Art. 3.
                    Soggetti ed enti destinatari
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano  al  personale
del  Servizio  sanitario  nazionale dipendente dalle unita' sanitarie
locali e dalle aziende ospedaliere, a quello di cui all'art. 1, comma
6, della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  ed  al  personale  degli
istituti  di ricovero e cura a carattere scientifico con personalita'
giuridica  di  diritto  pubblico  e  degli  istituti  zooprofilattici
sperimentali.
  2.  Gli  istituti  di  ricovero  e cura a carattere scientifico con
personalita' giuridica di diritto privato, gli enti  ed  istituti  di
cui  all'art.  4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni nonche' le  istituzioni  pubbliche
di  assistenza e beneficenza, che svolgono attivita' sanitaria, e gli
enti pubblici, che gia' applicano  al  proprio  personale  l'istituto
dell'attivita'   libero-professionale  intramuraria  ed  extramuraria
della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, devono  adeguare  i
propri  ordinamenti  ai  principi di cui all'art. 1, commi da 5 a 19,
della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  ed  a  quelli  contenuti  nel
presente decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto stesso.