Art. 4. Organizzazione dell'attivita' 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i direttori generali delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, in conformita' alle direttive regionali attuative in materia, adottano, sentite le organizzazioni sindacali del personale della dirigenza sanitaria, un apposito atto regolamentare per definire le modalita' organizzative dell'attivita' libero-professionale del personale medico e delle altre professionalita' della dirigenza del ruolo sanitario, con riferimento alle prestazioni individuali o in equipe, sia in regime ambulatoriale che di ricovero e lo trasmettono alla regione ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ove le direttive regionali non siano date entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i direttori generali provvedono in conformita' al decreto stesso. 2. Il regolamento, in particolare: a) individua, nell'ambito delle strutture dell'azienda, gli spazi adeguati, i servizi di diagnostica strumentale e di laboratorio ed i posti letto, di norma distinti, da utilizzare - in relazione all'effettiva richiesta e anche attraverso una diversa organizzazione - per le attivita' libero-professionali; b) individua, in caso di documentata impossibilita' di assicurare l'attivita' libero-professionale all'interno delle proprie strutture, gli spazi ed i posti letto in case di cura o altre strutture sanitarie, pubbliche o private, con le quali stipulare apposite convenzioni con i limiti di cui all'art. 4, comma 10, del decreto legislativo n. 502/92; i contratti per l'utilizzazione di spazi e posti letto fuori della struttura sono consentiti solo se e' contestualmente programmata la realizzazione, entro un anno, di detti spazi e posti letto nell'ambito della struttura; c) determina il numero degli operatori, distinti per profilo e posizione funzionale, che possono potenzialmente operare in regime libero professionale, negli spazi e posti letto individuati; d) individua e quantifica, nel caso in cui gli spazi ed i posti letto siano stati reperiti in specifiche aree distinte da quelle destinate all'attivita' ordinaria nell'ambito delle proprie strutture ovvero nel caso in cui gli spazi ed i posti letto siano stati reperiti fuori dalle proprie strutture, il personale di supporto all'attivita' libero professionale; e) stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe e le modalita' della loro ripartizione; f) definisce le modalita' per le prenotazioni, la tenuta delle liste di attesa e le turnazioni del personale che svolge attivita' libero-professionale, nonche', sentito, ove esista, il consiglio dei sanitari, le modalita' per l'utilizzazione dei posti letto, degli ambulatori, delle sale operatorie e delle apparecchiature da utilizzare per tale attivita'; g) fissa i criteri e le modalita' per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attivita' istituzionale e corrispondente attivita' libero-professionale anche attraverso appositi organismi di verifica, costituiti in forma paritetica fra dirigenti sanitari rappresentanti delle organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria e rappresentanti dell'azienda, fermi restando i limiti di cui ai commi 4 e 6. 3. I direttori generali dei policlinici universitari, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalita' giuridica di diritto pubblico e degli istituti zooprofilattici sperimentali disciplinano, con apposito atto deliberativo, d'intesa con le regioni, l'organizzazione e l'attivazione dell'attivita' libero-professionale, entro i termini e secondo quanto previsto dai commi 1 e 2. 4. Gli spazi utilizzabili per l'attivita' libero-professionale, individuati anche come disponibilita' temporale degli stessi, non possono essere inferiori al 10% e superiori al 20% di quelli destinati all'attivita' istituzionale. La quota di posti letto da utilizzare per l'attivita' libero-professionale non puo' essere inferiore al 5%, in relazione alla effettiva richiesta, e superiore al 10% dei posti letto della struttura. 5. L'attivita' libero-professionale e' prestata nella disciplina di appartenenza o in disciplina equipollente. Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non puo' esercitare l'attivita' libero-professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, puo' essere autorizzato dal direttore generale, con il parere favorevole del consiglio dei sanitari e delle organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria, ad esercitare l'attivita' in altra struttura dell'azienda o in altra disciplina sempre che sia in possesso della specializzazione nella disciplina o di una anzianita' di servizio di cinque anni nella disciplina stessa in una delle strutture di cui all'art. 3. 6. L'attivita' libero-professionale non puo' comportare, per ciascun dipendente, una produttivita' superiore a quella assicurata per i compiti istituzionali nonche' un impegno superiore al 50% dell'orario di servizio effettivamente prestato. 7. Al fine di assicurare che l'attivita' libero-professionale comporti, altresi', la riduzione delle liste d'attesa per l'attivita' istituzionale delle singole specialita', il direttore generale concorda con i singoli dirigenti e con le equipe i volumi di attivita' istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione ai volumi di attivita' libero-professionale. 8. Gli adempimenti di cui al comma 2, lettere a), c) ed e), sono adottati previa intesa con le organizzazioni sindacali del personale della dirigenza sanitaria. Ove l'intesa non intervenga entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il direttore generale adotta il regolamento motivando la mancata intesa. 9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 non si applicano alle aziende ed enti che hanno gia' attivato ed organizzato l'attivita' libero-professionale alla data del 1 gennaio 1997 conformemente a quanto previsto dal presente articolo.