IL SUB COMMISSARIO
            PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996
    (art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, ordinanza D.P.C.
   25 giugno 1996 n. 2449, Ordinanza P.G.R. 28 giugno 1996, n. 4).
   Vista  l'ordinanza  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno  1996  con
la  quale  il  Presidente  della  Giunta  regionale e' stato nominato
Commissario delegato  per  gli  interventi  conseguenti  agli  eventi
alluvionali del 19 giugno 1996, e in particolare l'art. 1 comma 4 che
prevede  la  nomina  di  un  sub  -  Commissario  per  l'espletamento
dell'incarico;
   Vista l'ordinanza commissariale n.  4  del  28  giugno  1996,  che
nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli, sub Commissario
per   l'assolvimento  degli  adempimenti  attribuiti  al  Commissario
delegato dalla suddetta ordinanza della presidenza del Consiglio  dei
Ministri  n.  2449,  con  tutti  i  poteri  amministrativi  e tecnici
concernenti gli atti di  urgenza,  nonche'  con  la  possibilita'  di
sostituire  il  Commissario delegato, nella pienezza dei suoi poteri,
in caso di assenza o impedimento di questo;
   Visto il piano degli interventi infrastrutturali di emergenza e di
prima   sistemazione   idrogeologica,   approvato    con    ordinanza
commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale si opera altresi'
l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi stessi;
   Vista la presa d'atto del suddetto Piano da parte del Dipartimento
della protezione civile, intervenuta in data 17 luglio 1996;
   Vista  la  ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 con la
quale si approva la integrazione e parziale rimodulazione del  Piano,
anche  in  base  alle  segnalazioni  fornite  dal  Dipartimento della
protezione civile contestualmente alla presa d'atto di cui  al  punto
precedente;
   Vista l'ulteriore presa d'atto in data 1 agosto 1996;
   Vista  l'ordinanza  commissariale  n.  14  del  19 luglio 1996 che
approva il  disciplinare  per  gli  interventi  compresi  nel  Piano,
vincolandone   all'osservanza  gli  enti  attuatori,  allo  scopo  di
coordinare e conformare le attivita' di questi e consentendo cosi' su
di esse le necessarie forme di controllo  da  parte  del  Commissario
delegato;
   Considerata,  nel medesimo quadro di coordinamento e controllo, la
necessita' di rendere omogenee le procedure per la stipulazioine  dei
contratti  di  appalto  dei  singoli  interventi  da parte degli enti
attuatori;
   Considerata inoltre la particolare necessita' di un  controllo  da
parte del Commissario delegato sulle attivita' di realizzazione degli
interventi,  stante  che  la  celerita'  con cui questi devono essere
realizzati e il vincolo alla copertura finanziaria  per  ciascuno  di
essi prevista hanno imposto condizioni e procedure particolari per la
loro  attuazione  quali:  la trattativa privata per l'affidamento dei
lavori, l'obbligo del rispetto dei tempi per il  completamento  delle
opere  (9  mesi  dalla consegna dei lavori) e il divieto di revisione
dei prezzi;
   Visto  lo  schema  di contratto elaborato dai tecnici dell'ufficio
commissariale di Pietrasanta  in  collaborazione  con  rappresentanti
degli enti attuatori;
   ritenuto  di  approvare tale schema di contratto che e' allegato a
far parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
   Valutata dunque la necessita' di vincolare gli enti  attuatori  al
rispetto  dello  schema  suddetto nella stipulazione dei contratti di
appalto, con possibilita' di singole, specifiche e motivate  deroghe,
da comunicarsi all'Ufficio commissariale di Pietrasanta;
   Ritenuto  di  escludere  dalla  facolta'  di deroga le parti dello
schema di contratto direttamente attuative delle disposizioni del Pi-
ano  degli  interventi  e  del  Disciplinare  di  cui   all'Ordinanza
commissariale  n.  4/1996, e comunque quelle concernenti l'esclusione
di  ogni  forma  di  revisione  dei  prezzi;  la  devoluzione   delle
controversie al giudice ordinario, previo esperimento delle procedure
di  cui all'art. 31-bis L. 109/94 come modif. da L. 216/95; l'obbligo
di ultimare i lavori entro 9 mesi dalla consegna, che  deve  avvenire
entro e non oltre il 29 settembre 1996;
   Ritenuto  di  stabilire  che  le deroghe debbano essere comunicate
dall'ente attuatore all'atto della  deliberazione  con  la  quale  si
autorizza  la  stipulazione  del contratto, e che, nel termine di tre
giorni dal ricevimento, l'Ufficio commissariale di  Pietrasanta  puo'
formulare osservazioni cui l'ente e' tenuto ad attenersi;
   Ritenuto  altresi'  di  stabilire  che il mancato adeguamento alle
osservazioni dell'Ufficio commissariale da parte dell'ente possa  dar
luogo  ad  interventi  sostitutivi  come  previsti  dal  Disciplinare
approvato con Ordinanza commisariale n. 14/1996;
                               Ordina:
   1) E' approvato lo schema di contratto di appalto;  elaborato  dal
gruppo   tecnico   dell'Ufficio   commissariale   di  Pietrasanta  in
collaborazione con i tecnici degli altri enti attuatori, e allegato a
far parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.
   2) Gli enti attuatori sono tenuti al rispetto del suddetto  schema
nella  stipulazione  dei  contratti,  salvo  la  facolta' di singole,
specifiche   e   motivate   deroghe   da   comunicarsi    all'Ufficio
commissariale di Pietrasanta.
   3)  Sono escluse dalla facolta' di deroga le parti dello schema di
contratto direttamente attuative delle disposizioni del  Piano  degli
interventi  e  del  Disciplinare  di  cui  all'Ordinanza n. 4/1996, e
comunque quelle concernenti l'esclusione di ogni forma  di  revisione
dei  prezzi;  la devoluzione delle controversie al giudice ordinario,
previo esperimento delle procedure   ex art. 31-bis  L.  109/94  come
modif.  da  L.  216/93;  l'obbligo  di ultimare i lavori entro 9 mesi
dalla consegna, che deve avvenire entro e non oltre il  29  settembre
1996.
   4)   Le   comunicazioni   dovranno   essere   inviate  all'Ufficio
commissariale di Pietrasanta all'atto  della  deliberazione  con  cui
l'ente autorizza la stipulazione del contratto.
   5)  Nel  termine di tre giorni dal ricevimento della comunicazione
l'Ufficio commissariale puo'  formulare  osservazioni  cui  gli  enti
attuatori sono tenuti ad adeguarsi.
   6)   Il   mancato   adeguamento   alle  osservazioni  dell'Ufficio
commissariale puo' comportare interventi  sostitutivi  come  previsti
nel Disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/1996.
   7) La presente ordinanza e' comunicata agli enti attuatori.
                                       Il sub commissario: FONTANELLI