IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           DI CONCERTO CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto l'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri 1 marzo 1991;
  Visto l'art. 15, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
  Considerata  l'esigenza  di  regolare  l'applicazione  del criterio
differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti a
ciclo  produttivo  continuo  ubicati  in  zone  diverse   da   quelle
esclusivamente  industriali, come definite nel decreto del Presidente
della Republica 1 marzo 1991, art. 6, comma 1, ed allegato B, tabella
2, o la cui attivita' dispiega i propri effetti in  zone  diverse  da
quelle esclusivamente industriali.