ACCORDO DI PROGRAMMA
                                 TRA
                    IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA,
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                                E LA
                   REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
                            PREMESSO CHE:
 Il  D.P.C.M.  12 marzo 1996, registrato alla Corte dei Conti in data
19 giugno 1996 -  registro  n.  2  Presidenza,  foglio  n.  75  -  ha
approvato  il  Piano  di  Riconversione  Produttiva  delle aree della
Regione Autonoma della Sardegna interessate dalla crisi mineraria, ai
sensi  dell'art.  1  del  Decreto-Legge  24  aprile  1993,  n.   121,
convertito  nella  legge  23 giugno 1993, n. 204, recante "Interventi
urgenti a sostegno del settore minerario";
 Le finalita' del Piano sono quelle di favorire la ripresa  economica
ed   occupazionale   nelle   aree  della  Regione  interessate  dalla
ristrutturazione o dalla cessazione dell'attivita' mineraria;
 L'attuazione del Piano richiede la gestione integrata ed unitaria di
tutti gli interventi previsti dal Piano stesso, da parte dei soggetti
coinvolti,  nonche'  la  disponibilita'  di  un  quadro   informativo
completo  e  costantemente  aggiornato  in  relazione  allo  stato di
attuazione dei  singoli  interventi,  per  una  puntuale  e  corretta
valutazione della loro efficacia;
 L'art.  1  della  citata legge 23 giugno 1993, n. 204 prevede che il
Piano, finanziato con il concorso di  risorse  statali,  regionali  e
comunitarie,  venga attuato mediante accordi di programma e contratti
di programma;
 Il Piano prevede che gli accordi di programma vengano stipulati  tra
il  Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e la
Regione stessa;
 In attuazione del Piano, ed in particolare del punto 2.3) del  Piano
stesso,  e' stato gia' stipulato tra il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e la  Regione  Sardegna  un  Accordo  di
programma relativo agli interventi per la realizzazione di iniziative
sostitutive  di  quelle  minerarie ai sensi dell'art. 1 della legge 3
febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3 comma 7 della legge
30 luglio 1990, n. 221;
 L'art. 1, comma  6  della  citata  legge  23  giugno  1993,  n.  204
autorizza  la  spesa  di  28.000  milioni  per  l'anno  1993,  per la
realizzazione di interventi di riabilitazione ambientale  nei  bacini
minerari della Regione Sardegna caratterizzati da attivita' minerarie
dismesse o in fase di dismissione;
 Il punto 2.4) del Piano ricomprende tra gli interventi per la tutela
ambientale  da  promuovere  con  l'utilizzazione delle somme all'uopo
stanziate  dalla  legge  n.  204/93,  quelli  per  la  riabilitazione
ambientale di cui sopra;
 Per l'esercizio finanziario 1996 sono disponibili, sul capitolo 7911
dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio
e    dell'artigianato,   fondi   statali   per   lire   9.700.000.000
(novemiliardisettecentomilioni) in conto competenza 1996 e  per  lire
73.028.715.000 (settantatremiliardiventottomilionisettecentoquindici-
mila) in conto residui degli esercizi precedenti;
 Le  disponibilita'  di cui sopra devono essere impegnate entro il 31
dicembre 1996, a norma dell'art. 4 del decreto-legge 17 giugno  1996,
n. 321, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 421;
 Con  Decreto  in data 20 marzo 1996 del Ministro dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'ambiente,  d'intesa con la Regione Sardegna sono state stabilite
le procedure e le modalita'  di  realizzazione  degli  interventi  di
riabilitazione ambientale;
 Con Decreto in data 7 novembre 1996 del Ministro dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato,  a  parziale  modifica del precedente
Decreto 21 dicembre 1993,  e'  stata  rideterminata  la  composizione
della  Commissione  tecnica  prevista  dall'art.  9  , comma 2, della
citata legge n. 221/90, cui, secondo quanto  stabilito  dall'art.  3,
comma 3, del citato Decreto interministeriale 20 marzo 1996, compete,
tra   l'altro,   la  valutazione  della  validita'  dei  progetti  di
riabilitazione  ambientale  nei   bacini   della   Regione   Sardegna
caratterizzati   da   attivita'  minerarie  dismesse  o  in  fase  di
dismissione;
                          CONSIDERATO CHE:
 Sono  pervenute  al  Ministero  dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato n. 3 domande di contributo, corredate di progetti di
tipo   esecutivo   limitatamente   agli  stralci  operativi  ritenuti
prioritari e oggetto delle domande di contributo, per  interventi  di
riabilitazione ambientale dei bacini minerari sardi;
 Tali   domande   si   riferiscono,   rispettivamente,   ai  seguenti
interventi:
 a) stralcio operativo del progetto integrato per  la  riabilitazione
ambientale   delle  zone  dell'Inglesiente  degradate  dall'attivita'
mineraria,  presentato  dalla  Miniere  Iglesiente  S.p.A.  (societa'
controllata   dall'Ente   Minerario   Sardo-EMSA)   in   qualita'  di
affidataria delle concessioni minerarie rinunciate nella  zona  dalla
Societa'  S.I.M.  del  Gruppo  E.N.I..  Lo stralcio operativo oggetto
della domanda di contributo si riferisce, in particolare,  alle  aree
minerarie  di Monteponi e di S. Giovanni ed il costo previsto ammonta
a 20.000 milioni;
 b) parte del progetto integrato presentato  dalla  PROGEMISA  S.p.A.
(societa'  controllata  dall'Ente  Minerario  Sardo  -  EMSA)  per la
riqualificazione ambientale e la  valorizzazione  territoriale  delle
aree dismesse nel compendio minerario di Arenas-Tini', Candiazzus, Su
Zurfuru  e  Gutturu Pala, ricadenti nel Fluminese. Tale progetto, che
per la parte relativa al  previsto  intervento  prioritario,  oggetto
della domanda di contributo, interessa lo scavo minerario di Arenas e
prevede  un costo di 4.000 milioni, e' stato successivamente adottato
dalla Miniere Iglesiente S.p.A.;
 c) stralcio  operativo  del  progetto  integrato,  presentato  dalla
Amministrazione   comunale   di   Arbus,   per   il   recupero  e  la
riabilitazione  di  aree  dismesse   del   compendio   minerario   di
Montevecchio-Ingurtosu.  Il  primo  stralcio operativo, oggetto della
domanda di contributo, e' stato predisposto dalla PROGEMISA S.p.A.  e
riguarda   interventi  di  riabilitazione  ambientale  del  compendio
minerario di Ingurtosu, ricadente in Comune di Arbus,  con  un  costo
previsto di 4.000 milioni;
 La Giunta regionale della Sardegna, con Delibera in data 17/12/1994,
ha   fornito   al   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato una indicazione di massima della suddivisione  delle
somme  statali allo scopo disponibili tra i tre progetti presentati e
fra le aree interessate, e specificatamente: 20.000 milioni  per  gli
interventi  di cui al punto a); 4.000 milioni per gli investimenti di
cui al punto b) e 4.000 milioni per gli interventi di  cui  al  punto
c), considerando, fra l'altro, che per il progetto di cui al punto c)
la stessa Regione Sardegna, con legge regionale 24/12/1993, n. 56, ha
costituito  un  primo  stanziamento  di  16.000 milioni di cui 15.000
milioni finalizzati alla realizzazione  del  progetto  "Montevecchio-
Ingurtosu";
 La  stessa  Giunta,  con  successiva  Delibera in data 13/12/1996 ha
individuato quale soggetto attuatore di tutti gli interventi  di  cui
sopra  l'Ente  Minerario  Sardo-EMSA  che  si  avvarra'  per  la loro
realizzazione delle sue societa' controllate;
 Nella stessa Delibera viene precisato  che  tale  soggetto  e'  Ente
strumentale  della Regione, presso cui e' allocato il controllo della
Regione sulle Societa'  PROGEMISA  S.p.A.  e  sulla  Nuova  Mineraria
Silius S.p.A., attuale detentrice delle azioni della Societa' Miniere
Iglesiente S.p.A.;
 La  Commissione  tecnica  interministeriale per la valutazione della
validita'  dei  progetti  di  riabilitazione  ambientale  nei  bacini
minerari della Regione Sardegna, citata in premessa, ha consegnato al
Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigiano la propria
relazione conclusiva sui  lavori  svolti,  tenendo  conto  anche  del
parere espresso dal competente Distretto minerario di Iglesias.
 In  tale  relazione  la  Commissione,  considerato  che  i  progetti
presentati  sono  sostanzialmente  conformi  ai  requisiti   tecnico-
economici  di  cui  al  Decreto interministeriale 20 marzo 1996 e che
sussistono gli ulteriori requisiti richiesti, ha espresso un giudizio
conclusivo di validita' per le tre proposte  progettuali  piu'  sopra
illustrate, ai fini previsti dalla legge n. 204/93 e tenuto conto che
si  tratta  di  stralci  operativi  di piu' ampi e complessi progetti
integrati di intervento da realizzare sulle aree in questione.
 La stessa Commissione peraltro, in considerazione che il  riutilizzo
principale delle aree concernente la fruizione turistica, culturale e
congressuale,    ha    formulato    le    seguenti   osservazioni   e
raccomandazioni:
 -  poiche'  il  disinquinamento   ambientale   costituisce   fattore
indispensabile   per   il  raggiungimento  del  risanamento  e  della
riabilitazione delle aree ai fini ambientali, di  salvaguardia  della
salute  pubblica  e quindi della fruizione sociale del territorio, il
monitoraggio  delle  acque  rappresenta  uno  strumento  idoneo   per
verificare,  a  breve,  medio  e  lungo  termine,  l'efficacia  degli
interventi di riabilitazione,  accompagnati,  ove  necessario,  dalla
realizzazione  di  eventuali  impianti di trattamento delle acque che
verranno convogliate con i sistemi di drenaggio superficiale previsti
dai progetti integrati, ma non sempre inclusi negli stralci operativi
oggetto delle richieste di contributo;
 -  al fine di completare gli importanti interventi di riabilitazione
ambientale proposti con i progetti stralcio esaminati, la Commissione
ritiene  che  dovrebbero  essere  assicurati  finanziamenti  per   la
realizzazione delle ulteriori fasi dei progetti stessi, con priorita'
per gli aspetti del disinquinamento ambientale, verificando possibili
fonti  di finanziamento regionali e comunitari (quali, ad esempio, il
Piano regionale relativo ai programmi integrati d'area ex L.R. 7/95 -
P.I.A. e  il  Piano  comunitario  operativo  plurifondo  regionale  -
P.O.P.);
 -  la  rapida  realizzazione dei Parchi Regionali previsti nel Piano
Paesistico Regionale  potra'  rappresentare  il  quadro  generale  di
riferimento  per la definizione degli interventi di completamento per
la  riabilitazione   ambientale   delle   aree   minerarie   dismesse
interessate;
 -  per  quanto  riguarda, in particolare, la ipotizzata destinazione
d'uso dell'area ex mineraria di Arenas dove,  secondo  le  previsioni
progettuali,  al  termine  del  rimodellamento  dello scavo, dovrebbe
essere realizzato un campo da golf, la Commissione ritiene che  debba
essere   posta  particolare  attenzione  all'utilizzo  delle  risorse
idriche,  compatibilmente  con  la  loro  relativa  disponibilita'  e
qualita', in considerazione dell'emergenza idrica che investe la zona
interessata e, piu' in generale, l'intera area sarda;
 Per  fronteggiare  la situazione di crisi economica ed occupazionale
particolarmente grave dell'area mineraria  sarda  e'  opportuno  dare
avvio  all'attuazione del Piano di Riconversione produttiva citato in
premessa per cio'  che  riguarda  gli  interventi  di  riabilitazione
ambientale,  con la concessione di contributi statali, nei limiti dei
fondi disponibili, agli  stralci  operativi  dei  progetti  integrati
finora presentati;
 Altri  interventi  o stralci operativi di progetti di riabilitazione
ambientale gia' ipotizzati  nell'ambito  delle  proposte  progettuali
finora  presentate  potranno  essere finanziati con ricorso a risorse
regionali e comunitarie, come previsto dall'art. 1 della citata legge
n. 204/93;
               SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
                             Articolo 1
 Con   la   sottoscrizione   del   presente   atto,   il    Ministero
dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  e  la  Regione
Autonoma della Sardegna concludono un Accordo di Programma  ai  sensi
dell'art.  1,  comma  1  del  Decreto-Legge  24  aprile 1993, n. 121,
convertito nella legge 23 giugno 1993, n.  204,  recante  "Interventi
urgenti   a   sostegno   del   settore  minerario",  per  dare  avvio
all'attuazione degli interventi previsti  dall'art.  2  del  presente
Accordo,   per  la  riabilitazione  ambientale  nei  bacini  minerari
caratterizzati  da  attivita'  minerarie  dismesse  o  in   fase   di
dismissione,  ai  fini della gestione unitaria ed integrata del Piano
di Riconversione produttiva delle aree della stessa Regione destinato
a  favorire  la  ripresa  economica  ed  occupazionale   nelle   aree
interessate dalla crisi mineraria.