Articolo 7 In caso di sopravvenuta improcedibilita' alla concessione del contributo per una o piu' delle Societa' e delle Ditte elencate all'art. 4, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e la Regione Autonoma della Sardegna convengono, fin da ora e senza necessita' di ulteriori atti congiunti, la possibilita' di ammettere direttamente a contributo le altre Societa' e/o Ditte comprese nell'allegata graduatoria di merito di cui all'art. 3, secondo l'ordine della graduatoria stessa, e comunque fino a concorrenza dell'importo rimasto disponibile sul capitolo n. 7904 dello stato di previsione del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in conto residui 1995 ed esercizi precedenti. Le iniziative sostitutive comprese nella graduatoria di merito e non ammesse a contributo per limitazione dei fondi disponibili - ove non ammesse a contributo in forza di quanto convenuto nel precedente comma - verranno ricomprese nella successiva fase istruttoria di valutazione delle iniziative ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221, proposte nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione nell'ambito del territorio della Regione Autonoma della Sardegna e valutabili, in quanto in regola con la prescritta documentazione alla data del 31 dicembre 1996, per l'erogazione di contributi a valere sullo stanziamento esistente alla stessa data.