Art. 7. Gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis 1. Il termine previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis, e' prorogato al 31 gennaio 1998. La Carbosulcis S.p.a. mantiene le funzioni di gestione temporanea per un periodo non superiore a due anni. 2. Alle risorse finanziarie necessarie per la gestione delle attivita' di cui al comma 1, la Carbosulcis S.p.a. provvede, in aggiunta all'utilizzo dei mezzi propri, con: a) le risorse rinvenienti dalla medesima societa', accantonate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni, per la restituzione dei contributi ricevuti ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 752 del 1982, per i quali pertanto non e' piu' adottato alcun piano di recupero; b) una quota pari all'80 per cento delle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 29 marzo 1985, n. 110, comprensive degli interessi complessivamente maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la parte non ancora utilizzata destinata alla costruzione in Sardegna del centro di ricerca di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 27 giugno 1985, n. 351. La rimanente quota del 20 per cento delle risorse suddette resta nelle disponibilita' della societa' costituita ai sensi della citata legge n. 351 del 1985, per il conseguimento degli scopi sociali. Le somme di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato dai soggetti detentori per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede a stabilire i criteri e le modalita' di rendicontazione delle somme assegnate alla Carbosulcis S.p.a. ai sensi del comma 2. 4. La presa in consegna delle strutture minerarie da parte del nuovo concessionario individuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, nonche' l'assunzione di tutto il personale in forza alla Carbosulcis S.p.a., deve attuarsi non oltre trenta giorni dal momento del rilascio delle autorizzazioni, necessarie per l'apertura dei cantieri e per la realizzazione degli impianti. Riferimenti normativi Comma 1: - L'art. 9 del D.P.R. 28 gennaio 1994, (Attuazione del piano di disinquinamento del territorio del Sulcis-Iglesiente) e' il seguente: "Art. 9 (Gestione temporanea). - 1. Fino alla presa in consegna delle strutture minerarie da parte del concessionario, da attuarsi entro trenta giorni dalla stipula della presente concessione e comunque per un periodo massimo di nove mesi dalla data del presente decreto, l'attuale gestione delle miniere carbonifere del Sulcis, di cui ai decreti dell'assessore all'industria della regione autonoma della Sardegna del 12 agosto 1982, 17 agosto 1986 e 4 febbraio 1992, proseguira', con il mantenimento degli attuali livelli occupazionali". Comma 2: - Gli articoli 9, 10 e 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 (Norme per l'attuazione della politica mineraria) sono i seguenti: "Art. 9. - Ai titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazioni nelle aree dichiarate indiziate ai sensi degli articoli 5 e 6 (e riguardanti le sostanze minerali di cui al secondo comma dell'articolo 2) i quali presentino programmi di ricerca e sviluppo giudicati idonei con le modalita' di cui al penultimo comma dell'articolo 3, sono concessi contributi nella misura massima del 70 per cento delle spese afferenti a: a) studi e rilievi di dettaglio geogiacimentologici, minerari, minerallurgici, topografici, geofisici e geochimici; b) lavori di ricerca mediante scavi a giorno, trincee, trivellazioni, gallerie, pozzi e fornelli; c) opere stradali, impianti igienico-sanitari e costruzioni per l'espletamento degli altri servizi inerenti all'attivita' di ricerca; d) opere infrastrutturali, quali impianti di cabine elettriche di trasformazione con relative linee di allacciamento, di compressori d'aria, di perforazione, di trasporto ed estrazione, di eduzione dell'acqua, di ventilazione e simili, nonche' loro ampliamento e rammodernamento; e) altri lavori necessari al compimento dell'attivita' mineraria, quali operazioni di bonifica, di disboscamento, di difesa del territorio e simili. Le spese per le opere di cui al comma precedente sono ammissibili a contributo nella misura strettamente adeguata, all'effettiva entita' della ricerca. Dal computo delle spese indicate nel primo comma sono escluse le quote inerenti alle spese generali dell'impresa che chiede il contributo, eccettuate quelle relative alla direzione tecnica. I contributi sono concessi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere o qualora l'intervento ricada nei rispettivi territori d'intesa con i competenti organi delle regioni a statuto speciale. L'ufficio distrettuale delle miniere controlla la rispondenza delle opere eseguite al piano tecnico-finanziario di cui al primo comma, nonche' la congruita' delle spese sostenute. Eventuali varianti di ordine tecnico al piano tecnico-finanziario, che non comportino aumento della spesa totale di ricerca cui e' commisurato il contributo, sono approvate dall'ingegnere capo del distretto minerario, o dai competenti organi delle regioni a statuto speciale. I pagamenti sono disposti in base a stati di avanzamento dei lavori. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, la erogazione di anticipazioni in misura non superiore al 20 per cento della quota annua del contributo deliberato da recuperare in sede di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori". "Art. 10. - Qualora la ricerca si concluda con esito positivo e dia luogo ad attivita' di produzione, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello del tesoro, sono determinati il piano e le modalita' di recupero del contributo, anche per i casi di concessione di coltivazione accordata a persona diversa dal ricercatore e di cessione della concessione stessa. La data effettiva d'inizio delle attivita' di produzione deve essere comunicata dal concessionario all'autorita' mineraria entro dieci giorni a pena di decadenza. Il recupero del contributo ha inizio a partire dal terzo anno successivo alla data iniziale dell'attivita' di produzione. Gli interessi, nella misura del 50 per cento del tasso ufficiale di sconto, decorrono dalla data iniziale dell'attivita' di produzione. Il concessionario che non provvede al pagamento secondo le modalita' stabilite nel decreto di concessione del contributo puo' essere dichiarato decaduto dalla concessione di coltivazione". "Art. 11. - Il pagamento di cui all'articolo 10, quarto comma, e' sospeso a richiesta del concessionario nel caso di sospensione dei lavori autorizzata ai sensi dell'art. 26 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, integrato dal D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, nonche' nel caso in cui le attivita' di coltivazione diano luogo a perdite di gestione, ai sensi del successivo art. 15. Le modalita' di recupero dei pagamenti sospesi sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro". - La lettera m), comma 1, art. 1, della legge 29 marzo 1985, n. 110 (Utilizzazione delle disponibilita' residue sul Fondo investimenti e occupazione (F10) nell'ambito del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso per l'anno 1984) e' la seguente: "1. Al fine del sostegno degli investimenti nei settori produttivi e infrastrutturali, le residue risorse del "Fondo investimenti e occupazione" relativo all'anno 1984, pari a 1.684,5 miliardi di lire, sono ripartite come segue: a)-l) (omissis); m) 55 miliardi per l'avvio di centri di ricerca nel Mezzogiorno in ragione di 35 miliardi alla CIRA S.p.a. per la realizzazione del Centro di ricerche aerospaziali, di 10 miliardi all'ENI per il Centro di ricerca sul carbone in Sardegna, di 10 miliardi all'EFIM per il Centro di ricerca sull'alluminio e sulle nuove leghe in Sardegna". - La lettera a), comma 1, art. 5, della legge 27 giugno 1985, n. 351 (Norme per la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis) (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1985, n. 166) e' la seguente: "1. L'ENI, l'ENEL e l'ENEA sono autorizzati a costituire una Societa' per azioni avente la finalita' di sviluppare tecnologie innovative e avanzate nella utilizzazione del carbone (arricchimento, tecniche di combustione, liquefazione, gasificazione, carbochimica ecc.) attraverso: a) la costituzione in Sardegna del centro di ricerca di cui all'art. 1, lettera m), della legge 9 marzo 1985, n. 110". Comma 4: - Il D.P.R. 28 gennaio 1994 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1994, n. 56.