ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PREMESSO CHE: Il D.P.C.M. 12 marzo 1996, registrato alla Corte dei Conti in data 19 giugno 1996 - registro n. 2 Presidenza, foglio n. 75 -, ha approvato il Piano di Riconversione Produttiva delle aree della Regione Autonoma della Sardegna interessate dalla crisi mineraria, ai sensi dell'art. 1 del Decreto-Legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante "Interventi urgenti a sostegno del settore minerario"; Le finalita' del Piano sono quelle di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della Regione interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attivita' mineraria; L'attuazione del Piano richiede la gestione integrata ed unitaria di tutti gli interventi previsti dal Piano stesso, da parte dei soggetti coinvolti, nonche' la disponibilita' di un quadro informativo completo e costantemente aggiornato in relazione allo stato di attuazione dei singoli interventi, per una puntuale e corretta valutazione della loro efficacia; La citata legge 23 giugno 1993, n. 204 prevede che il Piano di Riconversione Produttiva venga attuato mediante accordi e contratti di programma; Il Piano di Riconversione Produttiva prevede che gli accordi di programma vengano stipulati tra il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e la Regione stessa; La legge 3 febbraio 1989, n. 41, ed in particolare l'art. 1, come modificato dall'art. 3 comma 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221, prevede l'erogazione di contributi in conto capitale per attivita' sostitutive nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione; La deliberazione del CIPE in data 4 dicembre 1990 stabilisce gli elementi di cui, nell'ambito delle condizioni previste dalla legge, deve tenersi conto nella valutazione dei progetti di investimento per attivita' sostitutive di quelle minerarie; Le deliberazioni del CIPE in date 30 luglio 1991, 20 dicembre 1991 e 25 marzo 1992, individuano le aree dichiarate bacini di crisi mineraria ed i Comuni in essi compresi; Il Piano di Riconversione Produttiva comprende, tra l'altro, la promozione di nuove attivita' sostitutive, con l'utilizzazione delle somme all'uopo stanziate dalle varie leggi finanziarie. Per l'esercizio finanziario 1995 e quali residui degli esercizi precedenti sono disponibili, per l'intero territorio nazionale - sul capitolo n. 7904 dello stato di previsione del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - fondi statali per lire 56.389.580.000 (cinquantaseimiliarditrecentoottantanovemilioni- cinquecentoottantamila) per la concessione di contributi a programmi di investimento per attivita' sostitutive di quelle minerarie, secondo quanto previsto dalla stessa legge 30 luglio 1990, n. 221; Le disponibilita' di cui sopra devono essere impegnate entro il 31 dicembre 1996, a norma dell'art. 4 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 421; La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota n. 17441/II/4.18.2.10 in data 18 dicembre 1996 ha concesso la deroga di cui all'art. 3 comma 12 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425; La Commissione dell'Unione Europea, con nota n. 4222 del 23 aprile 1996, ha deciso di non sollevare obiezioni all'erogazione dei contributi previsti dalla sopracitata normativa e relativi allo stanziamento per l'esercizio finanziario 1995; CONSIDERATO CHE: La Direzione Generale delle Miniere del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ha redatto, a seguito delle istruttorie compiute, la graduatoria delle iniziative sostitutive proposte nell'ambito del territorio della Regione Autonoma della Sardegna e valutabili, in quanto in regola con la prescritta documentazione alla data del 31 dicembre 1994, per l'erogazione di contributi a valere sullo stanziamento esistente dalla stessa data; La Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna, con la deliberazione n. 43/26 del 17 settembre 1996, ha proposto al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di limitare l'intervento in conto capitale ex legge 30 luglio 1990, n. 221, a favore delle imprese richiedenti il beneficio ed operanti nel territorio della Sardegna, entro i seguenti scaglioni progressivi di intervento: fino ai primi L. 10 Mld. di investimenti ammissibili: 40% dell'investimento complessivo ammissibile; dai successivi L. 10 Mld. ai L. 20 Mld. di investimenti ammissibili: 30%; dagli ulteriori L. 20 Mld. ai L. 30 Mld. di investimenti ammissibili: 20%; oltre gli ulteriori L. 30 Mld. di investimenti ammissibili: 15% inoltre, con la stessa citata deliberazione n. 43/26 del 17 settembre 1996, ha proposto di maggiorare di 5 punti percentuali ognuno di detti scaglioni per quelle iniziative nelle quali il rapporto tra contributo ed occupazione risulti inferiore al L. 50.000.000; Il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ha ritenuto condivisibili le proposte come sopra formulate; La Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna, con propria deliberazione n. 60/186 del 23 dicembre 1996, ha espresso la propria intesa in merito alla suddetta graduatoria, mantenendo la proposta gia' espressa con la deliberazione n. 43/26 del 17 settembre 1996 sopra citata, ed ha espresso la propria preventiva intesa al presente atto, designando alla stipula il proprio Presidente pro- tempore; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Articolo 1 Con la sottoscrizione del presente atto, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e la Regione Autonoma della Sardegna concludono un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 1, comma 1 del Decreto-Legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante "Interventi urgenti a sostegno del settore minerario", per dare avvio all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 del presente Accordo, ai fini della gestione unitaria ed integrata del Piano di Riconversione Produttiva delle aree della Regione Autonoma della Sardegna, avente la finalita' di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della Regione interessate dalla crisi mineraria.