da lavoro; in particolare, l'aliquota minima sui primi  15
   milioni di lire sara' compresa tra il 18 e il 20 per cento; 
   l'aliquota massima non potra' superare il 46 per cento; le 
   aliquote intermedie non potranno essere maggiorate; le detrazioni 
   per i redditi di lavoro dipendente, per i redditi di lavoro 
   autonomo e di impresa saranno maggiorate, con opportune 
   graduazioni in funzione del livello di reddito in modo che non si 
   determini aumento della pressione fiscale su tutti i redditi di 
   lavoro dipendente e per mantenere sostanzialmente invariato il 
   reddito netto disponibile per le diverse categorie di contribuenti 
   e le diverse fasce di reddito, in particolare per i redditi di 
   lavoro autonomo e di impresa. I livelli di esenzione attualmente 
   vigenti per le diverse categorie di contribuenti  dovranno  essere
garantiti; 
c) revisione della disciplina concernente le detrazioni  per  carichi
   familiari, finalizzata soprattutto  a  favorire  le  famiglie  con
   figli, rimodulando  i  criteri  di  attribuzione  e  gli  importi,
   tenendo conto delle fasce di reddito  e  di  talune  categorie  di
   soggetti, oltre che del numero delle persone a carico e di  quelle
   componenti la famiglia che producono reddito. 
  146.  La  disciplina  dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul
reddito delle persone fisiche di cui al comma  143,  lettera  a),  e'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi: 
a) applicazione dell'addizionale alla base imponibile determinata  ai
   fini dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche,  prevedendo
   abbattimenti in funzione di detrazioni  e  riduzioni  riconosciute
   per l'imposta principale; 
b) fissazione dell'aliquota da parte delle regioni  entro  un  minimo
dello 0,5 per cento ed un massimo dell'1 per cento; 
c) attribuzione  del  gettito  dell'addizionale  alla   regione   con
   riferimento  alla  residenza  del   contribuente   desunta   dalla
   dichiarazione dei redditi e, in mancanza, dalla dichiarazione  dei
   sostituti di imposta; 
d) applicazione, per la riscossione, della disciplina in  materia  di
   imposta sul reddito delle persone fisiche, garantendo  l'immediato
   introito dell'addizionale alla regione; 
e) attribuzione all'amministrazione finanziaria della  competenza  in
ordine all'accertamento con la collaborazione della regione. 
  147. La disciplina transitoria di cui al comma 143, lettera c),  e'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi: 
a) previsione di una graduale sostituzione del gettito di tributi  da
   sopprimere, al fine  di  evitare  carenze  e  sovrapposizioni  nei
   flussi finanziari dello Stato, delle regioni e  degli  altri  enti
   locali; 
b) esclusione dell'esercizio della facolta' concessa alle regioni  di
   maggiorare l'aliquota base dell'imposta regionale sulle  attivita'
   produttive e riserva allo Stato del potere di  fissare  l'aliquota
   dell'addizionale all'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,
   nei limiti indicati nel comma 146, lettera b), al  massimo  per  i
   primi due periodi di imposta; 
c) previsione dell'incremento di un punto percentuale del livello  di
   fiscalizzazione dei contributi sanitari a  carico  dei  datori  di
   lavoro, di cui all'articolo 31 della legge 28  febbraio  1986,  n.
   41, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo di paga in
   corso alla data del 1 gennaio 1997; 
d) previsione del mantenimento dell'attuale assetto di  finanziamento
   della sanita', anche in  presenza  dei  nuovi  tributi  regionali,
   considerando,  per  quanto  riguarda  il  fondo  sanitario,   come
   dotazione  propria  della  regione  il  gettito   dell'addizionale
   all'imposta sul reddito delle persone fisiche  e  una  percentuale
   compresa tra il 65 e il 90  per  cento  del  gettito  dell'imposta
   regionale  sulle  attivita'  produttive,  al  netto  della  quota,
   attribuita allo Stato, di cui alla lettera o) del comma 144; 
e) per quanto riguarda i trasferimenti ad altro titolo,  decurtazione
   degli stessi di un importo pari al  residuo  gettito  dell'imposta
   regionale sulle attivita' produttive al netto delle devoluzioni  a
   province e comuni di cui alla lettera q)  del  comma  144  con  la
   previsione, qualora il residuo gettito sia superiore all'ammontare
   di   detti   trasferimenti,   del    riversamento    allo    Stato
   dell'eccedenza. 
  148. La disciplina riguardante i meccanismi perequativi di  cui  al
comma 143, lettera c), e' informata al criterio del riequilibrio  tra
le  regioni  degli  effetti  finanziari  derivanti   dalla   maggiore
autonomia tributaria secondo modalita' e tempi, determinati di intesa
con le regioni, che tengano conto della capacita' fiscale di ciascuna
di esse e dell'esigenza di incentivare lo sforzo fiscale. 
  149. La revisione della disciplina dei tributi  locali  di  cui  al
comma 143, lettera e), e' informata ai seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
a) attribuzione ai comuni e alle province del potere di  disciplinare
   con regolamenti tutte le fonti delle entrate  locali,  compresi  i
   procedimenti  di  accertamento  e  di  riscossione,  nel  rispetto
   dell'articolo 23  della  Costituzione,  per  quanto  attiene  alle
   fattispecie  imponibili,  ai  soggetti  passivi   e   all'aliquota
   massima,  nonche'   alle   esigenze   di   semplificazione   degli
   adempimenti dei contribuenti; 
b) attribuzione al Ministero delle finanze del  potere  di  impugnare
   avanti  agli  organi  di  giustizia  amministrativa  per  vizi  di
   legittimita' i regolamenti di cui alla lettera a)  entro  sessanta
   giorni dalla loro comunicazione allo stesso Ministero; 
c) previsione  dell'approvazione,  da  parte  delle  province  e  dei
   comuni,  delle  tariffe  e  dei  prezzi  pubblici  contestualmente
   all'approvazione del bilancio di previsione; 
d) attribuzione alle province della facolta' di istituire  un'imposta
   provinciale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei  veicoli
   al pubblico registro automobilistico secondo i seguenti principi e
   criteri direttivi: 
   1) determinazione di una tariffa base nazionale per tipo e potenza 
   dei veicoli in misura tale da garantire il complessivo gettito 
   dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione 
   dei veicoli al pubblico registro automobilistico e della  relativa
addizionale provinciale; 
   2) attribuzione alle province del  potere  di  deliberare  aumenti
della tariffa base fino a un massimo del 20 per cento; 
   3) attribuzione allo stesso concessionario della riscossione delle 
   tasse automobilistiche del compito di provvedere alla 
   liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta, con 
   obbligo di riversare, alle tesorerie di ciascuna provincia nel cui 
   territorio sono state eseguite le relative formalita', le somme 
   riscosse   inviando   alla   stessa    provincia    la    relativa
documentazione; 
e) attribuzione  alle  province  del   gettito   dell'imposta   sulle
   assicurazioni per la responsabilita' civile riguardante i  veicoli
   immatricolati nelle province medesime; 
f) integrazione della disciplina  legislativa  riguardante  l'imposta
   comunale sugli immobili,  istituita  con  decreto  legislativo  30
   dicembre 1992, n. 504: 
   1) stabilendo, ai fini degli articoli 1 e 3 del predetto decreto 
   legislativo n. 504 del 1992, che presupposto dell'imposta e' la 
   proprieta' o la titolarita' di diritti reali di godimento nonche' 
   del diritto di utilizzazione del bene nei  rapporti  di  locazione
finanziaria; 
   2) disciplinando, ai  fini  dell'articolo  9  del  citato  decreto
legislativo n. 504 del 1992, i soggetti passivi ivi contemplati; 
   3)   individuando   le   materie   suscettibili   di    disciplina
regolamentare ai sensi della lettera a); 
   4) attribuendo il potere di stabilire una dotazione per l'unita' 
   immobiliare adibita ad abitazione principale fino alla misura 
   massima dell'imposta stessa, prevedendo, altresi', l'esclusione 
   del potere di maggiorazione dell'aliquota per le altre unita' 
   immobiliari a disposizione del contribuente  nell'ipotesi  che  la
detrazione suddetta sia superiore ad una misura prestabilita; 
g) attribuzione  ai  comuni  della  facolta',  con  regolamento,   di
   escludere  l'applicazione  dell'imposta  sulla  pubblicita'  e  di
   individuare le iniziative pubblicitarie che  incidono  sull'arredo
   urbano  o  sull'ambiente,  prevedendo  per  le  stesse  un  regime
   autorizzatorio e l'assoggettamento al pagamento di una tariffa; 
   possibilita' di prevedere, con lo stesso regolamento, divieti, 
   limitazioni ed agevolazioni e di determinare la tariffa secondo 
   criteri di ragionevolezza e di gradualita', tenendo conto della 
   popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici 
   presenti nel comune e  delle  caratteristiche  urbanistiche  delle
diverse zone del territorio comunale; 
h) attribuzione alle province e ai comuni della facolta' di prevedere
   per l'occupazione di aree appartenenti al demanio e al  patrimonio
   indisponibile  dei  predetti  enti,  il  pagamento  di  un  canone
   determinato nell'atto di concessione secondo una tariffa che tenga
   conto, oltre che delle esigenze del bilancio, del valore economico
   della disponibilita' dell'area in relazione al tipo  di  attivita'
   per il cui esercizio l'occupazione  e'  concessa,  del  sacrificio
   imposto  alla  collettivita'  con  la  rinuncia  all'uso  pubblico
   dell'area stessa, e dell'aggravamento degli oneri di  manutenzione
   derivante dall'occupazione del suolo e del sottosuolo; 
   attribuzione del potere di equiparare alle concessioni, al solo 
   fine della determinazione  dell'indennita'  da  corrispondere,  le
occupazioni abusive; 
i) facolta' di applicazione, per la riscossione coattiva  dei  canoni
   di autorizzazione e di  concessione  e  delle  relative  sanzioni,
   delle disposizioni recate dagli articoli 67, 68 e 69  del  decreto
   del  Presidente  della  Repubblica  28  gennaio   1988,   n.   43,
   riguardanti la riscossione coattiva  delle  tasse,  delle  imposte
   indirette, dei tributi locali e di altre entrate; 
l) attribuzione  alle  province  e  ai  comuni  della   facolta'   di
   deliberare una addizionale all'imposta erariale sul consumo  della
   energia elettrica impiegata per  qualsiasi  uso  nelle  abitazioni
   entro l'aliquota massima stabilita dalla legge statale. 
  150. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al  comma  143  sono
adottati sentita, per quelli riguardanti le  regioni,  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
  151.  L'attuazione  della  delega  di  cui  al  comma  143   dovra'
assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato,
anche prevedendo misure compensative delle minori entrate  attraverso
la riduzione dei trasferimenti erariali comunque attribuiti agli enti
territoriali in relazione alla previsione di maggiori risorse proprie
e dovra', altresi', assicurare l'assenza di effetti finanziari  netti
negativi per le regioni e gli enti locali. 
  152. Per l'adozione di disposizioni integrative  e  correttive  dei
decreti legislativi si osserva la procedura prevista dal comma 17 del
presente articolo, tenuto conto di quanto stabilito al comma 150. 
  153. Ai fini di consentire alle  regioni  e  agli  enti  locali  di
disporre delle informazioni e dei dati per pianificare e  gestire  la
propria  autonomia   tributaria,   e'   istituito   un   sistema   di
comunicazione tra amministrazioni centrali, regioni ed  enti  locali,
secondo i seguenti principi: 
a) assicurazione alle regioni, province e  comuni  del  flusso  delle
   informazioni contenute nelle banche dati utili  al  raggiungimento
   dei fini sopra citati; 
b) definizione delle caratteristiche delle banche dati  di  cui  alla
   lettera a), delle modalita' di comunicazione e delle  linee  guida
   per l'operativita' del sistema. 
  154. Con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi  dell'articolo
17,  comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   al   fine
dell'aggiornamento del catasto e  della  sua  gestione  unitaria  con
province e comuni, anche per favorire il recupero  dell'evasione,  e'
disposta la revisione generale delle zone  censuarie,  delle  tariffe
d'estimo, della qualificazione, classificazione e  classamento  delle
unita' immobiliari e dei relativi criteri nonche'  delle  commissioni
censuarie, secondo i seguenti principi: 
a) attribuzione ai comuni di competenze in ordine alla  articolazione
   del territorio comunale in  microzone  omogenee,  secondo  criteri
   generali uniformi. L'articolazione  suddetta,  in  sede  di  prima
   applicazione, e' deliberata entro  il  31  dicembre  1997  e  puo'
   essere periodicamente modificata; 
b) individuazione  delle  tariffe   d'estimo   di   reddito   facendo
   riferimento,  al  fine  di  determinare  la   redditivita'   media
   ordinariamente ritraibile dalla unita' immobiliare, ai valori e ai
   redditi medi espressi dal mercato immobiliare  con  esclusione  di
   regimi legali di determinazione dei canoni; 
c) intervento dei comuni nel  procedimento  di  determinazione  delle
   tariffe d'estimo. A tal fine sono indette conferenze di servizi in
   applicazione dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
   Nel caso di dissenso, la determinazione delle stesse  e'  devoluta
agli organi di cui alla lettera d); 
d) revisione della disciplina in materia di commissioni censuarie. La
   composizione delle commissioni e  i  procedimenti  di  nomina  dei
   componenti  sono  ispirati  a  criteri  di  semplificazione  e  di
   rappresentativita' tecnica anche delle regioni, delle  province  e
   dei comuni; 
e) attribuzione della rendita catastale alle unita' appartenenti alle
   varie categorie  ordinarie  con  criteri  che  tengono  conto  dei
   caratteri specifici  dell'unita'  immobiliare,  del  fabbricato  e
   della microzona ove l'unita' e' sita. 
  155. Nei regolamenti di cui al comma 154 e' stabilita  la  data  di
decorrenza dell'applicazione dei nuovi estimi  catastali.  Tale  data
non puo' essere  in  ogni  caso  anteriore  al  1  gennaio  dell'anno
successivo a quello dell'adozione dei regolamenti medesimi. 
  156. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai  sensi  dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  e'  disposta  la
revisione  dei  criteri  di  accatastamento  dei  fabbricati   rurali
previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.  557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.  133,
tenendo conto del  fatto  che  la  normativa  deve  essere  applicata
soltanto all'edilizia rurale abitativa con  particolare  riguardo  ai
fabbricati  siti  in  zone  montane  e   che   si   deve   provvedere
all'istituzione di una categoria di immobili a destinazione  speciale
per il classamento dei fabbricati strumentali,  ivi  compresi  quelli
destinati all'attivita' agrituristica, considerando  inoltre  per  le
aree  montane   l'elevato   frazionamento   fondiario   e   l'elevata
frammentazione delle superfici agrarie e  il  ruolo  fondamentale  in
esse dell'agricoltura a tempo parziale e dell'integrazione  tra  piu'
attivita' economiche per la cura dell'ambiente.  Il  termine  del  31
dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9 dell'articolo
9 del  decreto-legge  30  dicembre  1993,  n.  557,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,  n.  133,  e  successive
modificazioni, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1997. 
  157. Al fine di consentire il riordino  fondiario  nelle  zone  del
Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, le disposizioni
di cui all'articolo 4  della  legge  8  agosto  1977,  n.  546,  come
sostituito dall'articolo 15 della legge 11  novembre  1982,  n.  828,
ulteriormente modificato ed integrato dagli articoli 15  e  19  della
legge 1 dicembre 1986, n. 879,  e  prorogato  dall'articolo  1  della
legge 23 gennaio 1992, n.  34  sono  ulteriormente  prorogate  al  31
dicembre 1999. I termini stabiliti per il compimento delle  procedure
sono prorogati al 31 dicembre 1999 per  le  amministrazioni  comunali
che  abbiano  avviato  le  procedure  previste   per   i   piani   di
ricomposizione parcellare, ai sensi delle citate disposizioni. 
  158.  La  regione  siciliana  provvede  con  propria   legge   alla
attuazione dei decreti  di  cui  ai  commi  da  143  a  149,  con  le
limitazioni   richieste   dalla   speciale   autonomia    finanziaria
preordinata dall'articolo 36 dello Statuto regionale e dalle relative
norme di attuazione. 
  159. Le disposizioni del comma 158 si applicano anche alle  Regioni
ad autonomia speciale nei limiti richiesti dai rispettivi Statuti. 
  160. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla  data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi, concernenti il riordino del trattamento  tributario  dei
redditi di capitale e dei  redditi  diversi  nonche'  delle  gestioni
individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo
mobiliare e modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi
di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi,
con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: 
a) revisione  della  disciplina  dei  redditi  di  capitale  con  una
   puntuale  definizione  delle  singole  fattispecie   di   reddito,
   prevedendo norme di chiusura volte a ricomprendere  ogni  provento
   derivante dall'impiego di capitale; 
b) revisione  della  disciplina  dei  redditi  diversi  derivanti  da
   cessioni di partecipazioni in societa' o  enti,  di  altri  valori
   mobiliari, nonche' di valute e metalli preziosi;  introduzione  di
   norme volte ad assoggettare ad imposizione i proventi derivanti da
   nuovi strumenti finanziari, con o senza attivita' sottostanti; 
   possibilita', anche  ai  fini  di  semplificazione,  di  prevedere
esclusioni, anche temporanee, dalla tassazione o franchigie; 
c) introduzione di norme di  chiusura  volte  ad  evitare  arbitraggi
   fiscali tra  fattispecie  produttive  di  redditi  di  capitali  o
   diversi e quelle produttive di risultati economici equivalenti; 
d) ridefinizione dei criteri di determinazione  delle  partecipazioni
   qualificate, eventualmente anche in ragione dei  diritti  di  voto
   esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
e) previsione di distinta  indicazione  nella  dichiarazione  annuale
   delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni  sociali
   qualificate e degli altri redditi di  cui  alla  lettera  b),  con
   possibilita' di compensare distintamente le relative  minusvalenze
   o perdite indicate in dichiarazione e di riportarle  a  nuovo  non
   oltre il quarto periodo di imposta successivo; 
f) previsione di un'imposizione sostitutiva sui redditi di  cui  alla
   lettera b) derivanti da operazioni di  realizzo;  possibilita'  di
   optare per l'applicazione di modalita' semplificate di riscossione
   dell'imposta, attraverso intermediari autorizzati e senza  obbligo
   di successiva dichiarazione, per i redditi di  cui  alla  medesima
   lettera  b)  non   derivanti   da   cessioni   di   partecipazioni
   qualificate; detta possibilita' e'  subordinata  all'esistenza  di
   stabili rapporti con i predetti intermediari; 
g) previsione di forme opzionali di tassazione sul risultato maturato
   nel periodo di imposta per i redditi di cui alla  lettera  b)  non
   derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate  e  conseguiti
   mediante la gestione individuale  di  patrimoni  non  relativi  ad
   imprese; applicazione di  una  imposta  sostitutiva  sul  predetto
   risultato,  determinato  al  netto  dei  redditi  affluenti   alla
   gestione esenti da imposta o soggetti  a  ritenuta  alla  fonte  a
   titolo di imposta o ad imposta sostitutiva o che non concorrono  a
   formare il reddito del contribuente, per i quali rimane  fermo  il
   trattamento sostitutivo o di esenzione specificamente previsto; 
   versamento dell'imposta sostitutiva da parte del soggetto 
   incaricato della gestione; possibilita' di compensare i risultati 
   negativi  di  un  periodo  di  imposta  con  quelli  positivi  dei
successivi periodi; 
h) introduzione di meccanismi correttivi volti a rendere  equivalente
   la tassazione dei risultati di cui alla lettera g) con quella  dei
   redditi diversi di cui alla lettera f)  conseguiti  a  seguito  di
   realizzo; 
i) revisione del  regime  fiscale  degli  organismi  di  investimento
   collettivo in valori mobiliari secondo criteri analoghi  a  quelli
   previsti alla lettera g) e finalizzati a  rendere  il  regime  dei
   medesimi organismi compatibile con quelli ivi previsti; 
l) revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale  o
   delle  misure  delle  imposte  sostitutive  afferenti  i  medesimi
   redditi, anche al fine di un loro accorpamento su non piu' di  tre
   livelli compresi fra un minimo del 12,5 per cento  ed  un  massimo
   del 27 per cento; previsione dell'applicazione, in ogni  caso,  ai
   titoli di Stato ed equiparati dell'aliquota del 12,5 per cento; 
   differenziazione delle aliquote, nel rispetto dei principi di 
   incoraggiamento e tutela del risparmio previsti dall'articolo 47 
   della Costituzione, in funzione della durata degli strumenti, 
   favorendo quelli piu' a lungo termine, trattati nei mercati 
   regolamentati o oggetto di offerta al pubblico; conferma 
   dell'applicazione delle ritenute a titolo di imposta o delle 
   imposte sostitutive sui redditi di capitale percepiti da persone 
   fisiche, soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle 
   imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della 
   Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed enti di cui all'articolo 
   87, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico,  non  esercenti
attivita' commerciali e residenti nel territorio dello Stato; 
   conferma dei regimi di non applicazione dell'imposta nei confronti 
   dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, previsti 
   dal decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, emanato in 
   attuazione dell'articolo 3, comma 168,  della  legge  28  dicembre
1995, n. 549; 
m) nel rispetto dei principi  direttivi  indicati  alla  lettera  l),
   possibilita'  di  prevedere  l'applicazione  di  una   imposizione
   sostitutiva sugli utili derivanti dalla partecipazione in societa'
   ed enti di cui all'articolo 41, comma 1, lettera  e),  del  citato
   testo unico delle imposte sui redditi in misura  pari  al  livello
   minimo indicato nella predetta  lettera  l);  sono  in  ogni  caso
   esclusi dall'applicazione dell'imposizione sostitutiva  gli  utili
   derivanti da partecipazioni qualificate; 
n) determinazione dell'imposta sostitutiva di  cui  alla  lettera  f)
   secondo i  medesimi  livelli  indicati  nella  lettera  l)  e,  in
   particolare, applicando il livello piu' basso ai  redditi  di  cui
   alla lettera b),  non  derivanti  da  cessioni  di  partecipazioni
   qualificate,  nonche'  a  quelli  conseguiti   nell'ambito   delle
   gestioni di cui  alle  lettere  g)  e  i);  coordinamento  fra  le
   disposizioni in materia di ritenute  alla  fonte  sui  redditi  di
   capitale e di imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi  ed
   i trattamenti previsti alle lettere g) e i); 
o) introduzione di disposizioni necessarie al piu' efficace controllo
   dei redditi di capitale e diversi, anche mediante la previsione di
   particolari obblighi  di  rilevazione  e  di  comunicazione  delle
   operazioni imponibili da parte degli intermediari professionali  o
   di altri soggetti che intervengano nelle  operazioni  stesse,  con
   possibilita' di limitare i predetti obblighi nei casi di esercizio
   delle opzioni di  cui  alle  lettere  f)  e  g);  revisione  della
   disciplina contenuta nel decreto-legge 28  giugno  1990,  n.  167,
   convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.  227,
   ed introduzione di tutte le disposizioni necessarie al piu' esteso
   controllo dei redditi di capitale e diversi anche di fonte estera;
   p) coordinamento della nuova disciplina con quella  contenuta  nel
   decreto-legge  28   gennaio   1991,   n.   27,   convertito,   con
   modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991,  n.  102,  e  successive
   modificazioni ed integrazioni, nonche' con il  testo  unico  delle
   imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente  della
   Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo nel citato testo
   unico  tutte  le  modifiche  necessarie  ad  attuare  il  predetto
   coordinamento,  con  particolare  riguardo  al   trattamento   dei
   soggetti non residenti nel territorio dello Stato; 
q) coordinamento della nuova  disciplina  con  quella  contenuta  nel
   decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e con  le  disposizioni
   contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
   1973, n.  600,  introducendo  tutte  le  modifiche  necessarie  ad
   attuare il predetto coordinamento; 
r) possibilita'  di  disporre  l'entrata  in   vigore   dei   decreti
   legislativi  di  attuazione  fino   a   nove   mesi   dalla   loro
   pubblicazione. 
  161. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla  data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi aventi per oggetto la  modifica  organica  e  sistematica
delle disposizioni delle imposte sui redditi applicabili ai  processi
di organizzazione delle attivita' produttive,  con  l'osservanza  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
a) previsione, per le plusvalenze  realizzate  relative  ad  aziende,
   complessi aziendali,  partecipazioni  in  societa'  controllate  o
   collegate, sempreche' possedute per un periodo non inferiore a tre
   anni solari, di un regime  opzionale  di  imposizione  sostitutiva
   delle imposte sui redditi, con un'aliquota non superiore a  quella
   applicata alla cessione di partecipazioni qualificate  di  cui  al
   comma 160, lettera e); 
b) armonizzazione  del  regime   tributario   delle   operazioni   di
   conferimento di aziende o di complessi aziendali e  di  quelle  di
   scambio di partecipazioni  con  il  regime  previsto  dal  decreto
   legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, per le operazioni  poste  in
   essere  tra  soggetti  residenti  nel  territorio  dello  Stato  e
   soggetti residenti in altri Stati membri dell'Unione europea; 
c) previsione, per le  plusvalenze  realizzate  in  dipendenza  delle
   operazioni indicate nella lettera b) nonche' per quelle iscritte a
   seguito di operazioni di fusione e di scissione, di un  regime  di
   imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi, da applicare  a
   scelta del contribuente ed in alternativa al regime indicato nella
   lettera b), con un'aliquota pari a quella  indicata  alla  lettera
   a); 
d) esclusione  o  limitazione   dell'applicazione   del   regime   di
   imposizione sostitutiva, per le operazioni indicate nelle  lettere
   precedenti,  di  natura   elusiva;   previsione   di   particolari
   disposizioni volte ad  evitare  possibili  effetti  distorsivi  in
   conseguenza dell'applicazione dei regimi sostitutivi di  cui  alle
   precedenti lettere; 
e) individuazione di una  disciplina  specifica  per  la  riscossione
   delle imposte sostitutive di cui alle lettere a) e c),  prevedendo
   la possibilita' di introdurre criteri di dilazione,  eventualmente
   differenziati; 
f) revisione del trattamento tributario delle riserve in  sospensione
   di imposta anche per armonizzarlo con le disposizioni  del  codice
   civile e con i principi contabili in materia di conti annuali; 
g) revisione dei criteri di individuazione delle operazioni di natura
   elusiva indicate nell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n.
   408,  anche  in  funzione  di  un  miglior  coordinamento  con  le
   operazioni indicate nelle precedenti lettere e con le disposizioni
   contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
   decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
   e nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544. 
  162. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla  data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi concernenti  il  riordino  delle  imposte  personali  sul
reddito, ai fine di favorire  la  capitalizzazione  delle  imprese  e
tenendo  conto  delle  esigenze  di   efficienza,   rafforzamento   e
razionalizzazione  dell'apparato  produttivo,  con  l'osservanza  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
a) applicazione  agli   utili   corrispondenti   alla   remunerazione
   ordinaria del capitale investito di un'aliquota ridotta rispetto a
   quella  ordinaria;  la  remunerazione   ordinaria   del   capitale
   investito sara'  determinata  in  base  al  rendimento  figurativo
   fissato  tenendo  conto  dei  rendimenti  finanziari  dei   titoli
   obbligazionari,  pubblici  e   privati,   trattati   nei   mercati
   regolamentati italiani; 
b) applicazione della nuova disciplina con riferimento all'incremento
   dell'ammontare  complessivo  delle  riserve  formate  con   utili,
   nonche' del capitale sociale  e  delle  riserve  e  fondi  di  cui
   all'articolo 44, comma  1,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
   redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica  22
   dicembre 1986, n. 917, sempreche'  derivanti  da  conferimenti  in
   denaro, effettivamente eseguiti, rispetto alle corrispondenti voci
   risultanti dal bilancio relativo al periodo di  imposta  in  corso
   alla data del 30 settembre 1996;  possibilita'  di  limitazioni  o
   esclusioni del beneficio nel caso di utilizzo degli incrementi per
   finalita' non rispondenti ad esigenze di efficienza, rafforzamento
   o razionalizzazione dell'apparato produttivo; 
c) previsioni di particolari disposizioni per le societa'  costituite
dopo il 30 settembre 1996; 
d) determinazione dell'aliquota ridotta di cui alla lettera a) in una
   misura compresa tra i livelli  minimo  e  massimo  previsti  dalla
   lettera l) del comma 160; 
e) abrogazione   della   maggiorazione   di   conguaglio   prevedendo
   l'affrancamento obbligatorio delle riserve di cui ai commi 2  e  4
   dell'articolo 105 del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
   approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
   1986, n. 917, con  il  pagamento  di  un'imposta  sostitutiva  non
   superiore al 6 per cento; l'imposta sostitutiva, non deducibile ai
   fini della determinazione del reddito  imponibile,  potra'  essere
   prelevata a carico delle riserve e  per  la  relativa  riscossione
   potranno essere  previste  diverse  modalita'  di  rateazione  non
   superiori in ogni caso a tre anni dalla prima scadenza; 
f) possibilita' di prevedere trattamenti temporanei di favore per  le
   societa'  i  cui  titoli  di  partecipazione  sono  ammessi   alla
   quotazione nei  mercati  regolamentati  italiani,  consistenti  in
   riduzioni dell'aliquota fissata ai sensi della lettera d) e  nella
   eventuale applicazione della disciplina di  cui  alla  lettera  b)
   senza limitazioni o esclusioni; tale trattamento si applica per  i
   primi tre periodi di  imposta  successivi  a  quelli  della  prima
   quotazione; 
g) possibilita' di prevedere speciali incentivazioni per favorire  la
ricerca e la tecnologia avanzata; 
h) abrogazione della tassa sui contratti di borsa aventi  ad  oggetto
   valori mobiliari  quotati  in  mercati  regolamentati  e  conclusi
   nell'ambito dei mercati medesimi, con  possibilita'  di  apportare
   misure di  coordinamento  con  le  altre  disposizioni  del  regio
   decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e con il decreto del Presidente
   della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, anche al fine di evitare
   disparita' di trattamento; 
i) coordinamento della disciplina del credito di imposta sugli  utili
   societari con le disposizioni di cui alle precedenti lettere e con
   la lettera m) del comma 160; compensazione,  ai  soli  fini  della
   lettera e), con l'imposta relativa al dividendo da cui deriva; 
   negli altri casi l'ammontare del credito di imposta non potra' 
   essere superiore all'effettivo ammontare dell'imposta pagata dalla 
   societa' alla cui distribuzione di utili il credito di imposta  e'
riferito; 
l) coordinamento delle disposizioni previste nelle lettere precedenti
   con quelle di cui  al  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
   approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
   1986, n. 917, e al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
   settembre 1973, n. 600,  procedendo  anche  alla  revisione  della
   disciplina delle ritenute sugli utili  di  cui  e'  deliberata  la
   distribuzione. 
  163. L'attuazione delle deleghe di cui ai commi da 160 a  162  deve
assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi o di minori entrate  per  il
bilancio dello Stato per l'anno 1997, nonche' maggiori entrate  nette
pari a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999. 
  164. All'articolo 46, comma 2, lettere a) e  b),  del  testo  unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile  1986,  n.  131,  e
successive modificazioni, la parola: "decuplo"  e'  sostituita  dalla
seguente: "ventuplo".  Il  prospetto  dei  coefficienti  allegato  al
predetto testo unico  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 131 del 1986, e successive modificazioni, e' sostituito
dal prospetto di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge.  La
disposizione  si  applica  agli  atti  pubblici  formati,  agli  atti
giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture  private  autenticate
ed a  quelle  non  autenticate  presentate  per  la  registrazione  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente  legge.  Per
le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere  dalla  stessa
data ai fini della determinazione della base imponibile relativamente
alle  rendite  e  alle  pensioni  si   tiene   conto   del   ventuplo
dell'annualita' e si applicano altresi' i coefficienti  previsti  nel
prospetto di cui alla tabella 3  allegata  alla  presente  legge.  Il
valore del multiplo dell'annualita' indicato nell'articolo 46,  comma
2, lettere a) e b), del citato testo unico approvato con decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  131   del   1986,   e   successive
modificazioni, nonche'  il  prospetto  dei  coefficienti  allegato  a
quest'ultimo sono  variati,  in  ragione  della  modificazione  della
misura del saggio legale degli interessi, con  decreto  del  Ministro
delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro,  da  pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre  dell'anno  in  cui
detta modifica e'  intervenuta.  Le  variazioni  di  cui  al  periodo
precedente hanno efficacia anche, ai fini della determinazione  della
base imponibile relativamente alle rendite ed alle pensioni,  per  le
successioni aperte e le donazioni fatte a  decorrere  dal  1  gennaio
dell'anno successivo a quello in cui  e'  pubblicato  il  decreto  di
variazione. 
  165. Le persone fisiche esercenti imprese ovvero arti o professioni
possono adempiere agli obblighi documentali e contabili agli  effetti
dell'imposta sul valore aggiunto e agli effetti della  determinazione
del reddito di impresa e di lavoro autonomo secondo  le  disposizioni
del comma 166 a condizione che nell'anno solare precedente: 
a) non abbiano realizzato un volume d'affari superiore a  30  milioni
   di lire per le attivita' di prestazioni di servizi e  superiore  a
   50 milioni di lire negli altri casi; a tal  fine  si  tiene  conto
   anche dei  corrispettivi  e  dei  compensi  delle  operazioni  non
   rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  dell'imposta  sul   valore
   aggiunto, effettuate, ai sensi dell'articolo  6  del  decreto  del
   Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  nel  periodo
   di imposta e, per i contribuenti che esercitano contemporaneamente
   attivita' di cessioni di beni e di prestazioni di servizi,  si  fa
   riferimento all'attivita' prevalentemente esercitata; 
b) non  abbiano  effettuato  acquisti  per  un  ammontare,  al  netto
   dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a 35 milioni  di  lire
   se l'attivita' esercitata e' la rivendita, ovvero a 20 milioni  di
   lire negli altri casi; 
c) non abbiano utilizzato beni strumentali di  costo  complessivo  al
netto degli ammortamenti superiore a 50 milioni di lire; 
d) non  abbiano  corrisposto,  a  dipendenti  o  altri  collaboratori
   stabili, compensi complessivi, tenendo conto anche dei  contributi
   previdenziali ed assistenziali, superiori  al  70  per  cento  del
   volume d'affari di cui alla lettera a). 
  166. Fermi restando, se prescritti, gli obblighi di fatturazione  e
di certificazione dei corrispettivi, in deroga a quanto previsto  dal
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
le persone fisiche esercenti imprese, arti o professioni  di  cui  al
comma 165 possono: 
a) annotare l'ammontare complessivo,  distinto  per  aliquota,  delle
   operazioni  fatturate  o,  in  mancanza  del   relativo   obbligo,
   effettuate in ciascun mese, con riferimento a tale mese, entro  il
   giorno 15 del mese  successivo,  nei  registri  previsti  ai  fini
   dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che
   tiene luogo  degli  stessi,  conforme  al  modello  approvato  con
   decreto del Ministro delle finanze, tenuto e  conservato  a  norma
   dell'articolo  39  del  citato  decreto   del   Presidente   della
   Repubblica n. 633 del 1972. Entro la  stessa  data  e  secondo  le
   stesse  modalita'  devono  essere  annotati  i   compensi   ed   i
   corrispettivi  delle  operazioni  non   rilevanti   agli   effetti
   dell'imposta sul valore aggiunto e, entro la data di presentazione
   della  dichiarazione  dei  redditi,  il  valore  delle   eventuali
   rimanenze; 
b) annotare entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali
   dell'imposta sul valore aggiunto l'importo complessivo  imponibile
   mensile  o  trimestrale  degli  acquisti  e  delle   importazioni,
   indicando la relativa imposta, nel registro di cui all'articolo 25
   del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972
   o nel prospetto di cui alla lettera a);  la  documentazione  degli
   acquisti  oggetto  dell'attivita'  propria  dell'impresa,  arte  o
   professione, dovra' essere  comunque  richiesta  e  conservata  ai
   sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica
   n. 600 del 1973; 
c) conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto  del  Presidente
   della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  la  documentazione
   degli altri costi di cui si intenda  effettuare  la  deduzione  ai
   fini delle imposte sui redditi. 
  167. Con decreto del  Ministro  delle  finanze  sono  stabilite  le
caratteristiche dei prospetti in cui effettuare le annotazioni di cui
al comma 166 e in cui indicare  i  dati  relativi  alle  liquidazioni
periodiche dell'imposta sul valore aggiunto. 
  168. I soggetti che intraprendono l'esercizio di  impresa,  arti  o
professioni possono avvalersi delle disposizioni dei commi 165 e  166
qualora attestino, nella dichiarazione di inizio di attivita' di  cui
all'articolo 35 del predetto decreto del Presidente della  Repubblica
n. 633 del 1972, di presumere di non superare nel corso  dell'anno  i
limiti di cui al comma 165. 
  169. Qualora  uno  dei  requisiti  di  cui  al  comma  165  risulti
eccedente in misura non superiore al 50 per cento rispetto  a  quelli
ivi indicati, si applica, in luogo delle sanzioni di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  600,  e  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  la
pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5 milioni; la sanzione non  si
applica se le difformita' risultano prive di rilevanza. 
  170. Con regolamento emanato ai sensi della legge 23  agosto  1988,
n. 400, le disposizioni di cui ai commi da 165 a 169 potranno  essere
modificate o integrate, anche per particolari categorie di  soggetti,
per tener conto di specifici aspetti  dell'applicazione  dell'imposta
sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi e  dovranno  comunque
essere adeguate alla progressiva applicazione degli studi di  settore
di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni. 
  171.  Le  persone  fisiche,  esercenti  imprese   ovvero   arti   o
professioni, applicano l'imposta sul valore aggiunto e le imposte sui
redditi secondo le disposizioni dei commi da 172 a 184  se  nell'anno
solare precedente: 
a) non hanno realizzato un volume d'affari superiore a 20 milioni  di
   lire; a tal fine si tiene conto  anche  dei  corrispettivi  e  dei
   compensi, non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul
   valore aggiunto, percepiti nell'esercizio; 
b) non hanno utilizzato beni  strumentali  di  costo  complessivo  al
netto degli ammortamenti superiore a lire 20 milioni; 
c) non hanno effettuato cessioni all'esportazione; 
d) non hanno corrisposto, a dipendenti o altri collaboratori stabili,
   compensi  complessivi,  tenendo   conto   anche   dei   contributi
   previdenziali ed assistenziali, superiori  al  70  per  cento  del
   volume d'affari di cui alla lettera a). 
  172. Gli adempimenti documentali e contabili di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  ed  al  decreto
del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  sono
semplificati e consistono nell'obbligo: 
a) di emettere fattura, per le operazioni  effettuate  nell'esercizio
di impresa, solo su richiesta del cliente; 
b) di conservare le fatture ai sensi dell'articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; 
c) di annotare, entro  il  giorno  15  di  ogni  mese,  nei  registri
   previsti ai fini dell'imposta sul valore  aggiunto  ovvero  in  un
   prospetto, che tiene luogo degli  stessi,  con  forme  al  modello
   approvato  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  tenuto  e
   conservato ai sensi dell'articolo 39 del  decreto  del  Presidente
   della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'ammontare  complessivo
   distinto  per  aliquota  delle  operazioni  effettuate  nel   mese
   precedente; entro la stessa data e  secondo  le  stesse  modalita'
   devono  essere  annotati  distintamente  gli  altri   compensi   e
   corrispettivi percepiti, non rilevanti ai  fini  dell'imposta  sul
   valore aggiunto; 
d) di richiedere e conservare, ai sensi dell'articolo 22 del  decreto
   del Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  600,  la
   documentazione  degli  acquisti  oggetto  dell'attivita'   propria
   dell'impresa, arte o professione; 
e) di presentare un modello di pagamento, approvato con  decreto  del
   Ministro delle finanze, indicante il volume d'affari, il codice di
   attivita' e le ulteriori informazioni riportate nel  modello,  ivi
   incluse quelle sulle caratteristiche dell'attivita' svolta,  anche
   ai fini dell'applicazione degli studi  di  settore;  tale  modello
   tiene  luogo  della  dichiarazione  annuale   prevista   ai   fini
   dell'imposta sul valore aggiunto; 
f) di rilasciare, se prescritta, la certificazione dei corrispettivi. 
  173. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 171  l'imposta  sul
valore aggiunto, eccetto che per le attivita' di  cui  agli  articoli
34, 74 e 74-ter  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre  1972,  n.  633,  per  le  quali  rimane  ferma  la  relativa
disciplina,   e'   determinata   forfettariamente,    in    relazione
all'attivita'   prevalentemente   esercitata,   sulla   base    delle
percentuali sottoindicate, applicate all'imposta corrispondente  alle
operazioni imponibili: 
a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 73 per cento; 
b) imprese aventi per oggetto altre attivita': 60 per cento; 
c) esercenti arti e professioni: 84 per cento. 
  174. Il regime di cui  ai  commi  da  171  a  173  cessa  di  avere
applicazione dall'anno successivo a quello  in  cui  viene  meno  una
delle condizioni di cui al comma 171. 
  175.  I  soggetti  indicati  nel  comma  171  possono  optare   per
l'applicazione dell'imposta sul valore  aggiunto  nei  modi  ordinari
dandone comunicazione entro il 31 gennaio ai sensi  dell'articolo  35
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633;
l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, che vale
anche come opzione per la disciplina ordinaria ai fini delle  imposte
sul reddito, ha effetto fino a quando non e' revocata e comunque  per
almeno un triennio. 
  176. I soggetti che intraprendono l'esercizio di  imprese,  arti  o
professioni possono avvalersi delle disposizioni dei commi da  171  a
173 qualora attestino, nella dichiarazione di inizio di attivita'  di
cui all'articolo 35 del decreto del Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza nel corso dell'anno
dei requisiti di cui al comma 171. 
  177. Il reddito di impresa o  di  lavoro  autonomo  e'  determinato
forfettariamente  e  in   relazione   all'attivita'   prevalentemente
esercitata,  sulla  base  delle  percentuali  di   seguito   indicate
applicate al volume  d'affari,  aumentato  dei  corrispettivi  e  dei
compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA, nonche' di
quelli  non  concorrenti  alla  formazione  del  volume  d'affari  se
trattasi di esercenti imprese, percepiti nell'esercizio: 
    a) imprese aventi per oggetto  prestazioni  di  servizi:  75  per
cento; 
    b) imprese aventi per oggetto altre attivita': 61 per cento; 
    c) esercenti arti e professioni: 78 per cento. 
  178. I soggetti di cui ai commi da  171  a  176  possono  liquidare
l'imposta sul reddito delle persone fisiche in apposita  sezione  del
modello  di  pagamento,  redatto  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, ai sensi della lettera e) del  comma  172;  il  modello  di
pagamento e' utilizzato anche ai fini del versamento  del  contributo
al Servizio sanitario nazionale. Il presente comma e' applicabile  ai
contribuenti che non possiedono altri  redditi  soggetti  all'imposta
sul reddito delle persone fisiche per un ammontare  superiore  ad  un
milione di lire e l'imposta e' determinata applicando al  reddito  di
cui al comma 177 le aliquote di cui all'articolo 11 del  testo  unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tenendo conto  delle  detrazioni
di imposta e delle ritenute subite. 
  179. Con decreto del  Ministro  delle  finanze  sono  stabiliti  le
modalita' ed i termini di presentazione del modello  sostitutivo,  di
effettuazione delle liquidazioni periodiche  e  degli  acconti  delle
imposte sul reddito e del contributo al Servizio sanitario nazionale,
tenendo conto dell'unificazione dei dati e dei versamenti. 
  180. Qualora uno dei limiti previsti al comma 171 risulti  superato
in misura non superiore al 50 per cento rispetto a  quelli  indicati,
si applica, in luogo delle sanzioni di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  la  pena
pecuniaria da lire 500.000 a lire  5  milioni;  la  sanzione  non  si
applica se le difformita' risultano prive di rilevanza. 
  181. Ai fini  delle  imposte  sul  reddito,  per  evitare  salti  o
duplicazioni di imposta, nel passaggio dal regime forfettario di  cui
ai commi da 171 a 173 a quello ordinario e viceversa, i corrispettivi
e i compensi che, in base alle regole del regime  forfettario,  hanno
gia' concorso a formare il reddito imponibile non assumono  rilevanza
nella determinazione del reddito imponibile  dei  periodi  successivi
ancorche' di  competenza  di  tali  periodi;  viceversa  quelli  che,
ancorche'  di  competenza  del  periodo  soggetto   alla   disciplina
forfettaria, non hanno concorso a formare il reddito  imponibile  del
periodo, assumono rilevanza nei  periodi  successivi  nel  corso  dei
quali si verificano i presupposti previsti  dal  regime  forfettario.
Corrispondenti  criteri  si  applicano  per  l'ipotesi   inversa   di
passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello forfettario  di
cui ai commi da 171 a 173. 
  182. Nell'ipotesi di passaggio da un periodo di imposta soggetto al
regime forfettario dei commi da 171 a 173 ad un  periodo  di  imposta
soggetto a  regime  ordinario,  i  beni  strumentali  si  considerano
riconosciuti in base ai valori documentati dalle relative fatture  di
acquisto, diminuiti delle quote di ammortamento annuali, ed i beni di
magazzino in base ai valori delle fatture di acquisto piu' recenti. 
  183. In caso di passaggio dal regime forfettario alla disciplina di
determinazione dell'imposta sul valore  aggiunto  nei  modi  ordinari
l'imposta afferente  gli  acquisti  di  beni  risultanti  da  fatture
registrate nei periodi di imposta soggetti a tale  ultima  disciplina
e' ammessa in detrazione a condizione che i  beni  stessi  non  siano
stati consegnati o spediti nell'anno soggetto a  regime  forfettario;
l'imposta afferente gli acquisti di  servizi  risultanti  da  fatture
registrate nell'anno soggetto alla disciplina ordinaria e' ammessa in
detrazione a condizione che i corrispettivi non  siano  stati  pagati
nel corso di periodi soggetti a regime forfettario. 
  184. Con regolamento emanato ai sensi della legge 23  agosto  1988,
n. 400, e successive modificazioni, le disposizioni di cui  ai  commi
da 171 a 183  potranno  essere  modificate  o  integrate,  anche  per
particolari categorie di  soggetti,  per  tener  conto  di  specifici
aspetti dell'applicazione dell'imposta sul valore  aggiunto  e  delle
imposte  sui  redditi  e  comunque  dovranno  essere  adeguate   alla
progressiva applicazione degli studi di settore di  cui  all'articolo
62-bis del decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993,  n.  427,  e  successive
modificazioni. 
  185. Le disposizioni  dei  commi  da  165  a  184  si  applicano  a
decorrere dal 1 gennaio 1997. 
  186. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla  data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi al fine di riordinare, secondo criteri di  unitarieta'  e
coordinamento, la disciplina tributaria degli enti non commerciali in
materia di imposte  dirette  e  indirette,  erariali  e  locali,  nel
rispetto dell'autonomia impositiva degli enti locali. 
  187.  Il  riordino  della  disciplina  tributaria  degli  enti  non
commerciali e' informato ai seguenti principi e criteri direttivi: 
a) definizione della nozione  di  ente  non  commerciale,  conferendo
   rilevanza ad elementi di natura obiettiva  connessi  all'attivita'
   effettivamente esercitata; 
b) esclusione  dall'imposizione   dei   contributi   corrisposti   da
   amministrazioni pubbliche ad enti  non  commerciali,  aventi  fine
   sociale, per lo svolgimento convenzionato di attivita'  esercitate
   in conformita' ai propri fini istituzionali; 
c) esclusione dall'ambito dell'imposizione,  per  gli  enti  di  tipo
   associativo, da individuare con riferimento ad elementi di  natura
   obiettiva  connessi   all'attivita'   effettivamente   esercitata,
   nonche' sulla  base  di  criteri  statutari  diretti  a  prevenire
   fattispecie elu- sive, di talune cessioni di beni e prestazioni di
   servizi resi agli associati nell'ambito  delle  attivita'  proprie
   della vita associativa; 
d) esclusione da ogni  imposta  delle  raccolte  pubbliche  di  fondi
   effettuate occasionalmente, anche  mediante  offerta  di  beni  ai
   sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne
   di sensibilizzazione; 
e) previsione omogenea di regimi di imposizione semplificata ai  fini
   delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore  aggiunto  nei
   confronti degli enti non commerciali che hanno conseguito proventi
   da  attivita'  commerciali  entro  limiti  predeterminati,   anche
   mediante l'adozione di coefficienti o di imposte sostitutive; 
f) previsione, anche ai fini di contrastare  abusi  ed  elusioni,  di
   obblighi  contabili,  di  bilancio  o  rendiconto,  con  possibili
   deroghe giustificate dall'ordinamento  vigente,  differenziati  in
   relazione  alle  entrate  complessive,  anche  per   le   raccolte
   pubbliche di fondi di cui alla lettera d); previsione di  bilancio
   o rendiconto soggetto a  pubblicazione  e  a  controllo  contabile
   qualora  le  entrate  complessive  dell'ente  superino  i   limiti
   previsti in materia di imposte sui redditi; 
g)  previsione  di  agevolazioni  temporanee  per  le  operazioni  di
trasferimento di beni patrimoniali; 
h) previsione di un regime agevolato, semplificato e forfettario  con
   riferimento  ai  diritti  demaniali  sugli  incassi  derivanti  da
   rappresentazioni,  esecuzioni  o  radiodiffusione   di   opere   e
   all'imposta sugli spettacoli. 
  188. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla  data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi, al fine di disciplinare sotto il profilo  tributario  le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, attraverso  un  re-
gime unico al quale ricondurre anche le normative speciali esistenti. 
Sono fatte salve  le  previsioni  di  maggior  favore  relative  alle
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto  1991,  n.
266, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre  1991,  n.
381, e alle organizzazioni non  governative  di  cui  alla  legge  26
febbraio 1987, n. 49. 
  189. La disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di
utilita'  sociale  e'  informata  ai  seguenti  principi  e   criteri
direttivi: 
a) determinazione  di  presupposti  e   requisiti   qualificanti   le
   organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale,  escludendo
   dall'ambito dei soggetti ammessi gli enti pubblici e  le  societa'
   commerciali diverse da quelle cooperative, le fondazioni bancarie,
   i partiti politici, le organizzazioni sindacali,  le  associazioni
   di datori di lavoro e le associazioni di  categoria,  individuando
   le attivita' di interesse collettivo il  cui  svolgimento  per  il
   perseguimento di  esclusive  finalita'  di  solidarieta'  sociale,
   anche nei confronti dei propri soci, giustifica un regime  fiscale
   agevolato, e prevedendo il divieto di distribuire  anche  in  modo
   indiretto utili; 
b) previsione dell'automatica qualificazione come organizzazioni  non
   lucrative di utilita'  sociale  degli  organismi  di  volontariato
   iscritti nei registri istituiti dalle  regioni  e  dalle  province
   autonome, delle organizzazioni non governative riconosciute idonee
   ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle  cooperative
   sociali, con relativa previsione di una disciplina semplificata in
   ordine agli adempimenti formali, e differenziata e privilegiata in
   ordine alle agevolazioni previste, in ragione del  valore  sociale
   degli stessi; 
c) previsione, per l'applicazione del regime agevolato,  di  espresse
   disposizioni  statutarie  dirette  a  garantire  l'osservanza   di
   principi di trasparenza e di democraticitacon  possibili  deroghe,
   giustificate   dall'ordinamento   vigente,   in   relazione   alla
   particolare natura di taluni enti; 
d) previsione di misure dirette ad evitare abusi e fenomeni elusivi e
di specifiche sanzioni tributarie; 
e) previsione  della  detraibilita'  o  della   deducibilita'   delle
   erogazioni liberali effettuate, entro  limiti  predeterminati,  in
   favore delle organizzazioni non lucrative di  utilita'  sociale  e
   degli enti a regime equiparato; 
f) previsione di regimi agevolati, ai fini delle imposte sui redditi,
   per i proventi derivanti dall'attivita' di produzione o scambio di
   beni o di servizi, anche  in  ipotesi  di  attivita'  occasionali,
   purche' svolte in diretta attuazione degli scopi  istituzionali  o
   in diretta connessione con gli stessi; 
g) facolta' di prevedere agevolazioni per tributi diversi  da  quelli
di cui alla lettera f). 
  190. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro  e  della  previdenza
sociale e per  la  solidarieta'  sociale,  da  emanare  entro  il  31
dicembre 1997, e' istituito un organismo di controllo. 
  191.  L'organismo  di  controllo  opera  sotto  la  vigilanza   del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze  e
garantisce, anche con emissione di pareri e deliberazioni, l'uniforme
applicazione della normativa sui requisiti soggettivi  e  sull'ambito
di operativita' rilevante per gli enti di cui ai  commi  186  e  188.
Esso e' tenuto a presentare al Parlamento apposita relazione annuale. 
  192.  L'organismo  di  controllo  ha,  altresi',  il   compito   di
assicurare la tutela da abusi da parte di enti che svolgono attivita'
di  raccolta  di  fondi  e  di  sollecitazione  della  fede  pubblica
attraverso l'impiego dei mezzi di comunicazione. 
  193. Alle minori entrate  derivanti  dall'attuazione  delle  misure
previste dai commi 186 e 188, che  non  potranno  superare  lire  100
miliardi per l'anno 1997 e lire 300 miliardi  per  gli  anni  1998  e
1999, si  fa  fronte  mediante  quota  parte  dei  maggiori  introiti
derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 192. 
  194. E' istituito, per l'anno 1996, un contributo straordinario per
l'Europa, finalizzato all'adeguamento dei conti pubblici ai parametri
previsti dal Trattato di Maastricht. Per le definizioni, gli istituti
e quanto non espressamente previsto nei commi da 195 a  203,  valgono
le disposizioni del testo unico delle imposte sui  redditi  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  195. Soggetti passivi del contributo straordinario sono le  persone
fisiche di cui all'articolo 2, comma 1, del citato testo unico  delle
imposte sui redditi. Il contributo  e'  determinato  applicando  alla
base imponibile dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  per
l'anno 1996, ai sensi dell'articolo 3, comma 1,  del  predetto  testo
unico, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: 
a) fino a lire 7.200.000 0 per cento; 
b) oltre lire 7.200.000 fino a lire 20.000.000 1 per cento; 
c) oltre lire 20.000.000 fino a lire 50.000.000 1,5 per cento; 
d) oltre lire 50.000.000 fino a lire 100.000.000 2,5 per cento; 
e) oltre lire 100.000.000 3,5 per cento. 
  196. Dal contributo determinato ai sensi del comma 195 si 
  detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, i seguenti 
  importi:  a)  lire  40.000  per  il  coniuge  non   legalmente   ed
effettivamente 
  separato e per ciascuna delle persona indicate nella lettera c) del 
   comma 1 dell'articolo 12 del citato testo unico delle imposte sui 
   redditi, e lire 20.000 per ciascuno dei figli, affidati o 
   affiliati indicati nella lettera  b)  del  comma  1  dello  stesso
articolo 12; 
  b) lire 80.000, elevate a lire 180.000 per le persone fisiche che 
   per il periodo d'imposta 1996 fruiscono delle detrazioni per i 
   redditi di lavoro dipendente; la maggiorazione  e'  rapportata  al
periodo di lavoro o di pensione nell'anno. 
  197. Il contributo non e' comunque compensabile e non e' deducibile
ai fini della determinazione di alcuna imposta, tassa  o  contributo;
l'eventuale eccedenza, trattenuta dal sostituto  d'imposta  ai  sensi
del comma 198,  rispetto  all'importo  del  contributo  dovuto,  puo'
essere chiesta a  rimborso  ovvero  computata  in  diminuzione  dalle
imposte sui redditi dovute dal contribuente. 
  198.  Il  contributo  straordinario,  al  netto   dell'importo   da
trattenere ai sensi del  comma  199,  deve  essere  versato,  con  le
modalita' stabilite con decreto del Ministro delle  finanze,  in  due
rate di uguale importo, nei termini previsti rispettivamente  per  il
versamento a saldo dell'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche
relativa all'anno 1996 e per il versamento a titolo di acconto  della
seconda o unica rata di detta  imposta  relativa  all'anno  1997.  La
liquidazione,  il  conguaglio  e  la  comunicazione  dei   dati   del
contributo straordinario dovuto ai  sensi  del  presente  comma  sono
effettuate anche  dai  soggetti  che  prestano  l'assistenza  fiscale
avvalendosi delle procedure previste dall'articolo 78 della legge  30
dicembre 1991, n. 413. Si applicano, inoltre, in quanto  compatibili,
le disposizioni dell'articolo 15,  secondo  comma,  lettera  a),  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  597,
come sostituito dal decreto-legge 5 marzo  1986,  n.  57,  convertito
dalla legge 18 aprile 1986, n. 121, con il quale si  prevede  che  il
versamento non e' dovuto se di importo non superiore a lire 20.000. 
  199. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente  ed  ai  redditi
assimilati di cui all'articolo 47, comma 1,  lettere  a)  e  d),  del
citato testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  il  contributo  e'
trattenuto, in rate di uguale  importo,  dai  soggetti  di  cui  agli
articoli 23 e 29 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti
nei periodi di paga compresi tra marzo e novembre 1997 ed e'  versato
con le modalita' previste per  le  ritenute  sui  redditi  di  lavoro
dipendente; gli importi che non trovano capienza nella retribuzione o
nel compenso del periodo di paga sono trattenuti sulle retribuzioni e
sui compensi corrisposti nel periodo di  paga  successivo.  L'importo
che non e' stato trattenuto per cessazione del rapporto di  lavoro  o
per  incapienza  delle  retribuzioni  deve  essere  comunicato   agli
interessati che provvedono al versamento entro il 15 dicembre 1997. 
  200. Nel caso in cui i  soggetti  che  operano  le  ritenute  sulle
retribuzioni o sui compensi corrisposti a decorrere dal mese di marzo
1997 siano diversi da quelli che, per l'anno 1996,  hanno  rilasciato
il certificato previsto dai commi  2  e  3  dell'articolo  7-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
introdotto dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473,  si  applicano  le
modalita'  previste  dal  comma  198.  E'  fatta  salva  la  facolta'
dell'interessato di ottenere dal sostituto di imposta per l'anno 1997
l'applicazione delle disposizioni del  comma  199,  previa  consegna,
entro  il  mese  di  febbraio  1997,  del  predetto  certificato,  in
originale o in copia.