Art. 9.
            Disposizioni diverse in materia di personale
                     ed in materia previdenziale
 1.  Al  decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate  le
seguenti  modifiche:   all'articolo 16, il comma 7 e l'ultimo periodo
del comma 14, sono soppressi;  all'articolo  16,  comma  14,  secondo
periodo,  le  parole:    "30  settembre  1994"  sono sostituite dalle
seguenti: "31 marzo 1995"  e  le  parole:  "31  dicembre  1994"  sono
sostituite  dalle  seguenti: "30 giugno 1995"; all'articolo 18, comma
1, le parole: "ad esclusione di quanto previsto  all'articolo  3  del
decreto  medesimo"  sono soppresse.   All'articolo 1, comma 45, della
legge 8 agosto 1995, n. 335: al  terzo  periodo  le  parole:  "membri
medesimi"  vanno  interpretate  intendendosi riferite anche ai membri
collocati fuori ruolo e dopo le parole:   "di  altre  Amministrazioni
dello Stato" sono aggiunte le seguenti:  ", enti ed organi pubblici".
All'articolo  3,  comma  3, lettera d), della citata legge n. 335 del
1995, dopo le parole: "con funzioni di coordinamento"  sono  aggiunte
le  seguenti:  "nonche'  adozione  di  misure  anche  organizzative e
funzionali intese a rendere  piu'  incisiva  ed  efficace  la  difesa
diretta  dell'Amministrazione  nelle  controversie giurisdizionali in
materia di invalidita' civile, pensionistica, ivi compresa quella  di
guerra.  All'articolo  3,  comma 3, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 479, dopo le  parole:  "del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale" sono aggiunte le seguenti:  ", di concerto con il
Ministro  del  tesoro.".  La  rappresentanza  di  parte datoriale nel
consiglio  di  indirizzo  e  vigilanza  dell'Istituto  nazionale   di
previdenza  per  i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP),
fissata in dodici  membri  dall'articolo  3,  comma  4,  del  decreto
legislativo   30   giugno   1994,   n.  479,  e'  ripartita  tra  due
rappresentanti delle regioni, due delle province, uno dei  comuni  ed
uno  delle  aziende  speciali  di  cui  all'articolo 23 della legge 8
giugno 1990, n.. 142, tre del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale,  due  del  Ministero  del  tesoro  ed  uno   del   Ministero
dell'interno.
 2. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, il
comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  "1.  Entro  tre  mesi dalla
stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro,  ovvero  dalla
sua  sottoscrizione, il personale degli enti di cui all'elenco A puo'
optare perla permanenza nel pubblico impiego. Ad esso si applicano le
norme della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni."  La  opzione  di
cui al citato articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 509 del
1994,  gia'  esercitata  alla  data di entrata in vigore del presente
decreto, puo' essere revocata entro il 31 ottobre 1996, ovvero  entro
trenta  giorni  dalla  scadenza  del termine per il suo esercizio, da
parte del personale che non  abbia  trovato  collocazione  presso  le
pubbliche  amministrazioni.   Fino alla scadenza dei predetti termini
per  l'esercizio  della  revoca  il  personale  continua  a  prestare
servizio  presso  i rispettivi enti.   Al comma 2 dell'articolo 5 del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e' aggiunto  il  seguente
periodo: "Il dipendente addetto all'ufficio legale dell'ente all'atto
di trasformazione in persona giuridica privata, conserva l'iscrizione
nell'apposito  elenco speciale degli avvocati e procuratori se e fino
a quando  duri  il  rapporto  di  lavoro  e  la  collocazione  presso
l'ufficio legale predetto.". Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, fino a quando non sia
intervenuta  l'approvazione  dello  statuto  previsto  dal successivo
articolo 3, comma 2,  lettera  a),  hanno  facolta'  di  revocare  la
deliberazione  di  trasformazione  in enti privatizzati con le stesse
procedure e modalita' previste dall'articolo  1  del  citato  decreto
legislativo  n  509  del  1994, per tale deliberazione.  La revoca ha
effetto di ripristino della previgente natura giuridica.
 3. Il gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6,  della
legge  31  gennaio  1992, n. 59, che affluisce al capitolo 4101 dello
stato di previsione del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale,  istituito  ai sensi dell'articolo 20 della citata legge, si
interpreta come destinato alle finalita'  di  promozione  e  sviluppo
della cooperazione previste al medesimo articolo 11.
 4.  Le somme erogate dalla Comunita' europea quali contributi per le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 7-bis,  del  decreto-legge  20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, ed  assegnate  sullo  stato  di  previsione  del
Ministero   del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  qualora  non
impegnate nell'esercizio finanziario di competenza, potranno  esserlo
in  quello  successivo.  Le  somme  stanziate sul capitolo 8032 dello
stato di previsione del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale  non  impegnate  in  ciascun  esercizio  finanziario potranno
esserlo fino al terzo esercizio successivo. Le  somme  stanziate  sul
capitolo  4101  dello  stato di previsione del Ministero del lavoro e
della  previdenza  sociale  non  impegnate   in   ciascun   esercizio
finanziario potranno esserlo in quello successivo.
 5.  Fino  al  31  dicembre  1998, la commissione di vigilanza di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile  1993,  n.  124,  e
successive  modificazioni  e integrazioni, puo' avvalersi, fino ad un
limite di venti unita', di dipendenti  del  Ministero  del  lavoro  e
della  previdenzasociale,  di  amministrazioni  dello  Stato  o  enti
pubblici  che  svolgano  la  propria  attivita'  nelle   materie   di
pertinenza  della commissione. I predetti dipendenti, ivi compreso il
personale con qualifica di dirigente, sono collocati,  con  l'assenso
degli  interessati,  in posizione di comando o di distacco. Gli oneri
relativi al  trattamento  economico  previsto  dagli  ordinamenti  di
appartenenza  restano  a carico delle amministrazioni di provenienza,
unitamente a quelli dei componenti della  precedente  commissione  di
vigilanza,  gia'  collocati fuori ruolo, che assumono la qualifica di
esperti ai sensi e per gli effetti dell'articolo  14  della  legge  8
agosto   1995,   n.   335.  La  predetta  commissione  puo'  altresi'
effettuare, con contratti a  tempo  determinato,  assunzioni  dirette
disciplinate  dalle norme di diritto privato, in misura non superiore
a dieci unita'.
 6. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge  20  maggio  1993;  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, gli ultimi due periodi sono soppressi.
 7.  La  Commissione  centrale  per  l'impiego di cui all'articolo 26
della legge 12 agosto 1977,  n.  675;  e  successive  integrazioni  e
modificazioni,  e'  integrata  da  due  rappresentanti  dei datori di
lavoro e da due rapprestanti dei lavoratori. Al comma 3 dell'articolo
2 della legge 28 febbraio 1987, n.  56,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo:  "La commissione dura in carica tre anni".
 8.  Il  personale  gia'  dipendente  dall'ente  "Colombo  92"  ed in
servizio alla data  del  31  dicembre  1994  presso  la  gestione  di
liquidazione  dell'ente  medesimo  viene trasferito a decorrere dal 1
luglio 1995, alle dipendenze del comune  di  Genova  e  collocato  in
apposito  ruolo  ad esaurimento del comune medesimo, con applicazione
del trattamento economico e  giuridico  del  personale  del  comparto
regioni-autonomie  locali,  per  essere  prioritariamente  utilizzato
nella gestione del complesso  immobiliare  trasferito  al  comune  di
Genova  ai  sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579. Alla relativa
spesa si provvede con le entrate derivanti dalla predetta gestione.
 9. Con effetto fino al 31 dicembre 1997,  le  commissioni  regionali
per  l'impiego  dei territori di cui al testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno,  approvato  con  decreto  del  Presidente
della   Repubblica   6   marzo   1978,  n.  218,  possono  deliberare
l'elevazione dell'eta' massima prevista per la stipula del  contratto
di formazione e lavoro.
 10.  Ai  componenti  e ai segretari della commissione tecnica di cui
all'articolo, 8, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, spetta
per la partecipazione alle riunioni  della  commissione  medesima  un
gettone  di  presenza  il  cui importo e modalita' di erogazione sono
determinati con decreto del Ministro del lavoro  e  della  previdenza
sociale,  di  concerto con il Ministro del tesoro. Per l'espletamento
dei compiti assegnati alla predetta commissione compete, altresi', ai
propri   componenti   il   trattamento    economico    di    missione
secondomodalita'  e  misure  fissate  dalla  vigente normativa per il
dirigente generale C delle amministrazioni dello Stato.  Al  relativo
onere  nonche'  a  quello per spese connesse ad attivita' di studio e
ricerca funzionali ai compiti attribuiti alla commissione predetta  e
da  quest'ultima  deliberate,  complessivamente  previsti in lire 106
milioni annui, si provvede a carico dello stanziamento  iscritto  nel
capitolo  4603  dello  stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per l'anno 1995  e  corrispondenti  capitoli
per gli anni successivi.
 11.  Per  gli  adempimenti  assicurativi  connessi all'attuazione di
progetti di lavori socialmente  utili  da  parte  del  Ministero  del
lavoro  e  della  previdenza sociale presso le proprie strutture, gli
oneri sono a carico del Fondo di cui all'articolo  9,  comma  5,  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel  limite  massimo  di  lire  3
miliardi.
 12.  Per la realizzazione di specifici progetti il personale assunto
ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987,  n.  56,  con
qualifica   di  esperto  o  direttore,  puo'  essere  temporaneamente
impiegato anche presso altre agenzie per l'impiego ovvero  presso  il
Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale. Gli oneri relativi
al  trattamento  economico  rimangono  a  carico  delle  agenzie   di
provenienza,  mentre  quelli connessi con le indennita' e il rimborso
spese per le missioni sono a carico dell'agenzia per l'impiego o  del
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale presso cui viene
effettuata la prestazione.
 13. Lo stanziamento del capitolo 1089 dello stato di previsione  del
Ministero  dei  beni  culturali  ed ambientali puo' essere utilizzato
anche per la copertura di spese per la  realizzazione  dei  progetti,
promossi dal medesimo Ministero, di lavori socialmente utili mediante
lavoratori che percepiscono il trattamento di disoccupazione speciale
o il sussidio di cui agli articoli 1, comma 5, e 3.
 14.  All'articolo  1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 31
gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29
marzo  1995,  n.  95, le parole: "di lire 5 miliardi" sono sostituite
dalle seguenti: "di lire 7 miliardi e 700 milioni".
 15. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge  9  agosto  1995,  n.
345,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n.
427, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  "ne'  sono  dovuti
interessi".
 16.  All'articolo  1-bis  del  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
aggiunto il seguente comma: "3-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono
altresi' destinate alla promozione di nuove  cooperative  sociali  di
cui  alla  legge  8 novembre 1991, n. 381, sulla base di un programma
definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  sentite
le  organizzazioni  nazionali  operanti  nel settore. I benefici sono
concessi, nella misura di cui  all'articolo  1,  comma  3,  per  ogni
lavoratore  dipendente  o socio lavoratore, che non goda dei benefici
di cui all'articolo 4, comma 3, della predetta legge. Le domande  per
la  concessione del beneficio sono presentate all'ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione, competente per territorio.".
 17. All'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 20  maggio  1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236,  sono  aggiunte,  in  fine,  le seguenti parole: ", salvo che il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvalga di agenzie
specializzate ed appositamente autorizzate a tal fine.".
 18. Al fine di consentire l'espletamento  delle  attivita'  connesse
alle  rispettive  funzioni,  la presidente e la vice presidente della
Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra  uomo
e  donna  di  cui  alla  legge  22  giugno  1990,  n.  164, e il vice
presidente del Comitato nazionale per l'attuazione  dei  principi  di
parita'  di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori
e lavoratrici di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, hanno diritto
a fruire, previa documentazione, nel limite di sei giorni mensili  di
permessi  retribuiti,  qualora siano dipendenti del settore privato o
di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2,
del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive
modificazioni e integrazioni.
 19.  I  contratti stipulati con i direttori e con il personale delle
agenzie regionali per l'impiego di  cui  all'articolo  24,  comma  3,
della  legge  28 febbraio 1987, n. 56 sono rinnovati ovvero prorogati
fino  alla  riforma  organica  del  Ministero  del  lavoro  e   della
previdenza  sociale  e  comunque  non oltre il 31 dicembre 1997. Alle
medesime  date  e'  differita,  per  la   predetta   Amministrazione,
l'entrata  in  vigore  delle  disposizioni di cui all'articolo 57 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni
e integrazioni.
 20.  All'articolo  47  comma  1,  lettera  e), del testo unico delle
imposte  dirette,  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole:  ", nonche' il compenso  corrisposto  ai  lavoratori
impegnati,  per  effetto  di  specifiche  disposizioni  normative, in
lavori socialmente utili".
 21. I lavoratori  che  a  decorrere  dal  1  dicembre  1994  abbiano
prestato  attivita' lavorativa con contratto a tempo determinato alle
dipendenze dell'ente "Poste italiane", hanno  diritto  di  precedenza
nei  termini e alle condizioni delle norme contrattuali e di apposito
accordo con le organizzazioni sindacali,  in  caso  di  assunzioni  a
tempo indeterminato da parte dell'ente "Poste italiane" per la stessa
qualifica  e/o  mansione  fino  alla  data  del  31  dicembre 1996; i
lavoratori interessati debbono manifestare la volonta' di  esercitare
tale  diritto  entro  il 30 novembre 1996. Le assunzioni di personale
con contratto di lavoro  a  tempo  determinato  effettuate  dall'ente
"Poste  italiane",  a  decorrere  dalla data della sua costituzione e
comunque non oltre il 30 giugno1997, non possono dar luogo a rapporti
di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere  del  termine
finale di ciascun contratto.
 22.  All'articolo  1,  comma 2, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, come modificato dall'articolo 1, comma 1,  del  decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242, dopo le parole: "degli istituti di
ogni ordine e grado" sono aggiunte le seguenti: "degli archivi, delle
biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato".
 23.   La   disposizione   di   cui  all'articolo  2,  comma  3,  del
decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  29  luglio 1996, n. 402, si interpreta nel senso che la
previgente normativa continua a trovare  applicazione  esclusivamente
per  il  numero  di unita' indicato negli accordi sindacali di cui al
medesimo comma.
 24.  Ai  componenti  dei  Comitati  di  valutazione   dei   progetti
presentati  per  il  finanziamento  nell'ambito  della programmazione
comunitaria del Fondo sociale europeo per gli anni 1994-1999,  ovvero
di  proroga  della  precedente programmazione per gli anni 1990-1993,
per i programmi operativi gestiti dal Ministero del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  e di altre Amministrazioni centrali dello Stato,
spetta per la partecipazione alle riunioni un gettone di presenza  il
cui  importo  e  modalita' di erogazione sono determinati con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con
il  Ministro  del  tesoro.    Sono  fatti  salvi  i provvedimenti del
Ministro   del   lavoro   e   della   previdenza   sociale   adottati
precedentemente  in  materia.  Ai  componenti  dei  predetti Comitati
spetta altresi' il trattamento di missione secondo modalita' e misure
fissate dalla vigente normativa per il  dirigente  generale  C  delle
Amministrazioni   dello  Stato.  Gli  oneri  relativi  alla  presente
disposizione  fanno  carico  alle  linee  finanziarie  di  assistenza
tecnica  previste per i programmi operativi del Fondo sociale europeo
relativi alle programmazioni citate e, per  la  quota  a  carico  del
finanziamento  nazionale,  alla  gestione fuori bilancio del Fondo di
rotazione per la formazione professionale  e  per  accesso  al  Fondo
sociale  europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978,
n. 845, e successive modificazioni e integrazioni.
 25.  Il  Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale puo', nel
limite complessivo di  lire  50  miliardi  a  carico  del  Fondo  per
l'occupazione di cui al comma 4 dell'articolo 1 con proprio decreto:
  a) prorogare fino a tre mesi i progetti di lavori socialmente utili
in  scadenza  a  partire  dal 30 novembre 1996 che vedano impegnati i
lavoratori della regione Sardegna;
  b)  prorogare  fino  a  tre  mesi  i  trattamenti  di  integrazione
salariale  di cui, rispettivamente, all'articolo 4, comma 21, terzo e
quinto periodo;
  c)  prorogare  fino  a  tre  mesi  i  trattamenti  di  integrazione
straordinaria  dei  lavoratori  gia'  sospesi dal lavoro a seguito di
cessazione dell'attivita', dismissioni  anche  parziali  di  rami  di
attivita'  ovvero di procedure concorsuali che abbiano interessato le
aziende medesime al fine di consentire il  loro  reimpiego  in  nuove
iniziative industriali o di servizio realizzate nelle predette aree;
  d)  prorogare  fino  a  dodici  mesi  i  contratti  di solidarieta'
stipulati senza soluzione di continuita',  con  determinazione  nella
misura   del   70   per   cento  dell'ammontare  del  trattamento  di
integrazione salariale.  Le proroghe di cui al presente comma possono
interessare le aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento
CEE n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993.
 26.  Il  personale  assunto  a   norma   dell'articolo   3-bis   del
decreto-legge  20  gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e dell'articolo 2 del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  10 giugno 1991, tuttora in
servizio ed in possesso dei relativi  requisiti  per  la  nomina,  e'
inquadrato,  a  domanda  e previo giudizio di idoneita' da espletarsi
con le modalita' fissate con decreto del  Ministro  del  tesoro,  nel
ruolo  speciale di cui all'articolo 2 della legge 15 ottobre 1990, n.
295, e al decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  18
novembre  1994,  in  posizione  non  superiore a quella rivestita nel
rapporto a tempo determinato.   Detto  personale  e'  assegnato  alle
segreterie  delle  commissioni mediche periferiche per le pensioni di
guerra e di invalidita' civile con le modalita' previste dalle  norme
vigenti.  La  domanda e' presentata entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in
mancanza  il  rapporto  di  lavoro  cessa  alla  data   di   scadenza
originariamente  prevista. Fino al perfezionamento dell'inquadramento
nel ruolo speciale sono prorogati  i  rapporti  in  corso  alla  data
dell'11  novembre  1996.  I  posti  che  rimangono  vacanti nel ruolo
speciale, dopo la trasformazione del rapporto di lavoro, sono coperti
con il trasferimento consensuale dei dipendenti assegnati o comandati
presso le commissioni e, per le ulteriori  vacanze,  ai  sensi  della
vigente  normativa,  con  la  mobilita'  del  personale  delle  altre
amministrazioni pubbliche in eccedenza.
 27. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti,  le  variazioni  di bilancio necessarie per l'attuazione del
presente decreto-legge.
          Riferimenti normativi
          Comma 1:
            -  L'art.  16  del  D.L.  n.  299/1994,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 451/1994, come modificato dal
          presente decreto, e' il seguente:
            "Art.  16  (Norme in materia di contratti di formazione e
          lavoro).   - 1. Possono essere  assunti  con  contratto  di
          formazione  e lavoro i soggetti di eta' compresa tra sedici
          e trentadue anni. Oltre ai datori di lavoro di cui all'art.
          3, comma 1, del decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre
          1984, n. 863, possono stipulare contratti di  formazione  e
          lavoro anche gruppi di imprese, associazioni professionali,
          socio-culturali,  sportive,  fondazioni,  nonche' datori di
          lavoro iscritti agli albi professionali quando il  progetto
          di  formazione  venga  predisposto  dagli  ordini e collegi
          professionali  ed  autorizzato  in  conformita'  a   quanto
          previsto al comma 7.
            2. Il contratto di formzione e lavoro e' definito secondo
          le seguenti tipologie:
             a)  contratto  di  formazione  e  lavoro mirato alla: 1)
          acquisizione    di    professionalita'    intermedie;    2)
          acquisizione di professionalita' elevate;
             b)  contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare
          l'inserimento    professionale    mediante    un'esperienza
          lavorativa  che  consenta  un  adeguamento  delle capacita'
          professionali al contesto produttivo ed organizzativo.
            3. I lavoratori assunti con  contratto  di  formazione  e
          lavoro  di  cui  alle  lettere  a) e b) del comma 2 possono
          essere inquadrati ad  un  livello  inferiore  a  quello  di
          destinazione.
            4. La durata massima del contratto di formazione e lavoro
          non  puo'  superare  i ventiquattro mesi per i contratti di
          cui alla lettera a) del comma 2  e  i  dodici  mesi  per  i
          contratti di cui alla lettera b) del medesimo comma.
            5.  I  contratti  di cui alla lettera a), numeri 1) e 2),
          del comma 2 devono prevedere rispettivamente almeno ottanta
          e centotrenta ore di formazione  da  effettuarsi  in  luogo
          della  prestazione  lavorativa.    Il contratto di cui alla
          lettera b) del comma 2 deve prevedere una formazione minima
          non inferiore a venti ore di base relativa alla  disciplina
          del  rapporto  di  lavoro,  all'organizzazione  del lavoro,
          nonche' alla prevenzione ambientale e antinfortunistica.  I
          contratti    collettivi    possono    prevedere    la   non
          retribuibilita' di eventuali ore aggiuntive  devolute  alla
          formazione.
            6.  Per  i  contratti  di cui alla lettera a) del comma 2
          continuano a trovare applicazione i  benefici  contributivi
          previsti dalle disposizioni vigenti in materia alla data di
          entrata in vigore del presente decreto.  Per i contratti di
          cui  alla  lettera  b)  del  predetto  comma  2  i medesimi
          benefici   trovano   applicazione   subordinatamente   alla
          trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
          e successivamente ad essa, per una durata pari a quella del
          contratto  di  formazione  e  lavoro cosi' trasformato e in
          misura correlata al trattamento retributivo corrisposto nel
          corso del contratto di formazione medesimo.
            7. (Soppresso).
            8.  I  tempi e le modalita' di svolgimento dell'attivita'
          di formazione e lavoro  sono  stabiliti  mediante  progetti
          predisposti  dagli  enti pubblici economici e dalle imprese
          ed approvati dalla commissione regionale per l'impiego. Nel
          caso in cui la delibera  della  commissione  regionale  per
          l'impiego  non sia intervenuta nel termine di trenta giorni
          dalla   loro   presentazione,   provvede    il    direttore
          dell'ufficio   regionale   del   lavoro   e  della  massima
          occupazione.  La  commissione  regionale   per   l'impiego,
          nell'ambito  delle  direttive generali fissate dal Ministro
          del  lavoro  e  della  previdenza   sociale,   sentita   la
          commissione  centrale  per l'impiego, delibera, in coerenza
          con le  finalita'  formative  ed  occupazionali  e  con  le
          caratteristiche  dei  diversi settori produttivi, in ordine
          ai criteri di approvazione dei progetti ed  agli  eventuali
          specifici  requisiti  che  gli  stessi  devono avere, tra i
          quali  puo'  essere  previsto  il  rapporto  tra   organico
          aiziendale   e  numero  dei  lavoratori  con  contratti  di
          formazione e lavoro. Nel caso in cui i progetti interessino
          piu' ambiti regionali i medesimi progetti  sono  sottoposti
          all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera sentito il
          parere  della  commissione centrale per l'impiego. Non sono
          soggetti  all'approvazione   i   progetti   conformi   alle
          regolamentazioni  del  contratto  di  formazione  e  lavoro
          concordate tra le organizzazioni  sindacali  nazionali  dei
          datori   di   lavoro   e   dei   lavoratori  aderenti  alle
          confederazioni maggiormente rappresentative,  recepite  dal
          Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale sentita la
          commissione centrale per l'impiego.
            9. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro  di
          cui   al   comma  2,  lettera  a),  il  datore  di  lavoro,
          utilizzando  un  modello  predisposto,  sentite  le   parti
          sociali,  dal  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,  trasmette  alla  sezione   circoscrizionale   per
          l'impiego  competente  per territorio idonea certificazione
          dei risultati conseguiti  dal  lavoratore  interessato.  Le
          strutture  competenti  delle  regioni  possono accertare il
          livello  di  formazione  acquisito  dal  lavoratore.   Alla
          scadenza  del  contratto di formazione e lavoro di cui alla
          lettera b) del comma 2, il datore  di  lavoro  rilascia  al
          lavoratore un attestato sull'esperienza svolta.
            10.  Qualora  sia  necessario per il raggiungimento degli
          obiettivi formativi, i progetti  possono  prevedere,  anche
          nei  casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi
          di imprese, che l'esecuzione del  contratto  si  svolga  in
          posizione  di  comando  presso  una  pluralita' di imprese,
          individuate  nei  progetti  medesimi.  La  titolarita'  del
          rapporto resta ferma in capo alle singole imprese.
            11.  La  misura di cui al comma 6 dell'art. 8 della legge
          29 dicembre 1990, n. 407, e' elevata al sessanta per cento.
            12. (Soppresso).
            13.  Nella  predisposizione  dei progetti di formazione e
          lavoro  devono  essere  rispettati  i  princi'pi   di   non
          discriminazione  diretta  ed indiretta di cui alla legge 10
          aprile 1991, n. 125.
            14. Le disposizioni del presente articolo,  ad  eccezione
          del  comma  1,  primo periodo, non trovano applicazione nei
          confronti  dei  contratti  di  formazione  e  lavoro   gia'
          stipulati  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente
          decreto. Esse, ad eccezione dei commi 1, primo periodo,  8,
          11 e 15, non trovano inoltre applicazione nei confronti dei
          contratti  di  formazione  e  lavoro  stipulati entro il 30
          giugno 1995, sulla base di progetti che alla  data  del  31
          marzo  1995  risultino  gia'  approvati,  presentati ovvero
          riconosciuti conformi ai sensi e per  gli  effetti  di  cui
          all'art.  3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
          726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
          1984, n. 863, come modificato dall'art.  9,  comma  1,  del
          decreto-legge  29  marzo  1991,  n.  108,  convertito,  con
          modificazioni, dalla lege 1 giugno 1991, n.  169.  (Seguiva
          un periodo soppresso dal presente decreto).
            15.  Dalla  tabella  C  annessa al decreto del Presidente
          della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300,  e'  eliminato  il
          procedimento  per l'approvazione dei progetti di formazione
          e  lavoro  da  parte  del  Ministro  del  lavoro  e   della
          previdenza  sociale,  previsto  dall'art.  3,  comma 3, del
          decreto-legge 30 ottobre  1984,  n.  726,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863".
            -  Per  il  testo  dell'art.  18  del  D.L.  n. 299/1994,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  451/1994,
          cosi'  come  modificato,  si veda in nota all'art. 2, comma
          12.
            - Il comma 45 dell'art. 1 della legge 8 agosto  1995,  n.
          335,  cosi' come modificato, e' il seguente: "45. Il Nucleo
          di valutazione di cui al comma 44 e' composto da  non  piu'
          di  quindici  membri  che  abbiano particolare competenza e
          specifica esperienza in materia previdenziale  nei  diversi
          profili     giuridico,     economico-statistico-attuariale,
          nominati, per un periodo  non  superiore  a  quattro  anni,
          rinnovabile una sola-volta, dal Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
          Il  Nucleo  e'  composto  da  magistrati  amministrativi  e
          contabili di cui uno in veste di coordinatore, da personale
          appartenente  ai  ruoli  dei  professori  universitari,  da
          personale  appartenente  ai  ruoli di Amministrazioni dello
          Stato, anche ad ordinamento autonomo, e  di  enti  pubblici
          anche   economici,   nonche'  da  esperti,  in  numero  non
          superiore  a  cinque,  non  appartenenti   alle   categorie
          predette;  i  componenti  del Nucleo sono collocati; ove ne
          venga fatta richiesta  dal  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, fuori ruolo, conservando il trattamento
          delle  amministrazioni  di provenienza, senza avere diritto
          ad ulteriori compensi. Con decreto del Ministro del  lavoro
          e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
          tesoro,  sono  determinati  le modalita' organizzative e di
          funzionamento del Nucleo di valutazione,  la  remunerazione
          dei  membri  medesimi in armonia con i criteri correnti per
          la  determinazione  dei  compensi  per  attivita'  di  pari
          qualificazione    professionale,    il    numero    e    le
          professionalita'  dei  dipendenti appartenenti al Ministero
          del  lavoro  e  della  previdenza  sociale   o   di   altre
          Amministrazioni  dello  Stato,  enti  ed organi pubblici da
          impiegare  presso  il  Nucleo  medesimo  anche   attraverso
          l'istituto  del  distacco. Per il funzionamento del Nucleo,
          ivi compreso il compenso ai componenti, e'  autorizzata  la
          spesa  di lire 1.500 milioni annui a decorrere dal 1996. Al
          relativo onere, per gli  anni  1996  e  1997,  si  provvede
          mediante  corrispondente  utilizzo  delle  proiezioni per i
          medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del
          lavoro e della previdenza sociale,  iscritto  al  fini  del
          bilancio  triennale  1995-1997 al capitolo 6856 dello stato
          di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995".
            - Il comma 3 dell'art. 3 della legge n.  335/1995,  cosi'
          come  modificato,  e'  il  seguente:  "3.  Il Governo della
          Repubblica e' delegato ad emanare uno o piu' decreti, entro
          dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge,  recanti  norme  volte a riordinare il sistema delle
          prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidita' e
          inabilita'.  Tali  norme  dovranno  ispirarsi  ai  seguenti
          principi   e   criteri  direttivi:  a)  armonizzazione  dei
          requisiti  medico-sanitari  e  dei  relativi   criteri   di
          riconoscimento  con riferimento alla definizione di persona
          handicappata introdotta dalla legge  5  febbraio  1992,  n.
          104;  b) armonizzazione dei procedimenti di erogazione e di
          revisione delle prestazioni, fermo comunque  rimanendo  per
          il  settore dell'invalidita' civile, della cecita' civile e
          del sordomutismo il principio della separazione tra la fase
          dell'accertamento sanitario e quella della concessione  dei
          benefici  economici,  come  disciplinato  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n.  698;  c)
          graduazione  degli interventi in rapporto alla specificita'
          delle  differenti  tutele  con   riferimento   anche   alla
          disciplina  delle  incompatibilita'  e  cumulabilita' delle
          diverse  prestazioni  assistenziali  e  previdenziali;   d)
          potenziamento  dell'azione di verifica e di controllo sulle
          diverse forme  di  tutela  previdenziale  ed  assistenziale
          anche  mediante forme di raccordo tra le diverse competenze
          delle amministrazioni e degli enti previdenziali  quali  la
          costituzione,   presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri,      di      una       apposita       commissione
          tecnico-amministrativa   con   funzioni  di  coordinamento,
          nonche' adozione di misure anche organizzative e funzionali
          intese a  rendere  piu'  incisiva  ed  efficace  la  difesa
          diretta     dell'Amministrazione     nelle     controversie
          giurisdizionali   in   materia   di   invalidita'   civile,
          pensionistica,  ivi ccompresa quella di guerra. Decorsi due
          anni  dalla  data  di  entrata  in   vigore   dei   decreti
          legisaltivi di cui al presente comma, il Governo procede ad
          una  verifica  dei  risultati  conseguiti  con l'attuazione
          delle  norme   delegate   anche   al   fine   di   valutare
          l'opportunita'  di  pervenire  alla  individuazione  di una
          unica   istituzione  competente  per  l'accertamento  delle
          condizioni di invalidita' civile, di lavoro o di servizio".
            - Il comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs. 30  giugno  1994,  n.
          479  (Attuazione  della delega conferita dall'art. 1, comma
          32, della legge 24 dicembre 1993, n.  537,  in  materia  di
          riordino  e  soppressione  di enti pubblici di previdenza e
          assitenza), cosi' come modificato, e' il seguente:  "3.  Il
          presidente   ha  la  rappresentanza  legale  dell'Istituto;
          convoca e presiede il consiglio  di  amministrazione;  puo'
          assistere   alle   sedute  del  consiglio  di  indirizzo  e
          vigilanza. Il presidente e' nominato ai sensi  della  legge
          24  gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'art. 3
          della legge 23 agosto 1988, n. 400;  la  deliberazione  del
          Consiglio dei Ministri e' adottata su proposta del Ministro
          del  lavoro  e  della previdenza sociale di concerto con il
          Ministro del tesoro".
            - Il comma 4 dell'art. 3  del  D.L.  n.  479/1994,  cosi'
          recita:   "4.    Il  consiglio  di  indirizzo  e  vigilanza
          individua le linee di indirizo generale dell'ente;  elegge,
          tra  i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, il proprio
          presidente;  nell'ambito  della   programmazione   generale
          determina gli obiettivi strategici pluriennali e approva il
          bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonche' i piani
          pluriennali  e i criteri generali dei piani di investimento
          e   disinvestimento   predisposti    dal    consiglio    di
          amministrazione,  verificandone  i  risultati;  approva  il
          proprio  regolamento  interno;  approva,  su  proposta  del
          consiglio  di  amministrazione,  le  direttive di carattere
          generale relative all'attivita' istituzionale dell'ente. Il
          consiglio dell'INPS, dell'INAIL e dell'INPDAP  e'  composto
          da ventiquattro membri dei quali la meta' in rappresentanza
          delle  confederazioni  sindacali  dei lavoratori dipendenti
          maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale  e  la
          restante meta' ripartita tra le organizzazioni maggiormente
          rappresentative  sul  piano nazionale dei datori di lavoro,
          e,  relativamente  all'INPS  e  all'INAIL,  dei  lavoratori
          autonomi,  secondo criteri che tengano conto delle esigenze
          di rappresentativita' e degli  interessi  cui  le  funzioni
          istituzionali  di  ciascun ente corrispondono. Il consiglio
          dell'IPSEMA e' composto da dodici membri scelti  secondo  i
          criteri predetti".
            -   L'art.   23   della  legge  8  giugno  1990,  n.  142
          (Ordinamento delle autonomie locali) cosi' recita:
            "Art.  23  (Aziende  speciali  ed  istituzioni).   -   1.
          L'azienda  speciale  e'  ente  strumentale dell'ente locale
          dotato   di   personalita'    giuridica,    di    autonomia
          imprenditoriale   e   di  proprio  statuto,  approvato  dal
          consiglio comunale o provinciale.
            2.  L'istituzione  e'  organismo  strumentale   dell'ente
          locale  per  l'esercizio  di  servizi  sociali,  dotato  di
          autonomia gestionale.
            3.  Organi  dell'azienda  e  dell'istituzione   sono   il
          consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore,
          al   quale   compete   la  responsabilita'  gestionale.  Le
          modalita' di nomina  e  revoca  degli  amministratori  sono
          stabilite dallo statuto dell'ente locale.
            4.  L'azienda e l'istituzione informano la loro attivita'
          a criteri di efficacia, efficienza ed economicita' ed hanno
          l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso
          l'equilibrio  dei  costi   e   dei   ricavi,   compresi   i
          trasferimenti.
            5.   Nell'ambito   della   legge,   l'ordinamento  ed  il
          funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati  dal
          proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni
          sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente
          locale da cui dipendono.
            6.  L'ente  locale  conferisce  il capitale di dotazione;
          determina le finalita' e gli indirizzi;  approva  gli  atti
          fondamentali;  esercita  la vigilanza; verifica i risultati
          della gestione; provvede  alla  copertura  degli  eventuali
          costi sociali.
            7.  Il  collegio  dei revisori dei conti dell'ente locale
          esercita  le  sue  funzioni  anche  nei   confronti   delle
          istituzioni.  Lo  statuto  dell'azienda speciale prevede un
          apposito organo di  revisione  nonche'  forme  autonome  di
          verifica della gestione".
          Comma 2:
            -  L'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione
          della delega conferita dall'art. 1, comma 32,  della  legge
          24  dicembre  1993, n. 537, in materia di trasformazione in
          persone  giuridiche  private  di  enti  gestori  di   forme
          obbligatorie   di  previdenza  e  assistenza),  cosi'  come
          modificato, e' il seguente:
            "Art.  5  (Personale).  -  1.  Entro   tre   mesi   dalla
          stipulazione  del  primo  contratto  collettivo  di lavoro,
          ovvero dalla sua sottoscrizione, il personale degli enti di
          cui all'elenco A puo' optare per la permanenza nel pubblico
          impiego. Ad esso si  applicano  le  norme  della  legge  24
          dicembre 1993, n. 537, e del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni.
            2.  Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo
          di lavoro, al personale delle associazioni e fondazioni  si
          applica  il  trattamento economico e giuridico vigente alla
          data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
          Il dipendente addetto all'ufficio legale dell'ente all'atto
          di trasformazione in persona  giuridica  privata,  conserva
          l'iscrizione nell'apposito elenco speciale degli avvocati e
          procuratori se e fino a quando duri il rapporto di lavoro e
          la collocazione presso l'ufficio legale predetto.
            3.  Continuano  ad  essere  attribuite alla giurisdizione
          esclusiva  del  giudice  amministrativo   le   controversie
          relative   a  questioni  attinenti  al  periodo  di  lavoro
          svoltosi  anteriormente   alla   data   di   trasformazione
          dell'ente".
            - L'art. 1 del D.Lgs. n. 509/1994 cosi' recita:
            "Art.  1  (Enti  privatizzati).  -  1.  Gli  enti  di cui
          all'elenco A allegato al presente decreto legislativo  sono
          trasformati,   a   decorrere   dal   1   gennaio  1995,  in
          associazioni  o  in  fondazioni   con   deliberazione   dei
          competenti   organi   di   ciascuno  di  essi,  adottata  a
          maggioranza  qualificata   dei   due   terzi   dei   propri
          componenti,   a   condizione   che   non   usufruiscano  di
          finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere
          finanziario.
            2. Gli enti trasformati continuano a sussistere come enti
          senza scopo di lucro e assumono la  personalita'  giuridica
          di  diritto  privato, ai sensi degli articoli 12 e seguenti
          del codice civile e  secondo  le  disposizioni  di  cui  al
          presente  decreto,  rimanendo  titolari di tutti i rapporti
          attivi e passivi dei corrispondenti  enti  previdenziali  e
          dei  rispettivi  patrimoni.  Gli  atti  di trasformazione e
          tutte le operazioni  connesse  sono  esenti  da  imposte  e
          tasse.
            3.   Gli   enti  trasformati  continuano  a  svolgere  le
          attivita'   previdenziali   e   assistenziali    in    atto
          riconosciute  a  favore  delle  categorie  di  lavoratori e
          professionisti per  le  quali  sono  stati  originariamente
          istituiti,   ferma   restando   la   obbligatorieta'  della
          iscrizione e della contribuzione. Agli enti stessi non sono
          consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti,  con
          esclusione   di   quelli  connessi  con  gli  sgravi  e  la
          fiscalizzazione degli oneri sociali.
            4. Contestualmente alla deliberazione di cui al comma  1,
          gli enti adottano lo statuto ed il regolamento, che debbono
          essere   approvati  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,  ed
          ispirarsi ai seguenti criteri:
             a)  trasparenza  nei  rapporti  con   gli   iscritti   e
          composizione  degli  organi  collegiali,  fermi  restando i
          vigenti criteri di composizione degli organi stessi,  cosi'
          come previsti dagli attuali ordinamenti;
             b)   determinazione   dei   requisiti   per  l'esercizio
          dell'attivita' istituzionale, con  particolare  riferimento
          all'onorabilita'  e  professionalita'  dei componenti degli
          organi   collegiali   e,   comunque,    dei    responsabili
          dell'associazione  o  fondazione.  Tale professionalita' e'
          considerata esistente  qualora  essa  costituisca  un  dato
          caratterizzante  l'attivita'  professionale della categoria
          interessata;
             c)  previsione  di  una  riserva  legale,  al  fine   di
          assicurare    la    continuita'    nell'erogazione    delle
          prestazioni, in misura non inferiore  a  cinque  annualita'
          dell'importo  delle  pensioni  in essere. Ferme restando le
          riserve tecniche esistenti alla data di entrata  in  vigore
          del  presente decreto, all'eventuale adeguamento di esse si
          provvede,  nella  fase  di  prima  applicazione,   mediante
          accantonamenti pari ad una annualita' per ogni biennio".
            -  La  lettera  a),  comma  2, dell'art. 3, del D.Lgs. n.
          509/1994, e' la seguente:
            "2.  Nell'esercizio  della  vigilanza  il  Ministero  del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto  con i
          Ministeri di cui al comma 1, approva i seguenti atti:
             a)  lo  statuto  e  i  regolamenti,  nonche' le relative
          integrazioni o modificazioni".
          Comma 3:
            L'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme
          in materia di societa' cooperative) cosi' recita:
            "Art. 11 (Fondi  mutualistici  per  la  promozione  e  lo
          sviluppo   della   cooperazione).   -  1.  Le  associazioni
          nazionali  di  rappresentanza,  assistenza  e  tutela   del
          movimento  cooperativo,  riconosciute  ai sensi dell'art. 5
          del citato decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello
          Stato   14   dicembre   1947,   n.   1577,   e   successive
          modificazioni,  e  quelle  riconosciute  in  base  a  leggi
          emanate  da  regioni  a statuto speciale possono costituire
          fondi mutualistici per la promozione e  lo  sviluppo  della
          cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di
          lucro da societa' per azioni o da associazioni.
            2. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella
          promozione  e  nel  finanziamento  di  nuove  imprese  e di
          iniziative di sviluppo della cooperazione,  con  preferenza
          per   i   programmi  diretti  all'innovazione  tecnologica,
          all'incremento  dell'occupazione  ed  allo   sviluppo   del
          Mezzogiorno.
            3.  Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma
          1  possono   promuovere   la   costituzione   di   societa'
          cooperative   o   di   loro   consorzi,   nonche'  assumere
          partecipazioni in societa' cooperative  o  in  societa'  da
          queste  controllate.  Possono altresi' finanziare specifici
          programmi di sviluppo di societa'  cooperative  o  di  loro
          consorzi,   organizzare   o  gestire  corsi  di  formazione
          professionale  del  personale  dirigente  amministrativo  o
          tecnico  del settore della cooperazione, promuovere studi e
          ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse
          per il movimento cooperativo.
            4. Le societa' cooperative e  i  loro  consorzi  aderenti
          alle  associazioni riconosciute di cui al primo periodo del
          comma   1,   devono   destinare   alla    costituzione    e
          all'incremento    di   ciascun   fondo   costituito   dalle
          associazioni cui aderiscono una quota degli  utili  annuali
          pari  al 3 per cento. Per gli enti cooperativi disciplinati
          dal regio decreto 26 agosto 1937,  n.  1706,  e  successive
          modificazioni,  la quota del 3 per cento e' calcolata sulla
          base degli utili al netto delle riserve obbligatorie.
            5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al  comma
          1  il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione,
          dedotti il capitale versato e  rivalutato  ed  i  dividendi
          eventualmente  maturati, di cui al primo comma, lettera c),
          dell'art.  26  del  citato  decreto  legislativo  del  Capo
          provvisorio  dello  Stato  14  dicembre  1947,  n.  1577, e
          successive modificazioni.
            6. Le societa' cooperative e i loro consorzi non aderenti
          alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo  del
          comma  1,  o  aderenti  ad  associazioni  che  non  abbiano
          costituito  il  fondo  di  cui  al   comma   1,   assolvono
          all'obbligo  di  cui  al  comma 4 mediante versamento della
          quota di utili secondo quanto previsto dall'art. 20.
            7.  Le societa' cooperative ed i loro consorzi sottoposti
          alla vigilanza delle regioni a statuto  speciale,  che  non
          aderiscono  alle  associazioni riconosciute di cui al primo
          periodo del comma 1 o che aderiscono  ad  associazioni  che
          non  abbiano  costituito  il  fondo  di  cui  al  comma  1,
          effettuano il versamento previsto al comma 4  nell'apposito
          fondo  regionale,  ove  istituito  o,  in  mancanza di tale
          fondo, secondo le modalita' di cui al comma 6.
            8. Lo  Stato  e  gli  enti  pubblici  possono  finanziare
          specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi
          di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti
          al conseguimento delle finalita' di cui al comma 2. I fondi
          possono essere altresi' alimentati da contributi erogati da
          soggetti privati.
            9.  I  versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui
          all'art.  87, comma 1, lettera a), del  testo  unico  delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  esenti  da
          imposte  e  sono  deducibili,  nel  limite del 3 per cento,
          dalla   base   imponibile   del   soggetto   che   effettua
          l'erogazione.
            10.  Le  societa'  cooperative  e i loro consorzi che non
          ottemperano alle dispozioni del presente articolo  decadono
          dai  benefici  fiscali  e di altra natura concessi ai sensi
          della normativa vigente".
            - L'art. 20 della legge n. 59/1992, cosi' recita:
            "Art. 20 (Soppressione della gestione fuori bilancio  del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale preordinata
          all'attivita'  di  ispezione  delle  cooperative).  -  1. A
          decorrere dal 1 gennaio  1991,  e'  soppressa  la  gestione
          fuori  bilancio relativa al "Fondo contributi di pertinenza
          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per  le
          spese  relative  alle ispezioni ordinarie". Restano fermi i
          compiti e le funzioni di competenza del predetto  Ministero
          previsti  dall'art.  8  del  citato decreto legislativo del
          Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.  1577,  e
          successive modificazioni, come integrato dall'art. 15 della
          presente legge, cui si provvede a carico degli stanziamenti
          di appositi capitoli da istituire nello stato di previsione
          del  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale e da
          alimentarsi in relazione:
             a) al gettito dei  contributi  di  cui  all'art.  8  del
          citato  decreto  legislativo n. 1577 del 1947, e successive
          modificazioni;
             b) al gettito dei contributi di cui all'art.  11,  comma
          6, della presente legge;
             c)  ad  una  maggiorazione  determinata, a decorrere dal
          1993, nel 10 per cento del contributo di cui  alla  lettera
          a),   a  carico  delle  societa'  cooperative  edilizie  di
          abitazione  e  dei  loro  consorzi,  ivi  compresi   quelli
          aderenti alle associazioni riconosciute di cui all'art. 11,
          comma  1,  primo  periodo; tale maggiorazione potra' essere
          successivamente adeguata in relazione ad eventuali maggiori
          oneri connessi all'attuazione della presente legge;
             d)  agli  eventuali  avanzi  di  amministrazione   della
          gestione soppressa.
            2.  Ai  fini  di quanto disposto al comma 1, i contributi
          ivi previsti sono versati all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato  per essere riassegnati, con decreto del Ministro del
          tesoro, ai capitoli di spesa da  istituirsi  ai  sensi  del
          comma 1".
          Comma 4:
            -  Per  il  testo del comma 7-bis dell'art. 1 del decreto
          legge n.   148/1993, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge n. 236/1993, si veda in nota all'art. 4, comma 9.
          Comma 5:
            -  L'art. 16 del D.Lgs 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina
          delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art.
          3, comma 1, lettera v), della legge  23  ottobre  1992,  n.
          421)  come  modificato  dalla  legge  n.  335/1995,  e'  il
          seguente:
            "Art. 16 (Vigilanza sui fondi pensione). - 1. Il Ministro
          del lavoro e della previdenza sociale  emana  le  direttive
          generali  in  materia  di  vigilanza sui fondi pensione, di
          concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  e  vigila  sulla
          commissione di cui al comma 2.
            2.  E'  istituita  la  commissione di vigilanza sui fondi
          pensione  con  lo  scopo  di  perseguire  la   corretta   e
          trasparente  amministrazione  e  gestione  dei fondi per la
          funzionalita' del sistema di previdenza  complementare.  La
          commissione ha personalita' giuridica di diritto pubblico.
            3.  La  commissione  e'  composta  da  un presidente e da
          quattro membri, scelti tra persone dotate  di  riconosciuta
          competenza  e  specifica  professionalita' nelle materie di
          pertinenza  della  stessa  e  di  indiscussa  moralita'   e
          indipendenza,  nominati  ai  sensi  della  legge 24 gennaio
          1978, n. 14, con la procedura di cui all'art. 3 della legge
          23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio  dei
          ministri  e' adottata su proposta del Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale, di concerto con il  Ministro  del
          tesoro.  Il  presidente e i membri della commissione durano
          in carica quattro anni e possono essere confermati una sola
          volta, in sede di prima applicazione il decreto  di  nomina
          indichera'  i  due  membri della commissione il cui mandato
          scadra' dopo sei anni. Al presidente e ai componenti  della
          commissione     si    applicano    le    disposizioni    di
          incompatibilita', a pena di decadenza, di cui  all'art.  1,
          quinto  comma,  del  decreto-legge  8  aprile  1974, n. 95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  giugno  1974,
          n.  216.  Al  presidente  e ai componenti della commissione
          competono le indennita' di carica fissate con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con il Ministro del tesoro.  La  commissione  delibera  con
          appositoregolamento  in  ordine  al proprio funzionamento e
          alla propria organizzazione  sulla  base  dei  principi  di
          trasparenza e celerita' dell'attivita', del contraddittorio
          e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse
          umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto
          legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
          modificazioni  ed   integrazioni.   La   commissione   puo'
          avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono
          collocati fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta.
            4.  Le  deliberazioni  della  commissione  sono  adottate
          collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla  legge
          o  dal  regolamento  di  cui  al  comma  3.  Il  presidente
          sovraintende all'attivita' istruttoria e cura  l'esecuzione
          delle  deliberazioni. Il presidente della commissione tiene
          informato il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
          sugli atti  e  sugli  eventi  di  maggiore  rilievo  e  gli
          trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti.
          Le   deliberazioni   concernenti   l'organizzazione   e  il
          funzionamento, quelle concernenti il trattamento  giuridico
          ed  economico del personale e l'ordinamento delle carriere,
          nonche' quelle dirette a  disciplinare  la  gestione  delle
          spese   e   la   composizione   dei  bilanci  preventivo  e
          consuntivo, che devono osservare i principi del regolamento
          di cui all'art. 1, settimo comma, del citato  decreto-legge
          n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata
          legge  n.  216  del  1974,  sono sottoposte al Ministro del
          lavoro e della previdenza sociale, il  quale,  di  concerto
          con  il  Ministro del tesoro, ne verifica la legittimita' e
          le rende esecutive con proprio decreto,  da  emanare  entro
          venti  giorni  dal  ricevimento  ove  non formuli, entro il
          termine  suddetto,  proprie  osservazioni.   Trascorso   il
          termine  di  venti  giorni  dal ricevimento senza che siano
          state formulate osservazioni,  le  deliberazioni  divengono
          esecutive.   La  Corte  dei  conti  esercita  il  controllo
          generale sulla commissione per assicurare  la  legalita'  e
          l'efficacia  del  suo funzionamento e riferisce annualmente
          al Parlamento.
            5. E' istituto un apposito ruolo del personale dipendente
          dalla commissione.  Il  numero  dei  posti  previsti  dalla
          pianta  organica non puo' eccedere per il primo triennio le
          30 unita'.  I  requisiti  di  accesso  e  le  modalita'  di
          assunzione sono determinati dal regolamento di cui al comma
          3   in   conformita'   ai   principi  fissati  dal  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  con richiesta di rigorosi
          requisiti di competenza ed  esperienza  nei  settori  delle
          attivita'  istituzionali  della commissione.  L'ordinamento
          delle carriere e il trattamento giuridico ed economico  del
          personale  sono  stabiliti  dal  predetto regolamento. Tale
          regolamento detta altresi'  norme  per  l'adeguamento  alle
          modificazioni  del  trattamento  giuridico ed economico. Il
          regolamento  prevede, per il coordinamento degli uffici, la
          qualifica di direttore generale determinandone le funzioni.
          Il direttore generale risponde  del  proprio  operato  alla
          commissione.  La  deliberazione relativa alla sua nomina e'
          adottata con non meno di quattro voti  favorevoli.  Con  la
          stessa  maggioranza  la  commissione  attribuisce, anche in
          sede  di  inquadramento,  gli  incarichi  e  le  qualifiche
          dirigenziali".
            - L'art. 14 della legge n. 335/1995 cosi' recita:
            "Art.  14  (Compiti della commissione di vigilanza). - 1.
          L'art.  17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.  124,
          e  successive  modificazioni ed integrazioni, e' sostituito
          dal seguente:
            ''Art. 17 (Compiti della commissione di vigilanza). -  1.
          I fondi pensione autorizzati ai sensi dell'art. 4, comma 6,
          nonche'  quelli di cui all'art. 18, commi 1, 3 e 8-bis, ivi
          compresi i fondi di cui all'art. 2 del decreto  legislativo
          20 novembre 1990, n. 357, nonche' i fondi che assicurano ai
          dipendenti    pubblici    prestazioni    complementari   al
          trattamento di base e  al  trattamento  di  fine  rapporto,
          comunque  risultino  gli  stessi configurati nei bilanci di
          societa'  o  enti  ovvero  determinate  le   modalita'   di
          erogazione,  ad  eccezione delle forme istitute all'interno
          di  enti  pubblici,  anche  economici,  che  esercitano   i
          controlli  in  materia  di tutela del risparmio, in materia
          valutaria  o  in  materia   assicurativa,   sono   iscritti
          nell'albo  di cui all'art.  4, comma 6, tenuto a cura della
          commissione di cui all'art. 16.
            2. in conformita' agli indirizzi generali  del  Ministero
          del  lavoro  e  della previdenza sociale, la commissione di
          cui all'art. 16 esercita la vigilanza sui  fondi  pensione,
          ed in particolare:
             a) tiene l'albo di cui allart. 4;
             b)  approva  gli  statuti  ed  i  regolamenti  dei fondi
          pensione, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al
          comma 3 dell'art. 4 e delle altre condizioni richieste  dal
          presente decreto;
             c)  svolge l'attivita' istruttoria per il rilascio delle
          autorizzazioni di cui agli artt. 4, 6, comma  2-bis,  e  9,
          comma  3, verifica la ricorrenza dei requisiti richiesti in
          attuazione del comma 3 dell'art. 4;
             d) verifica il rispetto dei creitrei di individuazione e
          ripartizione del rischio  come  individuati  ai  sensi  dei
          commi 4-quinquies e 5 dell'art.  6;
             e) definisce, d'intesa con le autorita' di vigilanza dei
          soggetti   abilitati   a  gestire  le  risorse  dei  fondi,
          schemi-tipo di contratti tra i fondi e i gestori;
             f) autorizza preventivamente le convenzioni  sulla  base
          della  corrispondenza  ai criteri di cui all'art. 6 nonche'
          alla lettera e) del presente comma;
             g) indica criteri omogenei  per  la  determinazione  del
          valore  del patrimonio dei fondi e della loro redditivita';
          fornisce  disposizioni  per  la  tenuta   delle   scritture
          contabili,  prevedendo:  il  modello di libro giornale, nel
          quale  annotare  cronologicamente  le operazioni di incasso
          dei contributi e di pagamento  delle  prestazioni,  nonche'
          ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili,
          il prospetto della composizione e del valore del patrimonio
          del fondo pensione, attraverso la contabilizzazione secondo
          i  criteri  previsti  dalla  legge  23  marzo  1983, n. 77,
          evidenziando le posizioni individuali degli iscritti  e  il
          rendiconto annuale del fondo pensione
             h)  valuta  l'attuazione dei principi di trasparenza nei
          rapporti con  i  partecipanti  mediante  l'elaborazione  di
          schemi,  criteri e modalita' di verifica, nonche' in ordine
          alla   comunicazione   periodica   agli   iscritti    circa
          l'andamento  amministrativo  e finanziario del fondo e alle
          modalita' di pubblicita';
             i)  esercita  il  controllo  sulla   gestione   tecnica,
          finanziaria,   patrimoniale,   contabile  dei  fondi  anche
          mediante   ispezioni   presso   gli   stessi,   richiedendo
          l'esibizione   dei  documenti  e  degli  atti  che  ritenga
          necessari;
             l) riferisce periodicamente al  Ministro  del  lavoro  e
          della  previdenza  sociale  formulando  anche  proposte  di
          modifiche   legislative   in    materia    di    previdenza
          complementare;
             m)  programma  ed  organizza  ricerche e rilevazioni nel
          settore della previdenza complementare  anche  in  rapporto
          alla  previdenza di base; a tal fine, i fondi sono tenuti a
          fornire i dati e le  informazioni  richiesti,  per  la  cui
          acquisizione    la   commissione   puo'   avvalersi   anche
          dell'Ispettorato del lavoro;
             n)  pubblica  e   diffonde   informazioni   utili   alla
          conoscenza dei problemi previdenziali.
            3.  Per  l'esercizio della vigilanza, la commissione puo'
          disporre che le siano fatti pervenire, con le  modalita'  e
          nei termini da essa stessa stabiliti:
             a)  le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e
          documento richiesti;
             b) i verbali delle riunioni e degli  accertamenti  degli
          organi interni di controllo dei fondi.
            4. La commissione puo' altresi':
             a) convocare presso di se' gli organi di amministrazione
          e di controllo dei fondi pensione;
             b)   richiedere   la   convocazione   degli   organi  di
          amministrazione dei fondi pensione fissandone l'ordine  del
          giorno.
            5.  Nell'esercizio  della  vigilanza,  la  commissione ha
          diritto di ottenere le notizie e le informazioni  richieste
          alle  pubbliche  amministrazioni.    I dati, le notizie, le
          informazioni  acquisiti  dalla  commissione  nell'esercizio
          delle   proprie  attribuzioni  sono  tutelati  dal  segreto
          d'ufficio    anche    nei    riguardi    delle    pubbliche
          amministrazioni  ad  eccezione  del  Ministro  del lavoro e
          della previdenza sociale e fatto salvo quanto previsto  dal
          codice  di procedura penale sugli atti coperti dal segreto.
          I   dipendenti  e  gli  esperti  addetti  alla  commissione
          nell'esercizio  della  vigilanza  sono  incaricati  di   un
          pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto d'ufficio
          e  hanno  l'obbligo  di  riferire alla commissione tutte le
          irregolarita'   constate,    anche    quando    configurino
          fattispecie di reato.
            6.  Gli accordi di collaborazione possono intervenire tra
          la commissione, le autorita' preposte  alla  vigilanza  sui
          soggetti  gestori  di  cui all'art. 6 e l'Autorita' garante
          della concorrenza e del mercato  al  fine  di  favorire  lo
          scambio   di   informazioni  e  di  accrescere  l'efficacia
          dell'azione di controllo.
            7. Entro il 31  marzo  di  ciascun  anno  la  commissione
          trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale
          una  relazione  sull'attivita'  svolta,  sulle questioni in
          corso di maggiore rilievo e  sugli  indirizzi  e  le  linee
          programmatiche  che  intende  seguire.  Entro  il 31 maggio
          successivo  il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale  trasmette  detta  relazione  al  Parlamento con le
          proprie eventuali osservazioni''.
            2. Al fine di garantire la continuita' dell'attivita'  di
          vigilanza la commissione di vigilanza gia' istituita presso
          il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale e
          operante alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge   continua   ad   espletare   le  sue  funzioni  fino
          all'insediamento della nuova commissione prevista dall'art.
          16 del decreto legislativo 21 aprile  1993,  n.  124,  come
          sostituito  dal comma 1 dell'art. 13. Successivamente e per
          la residua durata dell'originario  incarico,  i  componenti
          della   predetta   commissione  assumono  la  qualifica  di
          esperti, ai sensi e per gli  effetti  previsti  dal  citato
          art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993".
          Comma 6:
            - I due periodi soppressi al comma 3 dell'art. 9 del D.L.
          numero 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge
          n.  236/1993,  cosi'  recitavano:  "Il  finanziamento degli
          interventi formativi di cui  al  presente  comma  non  puo'
          prevedere  il  rimborso  della rettribuzione degli utenti a
          carico dell'impresa. Tale  clausola  limitativa  non  viene
          applicata   ai   dipendenti   degli   enti   di  formazione
          professionale di cui  sopra  gravando  l'onere  finanziario
          della  retribuzione  sugli  organismi  pubblici che possono
          accedere ai fondi comunitari".
          Comma 7:
            -  L'art.  26  della  legge  12  agosto  1977,   n.   675
          (Provvedimenti   per   il   coordinamento   della  politica
          industriale, la ristrutturazione,  la  riconversione  e  lo
          sviluppo del settore) cosi' recita:
            "Art. 26 - E' costituita presso il Ministero del lavoro e
          della  previdenza  sociale  una commissione centrale per la
          mobilita'  della  manodopera  avente  lo  scopo   di   dare
          attuazione   alla  mobilita'  territoriale  dei  lavoratori
          nell'ambito interregionale.
            Tale commissione e' composta dal Ministro per il lavoro e
          la  previdenza  sociale,  o  da  un Sottosegretario, da lui
          delegato,  che  presiede,  dal   direttore   generale   del
          collocamento   della  manodopera,  dal  direttore  generale
          dell'orientamento e formazione professionale, dal direttore
          generale  della  previdenza  e  assistenza  sociale  e  dal
          direttore  generale  dei  rapporti  di  lavoro,  o  da loro
          rappresentati, nonche' da tre rappresentanti dei lavoratori
          e da tre rappresentanti  dei  datori  di  lavoro  designati
          rispettivamente dalle organizzazioni dei lavoratori e degli
          imprenditori  di  cui alla lettera b) del settimo comma del
          precedente art. 1.
            Sono chiamati, di volta  in  volta,  a  far  parte  della
          commissione  rappresentanti delle regioni e delle provincie
          autonome di Trento e Bolzano quando siano interessate  alla
          compensazione della manodopera nell'ambito interregionale.
            La commissione centrale per la mobilita' della manodopera
          invia  al  Parlamento una relazione annuale sulla attivita'
          propria e delle commissioni regionali".
            - Il comma 3 dell'art. 2 della legge 28 febbraio 1987, n.
          56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) cosi'
          come  modificato,  e'  il  seguente:  "3.  La   commissione
          circoscrizionale  per  il  collocamento  in  agricoltura e'
          nominata dal direttore dell'ufficio provinciale del  lavoro
          e  della  massima  occupazione  ed  e'  composta  da un suo
          delegato,   in   qualita'   di   presidente,   da   quattro
          rappresentanti  dei lavoratori e quattro rappresentanti dei
          datori  di  lavoro,  di  cui  almeno  uno  dei  coltivatori
          diretti,    designati    dalle    associazioni    sindacali
          maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Per  ogni
          membro  effettivo e' nominato un supplente. "La commissione
          dura in carica tre anni".
          Comma 8:
            - La legge  31  dicembre  1993,  n.  579  (Norme  per  il
          trasferimento  agli  enti  locali  ed  alle regioni di beni
          immobili  demaniali  e   patrimoniali   dello   Stato)   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 1994, n.
          5.
          Comma 9:
            -  Il  D.P.R.  6  marzo  1978, n. 218 e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 146, suppl. ord. del 29 maggio 1978.
          Comma 10:
            - Il comma 2 dell'art. 8 della legge  n.  56/1987  e'  il
          seguente:
            "2.  Presso  la direzione generale per l'osservatorio del
          mercato del lavoro e' istituita  una  apposita  commissione
          tecnica,  nominata  con  decreto  del Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale,   presieduta   dal   presidente
          dell'ISTAT   e   composta  dal  direttore  della  direzione
          generale per l'osservatorio del mercato  del  lavoro  e  da
          altri  undici  membri esperti designati rispettivamente dal
          Ministro per la funzione pubblica, dal Ministro del  lavoro
          e  della  previdenza  sociale, dal Ministro del tesoro, dal
          Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal
          Ministro  della   pubblica   istruzione,   dal   presidente
          dell'ISCO, dal presidente dell'ISFOL, dalla Banca d'Italia,
          dall'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e, nel
          numero  di  due,  dalla  Conferenza  dei  presidenti  delle
          regioni.  La  commissione  e'  incaricata di programmare la
          realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo, il suo
          affinamento e miglioramento  e  di  definire  le  linee  di
          valutazione e interpretazione dei dati da esso forniti".
          Comma 12:
            - L'art. 24 della legge n. 56/1987 cisi' recita:
            "Art.  24 (Istituzione delle agenzie per l'impiego). - 1.
          Con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,  sentita la commissione centrale per l'impiego, le
          commissioni regionali e gli organi di governo delle regioni
          interessate, e' istituita in  ogni  regione  l'agenzia  per
          l'impiego.   Essa,   operando   in  coordinamento  con  gli
          osservatori nazionali e regionali del lavoro, nonche' con i
          servizi  preposti  all'orientamento   e   alla   formazione
          professionale, svolge ogni attivita' utile al fine di:
             a)  incentivare  l'incontro  tra  domanda  ed offerta di
          lavoro;
             b)   promuovere   iniziative   volte   ad   incrementare
          l'occupazione;
             c)  favorire  l'impiego  dei  soggetti  piu'  deboli nel
          mercato del lavoro;
             d) sottoporre alla commissione regionale  per  l'impiego
          ed  ai competenti organi della regione proposte e programmi
          di politica attiva del lavoro, anche al fine di armonizzare
          gli interventi dello Stato e della regione in materia.
            2. Il Ministro del  lavoro  e  della  previdenza  sociale
          fissa    le   direttive   generali   per   lo   svolgimento
          dell'attivita'  delle  agenzie  per   l'impiego,   per   il
          coordinamento  tra  le  stesse nonche' della loro attivita'
          con quella degli organi periferici del Ministero del lavoro
          e della previdenza sociale. L'agenzia per l'impiego,  nella
          sua  qualita'  di  organo  tecnico  progettuale,  attua gli
          indirizzi della commissione regionale per l'impiego.
            3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di
          concerto  con  il  Ministro del tesoro, con propri decreti,
          sentite la commissione  centrale  e  quelle  regionali  per
          l'impiego,  nonche'  gli  organi  di  governo delle regioni
          interessate, determina la  struttura  ed  il  funzionamento
          delle  agenzie,  ne  nomina  i  direttori  e  fissa  sia il
          contingente di personale che, su  proposta  del  direttore,
          potra'  essere  assunto  con contratto a termine di diritto
          privato,  anche  a  tempo   pazziale,   sia   il   relativo
          trattamento  economico. Il direttore e' scelto di norma tra
          il personale della pubblica amministrazione in possesso  di
          elevata   professionalita'   e  di  pluriennale  comprovata
          esperienza nel campo delle politiche del lavoro; esso  puo'
          essere     scelto     anche    tra    personale    estraneo
          all'amministrazione in possesso di analoghi requisiti ed e'
          assunto  con  contratto  di  diritto  privato   a   termine
          rinnovabile.
            4.  Il  Ministro  del tesoro, di concerto con il Ministro
          del  lavoro   e   della   previdenza   sociale,   determina
          annualmente  il fabbisogno finanziario per il funzionamento
          delle agenzie.
            5.  Presso  le  agenzie   puo'   essere   comandato,   su
          indicazione    del    direttore,    personale    da   altre
          amministrazioni dello Stato, dagli  enti  locali,  da  enti
          pubblici  anche  economici  e dalle universita', restando i
          relativi  oneri   a   carico   delle   amministrazioni   di
          provenienza.
            6.  Per  lo svolgimento della sua attivita' l'agenzia per
          l'impiego si avvale dei locali e delle attrezzature fornite
          dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dagli
          enti pubblici.
            7. In deroga al comma 1, il Ministro del lavoro  e  della
          previdenza  sociale,  sentita  la  commissione centrale per
          l'impiego, la commissione regionale e gli organi di governo
          della regione interessata, ha  facolta'  di  non  procedere
          alla  istituzione  della  agenzia  per  l'impiego in quelle
          regioni in cui si ritengano esistenti  analoghe  strutture,
          promosse  dalle  regioni, che siano idonee allo svolgimento
          delle funzioni di cui al medesimo comma 1.
            8.  Nella  regione   Trentino-Alto   Adige   ai   compiti
          dell'agenzia  per l'impiego provvedono con proprie leggi le
          province autonome di Trento e di Bolzano".
          Comma 14:
            - Il comma 2  dell'art.  1  del  D.L.  n.  26  del  1995,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  95/1995
          (Disposizioni  urgenti  per  la  ripresa  delle   attivita'
          imprenditoriali) cosi' come modificato, e' il seguente: "2.
          Il   presidente  del  comitato  istituito  ai  sensi  della
          normativa indicata al comma 1 e' autorizzato a  costituire,
          entro   il   31  agosto  1994,  una  societa'  per  azioni,
          denominata societa' per l'imprenditorialita' giovanile, cui
          e' affidato il compito di  produrre  servizi  a  favore  di
          organismi  ed  enti  anche  territoriali,  imprese ed altri
          soggetti economici, finalizzati  alla  creazione  di  nuove
          imprese  e  al  sostegno  delle  piccole  e  medie imprese,
          costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni,
          ovvero formate esclusivamente da giovani tra i 18  e  i  35
          anni,   nonche'  allo  sviluppo  locale.  A  decorrere  dal
          sessantesimo giorno successivo alla  sua  costituzione,  la
          societa'  subentra  altresi' nelle funzioni gia' esercitate
          dal comitato e dalla Cassa depositi  e  prestiti  ai  sensi
          della  medesima normativa e nei relativi rapporti giuridici
          e finanziari,  ivi  compresa  la  titolarita'  delle  somme
          destinate  alle  esigenze  di  finanziamento  del comitato,
          determinate nella misura di lire 7 miliardi e 700  milioni.
          La  societa'  puo' promuovere la costituzione e partecipare
          al capitale sociale di altre societa'  operanti  a  livello
          regionale  per le medesime finalita', cui partecipano anche
          le  camere   di   commercio,   industria,   artigianato   e
          agricoltura o le loro unioni regionali, nonche' partecipare
          al capitale sociale di piccole imprese nella misura massima
          del  10%  del  capitale  stesso.  Al capitale sociale della
          societa'    possono   altresi'   partecipare   enti   anche
          territoriali, imprese ed altri soggetti economici  comprese
          le societa' di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,
          n.  59,  le  finanziarie  di cui all'art. 16 della legge 27
          febbraio 1985, n. 49, che possono utilizzare a questo scopo
          non piu'  del  15  per  cento  delle  risorse,  nonche'  le
          associazioni di categoria sulla base di criteri fissati con
          il  decreto  di  cui  al  comma  1. La societa' puo' essere
          destinataria  di  finanziamenti  nazionali  e   dell'Unione
          europea,  il  cui  utilizzo anche in relazione agli aspetti
          connessi alle esigenze di funzionamento, sara' disciplinato
          sulla  base  di  apposite  convenzioni   con   i   soggetti
          finanziatori".
          Comma 15:
            -  Il comma 3 dell'art. 1 del D.L. 9 agosto 1995, n. 345,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995,
          n. 427 (Disposizioni urgenti in materia di accertamento con
          adesione del contribuente per anni pregressi),  cosi'  come
          modificato,   e'   il  seguente:  "3.  Sulle  somme  dovute
          all'Istituto nazionale per la previdenza sociale  ai  sensi
          del  comma  1 dell'art. 20 della legge 23 dicembre 1994, n.
          724, non trovano applicazione le sanzioni  civili  regolate
          dall'art.  4  del  decreto-legge  30 dicembre 1987, n. 536,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  febbraio
          1988, n. 48, ne' sono dovuti interessi".
          Comma 16:
            -  L'art.  1-bis  del  D.L.  n. 148/1993, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  n.   236/1993,   cosi'   come
          modificato, e' il seguente:
            "Art.  1-bis.  (Promozione di nuove imprese giovanili nel
          settore  dei  servizi).  -  1.  Una  quota  del  Fondo  per
          l'occupazione di cui all'art.  1, comma 7, non superiore al
          10  per  cento, a' riservata allo sviluppo di nuove imprese
          giovanili nei settori della innovazione tecnologica,  della
          tutela  ambientale,  della funzione dei beni culturali, del
          turismo, della manutenzione di opere civili ed  industriali
          nelle  regioni  del  Mezzogiorno,  nonche'  nel settore dei
          servizi  socio-assistenziali   domiciliari   e   di   aiuto
          personale   alle  persone  handicappate  in  situazioni  di
          gravita' di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio
          1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti.
            2. Le finalita' di cui al comma 1, ad eccezione di quelle
          relative alle imprese che operano nel settore  dei  servizi
          socio-assistenziali  domiciliari  e di aiuto personale alle
          persone handicappate  in  situazione  di  gravita'  di  cui
          all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
          agli  anziani  non autosufficienti, sono realizzate tramite
          il Comitato per lo  sviluppo  di  nuova  imprenditorialita'
          giovanile, di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 30
          dicembre  1985,  n.    786,  convertito, con modificazioni,
          dalla legge  28  febbraio  1986,  n.  44,  come  modificato
          dall'art.  1 della legge 11 agosto 1991, n.  275, che opera
          con i propri criteri e le proprie procedure.
            3.  I  soggetti  destinatari dei benefici devono avere le
          caratteristiche delle societa' o delle cooperative  di  cui
          all'art.  1, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
          1986, n. 44, e successive modificazioni.   Con decreto  del
          Ministro  del  bilancio  e  della programmazione economica,
          d'intesa con i Ministri del tesoro e  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale, sono definiti i criteri e le modalita'
          di concessione delle agevolazioni.
            3-bis. Le  risorse  di  cui  al  comma  1  sono  altresi'
          destinate  alla  promozione di nuove cooperative sociali di
          cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sulla  base  di  un
          programma   definito   dal  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale,  sentite  le  organizzazioni  nazionali
          operanti  nel  settore.  I  benefici  sono  concessi, nella
          misura di cui all'art. 1,  comma  3,  per  ogni  lavoratore
          dipendente o socio lavoratore, che non goda dei benefici di
          cui  all'art.  4, comma 3, della predetta legge. Le domande
          per  la   concessione   del   beneficio   sono   presentate
          all'ufficio   provinciale   del   lavoro  e  della  massima
          occupazione, competente per territorio."
          Comma 17:
            -  Per  il  testo  del  comma  7-bis  dell'art.   1   del
          decreto-legge  n.  148/1993, convertito, con modificazioni,
          dalla legge n. 236/1993, si veda in nota all'art. 4,  comma
          9.
          Comma 18:
            -   La   legge  22  giugno  1990,  n.  164  (Norme  sulla
          composizione ed i compiti della Commissione di cui al comma
          2 dell'art. 21 della legge  23  agosto  1988,  n.  400)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 1990, n. 148.
            - La legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la
          realizzazione  della  parita'  uomo-donna  nel  lavoro)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1991, n. 88.
            - Il comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 3 febbraio  1993,  n.
          29     (Razionalizzazione     dell'organizzazione     delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge 23 ottobre  1992,  n.  421)  cosi'  recita:  "2.  Per
          amministrazioni     pubbliche     si     intendono    tutte
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane, e loro consorzi ed  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie,  gli  istituti  autonomi  case  popolari, le
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
          Comma 19:
            - Per il testo del comma 3 dell'art. 24  della  legge  n.
          56/1987, si veda in nota al comma 12.
            -   L'art.   57   del  D.Lgs.  3  febbraio  1993,  n.  29
          (Razionalizzazione        dell'organizzazione         delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia di pubblico impiego,  a  norma  dell'art.  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421) come modificato dall'art. 25
          del D.Lgs.  n. 546/1993, cosi' recita:
            "Art. 57 (Attribuzione temporanea di mansioni superiori).
          -  1.   Per obiettive esigenze di sevizio, il prestatore di
          lavoro  puo'  essere  adibito  a  mansioni   immediatamente
          superiori:
             a)  nel  caso  di  vacanza  di posto in organico, per un
          periodo non superiore a  tre  mesi  dal  verificarsi  della
          vacanza,  salva  possibilita'  di  attribuire  le  mansioni
          superiori ad  altri  dipendenti  per  non  oltre  tre  mesi
          ulteriori della vacanza stessa;
             b)  nel  caso  di  sostituzione  di altro dipendente con
          diritto alla conservazione del posto per tutto  il  periodo
          di assenza, tranne quello per ferie.
            2.  Nel  caso  di  assegnazione  a mansioni superiori, il
          dipendente   ha   diritto    al    trattamento    economico
          corrispondente  all'attivita'  svolta  per  il  periodo  di
          espletamento  delle  medesime.  Per  i  dipendenti  di  cui
          all'art.  2,  comma  2,  in deroga all'art. 2103 del codice
          civile, l'esercizio temporaneo di  mansioni  superiori  non
          attribuisce  il  diritto  all'assegnazione definitiva delle
          stesse.
            3. L'assegnazione alle mansioni  superiori  e'  disposta,
          con  le  procedure  peviste dai rispettivi ordinamenti, dal
          dirigente preposto all'unita' organizzativa presso  cui  il
          dipendente  presta servizio, anche se in posizione di fuori
          del ruolo o  comando,  con  provvedimento  motivato,  ferma
          restando la responsabilita' disciplinare e patrimoniale del
          dirigente  stesso.  Qualora  l'utilizzazione del dipendente
          per lo svolgimento di mansioni superiori sia  disposta  per
          sopperire  a vacanze dei posti in organico, contestualmente
          alla data in cui il dipendente e' assegnato  alle  predette
          mansioni   devono   essere  avviate  le  procedure  per  la
          copertura dei posti vacanti.
            4.  Non  costituisce  esercizio  di  mansioni   superiori
          l'atribuzione  di  alcuni soltanto dei compiti propri delle
          mansioni stesse, disposta ai sensi dell'art. 56, comma 2.
            5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli incarichi
          di presidenza di istituto secondario  e  di  direzione  dei
          conservatori  e  delle  accademie restano discplinati dalla
          legge 14 agosto 1971, n. 821, e dall'art.  2, terzo  comma,
          del   regio   decreto-legge   2  dicembre  1935,  n.  2081,
          convertito dalla legge 16 marzo 1936, n. 498.
            6. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  a
          decorrere   dalla   data   di   emanazione,   in   ciascuna
          amministrazione, dei provvedimenti di  ridefinizione  degli
          uffici  e  delle piante organiche di cui agli artt. 30 e 31
          e, comunque, a decorrere dal 30 giugno 1994.
            7. Sono abrogati il decreto legislativo 19  luglio  1993,
          n. 247, nonche' l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo
          10 novembre 1993, n. 470, e sono fatti salvi tutti gli atti
          connessi  al  conferimento  e  allo svolgimento di mansioni
          superiori adottati ai sensi delle disposizioni stesse".
          Comma 20:
            -  La  lettera  e),  comma  1, dell'art. 47 del D.P.R. 22
          dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo  unico  delle
          imposte sui redditi) cosi' come modificata, e' la seguente:
            "Art.   7   (Redditi   assimilati   a  quelli  di  lavoro
          dipendente). 1.   Sono  assimilati  ai  redditi  di  lavoro
          dipendente:
             a) - d) (omissis);
             e) il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla
          legge  5  novembre  1968,  n.  1115,  nonche'  il  compenso
          corrisposto  ai  lavoratori  impegnati,  per   effetto   di
          specifiche  disposizioni  normative,  in lavori socialmente
          utili".
          Comma 22:
            - Il comma 2 dell'art. 1 del  D.Lgs.  n.  626/1994,  come
          modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n.
          242/1996  (Attuazione  di direttive comunitarie riguardanti
          il  miglioramento  della  sicurezza  e  della  salute   dei
          lavoratori  sul  luogo di lavoro), cosi' come integrato dal
          presente articolo, e' il seguente: "2. Nei  riguardi  delle
          Forze  armate  e  di  Polizia,  dei  servizi  di protezione
          civile, nonche' nell'ambito  delle  strutture  giudiziarie,
          penitenziarie,    di   quelle   destinate   per   finalita'
          istituzionali alle attivita' degli organi  con  compiti  in
          materia  in ordine e sicurezza pubblica, delle universita',
          degli istituti di istruzione universitaria, degli  istituti
          di  istruzione  ed educazione di ogni ordine e grado, degli
          archivi,  delle  biblioteche,  dei  musei  e   delle   aree
          archeologiche    dello    Stato,    delle    rappresentanze
          diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto  aerei  e
          marittimi,  le  norme  del  presente decreto sono applicate
          tenendo  conto  delle  particolari  esigenze  connesse   al
          servizio  espletato,  individuate  con decreto del Ministro
          competente di concerto con i Ministri del  lavoro  e  della
          previdenza   sociale,   della   sanita'  e  della  funzione
          pubblica".
          Comma 23:
            - Il comma 3 dell'art. 2 del D.L. 14 giugno 1996, n. 318,
          convertito, con modificazione, dalla legge 29 luglio  1996,
          n.  402 (disposizioni urgenti in materia previdenziale e di
          sostegno  al  reddito)  cosi'  recita:  "3.  La  previgente
          normativa,  prevista  dalla  citata lettera b), del comma 1
          dell'art. 37 della citata legge n. 416 del 1981, continua a
          trovare  applicazione   nei   confronti   dei   giornalisti
          professionisti   dipendenti   da  aziende  individuate  dal
          medesimo articolo 37, che abbiano stipulato  e/o  trasmesso
          ai  competenti  uffici  del  Ministero  del  lavoro e della
          previdenza  sociale,  antecedentemente  alla  data  del  16
          aprile  1996,  accordi sindacali relativi al riconoscimento
          delle causali di intervento di cui all'art. 35 della citata
          legge n. 416 del 1981".
            -  Per  il  testo dell'art. 25 della legge n. 845/1978 si
          veda in nota all'art. 1 comma 15.
            -  Per  il  testo  degli  obiettivi  n.  1  e  n.  2  del
          Regolamento  CEE  n.  2081/1993 si veda in nota all'art. 1,
          comma 11.
          Comma 26:
            -  L'art.  3-bis  del  D.L.  20  gennaio  1990,   n.   3,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990,
          n. 52 (Disposizioni in  materia  di  fiscalizzazione  degli
          oneri  sociali,  di  malattia  e di sgravi contributivi nel
          Mezzogiorno) e' il seguente:
            "Art. 3-bis (Invalidi  civili).  -  1.  Il  Ministro  del
          tesoro,  per  le  finalita' di cui all'art. 6-bis, comma 4,
          del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  25  gennaio  1990,  n.  8,  e
          nell'ambito  degli  stanziamenti  previsti al comma 7 dello
          stesso articolo, provvede, anche in deroga  alle  modalita'
          di  cui  all'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988,
          n. 554, sulla base di  criteri  e  modalita'  che  verranno
          fissati  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri sentito il  parere  delle  competenti  commissioni
          parlamentari".
            -  L'art.  2 del D.P.C.M. 10 giugno 1991 (Costituzione di
          rapporti di lavoro a tempo determinato presso il  Ministero
          del  tesoro  - Direzione generale delle pensioni di guerra,
          per accelerare lo smaltimento della giacenza delle  domande
          intese  a  conseguire  benefici  connessi con l'invalidita'
          civile) e' il seguente:
            "Art. 2. - 1. L'assunzione di personale con  rapporto  di
          lavoro  a tempo determinato, nell'ambito degli stanziamenti
          all'uopo disposti ai sensi dell'art. 6-bis della  legge  25
          gennaio  1990,  n.  8,  e'  effettuata  per fronteggiare le
          esigenze  di  lavoro  delle  segreterie  delle  commissioni
          mediche   periferiche   per   le   pensioni   di  guerra  e
          d'invalidita' civile, costituite ai sensi  della  legge  26
          luglio   1988,   n.   291,   tenuto  conto  delle  concrete
          possibilita' di utilizzazione del personale per mobilita' o
          per trasferimenti nel ruolo  speciale  di  cui  all'art.  2
          della legge 15 ottobre 1990, n. 295.
            2.  La costituzione dei rapporti di lavoro, nel numero di
          ottanta, per lo svolgimento dei compiti relativi al profilo
          professionale di assistente amministrativo  e'  disposta  a
          tempo determinato, per il periodo di un anno, nei confronti
          di  coloro  che, in possesso dei requisiti per l'accesso ad
          impieghi dello Stato e del diploma di istruzione secondaria
          di secondo grado, facciano pervenire  apposita  domanda  al
          Ministero  del tesoro - Direzione generale dei servizi vari
          e  delle  pensioni  di  guerra,  e  siano  riconosciuti  in
          possesso    della    professionalita'   necessaria   previa
          valutazione da effettuarsi  ai  sensi  dell'art.  3.  Nella
          predetta  domanda, che deve pervenire entro quindici giorni
          dalla pubblicazione del  presente  decreto  nella  Gazzetta
          Ufficiale   della   Repubblica,   italiana,   deve   essere
          specificata  la  sede  preferita  tra  quelle  indicate  al
          precedente  comma  1,  allegango  copia  attestata conforme
          all'originale del suddetto diploma di studio.
            3.    La    costituzione    dei   rapporti   di   lavoro,
          rispettivamente nel numero di settanta e di trenta, per  lo
          svolgimento  dei  compiti relativi ai profili professionali
          di coadiutore e  di  addetto  ai  servizi  ausiliari  e  di
          anticamera  e' disposta a tempo determinato, per il periodo
          di un anno, nei confronti di  coloro  che,  iscritti  nelle
          liste  di  collocamento,  in  possesso  dei  requisiti  per
          l'accesso  ad  impieghi  dello  Stato  e  del  diploma   di
          istruzione  secondaria  di  primo grado, facciano pervenire
          apposita  domanda  al  Ministero  del  tesoro  -  Direzione
          generale  dei  servizi  vari  e delle pensioni di guerra, e
          siano  riconsciuti  in  possesso   della   professionalita'
          necessaria  previa  valutazione  da  effettuarsi  ai  sensi
          dell'art. 3. Nella predetta  domanda,  che  deve  pervenire
          entro  quindici  giorni  dalla  pubblicazione  del presente
          decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
          deve  essere  specificata  la  sede  preferita  tra  quelle
          indicate  al  precedente comma 1, allegando copia attestata
          conforme all'originale del suddetto diploma di studio.
            4. La costituzione dei rapporti di lavoro, nel numero  di
          venti,  per  lo svolgimento dei compiti relativi al profilo
          professionale di addetto alle  attrezzature  e  pulizie  e'
          disposta  a  tempo  determinato, per il periodo di un anno,
          nei confronti  di  coloro  che,  iscritti  nelle  liste  di
          collocamento,  in  possesso  dei  requisiti per l'accesso a
          impieghi dello Stato e della licenza  elementare,  facciano
          pervenire  apposita  domanda  al  Ministero  del  tesoro  -
          Direzione generale dei servizi vari  e  delle  pensioni  di
          guerra,    e   siano   riconosciuti   in   possesso   della
          professionalita'   necessaria   previa    valutazione    da
          effettuarsi  ai  sensi dell'art. 3. Nella predetta domanda,
          che   deve   pervenire   entro   quindici   giorni    dalla
          pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
          della  Repubblica italiana, deve essere specificata la sede
          preferita  tra  quelle  indicate  al  precedente  comma  1,
          allegando   copia   attestata  conforme  all'originale  del
          suddetto certificato di studio".
            - L'art. 2 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 (Modifiche
          ed integrazioni all'art. 3  del  decereto-legge  30  maggio
          1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
          luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia
          di  revisione  delle categorie delle minorazioni e malattie
          invalidanti) cosi' recita:
            "Art. 2. - 1. Per le esigenze  connesse  all'espletamento
          delle  funzioni  di  segreteria  delle  commissioni mediche
          periferiche le pensioni di guerra e  d'invalidita'  civile,
          e'  istituito  presso  il  Ministero  del  tesoro  un ruolo
          speciale.
            2. Il personale del ruolo  di  cui  al  comma  1  dipende
          amministrativamente  dalla  Direzione  generale dei servizi
          vari e delle pensioni di guerra.
            3.  Alla copertura dei posti per il ruolo di cui al comma
          1 si provvede mediante la mobilita' del personale da  altre
          amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          ai sensi della vigente normativa.
            4.  L'assegnazione  del personale alle singole segreterie
          delle commissioni mediche periferiche per  le  pensioni  di
          guerra  e  d'invalidita' civile e' disposta con decreto del
          Ministro del tesoro.
            5. Il personale dipendente dal Ministero del tesoro o dal
          altre amministrazioni dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
          autonomo,  che  intende  essere trasferito alle commissioni
          mediche di cui al comma 1 deve presentare apposita  domanda
          alla  Direzione  generale dei servizi vari e delle pensioni
          di guerra entro il termine di sessanta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente legge.
            6. Alle esigenze  di  personale  delle  segreterie  delle
          commissioni  di  cui  al  comma  1  si  provvede,  fino  al
          completamento della procedura di cui ai commi 3, 4 e 5,  ai
          sensi delle disposizioni delle leggi richiamate all'art. 1,
          comma  1,  con  dipendenti  di altre amministrazioni o enti
          pubblici non economici comandati presso  il  Ministero  del
          tesoro  -  Direzione  generale  dei  servizi  vari  e delle
          pensioni di guerra, per  la  successiva  assegnazione  alle
          commissioni stesse.
            7.  Il  pagamento  delle  spettanze  dovute  al personale
          assegnato o comandato alle commissioni di cui al comma 1  e
          delle  spese  comunque  connesse  al  funzionamento di tali
          commissioni e' effettuato con aperture di credito a  favore
          dei  direttori provinciali del Tesoro competenti oppure con
          altre modalita' previste dalla vigente normativa".
            - Il D.P.C.M.  18  novembre  1994  (Determinazione  delle
          dotazioni  organiche  delle  qualifiche  funzionali  e  dei
          profili professionali  del  personale  del  ruolo  speciale
          delle  segreterie delle commissioni mediche periferiche per
          le pensioni di guerra e di invalidita' civile del Ministero
          del tesoro)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  14
          gennaio 1995, n. 11.