Articolo 7
 In  caso  di  sopravvenuta  improcedibilita'  alla  concessione  del
contributo per una o piu'  delle  Societa'  e  delle  Ditte  elencate
all'art.   4,   il   Ministero   dell'Industria,   del   Commercio  e
dell'Artigianato e la Regione Autonoma della Sardegna convengono, fin
da  ora  e  senza  necessita'  di  ulteriori   atti   congiunti,   la
possibilita' di ammettere direttamente a contributo le altre Societa'
e/o  Ditte  comprese  nell'allegata  graduatoria  di  merito  di  cui
all'art. 3, secondo l'ordine della  graduatoria  stessa,  e  comunque
fino  a  concorrenza dell'importo rimasto disponibile sul capitolo n.
7904 dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'Industria,  del
Commercio  e  dell'Artigianato  in  conto  residui  1995  ed esercizi
precedenti.
 Le iniziative sostitutive comprese   nella graduatoria di  merito  e
non  ammesse a contributo per limitazione dei fondi disponibili - ove
non ammesse a contributo in forza di quanto convenuto nel  precedente
comma  -  verranno  ricomprese  nella  successiva fase istruttoria di
valutazione delle iniziative ex art. 1 della legge 3  febbraio  1989,
n.  41,  come  modificato  dall'art. 3, comma 7 della legge 30 luglio
1990, n. 221, proposte nei bacini minerari interessati da processi di
ristrutturazione nell'ambito del territorio  della  Regione  Autonoma
della  Sardegna  e  valutabili, in quanto in regola con la prescritta
documentazione alla data del 31 dicembre 1996,  per  l'erogazione  di
contributi a valere sullo stanziamento esistente alla stessa data.