IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in particolare, l'art. 3, commi 5 e 6; Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724; Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, e, in particolare, l'art. 1, comma 11, in relazione ai commi 9 e 10 del medesimo articolo e l'art. 3, comma 205; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44; Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze; Visto il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la funzione pubblica ad esercitare le funzioni attribuite in materia di pubblico impiego al Presidente del Consiglio dei Ministri; Vista la Tabella allegata alla legge 29 ottobre 1991, n. 358, che ha sostituito i quadri A, B, C, D, H, I, L ed M1 della tabella VI dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni con la quale e' stata determinata la dotazione organica dei dirigenti del Ministero delle finanze, escluso il Dipartimento delle Dogane e delle Imposte indirette; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1991, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1991, registro 10 Presidenza, foglio 57, con il quale sono state individuate le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero delle finanze, compreso quello del Dipartimento delle Dogane e delle Imposte indirette, secondo le Tabelle A, B, C e D nelle seguenti misure riferite alle qualifiche funzionali: IX, n. 7.724; VIII, n. 15.448; VII, n. 17.652; VI, n. 15.812; V, n. 20.109; IV, n. 11.091; III, n. 6.765 e II, n. 565, per complessive n. 95.166 unita'; Visti i decreti del Ministro delle finanze del 21 giugno 1995 e 3 dicembre 1994 registrati, rispettivamente, alla Corte dei conti il 13 ottobre 1995, reg. 3 Finanze, foglio 313, e 25 gennaio 1995, reg. 1 Finanze, foglio 193, con i quali si e' proceduto, in applicazione dell'art. 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con riferimento alla data del 31 agosto 1993, alla rideterminazione della dotazione organica provvisoria del personale dirigenziale e delle qualifiche funzionali del Ministero delle finanze (escluso il Dipartimento delle Dogane e delle Imposte indirette), nelle seguenti misure distinte per categorie e qualifiche: dirigente generale di livello B, n. 4; dirigente generale di livello C, n. 32; dirigente superiore, n. 573; primo dirigente, n. 1.732; IX qualifica funzionale, n. 6.095; VIII qualifica funzionale, n. 4.421; VII qualifica funzionale, n. 15.087; VI qualifica funzionale, n. 8.193; V qualifica funzionale, n. 26.019; IV qualifica funzionale, n. 3.315; III qualifica funzionale, n. 4.114; II qualifica funzionale, n. 123; per un totale complessivo di 69.708 unita', di cui 2.341 dirigenti; Visto il regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 5 giugno 1995, n. 241, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1995, reg. n. 2, Finanze, foglio n. 162, che, in applicazione dell'art. 20, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ha istituito il Servizio per il controllo interno del Ministero delle finanze al quale e' preposto un organo collegiale di direzione composto da un dirigente generale di livello B, con funzioni di presidente, e due dirigenti generali di livello C, con funzioni di componenti del collegio stesso; Considerato che, in applicazione del comma 5 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono stati rilevati i carichi di lavoro, sulla base della metodologia ritenuta congrua dal Dipartimento della Funzione Pubblica con note prot. UOPA/1924-2/94 del 2 agosto 1994 il cui esito, con la quantificazione delle proposte di dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione finanziaria, escluso il Dipartimento delle Dogane e delle Imposte dirette, e' stato portato dal Ministro delle finanze a conoscenza del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato-IGOP con note n. 2930 del 18 luglio 1995 e n. 17414 dell'11 ottobre 1996; Visto il parere reso dal Consiglio di Stato nell'Adunanza Generale del 22 febbraio 1996 sugli schemi di regolamenti governativo e ministeriale di individuazione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale del Ministero delle finanze, escluso il Dipartimento delle Dogane e delle Imposte indirette, regolamenti i cui itinera sono tuttora in corso; Vista la nota del Ministro delle finanze n. 17414 dell'11 ottobre 1996; Considerato che i predetti regolamenti sono finalizzati, nell'osservanza dei principi di cui al menzionato decreto legislativo 29/1993 anche al completamento del processo di riorganizzazione del Ministero delle finanze, la riforma del cui ordinamento e dell'organizzazione dei propri uffici - come previsto dalla legge 29 ottobre 1991, n. 358, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287 - e' stata di recente in parte effettuata e in parte e' tuttora in corso di definizione, per il che non si rende possibile la razionale applicazione del criterio previsto dall'art. 31, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 29/1993 su una struttura ordinamentale, articolata per dipartimenti in luogo delle preesistenti direzioni generali, a poco piu' di un anno dall'attuazione delle nuove strutture dirigenziali generali e che, di conseguenza, all'esito della formalizzazione del nuovo ordinamento degli uffici dirigenziali del Ministero delle finanze occorre procedere anche alla revisione della determinazione e distribuzione delle consistenze organiche del personale dirigenziale negli uffici cosi' come saranno individuati dai predetti regolamenti; Considerato che, in attesa della formalizzazione dei predetti regolamenti, si rende comunque necessario poter disporre con tempestivita', per obiettive ragioni organizzative e di buon funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, del fondamentale strumento di gestione rappresentato dalle dotazioni organiche del personale; Atteso che alla proposta di dotazioni organiche del personale di cui alle note sopra citate, a firma del Ministro delle finanze, sono state apportate le modifiche indicate nei verbali in date 3 e 11 aprile 1996, 16, 21 e 24 ottobre 1996 delle riunioni in prosecuzione della Conferenza di servizi, originariamente convocata dal Ministro per la funzione pubblica con telefax n. 17576/28157 del 15 marzo 1996 per il 3 aprile 1996, aggiornata all'11 dello stesso mese, e proseguita il 16 ottobre 1996 (fax n. 18840 del 14 ottobre 1996), con aggiornamenti al 21 e 24 ottobre 1996, cui hanno partecipato i rappresentanti del Ministero delle finanze, del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato-IGOP e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, pervenendo, quindi, all'intesa di cui al comma 3 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 29/1993; Previa informazione alle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; Decreta: 1. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero delle finanze, escluso quello del Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette, sono determinate secondo l'allegata Tabella A, quadri 1 (dotazione organica globale), 2 (dotazione organica del personale dell'amministrazione centrale), 3 (dotazioni organiche del personale degli uffici periferici del Dipartimento delle Entrate - vol. I: Regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria; vol. II: Regioni Lombardia, Veneto; vol. III: Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana; vol. IV: Regioni Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia; vol. V: Regioni Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) e 4 (dotazioni organiche del personale degli uffici periferici del Dipartimento del Territorio - vol. VI: Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche; vol. VII: Regioni Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna). 2. La Tabella ed i quadri di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente decreto e sostituiscono la Tabella allegata alla legge 29 ottobre 1991, n. 358, nonche' le Tabelle A, B e C annesse al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1991, citati nella premessa. 3. Le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali formeranno oggetto di revisione allorche' si sara' proceduto alla formalizzazione dei regolamenti governativo e ministeriale di individuazione degli uffici dirigenziali di cui al comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 18 novembre 1996 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la funzione pubblica Bassanini Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1997 Reg. n. 1, Presidenza, foglio n. 34