LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  1993,  n.  266,  recante
riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma
1,  lettera  h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare
riferimento all'art. 7;
 Visto il proprio provvedimento  30  dicembre  1993,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre
1993, con cui si e' proceduto alla riclassificazione dei  medicinali,
ai  sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto il proprio provvedimento  9  luglio  1996,  pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale   n.  118  del  15  luglio  1996,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  con  cui  si  e'   proceduto   alla
riclassificazione  dei  medicinali ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 5,
del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge n.  425
dell'8 agosto 1996;
  Visto  il  ricorso  proposto  dalla  ditta  Recordati  al tribunale
amministrativo del Lazio  avverso  detto  provvedimento,  per  quanto
riguarda  il  prezzo  indicato  per la specialita' medicinale Synflex
forte;
  Viste le proprie deliberazioni assunte nella seduta del 4  novembre
1996  nella  quale  sono  state  riesaminate  le censure proposte nel
ricorso;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  A parziale modifica del provvedimento  9  luglio  1996,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  118  del  15 luglio 1996 e successive
modificazioni ed integrazioni, il prezzo della specialita' medicinale
Synflex forte nella confezione 30 cpr 550 mg e' di L. 16.000.