Art. 2.
                      Definizione dei requisiti
   1. Le strutture  di  cui  al  successivo  art.  4  sono  tenute  a
rispettare  e  ad adeguarsi ai requisiti minimi generali e specifici,
di cui all'art. 1. Restano  ferme  le  prescrizioni  contenute  nella
normativa nazionale, regionale e nei regolamenti edilizi comunali.
   2.  Le  regioni  disciplinano le modalita' per l'accertamento e la
verifica del rispetto dei requisiti minimi.
   3. La verifica della permanenza dei requisiti minimi  deve  essere
effettuata  con  periodicita' almeno quinquennale e ogni qualvolta le
regioni ne ravvisino la necessita' ai fini del buon  andamento  delle
attivita' sanitarie.
   4.  Le  regioni  determinano,  ai sensi del combinato disposto dei
commi 4 e 7 dell'art. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni ed  integrazioni,  gli  standards  di
qualita'  che  costituiscono requisiti ulteriori per l'accreditamento
di strutture pubbliche e private in possesso dei requisiti minimi per
l'autorizzazione di cui all'art. l.
   5. Nella determinazione dei requisiti  ulteriori,  le  regioni  si
attengono ai seguenti criteri generali, volti ad assicurare:
      a)  che l'accreditamento della singola struttura sia funzionale
alle scelte di programmazione regionale, nell'ambito delle  linee  di
programmazione nazionale;
      b) che il regime di concorrenzialita' tra strutture pubbliche e
private  sia  finalizzato alla qualita' delle prestazioni sanitarie e
si svolga secondo il criterio dell'eguaglianza di  diritti  e  doveri
delle  diverse  strutture,  quale presupposto per la libera scelta da
parte dell'assistito;
      c) che sia rispettato il livello quantitativo e qualitativo  di
dotazioni  strumentali,  tecnologiche e amministrative correlate alla
tipologia  delle  prestazioni  erogabili,  nonche'  alla  classe   di
appartenenza della struttura;
      d)  che le strutture richiedenti presentino risultanza positiva
rispetto  al  controllo  di  qualita'  anche  con  riferimento   agli
indicatori   di   efficienza  e  di  qualita'  dei  servizi  e  delle
prestazioni previsti dagli articoli 10, comma 3, e 14,  comma  1  del
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
   6. Le regioni  disciplinano  le  modalita'  per  la  richiesta  di
accreditamento da parte delle strutture autorizzate, la concessione e
l'eventuale  revoca dello stesso, nonche' la verifica triennale circa
la permanenza dei requisiti ulteriori richiesti per  l'accreditamento
medesimo.
   7. La qualita' di soggetto accreditato non costituisce vincolo per
le   aziende   e   gli   enti  del  servizio  sanitario  nazionale  a
corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori
degli appositi rapporti di cui all'art. 8, commi 5 e  7  del  decreto
legislativo  30  dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito.
   8.  I  requisiti  ulteriori,  di  cui  ai  commi  4 e 5, oltre che
presupposto   per   l'accreditamento,   costituiscono   altresi'   il
fondamento  dei  piani  annuali  preventivi,  cosi'  come  previsti e
definiti dalla normativa vigente.