IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118, concernente
attuazione  delle  direttive  n.  81/602/CEE,   n.   85/358/CEE,   n.
86/469/CEE,  n.  88/146/CEE  e  n. 88/299/CEE, relative al divieto di
utilizzazione di talune sostanze  ad  azione  ormonica  e  ad  azione
tirestostatica  nelle  produzioni  animali,  nonche'  alla ricerca di
residui negli animali e nelle carni fresche,  in  particolare  l'art.
13, comma 4;
  Sentito  il  parere  del  Consiglio superiore di sanita' in data 25
settembre 1996;
  Ritenuto  di  dover  fissare,  anche  alla   luce   delle   recenti
acquisizioni   scientifiche,  i  livelli  fisiologici  massimi  delle
sostanze  ad  azione  estrogena,  androgena  e  gestagena  di  natura
endogena, presenti nel sangue bovino;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  livelli  fisiologici massimi degli ormoni sessuali di natura
endogena estradiolo 17 beta, progesterone e testosterone nel siero  o
nel plasma di sangue bovino sono quelli riportati in allegato.
  Il  presente  decreto  e'  trasmesso  alla  Corte  dei conti per la
registrazione ed entra in vigore il giorno  della  sua  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 14 novembre 1996
                                                   Il Ministro: BINDI
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1996
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 353