Articolo 6 I contributi di cui all'art. 2 verranno disposti, a favore delle Societa' e delle Ditte presentatrici dei progetti di investimento ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3 comma 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221, ed elencate all'art. 4, con Decreti emanati dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato secondo le norme vigenti.