IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118, concernente attuazione delle direttive n. 81/602/CEE, n. 85/358/CEE, n. 86/469/CEE, n. 88/146/CEE e n. 88/299/CEE, relative al divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica e ad azione tirestostatica nelle produzioni animali, nonche' alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche, in particolare l'art. 13, comma 4; Sentito il parere del Consiglio superiore di sanita' in data 25 settembre 1996; Ritenuto di dover fissare, anche alla luce delle recenti acquisizioni scientifiche, i livelli fisiologici massimi delle sostanze ad azione estrogena, androgena e gestagena di natura endogena, presenti nel sangue bovino; Decreta: Art. 1. 1. I livelli fisiologici massimi degli ormoni sessuali di natura endogena estradiolo 17 beta, progesterone e testosterone nel siero o nel plasma di sangue bovino sono quelli riportati in allegato. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 novembre 1996 Il Ministro: BINDI Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1996 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 353