Art. 7.
      Gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis
 1.  Il  termine  previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 56 del 9 marzo 1994, per  la  gestione  temporanea  delle  miniere
carbonifere   del  Sulcis,  e'  prorogato  al  31  gennaio  1998.  La
Carbosulcis S.p.a. mantiene le funzioni di gestione temporanea per un
periodo non superiore a due anni.
 2.  Alle  risorse  finanziarie  necessarie  per  la  gestione  delle
attivita'  di  cui  al  comma  1,  la Carbosulcis S.p.a. provvede, in
aggiunta all'utilizzo dei mezzi propri, con:
  a) le risorse rinvenienti dalla medesima societa',  accantonate  ai
sensi  degli  articoli  10 e 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e
successive modificazioni, per la restituzione dei contributi ricevuti
ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 752 del  1982,  per  i
quali pertanto non e' piu' adottato alcun piano di recupero;
  b)  una  quota  pari  all'80  per  cento  delle  risorse  derivanti
dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera
m),  della  legge  29 marzo 1985, n. 110, comprensive degli interessi
complessivamente maturati alla data di entrata in vigore del presente
decreto,  per  la  parte  non  ancora   utilizzata   destinata   alla
costruzione  in Sardegna del centro di ricerca di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera a), della legge 27 giugno 1985, n. 351. La rimanente
quota  del  20  per  cento  delle  risorse   suddette   resta   nelle
disponibilita'  della societa' costituita ai sensi della citata legge
n. 351 del 1985, per il conseguimento degli scopi sociali.  Le  somme
di  cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato dai soggetti detentori per essere riassegnate con  decreto  del
Ministro del tesoro, ad apposito capitolo da istituire nello stato di
previsione  della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
 3. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  si  provvede a
stabilire i criteri e le modalita'  di  rendicontazione  delle  somme
assegnate alla Carbosulcis S.p.a. ai sensi del comma 2.
 4. La presa in consegna delle strutture minerarie da parte del nuovo
concessionario  individuato ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica  28  gennaio  1994,  nonche'  l'assunzione  di  tutto   il
personale  in  forza alla Carbosulcis S.p.a., deve attuarsi non oltre
trenta  giorni  dal  momento  del  rilascio   delle   autorizzazioni,
necessarie  per  l'apertura dei cantieri e per la realizzazione degli
impianti.
          Riferimenti normativi
          Comma 1:
            - L'art. 9 del D.P.R. 28 gennaio  1994,  (Attuazione  del
          piano     di    disinquinamento    del    territorio    del
          Sulcis-Iglesiente) e' il seguente:
            "Art.  9  (Gestione  temporanea). - 1. Fino alla presa in
          consegna   delle   strutture   minerarie   da   parte   del
          concessionario,  da  attuarsi  entro  trenta  giorni  dalla
          stipula  della  presente  concessione  e  comunque  per  un
          periodo  massimo  di  nove  mesi  dalla  data  del presente
          decreto, l'attuale gestione delle miniere  carbonifere  del
          Sulcis,  di  cui  ai  decreti  dell'assessore all'industria
          della regione autonoma della Sardegna del 12  agosto  1982,
          17  agosto  1986  e  4  febbraio  1992, proseguira', con il
          mantenimento degli attuali livelli occupazionali".
          Comma 2:
            - Gli articoli 9, 10 e 11 della legge 6 ottobre 1982,  n.
          752  (Norme per l'attuazione della politica mineraria) sono
          i seguenti:
            "Art. 9. - Ai  titolari  di  permessi  di  ricerca  o  di
          concessioni di coltivazioni nelle aree dichiarate indiziate
          ai  sensi  degli  articoli 5 e 6 (e riguardanti le sostanze
          minerali di cui al secondo comma dell'articolo 2)  i  quali
          presentino programmi di ricerca e sviluppo giudicati idonei
          con le modalita' di cui al penultimo comma dell'articolo 3,
          sono  concessi  contributi  nella misura massima del 70 per
          cento delle spese afferenti a:
             a) studi e  rilievi  di  dettaglio  geogiacimentologici,
          minerari,    minerallurgici,   topografici,   geofisici   e
          geochimici;
             b) lavori di ricerca mediante scavi a  giorno,  trincee,
          trivellazioni, gallerie, pozzi e fornelli;
             c)   opere   stradali,   impianti   igienico-sanitari  e
          costruzioni per l'espletamento degli altri servizi inerenti
          all'attivita' di ricerca;
             d) opere  infrastrutturali,  quali  impianti  di  cabine
          elettriche   di   trasformazione   con  relative  linee  di
          allacciamento, di compressori d'aria, di  perforazione,  di
          trasporto   ed   estrazione,  di  eduzione  dell'acqua,  di
          ventilazione  e  simili,   nonche'   loro   ampliamento   e
          rammodernamento;
             e)  altri  lavori necessari al compimento dell'attivita'
          mineraria, quali operazioni di bonifica, di  disboscamento,
          di difesa del territorio e simili.
            Le  spese  per  le  opere di cui al comma precedente sono
          ammissibili  a   contributo   nella   misura   strettamente
          adeguata, all'effettiva entita' della ricerca.
            Dal  computo  delle  spese  indicate nel primo comma sono
          escluse le quote inerenti alle spese generali  dell'impresa
          che  chiede  il contributo, eccettuate quelle relative alla
          direzione tecnica.
            I contributi  sono  concessi  con  decreto  del  Ministro
          dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, sentito
          il Consiglio superiore delle miniere o qualora l'intervento
          ricada nei rispettivi territori d'intesa con  i  competenti
          organi delle regioni a statuto speciale.
            L'ufficio   distrettuale   delle   miniere  controlla  la
          rispondenza    delle    opere     eseguite     al     piano
          tecnico-finanziario  di  cui  al  primo  comma,  nonche' la
          congruita' delle spese sostenute.
            Eventuali   varianti   di   ordine   tecnico   al   piano
          tecnico-finanziario, che non comportino aumento della spesa
          totale di ricerca cui e' commisurato  il  contributo,  sono
          approvate  dall'ingegnere  capo  del distretto minerario, o
          dai competenti organi delle regioni a statuto speciale.
            I pagamenti sono disposti in base a stati di  avanzamento
          dei lavori.
            Il    Ministro    dell'industria,    del    commercio   e
          dell'artigianato puo'  disporre,  previa  presentazione  di
          apposita  fidejussione,  la  erogazione di anticipazioni in
          misura non superiore al 20 per cento della quota annua  del
          contributo deliberato da recuperare in sede di liquidazione
          degli stati di avanzamento dei lavori".
            "Art.  10.  -  Qualora  la  ricerca si concluda con esito
          positivo e  dia  luogo  ad  attivita'  di  produzione,  con
          decreto   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato, di concerto con quello del  tesoro,  sono
          determinati  il  piano  e  le  modalita'  di  recupero  del
          contributo, anche per i casi di concessione di coltivazione
          accordata a persona diversa dal ricercatore e  di  cessione
          della concessione stessa.
            La  data effettiva d'inizio delle attivita' di produzione
          deve essere  comunicata  dal  concessionario  all'autorita'
          mineraria entro dieci giorni a pena di decadenza.
            Il  recupero del contributo ha inizio a partire dal terzo
          anno  successivo  alla  data  iniziale  dell'attivita'   di
          produzione.  Gli  interessi,  nella misura del 50 per cento
          del  tasso  ufficiale  di  sconto,  decorrono  dalla   data
          iniziale dell'attivita' di produzione.
            Il  concessionario  che non provvede al pagamento secondo
          le modalita'  stabilite  nel  decreto  di  concessione  del
          contributo    puo'   essere   dichiarato   decaduto   dalla
          concessione di coltivazione".
            "Art. 11. - Il pagamento di cui all'articolo  10,  quarto
          comma,  e'  sospeso a richiesta del concessionario nel caso
          di sospensione dei lavori autorizzata ai sensi dell'art. 26
          del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, integrato dal  D.P.R.  28
          giugno  1955,  n. 620, nonche' nel caso in cui le attivita'
          di coltivazione diano luogo a perdite di gestione, ai sensi
          del successivo  art.  15.  Le  modalita'  di  recupero  dei
          pagamenti sospesi sono determinate con decreto del Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di
          concerto con il Ministro del tesoro".
            - La lettera m), comma 1, art. 1, della  legge  29  marzo
          1985,  n.   110 (Utilizzazione delle disponibilita' residue
          sul Fondo investimenti e occupazione (F10) nell'ambito  del
          Fondo  occorrente  per  far  fronte  ad oneri dipendenti da
          provvedimenti legislativi in corso per l'anno 1984)  e'  la
          seguente:  "1.  Al fine del sostegno degli investimenti nei
          settori produttivi e infrastrutturali, le  residue  risorse
          del  "Fondo  investimenti  e occupazione" relativo all'anno
          1984, pari a 1.684,5 miliardi di lire, sono ripartite  come
          segue:
             a)-l) (omissis);
             m)  55  miliardi  per  l'avvio  di centri di ricerca nel
          Mezzogiorno in ragione di 35 miliardi alla CIRA S.p.a.  per
          la realizzazione del Centro di ricerche aerospaziali, di 10
          miliardi  all'ENI  per  il Centro di ricerca sul carbone in
          Sardegna, di 10 miliardi all'EFIM per il Centro di  ricerca
          sull'alluminio e sulle nuove leghe in Sardegna".
            -  La  lettera a), comma 1, art. 5, della legge 27 giugno
          1985, n.   351  (Norme  per  la  riattivazione  del  bacino
          carbonifero   del   Sulcis)   (pubblicata   nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 luglio 1985,  n.  166)  e'  la  seguente:  "1.
          L'ENI,  l'ENEL  e  l'ENEA sono autorizzati a costituire una
          Societa' per  azioni  avente  la  finalita'  di  sviluppare
          tecnologie  innovative  e  avanzate nella utilizzazione del
          carbone   (arricchimento,    tecniche    di    combustione,
          liquefazione, gasificazione, carbochimica ecc.) attraverso:
             a)  la costituzione in Sardegna del centro di ricerca di
          cui all'art.  1, lettera m), della legge 9 marzo  1985,  n.
          110".
          Comma 4:
            -  Il D.P.R. 28 gennaio 1994 e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 9 marzo 1994, n. 56.