Articolo 2 Gli interventi che costituiscono la prima fase di attuazione del Piano di Riconversione Produttiva delle aree della Regione Toscana sono quelli per la realizzazione di iniziative sostitutive di quelle minerarie, relative ai programmi di investimento proposti nell'ambito del territorio della Regione Toscana elencati al successivo art. 4. Per la realizzazione di tali interventi, il cui costo complessivo e' previsto in lire 74.633.067.426 (settantaquattromiliardiseicento- trentatremilionisessantasettemilaquattrocentoventisei), verranno erogati contributi statali fino a concorrenza di lire 12.247.468.123 (dodicimiliardiduecentoquarantasettemilioniquattrocentosessantotto- milacentoventitre), ai sensi dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3 comma 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221. L'impegno della relativa somma avverra', con successivi provvedimenti, sul capitolo 7904 dello stato di previsione del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato per l'anno finanziario 1996, residui 1994, dopo aver ricevuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri la deroga di cui all'art. 3 comma 12 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 come convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.