Art. 3. Soggetti ed enti destinatari 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale del Servizio sanitario nazionale dipendente dalle unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere, a quello di cui all'art. 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed al personale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalita' giuridica di diritto pubblico e degli istituti zooprofilattici sperimentali. 2. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalita' giuridica di diritto privato, gli enti ed istituti di cui all'art. 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni nonche' le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che svolgono attivita' sanitaria, e gli enti pubblici, che gia' applicano al proprio personale l'istituto dell'attivita' libero-professionale intramuraria ed extramuraria della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, devono adeguare i propri ordinamenti ai principi di cui all'art. 1, commi da 5 a 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed a quelli contenuti nel presente decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.