IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 22, comma 7, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, il quale prevede l'emanazione di un decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita' per l'individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro; Decretano: Art. 1. Formazione dei lavoratori I contenuti della formazione dei lavoratori devono essere commisurati alle risultanze della valutazione dei rischi e devono riguardare almeno: a) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonche' i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione; b) nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro; c) cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo.