Art. 9. Disposizioni diverse in materia di personale ed in materia previdenziale 1. Al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modifiche: all'articolo 16, il comma 7 e l'ultimo periodo del comma 14, sono soppressi; all'articolo 16, comma 14, secondo periodo, le parole: "30 settembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1995" e le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1995"; all'articolo 18, comma 1, le parole: "ad esclusione di quanto previsto all'articolo 3 del decreto medesimo" sono soppresse. All'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335: al terzo periodo le parole: "membri medesimi" vanno interpretate intendendosi riferite anche ai membri collocati fuori ruolo e dopo le parole: "di altre Amministrazioni dello Stato" sono aggiunte le seguenti: ", enti ed organi pubblici". All'articolo 3, comma 3, lettera d), della citata legge n. 335 del 1995, dopo le parole: "con funzioni di coordinamento" sono aggiunte le seguenti: "nonche' adozione di misure anche organizzative e funzionali intese a rendere piu' incisiva ed efficace la difesa diretta dell'Amministrazione nelle controversie giurisdizionali in materia di invalidita' civile, pensionistica, ivi compresa quella di guerra. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, dopo le parole: "del Ministro del lavoro e della previdenza sociale" sono aggiunte le seguenti: ", di concerto con il Ministro del tesoro.". La rappresentanza di parte datoriale nel consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), fissata in dodici membri dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e' ripartita tra due rappresentanti delle regioni, due delle province, uno dei comuni ed uno delle aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n.. 142, tre del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due del Ministero del tesoro ed uno del Ministero dell'interno. 2. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, ovvero dalla sua sottoscrizione, il personale degli enti di cui all'elenco A puo' optare perla permanenza nel pubblico impiego. Ad esso si applicano le norme della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni." La opzione di cui al citato articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 509 del 1994, gia' esercitata alla data di entrata in vigore del presente decreto, puo' essere revocata entro il 31 ottobre 1996, ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il suo esercizio, da parte del personale che non abbia trovato collocazione presso le pubbliche amministrazioni. Fino alla scadenza dei predetti termini per l'esercizio della revoca il personale continua a prestare servizio presso i rispettivi enti. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e' aggiunto il seguente periodo: "Il dipendente addetto all'ufficio legale dell'ente all'atto di trasformazione in persona giuridica privata, conserva l'iscrizione nell'apposito elenco speciale degli avvocati e procuratori se e fino a quando duri il rapporto di lavoro e la collocazione presso l'ufficio legale predetto.". Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, fino a quando non sia intervenuta l'approvazione dello statuto previsto dal successivo articolo 3, comma 2, lettera a), hanno facolta' di revocare la deliberazione di trasformazione in enti privatizzati con le stesse procedure e modalita' previste dall'articolo 1 del citato decreto legislativo n 509 del 1994, per tale deliberazione. La revoca ha effetto di ripristino della previgente natura giuridica. 3. Il gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che affluisce al capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, istituito ai sensi dell'articolo 20 della citata legge, si interpreta come destinato alle finalita' di promozione e sviluppo della cooperazione previste al medesimo articolo 11. 4. Le somme erogate dalla Comunita' europea quali contributi per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed assegnate sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, qualora non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza, potranno esserlo in quello successivo. Le somme stanziate sul capitolo 8032 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno esserlo fino al terzo esercizio successivo. Le somme stanziate sul capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno esserlo in quello successivo. 5. Fino al 31 dicembre 1998, la commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, puo' avvalersi, fino ad un limite di venti unita', di dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenzasociale, di amministrazioni dello Stato o enti pubblici che svolgano la propria attivita' nelle materie di pertinenza della commissione. I predetti dipendenti, ivi compreso il personale con qualifica di dirigente, sono collocati, con l'assenso degli interessati, in posizione di comando o di distacco. Gli oneri relativi al trattamento economico previsto dagli ordinamenti di appartenenza restano a carico delle amministrazioni di provenienza, unitamente a quelli dei componenti della precedente commissione di vigilanza, gia' collocati fuori ruolo, che assumono la qualifica di esperti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 8 agosto 1995, n. 335. La predetta commissione puo' altresi' effettuare, con contratti a tempo determinato, assunzioni dirette disciplinate dalle norme di diritto privato, in misura non superiore a dieci unita'. 6. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993; n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, gli ultimi due periodi sono soppressi. 7. La Commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 26 della legge 12 agosto 1977, n. 675; e successive integrazioni e modificazioni, e' integrata da due rappresentanti dei datori di lavoro e da due rapprestanti dei lavoratori. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La commissione dura in carica tre anni". 8. Il personale gia' dipendente dall'ente "Colombo 92" ed in servizio alla data del 31 dicembre 1994 presso la gestione di liquidazione dell'ente medesimo viene trasferito a decorrere dal 1 luglio 1995, alle dipendenze del comune di Genova e collocato in apposito ruolo ad esaurimento del comune medesimo, con applicazione del trattamento economico e giuridico del personale del comparto regioni-autonomie locali, per essere prioritariamente utilizzato nella gestione del complesso immobiliare trasferito al comune di Genova ai sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579. Alla relativa spesa si provvede con le entrate derivanti dalla predetta gestione. 9. Con effetto fino al 31 dicembre 1997, le commissioni regionali per l'impiego dei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono deliberare l'elevazione dell'eta' massima prevista per la stipula del contratto di formazione e lavoro. 10. Ai componenti e ai segretari della commissione tecnica di cui all'articolo, 8, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, spetta per la partecipazione alle riunioni della commissione medesima un gettone di presenza il cui importo e modalita' di erogazione sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Per l'espletamento dei compiti assegnati alla predetta commissione compete, altresi', ai propri componenti il trattamento economico di missione secondomodalita' e misure fissate dalla vigente normativa per il dirigente generale C delle amministrazioni dello Stato. Al relativo onere nonche' a quello per spese connesse ad attivita' di studio e ricerca funzionali ai compiti attribuiti alla commissione predetta e da quest'ultima deliberate, complessivamente previsti in lire 106 milioni annui, si provvede a carico dello stanziamento iscritto nel capitolo 4603 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 11. Per gli adempimenti assicurativi connessi all'attuazione di progetti di lavori socialmente utili da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso le proprie strutture, gli oneri sono a carico del Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo di lire 3 miliardi. 12. Per la realizzazione di specifici progetti il personale assunto ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, con qualifica di esperto o direttore, puo' essere temporaneamente impiegato anche presso altre agenzie per l'impiego ovvero presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Gli oneri relativi al trattamento economico rimangono a carico delle agenzie di provenienza, mentre quelli connessi con le indennita' e il rimborso spese per le missioni sono a carico dell'agenzia per l'impiego o del Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso cui viene effettuata la prestazione. 13. Lo stanziamento del capitolo 1089 dello stato di previsione del Ministero dei beni culturali ed ambientali puo' essere utilizzato anche per la copertura di spese per la realizzazione dei progetti, promossi dal medesimo Ministero, di lavori socialmente utili mediante lavoratori che percepiscono il trattamento di disoccupazione speciale o il sussidio di cui agli articoli 1, comma 5, e 3. 14. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, le parole: "di lire 5 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "di lire 7 miliardi e 700 milioni". 15. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n. 427, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ne' sono dovuti interessi". 16. All'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' aggiunto il seguente comma: "3-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono altresi' destinate alla promozione di nuove cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sulla base di un programma definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni nazionali operanti nel settore. I benefici sono concessi, nella misura di cui all'articolo 1, comma 3, per ogni lavoratore dipendente o socio lavoratore, che non goda dei benefici di cui all'articolo 4, comma 3, della predetta legge. Le domande per la concessione del beneficio sono presentate all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, competente per territorio.". 17. All'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvalga di agenzie specializzate ed appositamente autorizzate a tal fine.". 18. Al fine di consentire l'espletamento delle attivita' connesse alle rispettive funzioni, la presidente e la vice presidente della Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, e il vice presidente del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, hanno diritto a fruire, previa documentazione, nel limite di sei giorni mensili di permessi retribuiti, qualora siano dipendenti del settore privato o di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. 19. I contratti stipulati con i direttori e con il personale delle agenzie regionali per l'impiego di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 sono rinnovati ovvero prorogati fino alla riforma organica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e comunque non oltre il 31 dicembre 1997. Alle medesime date e' differita, per la predetta Amministrazione, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. 20. All'articolo 47 comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' il compenso corrisposto ai lavoratori impegnati, per effetto di specifiche disposizioni normative, in lavori socialmente utili". 21. I lavoratori che a decorrere dal 1 dicembre 1994 abbiano prestato attivita' lavorativa con contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'ente "Poste italiane", hanno diritto di precedenza nei termini e alle condizioni delle norme contrattuali e di apposito accordo con le organizzazioni sindacali, in caso di assunzioni a tempo indeterminato da parte dell'ente "Poste italiane" per la stessa qualifica e/o mansione fino alla data del 31 dicembre 1996; i lavoratori interessati debbono manifestare la volonta' di esercitare tale diritto entro il 30 novembre 1996. Le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'ente "Poste italiane", a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto. 22. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, dopo le parole: "degli istituti di ogni ordine e grado" sono aggiunte le seguenti: "degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato". 23. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, si interpreta nel senso che la previgente normativa continua a trovare applicazione esclusivamente per il numero di unita' indicato negli accordi sindacali di cui al medesimo comma. 24. Ai componenti dei Comitati di valutazione dei progetti presentati per il finanziamento nell'ambito della programmazione comunitaria del Fondo sociale europeo per gli anni 1994-1999, ovvero di proroga della precedente programmazione per gli anni 1990-1993, per i programmi operativi gestiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di altre Amministrazioni centrali dello Stato, spetta per la partecipazione alle riunioni un gettone di presenza il cui importo e modalita' di erogazione sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Sono fatti salvi i provvedimenti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale adottati precedentemente in materia. Ai componenti dei predetti Comitati spetta altresi' il trattamento di missione secondo modalita' e misure fissate dalla vigente normativa per il dirigente generale C delle Amministrazioni dello Stato. Gli oneri relativi alla presente disposizione fanno carico alle linee finanziarie di assistenza tecnica previste per i programmi operativi del Fondo sociale europeo relativi alle programmazioni citate e, per la quota a carico del finanziamento nazionale, alla gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per accesso al Fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni e integrazioni. 25. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo', nel limite complessivo di lire 50 miliardi a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4 dell'articolo 1 con proprio decreto: a) prorogare fino a tre mesi i progetti di lavori socialmente utili in scadenza a partire dal 30 novembre 1996 che vedano impegnati i lavoratori della regione Sardegna; b) prorogare fino a tre mesi i trattamenti di integrazione salariale di cui, rispettivamente, all'articolo 4, comma 21, terzo e quinto periodo; c) prorogare fino a tre mesi i trattamenti di integrazione straordinaria dei lavoratori gia' sospesi dal lavoro a seguito di cessazione dell'attivita', dismissioni anche parziali di rami di attivita' ovvero di procedure concorsuali che abbiano interessato le aziende medesime al fine di consentire il loro reimpiego in nuove iniziative industriali o di servizio realizzate nelle predette aree; d) prorogare fino a dodici mesi i contratti di solidarieta' stipulati senza soluzione di continuita', con determinazione nella misura del 70 per cento dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale. Le proroghe di cui al presente comma possono interessare le aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993. 26. Il personale assunto a norma dell'articolo 3-bis del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1991, tuttora in servizio ed in possesso dei relativi requisiti per la nomina, e' inquadrato, a domanda e previo giudizio di idoneita' da espletarsi con le modalita' fissate con decreto del Ministro del tesoro, nel ruolo speciale di cui all'articolo 2 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 1994, in posizione non superiore a quella rivestita nel rapporto a tempo determinato. Detto personale e' assegnato alle segreterie delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile con le modalita' previste dalle norme vigenti. La domanda e' presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in mancanza il rapporto di lavoro cessa alla data di scadenza originariamente prevista. Fino al perfezionamento dell'inquadramento nel ruolo speciale sono prorogati i rapporti in corso alla data dell'11 novembre 1996. I posti che rimangono vacanti nel ruolo speciale, dopo la trasformazione del rapporto di lavoro, sono coperti con il trasferimento consensuale dei dipendenti assegnati o comandati presso le commissioni e, per le ulteriori vacanze, ai sensi della vigente normativa, con la mobilita' del personale delle altre amministrazioni pubbliche in eccedenza. 27. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto-legge. Riferimenti normativi Comma 1: - L'art. 16 del D.L. n. 299/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451/1994, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 16 (Norme in materia di contratti di formazione e lavoro). - 1. Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro i soggetti di eta' compresa tra sedici e trentadue anni. Oltre ai datori di lavoro di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, possono stipulare contratti di formazione e lavoro anche gruppi di imprese, associazioni professionali, socio-culturali, sportive, fondazioni, nonche' datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed autorizzato in conformita' a quanto previsto al comma 7. 2. Il contratto di formzione e lavoro e' definito secondo le seguenti tipologie: a) contratto di formazione e lavoro mirato alla: 1) acquisizione di professionalita' intermedie; 2) acquisizione di professionalita' elevate; b) contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacita' professionali al contesto produttivo ed organizzativo. 3. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro di cui alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere inquadrati ad un livello inferiore a quello di destinazione. 4. La durata massima del contratto di formazione e lavoro non puo' superare i ventiquattro mesi per i contratti di cui alla lettera a) del comma 2 e i dodici mesi per i contratti di cui alla lettera b) del medesimo comma. 5. I contratti di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del comma 2 devono prevedere rispettivamente almeno ottanta e centotrenta ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. Il contratto di cui alla lettera b) del comma 2 deve prevedere una formazione minima non inferiore a venti ore di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, nonche' alla prevenzione ambientale e antinfortunistica. I contratti collettivi possono prevedere la non retribuibilita' di eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione. 6. Per i contratti di cui alla lettera a) del comma 2 continuano a trovare applicazione i benefici contributivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti di cui alla lettera b) del predetto comma 2 i medesimi benefici trovano applicazione subordinatamente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e successivamente ad essa, per una durata pari a quella del contratto di formazione e lavoro cosi' trasformato e in misura correlata al trattamento retributivo corrisposto nel corso del contratto di formazione medesimo. 7. (Soppresso). 8. I tempi e le modalita' di svolgimento dell'attivita' di formazione e lavoro sono stabiliti mediante progetti predisposti dagli enti pubblici economici e dalle imprese ed approvati dalla commissione regionale per l'impiego. Nel caso in cui la delibera della commissione regionale per l'impiego non sia intervenuta nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, provvede il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione. La commissione regionale per l'impiego, nell'ambito delle direttive generali fissate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, delibera, in coerenza con le finalita' formative ed occupazionali e con le caratteristiche dei diversi settori produttivi, in ordine ai criteri di approvazione dei progetti ed agli eventuali specifici requisiti che gli stessi devono avere, tra i quali puo' essere previsto il rapporto tra organico aiziendale e numero dei lavoratori con contratti di formazione e lavoro. Nel caso in cui i progetti interessino piu' ambiti regionali i medesimi progetti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera sentito il parere della commissione centrale per l'impiego. Non sono soggetti all'approvazione i progetti conformi alle regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, recepite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione centrale per l'impiego. 9. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui al comma 2, lettera a), il datore di lavoro, utilizzando un modello predisposto, sentite le parti sociali, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trasmette alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dal lavoratore interessato. Le strutture competenti delle regioni possono accertare il livello di formazione acquisito dal lavoratore. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui alla lettera b) del comma 2, il datore di lavoro rilascia al lavoratore un attestato sull'esperienza svolta. 10. Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di imprese, che l'esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralita' di imprese, individuate nei progetti medesimi. La titolarita' del rapporto resta ferma in capo alle singole imprese. 11. La misura di cui al comma 6 dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e' elevata al sessanta per cento. 12. (Soppresso). 13. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i princi'pi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125. 14. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione del comma 1, primo periodo, non trovano applicazione nei confronti dei contratti di formazione e lavoro gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Esse, ad eccezione dei commi 1, primo periodo, 8, 11 e 15, non trovano inoltre applicazione nei confronti dei contratti di formazione e lavoro stipulati entro il 30 giugno 1995, sulla base di progetti che alla data del 31 marzo 1995 risultino gia' approvati, presentati ovvero riconosciuti conformi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, come modificato dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla lege 1 giugno 1991, n. 169. (Seguiva un periodo soppresso dal presente decreto). 15. Dalla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e' eliminato il procedimento per l'approvazione dei progetti di formazione e lavoro da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863". - Per il testo dell'art. 18 del D.L. n. 299/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451/1994, cosi' come modificato, si veda in nota all'art. 2, comma 12. - Il comma 45 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, cosi' come modificato, e' il seguente: "45. Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 e' composto da non piu' di quindici membri che abbiano particolare competenza e specifica esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico, economico-statistico-attuariale, nominati, per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola-volta, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Il Nucleo e' composto da magistrati amministrativi e contabili di cui uno in veste di coordinatore, da personale appartenente ai ruoli dei professori universitari, da personale appartenente ai ruoli di Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e di enti pubblici anche economici, nonche' da esperti, in numero non superiore a cinque, non appartenenti alle categorie predette; i componenti del Nucleo sono collocati; ove ne venga fatta richiesta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fuori ruolo, conservando il trattamento delle amministrazioni di provenienza, senza avere diritto ad ulteriori compensi. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalita' organizzative e di funzionamento del Nucleo di valutazione, la remunerazione dei membri medesimi in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attivita' di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalita' dei dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale o di altre Amministrazioni dello Stato, enti ed organi pubblici da impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso l'istituto del distacco. Per il funzionamento del Nucleo, ivi compreso il compenso ai componenti, e' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annui a decorrere dal 1996. Al relativo onere, per gli anni 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, iscritto al fini del bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995". - Il comma 3 dell'art. 3 della legge n. 335/1995, cosi' come modificato, e' il seguente: "3. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare uno o piu' decreti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, recanti norme volte a riordinare il sistema delle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidita' e inabilita'. Tali norme dovranno ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) armonizzazione dei requisiti medico-sanitari e dei relativi criteri di riconoscimento con riferimento alla definizione di persona handicappata introdotta dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104; b) armonizzazione dei procedimenti di erogazione e di revisione delle prestazioni, fermo comunque rimanendo per il settore dell'invalidita' civile, della cecita' civile e del sordomutismo il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, come disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698; c) graduazione degli interventi in rapporto alla specificita' delle differenti tutele con riferimento anche alla disciplina delle incompatibilita' e cumulabilita' delle diverse prestazioni assistenziali e previdenziali; d) potenziamento dell'azione di verifica e di controllo sulle diverse forme di tutela previdenziale ed assistenziale anche mediante forme di raccordo tra le diverse competenze delle amministrazioni e degli enti previdenziali quali la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione tecnico-amministrativa con funzioni di coordinamento, nonche' adozione di misure anche organizzative e funzionali intese a rendere piu' incisiva ed efficace la difesa diretta dell'Amministrazione nelle controversie giurisdizionali in materia di invalidita' civile, pensionistica, ivi ccompresa quella di guerra. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legisaltivi di cui al presente comma, il Governo procede ad una verifica dei risultati conseguiti con l'attuazione delle norme delegate anche al fine di valutare l'opportunita' di pervenire alla individuazione di una unica istituzione competente per l'accertamento delle condizioni di invalidita' civile, di lavoro o di servizio". - Il comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assitenza), cosi' come modificato, e' il seguente: "3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; puo' assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza. Il presidente e' nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro". - Il comma 4 dell'art. 3 del D.L. n. 479/1994, cosi' recita: "4. Il consiglio di indirizzo e vigilanza individua le linee di indirizo generale dell'ente; elegge, tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, il proprio presidente; nell'ambito della programmazione generale determina gli obiettivi strategici pluriennali e approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonche' i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento predisposti dal consiglio di amministrazione, verificandone i risultati; approva il proprio regolamento interno; approva, su proposta del consiglio di amministrazione, le direttive di carattere generale relative all'attivita' istituzionale dell'ente. Il consiglio dell'INPS, dell'INAIL e dell'INPDAP e' composto da ventiquattro membri dei quali la meta' in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la restante meta' ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro, e, relativamente all'INPS e all'INAIL, dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentativita' e degli interessi cui le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il consiglio dell'IPSEMA e' composto da dodici membri scelti secondo i criteri predetti". - L'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) cosi' recita: "Art. 23 (Aziende speciali ed istituzioni). - 1. L'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente locale dotato di personalita' giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. 2. L'istituzione e' organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. 3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilita' gestionale. Le modalita' di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale. 4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed economicita' ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. 5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono. 6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalita' e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. 7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione nonche' forme autonome di verifica della gestione". Comma 2: - L'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), cosi' come modificato, e' il seguente: "Art. 5 (Personale). - 1. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, ovvero dalla sua sottoscrizione, il personale degli enti di cui all'elenco A puo' optare per la permanenza nel pubblico impiego. Ad esso si applicano le norme della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. 2. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale delle associazioni e fondazioni si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Il dipendente addetto all'ufficio legale dell'ente all'atto di trasformazione in persona giuridica privata, conserva l'iscrizione nell'apposito elenco speciale degli avvocati e procuratori se e fino a quando duri il rapporto di lavoro e la collocazione presso l'ufficio legale predetto. 3. Continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro svoltosi anteriormente alla data di trasformazione dell'ente". - L'art. 1 del D.Lgs. n. 509/1994 cosi' recita: "Art. 1 (Enti privatizzati). - 1. Gli enti di cui all'elenco A allegato al presente decreto legislativo sono trasformati, a decorrere dal 1 gennaio 1995, in associazioni o in fondazioni con deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi, adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti, a condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario. 2. Gli enti trasformati continuano a sussistere come enti senza scopo di lucro e assumono la personalita' giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile e secondo le disposizioni di cui al presente decreto, rimanendo titolari di tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni. Gli atti di trasformazione e tutte le operazioni connesse sono esenti da imposte e tasse. 3. Gli enti trasformati continuano a svolgere le attivita' previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorieta' della iscrizione e della contribuzione. Agli enti stessi non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali. 4. Contestualmente alla deliberazione di cui al comma 1, gli enti adottano lo statuto ed il regolamento, che debbono essere approvati ai sensi dell'art. 3, comma 2, ed ispirarsi ai seguenti criteri: a) trasparenza nei rapporti con gli iscritti e composizione degli organi collegiali, fermi restando i vigenti criteri di composizione degli organi stessi, cosi' come previsti dagli attuali ordinamenti; b) determinazione dei requisiti per l'esercizio dell'attivita' istituzionale, con particolare riferimento all'onorabilita' e professionalita' dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili dell'associazione o fondazione. Tale professionalita' e' considerata esistente qualora essa costituisca un dato caratterizzante l'attivita' professionale della categoria interessata; c) previsione di una riserva legale, al fine di assicurare la continuita' nell'erogazione delle prestazioni, in misura non inferiore a cinque annualita' dell'importo delle pensioni in essere. Ferme restando le riserve tecniche esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'eventuale adeguamento di esse si provvede, nella fase di prima applicazione, mediante accantonamenti pari ad una annualita' per ogni biennio". - La lettera a), comma 2, dell'art. 3, del D.Lgs. n. 509/1994, e' la seguente: "2. Nell'esercizio della vigilanza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministeri di cui al comma 1, approva i seguenti atti: a) lo statuto e i regolamenti, nonche' le relative integrazioni o modificazioni". Comma 3: L'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di societa' cooperative) cosi' recita: "Art. 11 (Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione). - 1. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da societa' per azioni o da associazioni. 2. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno. 3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma 1 possono promuovere la costituzione di societa' cooperative o di loro consorzi, nonche' assumere partecipazioni in societa' cooperative o in societa' da queste controllate. Possono altresi' finanziare specifici programmi di sviluppo di societa' cooperative o di loro consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo. 4. Le societa' cooperative e i loro consorzi aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento. Per gli enti cooperativi disciplinati dal regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni, la quota del 3 per cento e' calcolata sulla base degli utili al netto delle riserve obbligatorie. 5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera c), dell'art. 26 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. 6. Le societa' cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono all'obbligo di cui al comma 4 mediante versamento della quota di utili secondo quanto previsto dall'art. 20. 7. Le societa' cooperative ed i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1 o che aderiscono ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, effettuano il versamento previsto al comma 4 nell'apposito fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale fondo, secondo le modalita' di cui al comma 6. 8. Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti al conseguimento delle finalita' di cui al comma 2. I fondi possono essere altresi' alimentati da contributi erogati da soggetti privati. 9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione. 10. Le societa' cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle dispozioni del presente articolo decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente". - L'art. 20 della legge n. 59/1992, cosi' recita: "Art. 20 (Soppressione della gestione fuori bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale preordinata all'attivita' di ispezione delle cooperative). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1991, e' soppressa la gestione fuori bilancio relativa al "Fondo contributi di pertinenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le spese relative alle ispezioni ordinarie". Restano fermi i compiti e le funzioni di competenza del predetto Ministero previsti dall'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, come integrato dall'art. 15 della presente legge, cui si provvede a carico degli stanziamenti di appositi capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da alimentarsi in relazione: a) al gettito dei contributi di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo n. 1577 del 1947, e successive modificazioni; b) al gettito dei contributi di cui all'art. 11, comma 6, della presente legge; c) ad una maggiorazione determinata, a decorrere dal 1993, nel 10 per cento del contributo di cui alla lettera a), a carico delle societa' cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, ivi compresi quelli aderenti alle associazioni riconosciute di cui all'art. 11, comma 1, primo periodo; tale maggiorazione potra' essere successivamente adeguata in relazione ad eventuali maggiori oneri connessi all'attuazione della presente legge; d) agli eventuali avanzi di amministrazione della gestione soppressa. 2. Ai fini di quanto disposto al comma 1, i contributi ivi previsti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, ai capitoli di spesa da istituirsi ai sensi del comma 1". Comma 4: - Per il testo del comma 7-bis dell'art. 1 del decreto legge n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993, si veda in nota all'art. 4, comma 9. Comma 5: - L'art. 16 del D.Lgs 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421) come modificato dalla legge n. 335/1995, e' il seguente: "Art. 16 (Vigilanza sui fondi pensione). - 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana le direttive generali in materia di vigilanza sui fondi pensione, di concerto con il Ministro del tesoro, e vigila sulla commissione di cui al comma 2. 2. E' istituita la commissione di vigilanza sui fondi pensione con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalita' del sistema di previdenza complementare. La commissione ha personalita' giuridica di diritto pubblico. 3. La commissione e' composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalita' nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralita' e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei ministri e' adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Il presidente e i membri della commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta, in sede di prima applicazione il decreto di nomina indichera' i due membri della commissione il cui mandato scadra' dopo sei anni. Al presidente e ai componenti della commissione si applicano le disposizioni di incompatibilita', a pena di decadenza, di cui all'art. 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai componenti della commissione competono le indennita' di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. La commissione delibera con appositoregolamento in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione sulla base dei principi di trasparenza e celerita' dell'attivita', del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. La commissione puo' avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta. 4. Le deliberazioni della commissione sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al comma 3. Il presidente sovraintende all'attivita' istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della commissione tiene informato il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sugli atti e sugli eventi di maggiore rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. Le deliberazioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo, che devono osservare i principi del regolamento di cui all'art. 1, settimo comma, del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, sono sottoposte al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, di concerto con il Ministro del tesoro, ne verifica la legittimita' e le rende esecutive con proprio decreto, da emanare entro venti giorni dal ricevimento ove non formuli, entro il termine suddetto, proprie osservazioni. Trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni divengono esecutive. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla commissione per assicurare la legalita' e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento. 5. E' istituto un apposito ruolo del personale dipendente dalla commissione. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non puo' eccedere per il primo triennio le 30 unita'. I requisiti di accesso e le modalita' di assunzione sono determinati dal regolamento di cui al comma 3 in conformita' ai principi fissati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori delle attivita' istituzionali della commissione. L'ordinamento delle carriere e il trattamento giuridico ed economico del personale sono stabiliti dal predetto regolamento. Tale regolamento detta altresi' norme per l'adeguamento alle modificazioni del trattamento giuridico ed economico. Il regolamento prevede, per il coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore generale determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato alla commissione. La deliberazione relativa alla sua nomina e' adottata con non meno di quattro voti favorevoli. Con la stessa maggioranza la commissione attribuisce, anche in sede di inquadramento, gli incarichi e le qualifiche dirigenziali". - L'art. 14 della legge n. 335/1995 cosi' recita: "Art. 14 (Compiti della commissione di vigilanza). - 1. L'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: ''Art. 17 (Compiti della commissione di vigilanza). - 1. I fondi pensione autorizzati ai sensi dell'art. 4, comma 6, nonche' quelli di cui all'art. 18, commi 1, 3 e 8-bis, ivi compresi i fondi di cui all'art. 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonche' i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al trattamento di fine rapporto, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di societa' o enti ovvero determinate le modalita' di erogazione, ad eccezione delle forme istitute all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritti nell'albo di cui all'art. 4, comma 6, tenuto a cura della commissione di cui all'art. 16. 2. in conformita' agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la commissione di cui all'art. 16 esercita la vigilanza sui fondi pensione, ed in particolare: a) tiene l'albo di cui allart. 4; b) approva gli statuti ed i regolamenti dei fondi pensione, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto; c) svolge l'attivita' istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 4, 6, comma 2-bis, e 9, comma 3, verifica la ricorrenza dei requisiti richiesti in attuazione del comma 3 dell'art. 4; d) verifica il rispetto dei creitrei di individuazione e ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei commi 4-quinquies e 5 dell'art. 6; e) definisce, d'intesa con le autorita' di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le risorse dei fondi, schemi-tipo di contratti tra i fondi e i gestori; f) autorizza preventivamente le convenzioni sulla base della corrispondenza ai criteri di cui all'art. 6 nonche' alla lettera e) del presente comma; g) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio dei fondi e della loro redditivita'; fornisce disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonche' ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio del fondo pensione, attraverso la contabilizzazione secondo i criteri previsti dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale del fondo pensione h) valuta l'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante l'elaborazione di schemi, criteri e modalita' di verifica, nonche' in ordine alla comunicazione periodica agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario del fondo e alle modalita' di pubblicita'; i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile dei fondi anche mediante ispezioni presso gli stessi, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari; l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare; m) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tal fine, i fondi sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la commissione puo' avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro; n) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali. 3. Per l'esercizio della vigilanza, la commissione puo' disporre che le siano fatti pervenire, con le modalita' e nei termini da essa stessa stabiliti: a) le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesti; b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo dei fondi. 4. La commissione puo' altresi': a) convocare presso di se' gli organi di amministrazione e di controllo dei fondi pensione; b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione dei fondi pensione fissandone l'ordine del giorno. 5. Nell'esercizio della vigilanza, la commissione ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla commissione nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni ad eccezione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla commissione nell'esercizio della vigilanza sono incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire alla commissione tutte le irregolarita' constate, anche quando configurino fattispecie di reato. 6. Gli accordi di collaborazione possono intervenire tra la commissione, le autorita' preposte alla vigilanza sui soggetti gestori di cui all'art. 6 e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni e di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo. 7. Entro il 31 marzo di ciascun anno la commissione trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione sull'attivita' svolta, sulle questioni in corso di maggiore rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni''. 2. Al fine di garantire la continuita' dell'attivita' di vigilanza la commissione di vigilanza gia' istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e operante alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad espletare le sue funzioni fino all'insediamento della nuova commissione prevista dall'art. 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 dell'art. 13. Successivamente e per la residua durata dell'originario incarico, i componenti della predetta commissione assumono la qualifica di esperti, ai sensi e per gli effetti previsti dal citato art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993". Comma 6: - I due periodi soppressi al comma 3 dell'art. 9 del D.L. numero 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993, cosi' recitavano: "Il finanziamento degli interventi formativi di cui al presente comma non puo' prevedere il rimborso della rettribuzione degli utenti a carico dell'impresa. Tale clausola limitativa non viene applicata ai dipendenti degli enti di formazione professionale di cui sopra gravando l'onere finanziario della retribuzione sugli organismi pubblici che possono accedere ai fondi comunitari". Comma 7: - L'art. 26 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore) cosi' recita: "Art. 26 - E' costituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una commissione centrale per la mobilita' della manodopera avente lo scopo di dare attuazione alla mobilita' territoriale dei lavoratori nell'ambito interregionale. Tale commissione e' composta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, o da un Sottosegretario, da lui delegato, che presiede, dal direttore generale del collocamento della manodopera, dal direttore generale dell'orientamento e formazione professionale, dal direttore generale della previdenza e assistenza sociale e dal direttore generale dei rapporti di lavoro, o da loro rappresentati, nonche' da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati rispettivamente dalle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori di cui alla lettera b) del settimo comma del precedente art. 1. Sono chiamati, di volta in volta, a far parte della commissione rappresentanti delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano quando siano interessate alla compensazione della manodopera nell'ambito interregionale. La commissione centrale per la mobilita' della manodopera invia al Parlamento una relazione annuale sulla attivita' propria e delle commissioni regionali". - Il comma 3 dell'art. 2 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) cosi' come modificato, e' il seguente: "3. La commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura e' nominata dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed e' composta da un suo delegato, in qualita' di presidente, da quattro rappresentanti dei lavoratori e quattro rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno dei coltivatori diretti, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Per ogni membro effettivo e' nominato un supplente. "La commissione dura in carica tre anni". Comma 8: - La legge 31 dicembre 1993, n. 579 (Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 1994, n. 5. Comma 9: - Il D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, suppl. ord. del 29 maggio 1978. Comma 10: - Il comma 2 dell'art. 8 della legge n. 56/1987 e' il seguente: "2. Presso la direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro e' istituita una apposita commissione tecnica, nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, presieduta dal presidente dell'ISTAT e composta dal direttore della direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro e da altri undici membri esperti designati rispettivamente dal Ministro per la funzione pubblica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro della pubblica istruzione, dal presidente dell'ISCO, dal presidente dell'ISFOL, dalla Banca d'Italia, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e, nel numero di due, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. La commissione e' incaricata di programmare la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo, il suo affinamento e miglioramento e di definire le linee di valutazione e interpretazione dei dati da esso forniti". Comma 12: - L'art. 24 della legge n. 56/1987 cisi' recita: "Art. 24 (Istituzione delle agenzie per l'impiego). - 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, le commissioni regionali e gli organi di governo delle regioni interessate, e' istituita in ogni regione l'agenzia per l'impiego. Essa, operando in coordinamento con gli osservatori nazionali e regionali del lavoro, nonche' con i servizi preposti all'orientamento e alla formazione professionale, svolge ogni attivita' utile al fine di: a) incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro; b) promuovere iniziative volte ad incrementare l'occupazione; c) favorire l'impiego dei soggetti piu' deboli nel mercato del lavoro; d) sottoporre alla commissione regionale per l'impiego ed ai competenti organi della regione proposte e programmi di politica attiva del lavoro, anche al fine di armonizzare gli interventi dello Stato e della regione in materia. 2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fissa le direttive generali per lo svolgimento dell'attivita' delle agenzie per l'impiego, per il coordinamento tra le stesse nonche' della loro attivita' con quella degli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'agenzia per l'impiego, nella sua qualita' di organo tecnico progettuale, attua gli indirizzi della commissione regionale per l'impiego. 3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con propri decreti, sentite la commissione centrale e quelle regionali per l'impiego, nonche' gli organi di governo delle regioni interessate, determina la struttura ed il funzionamento delle agenzie, ne nomina i direttori e fissa sia il contingente di personale che, su proposta del direttore, potra' essere assunto con contratto a termine di diritto privato, anche a tempo pazziale, sia il relativo trattamento economico. Il direttore e' scelto di norma tra il personale della pubblica amministrazione in possesso di elevata professionalita' e di pluriennale comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro; esso puo' essere scelto anche tra personale estraneo all'amministrazione in possesso di analoghi requisiti ed e' assunto con contratto di diritto privato a termine rinnovabile. 4. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, determina annualmente il fabbisogno finanziario per il funzionamento delle agenzie. 5. Presso le agenzie puo' essere comandato, su indicazione del direttore, personale da altre amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti pubblici anche economici e dalle universita', restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di provenienza. 6. Per lo svolgimento della sua attivita' l'agenzia per l'impiego si avvale dei locali e delle attrezzature fornite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dagli enti pubblici. 7. In deroga al comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, la commissione regionale e gli organi di governo della regione interessata, ha facolta' di non procedere alla istituzione della agenzia per l'impiego in quelle regioni in cui si ritengano esistenti analoghe strutture, promosse dalle regioni, che siano idonee allo svolgimento delle funzioni di cui al medesimo comma 1. 8. Nella regione Trentino-Alto Adige ai compiti dell'agenzia per l'impiego provvedono con proprie leggi le province autonome di Trento e di Bolzano". Comma 14: - Il comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95/1995 (Disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali) cosi' come modificato, e' il seguente: "2. Il presidente del comitato istituito ai sensi della normativa indicata al comma 1 e' autorizzato a costituire, entro il 31 agosto 1994, una societa' per azioni, denominata societa' per l'imprenditorialita' giovanile, cui e' affidato il compito di produrre servizi a favore di organismi ed enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici, finalizzati alla creazione di nuove imprese e al sostegno delle piccole e medie imprese, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, ovvero formate esclusivamente da giovani tra i 18 e i 35 anni, nonche' allo sviluppo locale. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua costituzione, la societa' subentra altresi' nelle funzioni gia' esercitate dal comitato e dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della medesima normativa e nei relativi rapporti giuridici e finanziari, ivi compresa la titolarita' delle somme destinate alle esigenze di finanziamento del comitato, determinate nella misura di lire 7 miliardi e 700 milioni. La societa' puo' promuovere la costituzione e partecipare al capitale sociale di altre societa' operanti a livello regionale per le medesime finalita', cui partecipano anche le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o le loro unioni regionali, nonche' partecipare al capitale sociale di piccole imprese nella misura massima del 10% del capitale stesso. Al capitale sociale della societa' possono altresi' partecipare enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici comprese le societa' di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le finanziarie di cui all'art. 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, che possono utilizzare a questo scopo non piu' del 15 per cento delle risorse, nonche' le associazioni di categoria sulla base di criteri fissati con il decreto di cui al comma 1. La societa' puo' essere destinataria di finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, il cui utilizzo anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sara' disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori". Comma 15: - Il comma 3 dell'art. 1 del D.L. 9 agosto 1995, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n. 427 (Disposizioni urgenti in materia di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi), cosi' come modificato, e' il seguente: "3. Sulle somme dovute all'Istituto nazionale per la previdenza sociale ai sensi del comma 1 dell'art. 20 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non trovano applicazione le sanzioni civili regolate dall'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ne' sono dovuti interessi". Comma 16: - L'art. 1-bis del D.L. n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993, cosi' come modificato, e' il seguente: "Art. 1-bis. (Promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi). - 1. Una quota del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, non superiore al 10 per cento, a' riservata allo sviluppo di nuove imprese giovanili nei settori della innovazione tecnologica, della tutela ambientale, della funzione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali nelle regioni del Mezzogiorno, nonche' nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazioni di gravita' di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti. 2. Le finalita' di cui al comma 1, ad eccezione di quelle relative alle imprese che operano nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazione di gravita' di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti, sono realizzate tramite il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile, di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1991, n. 275, che opera con i propri criteri e le proprie procedure. 3. I soggetti destinatari dei benefici devono avere le caratteristiche delle societa' o delle cooperative di cui all'art. 1, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono definiti i criteri e le modalita' di concessione delle agevolazioni. 3-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono altresi' destinate alla promozione di nuove cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sulla base di un programma definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni nazionali operanti nel settore. I benefici sono concessi, nella misura di cui all'art. 1, comma 3, per ogni lavoratore dipendente o socio lavoratore, che non goda dei benefici di cui all'art. 4, comma 3, della predetta legge. Le domande per la concessione del beneficio sono presentate all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, competente per territorio." Comma 17: - Per il testo del comma 7-bis dell'art. 1 del decreto-legge n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993, si veda in nota all'art. 4, comma 9. Comma 18: - La legge 22 giugno 1990, n. 164 (Norme sulla composizione ed i compiti della Commissione di cui al comma 2 dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 1990, n. 148. - La legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1991, n. 88. - Il comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) cosi' recita: "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale". Comma 19: - Per il testo del comma 3 dell'art. 24 della legge n. 56/1987, si veda in nota al comma 12. - L'art. 57 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) come modificato dall'art. 25 del D.Lgs. n. 546/1993, cosi' recita: "Art. 57 (Attribuzione temporanea di mansioni superiori). - 1. Per obiettive esigenze di sevizio, il prestatore di lavoro puo' essere adibito a mansioni immediatamente superiori: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per un periodo non superiore a tre mesi dal verificarsi della vacanza, salva possibilita' di attribuire le mansioni superiori ad altri dipendenti per non oltre tre mesi ulteriori della vacanza stessa; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di assenza, tranne quello per ferie. 2. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il dipendente ha diritto al trattamento economico corrispondente all'attivita' svolta per il periodo di espletamento delle medesime. Per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, in deroga all'art. 2103 del codice civile, l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse. 3. L'assegnazione alle mansioni superiori e' disposta, con le procedure peviste dai rispettivi ordinamenti, dal dirigente preposto all'unita' organizzativa presso cui il dipendente presta servizio, anche se in posizione di fuori del ruolo o comando, con provvedimento motivato, ferma restando la responsabilita' disciplinare e patrimoniale del dirigente stesso. Qualora l'utilizzazione del dipendente per lo svolgimento di mansioni superiori sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, contestualmente alla data in cui il dipendente e' assegnato alle predette mansioni devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 4. Non costituisce esercizio di mansioni superiori l'atribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse, disposta ai sensi dell'art. 56, comma 2. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli incarichi di presidenza di istituto secondario e di direzione dei conservatori e delle accademie restano discplinati dalla legge 14 agosto 1971, n. 821, e dall'art. 2, terzo comma, del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081, convertito dalla legge 16 marzo 1936, n. 498. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di emanazione, in ciascuna amministrazione, dei provvedimenti di ridefinizione degli uffici e delle piante organiche di cui agli artt. 30 e 31 e, comunque, a decorrere dal 30 giugno 1994. 7. Sono abrogati il decreto legislativo 19 luglio 1993, n. 247, nonche' l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e sono fatti salvi tutti gli atti connessi al conferimento e allo svolgimento di mansioni superiori adottati ai sensi delle disposizioni stesse". Comma 20: - La lettera e), comma 1, dell'art. 47 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) cosi' come modificata, e' la seguente: "Art. 7 (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente). 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: a) - d) (omissis); e) il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, nonche' il compenso corrisposto ai lavoratori impegnati, per effetto di specifiche disposizioni normative, in lavori socialmente utili". Comma 22: - Il comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 626/1994, come modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 242/1996 (Attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), cosi' come integrato dal presente articolo, e' il seguente: "2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia in ordine e sicurezza pubblica, delle universita', degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e della funzione pubblica". Comma 23: - Il comma 3 dell'art. 2 del D.L. 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazione, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402 (disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito) cosi' recita: "3. La previgente normativa, prevista dalla citata lettera b), del comma 1 dell'art. 37 della citata legge n. 416 del 1981, continua a trovare applicazione nei confronti dei giornalisti professionisti dipendenti da aziende individuate dal medesimo articolo 37, che abbiano stipulato e/o trasmesso ai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, antecedentemente alla data del 16 aprile 1996, accordi sindacali relativi al riconoscimento delle causali di intervento di cui all'art. 35 della citata legge n. 416 del 1981". - Per il testo dell'art. 25 della legge n. 845/1978 si veda in nota all'art. 1 comma 15. - Per il testo degli obiettivi n. 1 e n. 2 del Regolamento CEE n. 2081/1993 si veda in nota all'art. 1, comma 11. Comma 26: - L'art. 3-bis del D.L. 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52 (Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, di malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno) e' il seguente: "Art. 3-bis (Invalidi civili). - 1. Il Ministro del tesoro, per le finalita' di cui all'art. 6-bis, comma 4, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e nell'ambito degli stanziamenti previsti al comma 7 dello stesso articolo, provvede, anche in deroga alle modalita' di cui all'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, sulla base di criteri e modalita' che verranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari". - L'art. 2 del D.P.C.M. 10 giugno 1991 (Costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato presso il Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, per accelerare lo smaltimento della giacenza delle domande intese a conseguire benefici connessi con l'invalidita' civile) e' il seguente: "Art. 2. - 1. L'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, nell'ambito degli stanziamenti all'uopo disposti ai sensi dell'art. 6-bis della legge 25 gennaio 1990, n. 8, e' effettuata per fronteggiare le esigenze di lavoro delle segreterie delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidita' civile, costituite ai sensi della legge 26 luglio 1988, n. 291, tenuto conto delle concrete possibilita' di utilizzazione del personale per mobilita' o per trasferimenti nel ruolo speciale di cui all'art. 2 della legge 15 ottobre 1990, n. 295. 2. La costituzione dei rapporti di lavoro, nel numero di ottanta, per lo svolgimento dei compiti relativi al profilo professionale di assistente amministrativo e' disposta a tempo determinato, per il periodo di un anno, nei confronti di coloro che, in possesso dei requisiti per l'accesso ad impieghi dello Stato e del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, facciano pervenire apposita domanda al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, e siano riconosciuti in possesso della professionalita' necessaria previa valutazione da effettuarsi ai sensi dell'art. 3. Nella predetta domanda, che deve pervenire entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, italiana, deve essere specificata la sede preferita tra quelle indicate al precedente comma 1, allegango copia attestata conforme all'originale del suddetto diploma di studio. 3. La costituzione dei rapporti di lavoro, rispettivamente nel numero di settanta e di trenta, per lo svolgimento dei compiti relativi ai profili professionali di coadiutore e di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera e' disposta a tempo determinato, per il periodo di un anno, nei confronti di coloro che, iscritti nelle liste di collocamento, in possesso dei requisiti per l'accesso ad impieghi dello Stato e del diploma di istruzione secondaria di primo grado, facciano pervenire apposita domanda al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, e siano riconsciuti in possesso della professionalita' necessaria previa valutazione da effettuarsi ai sensi dell'art. 3. Nella predetta domanda, che deve pervenire entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, deve essere specificata la sede preferita tra quelle indicate al precedente comma 1, allegando copia attestata conforme all'originale del suddetto diploma di studio. 4. La costituzione dei rapporti di lavoro, nel numero di venti, per lo svolgimento dei compiti relativi al profilo professionale di addetto alle attrezzature e pulizie e' disposta a tempo determinato, per il periodo di un anno, nei confronti di coloro che, iscritti nelle liste di collocamento, in possesso dei requisiti per l'accesso a impieghi dello Stato e della licenza elementare, facciano pervenire apposita domanda al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, e siano riconosciuti in possesso della professionalita' necessaria previa valutazione da effettuarsi ai sensi dell'art. 3. Nella predetta domanda, che deve pervenire entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, deve essere specificata la sede preferita tra quelle indicate al precedente comma 1, allegando copia attestata conforme all'originale del suddetto certificato di studio". - L'art. 2 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 (Modifiche ed integrazioni all'art. 3 del decereto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti) cosi' recita: "Art. 2. - 1. Per le esigenze connesse all'espletamento delle funzioni di segreteria delle commissioni mediche periferiche le pensioni di guerra e d'invalidita' civile, e' istituito presso il Ministero del tesoro un ruolo speciale. 2. Il personale del ruolo di cui al comma 1 dipende amministrativamente dalla Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra. 3. Alla copertura dei posti per il ruolo di cui al comma 1 si provvede mediante la mobilita' del personale da altre amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ai sensi della vigente normativa. 4. L'assegnazione del personale alle singole segreterie delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidita' civile e' disposta con decreto del Ministro del tesoro. 5. Il personale dipendente dal Ministero del tesoro o dal altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che intende essere trasferito alle commissioni mediche di cui al comma 1 deve presentare apposita domanda alla Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Alle esigenze di personale delle segreterie delle commissioni di cui al comma 1 si provvede, fino al completamento della procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, ai sensi delle disposizioni delle leggi richiamate all'art. 1, comma 1, con dipendenti di altre amministrazioni o enti pubblici non economici comandati presso il Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, per la successiva assegnazione alle commissioni stesse. 7. Il pagamento delle spettanze dovute al personale assegnato o comandato alle commissioni di cui al comma 1 e delle spese comunque connesse al funzionamento di tali commissioni e' effettuato con aperture di credito a favore dei direttori provinciali del Tesoro competenti oppure con altre modalita' previste dalla vigente normativa". - Il D.P.C.M. 18 novembre 1994 (Determinazione delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del ruolo speciale delle segreterie delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile del Ministero del tesoro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1995, n. 11.