Art. 5.
             Norma di garanzia per le province autonome
   1. Le province autonome di Trento e  di  Bolzano  provvedono  alle
finalita'  del presente atto di indirizzo e coordinamento nell'ambito
delle proprie competenze,  secondo  quanto  previsto  dai  rispettivi
ordinamenti.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 14 gennaio 1997
                                               SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri  BINDI,   Ministro   della
                                  sanita'  BASSANINI, Ministro per la
                                  funzione  pubblica  e  gli   affari
                                  regionali
Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1997
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 15