IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991; Visto l'art. 15, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447; Considerata l'esigenza di regolare l'applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali, come definite nel decreto del Presidente della Republica 1 marzo 1991, art. 6, comma 1, ed allegato B, tabella 2, o la cui attivita' dispiega i propri effetti in zone diverse da quelle esclusivamente industriali.