Articolo 2
 Gli interventi che costituiscono la prima  fase  di  attuazione  del
Piano  di  Riconversione  Produttiva delle aree della Regione Toscana
sono quelli per la realizzazione di iniziative sostitutive di  quelle
minerarie, relative ai programmi di investimento proposti nell'ambito
del territorio della Regione Toscana elencati al successivo art. 4.
 Per la realizzazione di tali interventi, il cui costo complessivo e'
previsto  in  lire  74.633.067.426  (settantaquattromiliardiseicento-
trentatremilionisessantasettemilaquattrocentoventisei),      verranno
erogati  contributi statali fino a concorrenza di lire 12.247.468.123
(dodicimiliardiduecentoquarantasettemilioniquattrocentosessantotto-
milacentoventitre), ai sensi dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1989,
n. 41, come modificato dall'art. 3 comma  7  della  legge  30  luglio
1990, n. 221.
 L'impegno    della   relativa   somma   avverra',   con   successivi
provvedimenti, sul  capitolo  7904  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato per l'anno
finanziario  1996,  residui 1994, dopo aver ricevuto dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri la deroga di cui all'art. 3 comma  12  del
decreto-legge  20  giugno  1996, n. 323 come convertito dalla legge 8
agosto 1996, n. 425.