Art.3.
                      Modalita' di applicazione
   1. Le regioni entro  un  anno  dalla  pubblicazione  del  presente
decreto,  nell'ambito  della propria autonomia, danno attuazione alle
presenti disposizioni.
   2. I requisiti minimi di cui al presente decreto trovano immediata
applicazione nel caso  di  realizzazione  di  nuove  strutture  e  di
ampliamento   o  trasformazione  di  strutture  gia'  esistenti.  Per
ampliamento si intende un  aumento  del  numero  dei  posti  letto  o
l'attivazione  di  funzioni  sanitarie  aggiuntive  rispetto a quelle
precedentemente svolte; per trasformazione  si  intende  la  modifica
delle  funzioni  sanitarie  gia' autorizzate o il cambio d'uso, con o
senza lavori, degli edifici o di parti di essi destinati  a  ospitare
nuove funzioni sanitarie.
   3.  Con  lo  stesso  provvedimento le regioni dettano disposizioni
circa i tempi  e  le  modalita'  per  l'adeguamento  delle  strutture
sanitarie  pubbliche  e  private  gia'  autorizzate e in esercizio ai
requisiti  minimi  stabiliti  dal  presente  decreto,  da  prevedersi
nell'arco massimo di cinque anni.
   4.  Le  regioni  disciplinano  l'accesso  all'accreditamento delle
strutture pubbliche e private in possesso dei requisiti ulteriori  di
cui  ai  commi  4  e  5  dell'art.  2,  ancorche'  in  precedenza non
convenzionate.