Articolo 7
 In   caso   di   sopravvenuta   rinuncia   al   contributo,    prima
dell'emanazione  dei relativi decreti di concessione, da parte di una
o piu' delle Societa' e delle Ditte elencate all'art. 4, il Ministero
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e la Regione Toscana
convengono  sulla  possibilita'  di  ammettere  a  contributo   altre
Societa'  e/o  Ditte  comprese nell'allegata graduatoria di merito di
cui all'art. 3, secondo l'ordine della graduatoria stessa, e comunque
fino alla concorrenza dell'importo complessivo  di  cui  all'art.  2,
comma 2, del presente Accordo di Programma.
 Le  iniziative  sostitutive  comprese  nella allegata graduatoria di
merito e non ammesse a contributo sulla base del presente Accordo  di
programma  verranno  ricomprese  nella successiva fave istruttoria di
valutazione delle iniziative ex art. 1 della legge 3  febbraio  1989,
n.  41,  come  modificato  dall'art.  3 comma 7 della legge 30 luglio
1990, n. 221, proposte nei bacini minerari interessati da processi di
ristrutturazione nell'ambito del territorio della Regione  Toscana  e
valutabili, in quanto in regola con la prescritta documentazione alla
data  del  31  dicembre 1995, per l'erogazione di contributi a valere
sullo stanziamento esistente alla stessa data.