IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                                  E
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 22, comma 7,  del  decreto  legislativo  19  settembre
1994,  n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996,
n. 242, il quale prevede l'emanazione di un decreto dei Ministri  del
lavoro   e   della   previdenza   sociale   e   della   sanita'   per
l'individuazione  dei   contenuti   minimi   della   formazione   dei
lavoratori,  dei  rappresentanti  per  la  sicurezza  e dei datori di
lavoro  che  possono  svolgere  direttamente  i  compiti  propri  del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
  Sentita  la  commissione  consultiva  permanente per la prevenzione
degli infortuni e l'igiene del lavoro;
                             Decretano:
                               Art. 1.
                      Formazione dei lavoratori
  I  contenuti  della  formazione  dei   lavoratori   devono   essere
commisurati  alle  risultanze  della  valutazione dei rischi e devono
riguardare almeno:
    a) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni  nonche'
i  possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione
e protezione;
    b) nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia
di sicurezza e salute sul posto di lavoro;
    c)  cenni  di  tecnica  della  comunicazione  interpersonale   in
relazione al ruolo partecipativo.