ACCORDO DI PROGRAMMA
                                 TRA
                    IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA,
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                                E LA
                   REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
                            PREMESSO CHE:
 Il  D.P.C.M.  12 marzo 1996, registrato alla Corte dei Conti in data
19 giugno 1996 - registro  n.  2  Presidenza,  foglio  n.  75  -,  ha
approvato  il  Piano  di  Riconversione  Produttiva  delle aree della
Regione Autonoma della Sardegna interessate dalla crisi mineraria, ai
sensi  dell'art.  1  del  Decreto-Legge  24  aprile  1993,  n.   121,
convertito  nella  legge  23 giugno 1993, n. 204, recante "Interventi
urgenti a sostegno del settore minerario";
 Le finalita' del Piano sono quelle di favorire la ripresa  economica
ed   occupazionale   nelle   aree  della  Regione  interessate  dalla
ristrutturazione o dalla cessazione dell'attivita' mineraria;
 L'attuazione del Piano richiede la gestione integrata ed unitaria di
tutti gli interventi previsti dal Piano stesso, da parte dei soggetti
coinvolti,  nonche'  la  disponibilita'  di  un  quadro   informativo
completo  e  costantemente  aggiornato  in  relazione  allo  stato di
attuazione dei  singoli  interventi,  per  una  puntuale  e  corretta
valutazione della loro efficacia;
 La  citata  legge  23  giugno  1993,  n. 204 prevede che il Piano di
Riconversione Produttiva venga attuato mediante accordi  e  contratti
di programma;
 Il  Piano  di  Riconversione  Produttiva  prevede che gli accordi di
programma vengano stipulati  tra  il  Ministero  dell'Industria,  del
Commercio e dell'Artigianato e la Regione stessa;
 La  legge  3  febbraio 1989, n. 41, ed in particolare l'art. 1, come
modificato dall'art. 3 comma 7 della legge 30 luglio  1990,  n.  221,
prevede  l'erogazione  di  contributi in conto capitale per attivita'
sostitutive  nei  bacini  minerari   interessati   da   processi   di
ristrutturazione;
 La  deliberazione  del  CIPE  in data 4 dicembre 1990 stabilisce gli
elementi di cui, nell'ambito delle condizioni previste  dalla  legge,
deve tenersi conto nella valutazione dei progetti di investimento per
attivita' sostitutive di quelle minerarie;
 Le deliberazioni del CIPE in date 30 luglio 1991, 20 dicembre 1991 e
25  marzo  1992,  individuano  le  aree  dichiarate  bacini  di crisi
mineraria ed i Comuni in essi compresi;
 Il Piano di Riconversione  Produttiva  comprende,  tra  l'altro,  la
promozione  di nuove attivita' sostitutive, con l'utilizzazione delle
somme all'uopo stanziate dalle varie leggi finanziarie.
 Per l'esercizio finanziario 1995  e  quali  residui  degli  esercizi
precedenti  sono disponibili, per l'intero territorio nazionale - sul
capitolo  n.  7904  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'Industria,  del Commercio e dell'Artigianato - fondi statali per
lire  56.389.580.000 (cinquantaseimiliarditrecentoottantanovemilioni-
cinquecentoottantamila) per la concessione di contributi a  programmi
di  investimento  per  attivita'  sostitutive  di  quelle  minerarie,
secondo quanto previsto dalla stessa legge 30 luglio 1990, n. 221;
 Le disponibilita' di cui sopra devono essere impegnate entro  il  31
dicembre  1996, a norma dell'art. 4 del decreto-legge 17 giugno 1996,
n. 321, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 421;
 La  Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri,   con   nota   n.
17441/II/4.18.2.10  in data 18 dicembre 1996 ha concesso la deroga di
cui all'art. 3 comma 12 del decreto-legge 20  giugno  1996,  n.  323,
convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;
 La  Commissione  dell'Unione Europea, con nota n. 4222 del 23 aprile
1996,  ha  deciso  di  non  sollevare  obiezioni  all'erogazione  dei
contributi  previsti  dalla  sopracitata  normativa  e  relativi allo
stanziamento per l'esercizio finanziario 1995;
                          CONSIDERATO CHE:
 La Direzione Generale delle Miniere  del  Ministero  dell'Industria,
del   Commercio  e  dell'Artigianato  ha  redatto,  a  seguito  delle
istruttorie compiute, la  graduatoria  delle  iniziative  sostitutive
proposte  nell'ambito  del  territorio  della  Regione Autonoma della
Sardegna  e  valutabili,  in  quanto  in  regola  con  la  prescritta
documentazione  alla  data  del 31 dicembre 1994, per l'erogazione di
contributi a valere sullo stanziamento esistente dalla stessa data;
 La Giunta Regionale della Regione Autonoma della  Sardegna,  con  la
deliberazione  n.  43/26  del  17  settembre  1996,  ha  proposto  al
Ministero  dell'Industria,  del  Commercio  e   dell'Artigianato   di
limitare  l'intervento  in conto capitale ex legge 30 luglio 1990, n.
221, a favore delle imprese richiedenti il beneficio ed operanti  nel
territorio  della Sardegna, entro i seguenti scaglioni progressivi di
intervento: fino ai primi L. 10 Mld. di investimenti ammissibili: 40%
dell'investimento complessivo ammissibile; dai successivi L. 10  Mld.
ai L. 20 Mld. di investimenti ammissibili: 30%; dagli ulteriori L. 20
Mld.  ai  L.  30  Mld.  di  investimenti  ammissibili: 20%; oltre gli
ulteriori L. 30 Mld. di investimenti ammissibili: 15% inoltre, con la
stessa citata deliberazione  n.  43/26  del  17  settembre  1996,  ha
proposto  di  maggiorare  di  5  punti  percentuali  ognuno  di detti
scaglioni  per  quelle  iniziative  nelle  quali  il   rapporto   tra
contributo ed occupazione risulti inferiore al L. 50.000.000;
 Il  Ministero  dell'Industria,  del  Commercio e dell'Artigianato ha
ritenuto condivisibili le proposte come sopra formulate;
 La Giunta Regionale della Regione  Autonoma  della  Sardegna,    con
propria  deliberazione n. 60/186 del 23 dicembre 1996, ha espresso la
propria intesa in merito alla  suddetta  graduatoria,  mantenendo  la
proposta gia' espressa con la deliberazione n. 43/26 del 17 settembre
1996  sopra  citata,  ed  ha espresso la propria preventiva intesa al
presente atto, designando alla stipula  il  proprio  Presidente  pro-
tempore;
               SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
                             Articolo 1
 Con    la   sottoscrizione   del   presente   atto,   il   Ministero
dell'Industria,  del  Commercio  e  dell'Artigianato  e  la   Regione
Autonoma  della  Sardegna concludono un Accordo di Programma ai sensi
dell'art. 1, comma 1  del  Decreto-Legge  24  aprile  1993,  n.  121,
convertito  nella  legge  23 giugno 1993, n. 204, recante "Interventi
urgenti  a  sostegno  del  settore   minerario",   per   dare   avvio
all'attuazione  degli  interventi  previsti  dall'art. 2 del presente
Accordo, ai fini della gestione unitaria ed integrata  del  Piano  di
Riconversione  Produttiva  delle  aree  della  Regione Autonoma della
Sardegna, avente la finalita' di favorire  la  ripresa  economica  ed
occupazionale  nelle  aree  della  Regione  interessate  dalla  crisi
mineraria.