Art. 4.
                    Organizzazione dell'attivita'
  1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto, i direttori generali delle unita' sanitarie locali
e delle aziende ospedaliere, in conformita' alle direttive  regionali
attuative  in  materia, adottano, sentite le organizzazioni sindacali
del  personale  della   dirigenza   sanitaria,   un   apposito   atto
regolamentare  per definire le modalita' organizzative dell'attivita'
libero-professionale   del   personale   medico   e    delle    altre
professionalita' della dirigenza del ruolo sanitario, con riferimento
alle prestazioni individuali o in equipe, sia in regime ambulatoriale
che  di  ricovero e lo trasmettono alla regione ai sensi dell'art. 1,
comma 8, della legge 23 dicembre  1996,  n.  662.  Ove  le  direttive
regionali non siano date entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  i  direttori  generali provvedono in
conformita' al decreto stesso.
  2. Il regolamento, in particolare:
    a) individua, nell'ambito delle strutture dell'azienda, gli spazi
adeguati, i servizi di diagnostica strumentale e di laboratorio ed  i
posti  letto,  di  norma  distinti,  da  utilizzare  -  in  relazione
all'effettiva richiesta e anche attraverso una diversa organizzazione
- per le attivita' libero-professionali;
    b) individua, in caso di documentata impossibilita' di assicurare
l'attivita' libero-professionale all'interno delle proprie strutture,
gli spazi ed i  posti  letto  in  case  di  cura  o  altre  strutture
sanitarie,  pubbliche  o  private,  con  le  quali stipulare apposite
convenzioni con i limiti di cui all'art. 4,  comma  10,  del  decreto
legislativo  n.  502/92;  i  contratti per l'utilizzazione di spazi e
posti  letto  fuori  della  struttura  sono  consentiti  solo  se  e'
contestualmente programmata la realizzazione, entro un anno, di detti
spazi e posti letto nell'ambito della struttura;
    c)  determina  il  numero degli operatori, distinti per profilo e
posizione funzionale, che possono potenzialmente  operare  in  regime
libero professionale, negli spazi e posti letto individuati;
    d)  individua  e quantifica, nel caso in cui gli spazi ed i posti
letto siano stati reperiti in  specifiche  aree  distinte  da  quelle
destinate all'attivita' ordinaria nell'ambito delle proprie strutture
ovvero  nel  caso  in  cui  gli  spazi  ed  i posti letto siano stati
reperiti fuori dalle proprie  strutture,  il  personale  di  supporto
all'attivita' libero professionale;
    e)  stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe e le
modalita' della loro ripartizione;
    f) definisce le modalita' per le prenotazioni,  la  tenuta  delle
liste  di  attesa  e le turnazioni del personale che svolge attivita'
libero-professionale, nonche', sentito, ove esista, il consiglio  dei
sanitari,  le  modalita'  per  l'utilizzazione dei posti letto, degli
ambulatori,  delle  sale  operatorie  e  delle   apparecchiature   da
utilizzare per tale attivita';
    g)  fissa  i criteri e le modalita' per assicurare un corretto ed
equilibrato rapporto tra  attivita'  istituzionale  e  corrispondente
attivita' libero-professionale anche attraverso appositi organismi di
verifica,  costituiti  in  forma  paritetica  fra  dirigenti sanitari
rappresentanti  delle  organizzazioni   sindacali   della   dirigenza
sanitaria  e  rappresentanti dell'azienda, fermi restando i limiti di
cui ai commi 4 e 6.
  3.  I  direttori  generali  dei  policlinici  universitari,   degli
istituti  di ricovero e cura a carattere scientifico con personalita'
giuridica  di  diritto  pubblico  e  degli  istituti  zooprofilattici
sperimentali  disciplinano,  con apposito atto deliberativo, d'intesa
con  le  regioni,  l'organizzazione  e  l'attivazione  dell'attivita'
libero-professionale,  entro  i termini e secondo quanto previsto dai
commi 1 e 2.
  4. Gli spazi  utilizzabili  per  l'attivita'  libero-professionale,
individuati  anche  come  disponibilita'  temporale degli stessi, non
possono essere  inferiori  al  10%  e  superiori  al  20%  di  quelli
destinati  all'attivita'  istituzionale.  La  quota di posti letto da
utilizzare  per  l'attivita'  libero-professionale  non  puo'  essere
inferiore  al  5%, in relazione alla effettiva richiesta, e superiore
al 10% dei posti letto della struttura.
  5. L'attivita' libero-professionale e' prestata nella disciplina di
appartenenza o in  disciplina  equipollente.  Il  personale  che,  in
ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non
puo'   esercitare   l'attivita'  libero-professionale  nella  propria
struttura o nella propria disciplina,  puo'  essere  autorizzato  dal
direttore  generale,  con  il  parere  favorevole  del  consiglio dei
sanitari e delle organizzazioni sindacali della dirigenza  sanitaria,
ad  esercitare l'attivita' in altra struttura dell'azienda o in altra
disciplina sempre che sia in possesso  della  specializzazione  nella
disciplina  o  di  una  anzianita'  di  servizio di cinque anni nella
disciplina stessa in una delle strutture di cui all'art. 3.
  6.  L'attivita'  libero-professionale  non  puo'  comportare,   per
ciascun  dipendente,  una produttivita' superiore a quella assicurata
per i compiti istituzionali  nonche'  un  impegno  superiore  al  50%
dell'orario di servizio effettivamente prestato.
  7.  Al  fine  di  assicurare  che  l'attivita' libero-professionale
comporti, altresi', la riduzione delle liste d'attesa per l'attivita'
istituzionale  delle  singole  specialita',  il  direttore   generale
concorda  con  i  singoli  dirigenti  e  con  le  equipe  i volumi di
attivita' istituzionale che  devono  essere  comunque  assicurati  in
relazione ai volumi di attivita' libero-professionale.
  8.  Gli  adempimenti  di cui al comma 2, lettere a), c) ed e), sono
adottati previa intesa con le organizzazioni sindacali del  personale
della   dirigenza   sanitaria.  Ove  l'intesa  non  intervenga  entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto,  il  direttore  generale  adotta il regolamento motivando la
mancata intesa.
  9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 non si applicano  alle
aziende  ed  enti  che hanno gia' attivato ed organizzato l'attivita'
libero-professionale alla data del 1  gennaio  1997  conformemente  a
quanto previsto dal presente articolo.