Art. 4.
                        Piani di risanamento
  1. Per gli impianti a ciclo produttivo continuo  esistenti  che  si
trovino  nelle  condizioni di cui al comma 1 del precedente art. 3, i
piani  di  risanamento,  redatti  unitamente  a  quelli  delle  altre
sorgenti in modo proporzionale al rispettivo contributo in termini di
energia  sonora, sono finalizzati anche al rispetto dei valori limite
differenziali.
  2. I  piani  di  risanamento  aziendali  devono  essere  presentati
secondo  le  modalita'  di  cui  all'art. 15, comma 2, della legge 26
ottobre 1995, n. 447, e devono contenere una relazione tecnica da cui
risulti:
   la tipologia e l'entita' del rumore presenti;
   le modalita' ed i tempi di risanamento;
   la stima degli oneri finanziari necessari.
  3.  A  decorrere  dalla  data  di  presentazione   del   piano   di
risanamento, il tempo per la relativa realizzazione e' fissato in:
   due  anni per gli impianti soggetti alle disposizioni del presente
decreto;
   quattro anni per gli impianti che si trovano nelle  condizioni  di
cui all'art. 6, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
  4.   Agli  impianti  a  ciclo  produttivo  continuo  che,  pur  non
rispettando il disposto di cui all' art. 3,  comma  1,  del  presente
decreto,  non  presentino  il  piano  di  risanamento,  si applica il
disposto dell'art. 15, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
  5. Gli impianti a  ciclo  produttivo  continuo  che  rispettino  il
disposto di cui all'art. 3 comma 1, trasmettono al competente ufficio
comunale  apposita  certificazione redatta con le modalita' e per gli
effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
  6. Per gli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati  in  comuni
che  abbiano  gia'  adottato  la  classificazione in zone del proprio
territorio, il tempo di sei mesi per la presentazione  del  piano  di
risanamento,  decorre  dalla  data  di entrata in vigore del presente
decreto.