IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che autorizza il Ministro del tesoro a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, nei limiti di impegno stabiliti dalla norma stessa e con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, per la realizzazione, nelle aree depresse, di grandi opere infrastrutturali che vengano approvate da questo Comitato, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici e con le amministrazioni interessate; Visto l'art. 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che destina 600 miliardi, a valere sui mutui come sopra attivabili, al finanziamento di interventi relativi ai trasporti rapidi di massa a guida vincolata e tramvie veloci, alla manutenzione ed al completamento delle reti viarie provinciali, alla metanizzazione e rimette a questo Comitato il riparto tra le tipologie in questione; Vista la propria delibera dell'8 maggio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 1996, con la quale questo Comitato, nel ripartire i 600 miliardi sopra citati, ha destinato 200 miliardi alla manutenzione ed al completamento delle reti viarie provinciali, demandando al Ministro competente di fornire indicazioni sulle opere da finanziare e prevedendo la sottoposizione delle indicazioni stesse a questo Comitato su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica d'intesa con il citato Ministro; Vista la nota n. 2658 del Ministro dei lavori pubblici in data 24 ottobre 1996; Visto il regolamento CEE n. 2081/1993 del Consiglio delle Comunita' europee che individua le aree depresse del territorio nazionale rientranti negli obiettivi 1, 2 e 5b; Considerato che il Ministro dei lavori pubblici ha comunicato che gli interventi sono stati proposti nel rispetto degli ambiti territoriali degli obiettivi comunitari di cui sopra, specificando che, peraltro, molte province, anche ricomprese nelle aree dell'obiettivo 1, non hanno fornito le indicazioni richieste e sono rimaste quindi escluse dal riparto; Considerato che in sede di ulteriori approfondimenti istruttori e' stato stralciato un intervento, in quanto non ricadente in localizzazione inclusa in detti ambiti; Considerato che il Ministro dei lavori pubblici ha sottolineato di voler privilegiare il completamento di programmi gia' avviati - proponendo in tale contesto interventi solo in parte realizzati ai sensi, rispettivamente, delle leggi 1 marzo 1986, n. 64, e 11 marzo 1988, n. 67, interventi non finanziati a carico di quest'ultima legge per carenza di disponibilita' ed interventi connessi ad esigenze sopravvenute - e considerato altresi' che il suddetto Ministro ha esplicitato le seguenti priorita': interventi volti all'eliminazione di tratti stradali particolarmente pericolosi e comunque finalizzati alla tutela della pubblica incolumita'; interventi su tratti a piu' intenso traffico viario; salvaguardia del patrimonio stradale per la tutela paesaggistica ed ambientale sul territorio; interventi su tratte a servizio di bacini ad alta densita' demografica; potenziamento di strade provinciali in aree non servite da viabilita' alternativa o di collegamento; predisposizione di opere destinate alla realizzazione di impianti di distribuzione a rete e servizi; Considerato che il Ministro dei lavori pubblici ha inoltre dichiarato che tutti gli interventi, come sopra individuati, sono immediatamente cantierabili, precisando di aver svolto una complessa istruttoria anche al fine di accertare la sussistenza di tale requisito; Preso atto che il Ministro in questione ha altresi' fatto presente che i progetti proposti non esauriscono l'intera disponibilita', riservandosi di sottoporre, non appena terminata la relativa istruttoria, a questo Comitato altri progetti fino concorrenza dell'importo di 200 mld.; Preso atto che, con nota n. 2783 del 19 novembre 1996, il Ministero dei LL.PP. ha comunicato che e' stata nel frattempo completata positivamente l'istruttoria relativa ad altri interventi gia' individuati nella citata nota del 24 ottobre 1996 ed ha rappresentato l'opportunita' di sostituire un intervento relativo a Venezia, avente carattere di particolare urgenza e quindi gia' altrimenti finanziato, con altro intervento di pari costo; Preso atto che, con nota n. 2810 del 21 novembre 1996, il suddetto Ministero ha altresi' prospettato la sostituzione di un intervento relativo alla provincia di Potenza, la cui attuazione e' bloccata da una sentenza del TAR competente che ha sospeso i lavori sull'arteria di cui detto intervento rappresenta il completamento; Ritenuto di condividere l'impostazione seguita ai fini della formulazione della richiamata proposta; Tenuto conto che questo Comitato, nella delibera sopra menzionata, si era riservato di individuare, in sede di approvazione delle opere rientranti nelle tre diverse tipologie di intervento ammesse a finanziamento ed in relazione all'urgenza delle iniziative previste, il limite di impegno su cui far gravare l'onere relativo; Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sulla quale del pari in seduta viene acquisita l'intesa del Sottosegretario ai lavori pubblici, che conferma esplicitamente le indicazioni di cui alle note sopra citate; Delibera: 1. E' approvato l'elenco allegato alla presente delibera, della quale forma parte integrante, e concernente gli interventi di manutenzione e completamento delle reti viarie provinciali da finanziare con parte dell'importo di 200 miliardi riservati a tale tipologia con la delibera dell'8 maggio 1996, meglio specificata in premessa. Il Ministro dei lavori pubblici formulera', non appena possibile, le ulteriori indicazioni per l'utilizzo della quota residua del suddetto importo. 2. Qualora l'ente beneficiario non provveda alla consegna dei lavori entro sei mesi dalla data di comunicazione, da parte del Ministero dei lavori pubblici, dell'avvenuta ammissione a finanziamento dell'intervento, il suddetto Ministero proporra' a questo Comitato la revoca del finanziamento e la successiva assegnazione ad altri interventi che rispondano ai medesimi requisiti. 3. Eventuali economie che si verifichino in fase di appalto e/o realizzazione dei lavori potranno essere utilizzate, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, nell'ambito della stessa provincia per il finanziamento di perizie suppletive e per il finanziamento di ulteriori lotti, funzionali ad interventi finanziati ai sensi della presente delibera. 4. L'onere relativo all'attuazione degli interventi inclusi nell'elenco di cui al punto 1 viene imputato sulle risorse derivanti dai mutui contratti, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, a valere sul limite di impegno relativo al 1996. 5. Il Ministro dei lavori pubblici riferira', entro il 31 dicembre di ciascun anno, a questo Comitato sullo stato di attuazione della presente delibera, sino alla completa realizzazione del relativo programma. Roma, 27 novembre 1996 Il Presidente delegato: CIAMPI Registrata alla Corte dei conti il 27 gennaio 1997 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 24