Articolo 6
 I  contributi  di  cui  all'art. 2 verranno disposti, a favore delle
Societa' e delle Ditte presentatrici dei progetti di investimento  ex
art.  1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art.
3 comma 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221, ed elencate all'art. 4,
con Decreti emanati dal Ministero  dell'Industria,  del  Commercio  e
dell'Artigianato secondo le norme vigenti.