LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7; Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si e' proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il proprio provvedimento 9 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 15 luglio 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui si e' proceduto alla riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge n. 425 dell'8 agosto 1996; Visto il ricorso proposto dalla ditta Recordati al tribunale amministrativo del Lazio avverso detto provvedimento, per quanto riguarda il prezzo indicato per la specialita' medicinale Synflex forte; Viste le proprie deliberazioni assunte nella seduta del 4 novembre 1996 nella quale sono state riesaminate le censure proposte nel ricorso; Dispone: Art. 1. A parziale modifica del provvedimento 9 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 15 luglio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, il prezzo della specialita' medicinale Synflex forte nella confezione 30 cpr 550 mg e' di L. 16.000.