IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto che il consiglio comunale di Ozegna (Torino), rinnovato nelle
consultazioni  elettorali  del  23  aprile 1995, e' composto, a causa
della partecipazione di una sola lista, dal sindaco e da nove membri,
anziche' dodici assegnati dalla legge;
  Considerato  che  nel  citato  comune,  a  causa  delle  dimissioni
presentate  da  quattro  consiglieri,  divenute  efficaci per effetto
dell'inutile decorso del termine  di  venti  giorni  fissato  per  la
surrogazione,  non  puo'  essere  assicurato il normale funzionamento
degli organi e dei servizi;
  Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per  far  luogo  allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
  Visto  l'art.  39,  comma 1, lettera b) n. 2), della legge 8 giugno
1990, n. 142;
  Sulla proposta del  Ministro  dell'Interno,  la  cui  relazione  e'
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il consiglio comunale di Ozegna (Torino) e' sciolto.