Articolo 6
 I contributi di cui all'art. 2 verranno  disposti,  a  favore  delle
Societa'  e delle Ditte presentatrici dei progetti di investimento ex
art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato  dall'art.
3 comma 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221, ed elencate all'art. 4,
con  Decreti  emanati  dal  Ministero  dell'Industria del Commercio e
dell'Artigianato secondo le norme vigenti.