Art. 7.
                 Attivita' di consulenza e consulti
  1. L'attivita' di consulenza nei servizi sanitari di altra azienda,
istituzione o ente di cui all'art. 3 o presso  istituzioni  pubbliche
non sanitarie, con i quali l'azienda ha stipulato a tal fine appositi
accordi,  e'  riservata ai dirigenti che hanno optato per l'attivita'
libero-professionale intramuraria.
  2.  Le  attivita'  di  cui  al  comma  1  rientrano   nei   compiti
istituzionali.  Ove  l'attivita'  abbia  luogo  fuori  dell'orario di
lavoro e'  considerata  attivita'  libero-professionale  intramuraria
sottoposta alla disciplina ed ai limiti previsti dal presente decreto
per tale attivita'; i relativi compensi sono assimilati, ai soli fini
fiscali, a quelli del rapporto di lavoro dipendente.
  3.  L'attivita'  resa  per  conto  dell'azienda  all'esterno  della
struttura  e'  regolata  da  appositi  accordi   fra   l'azienda   ed
l'istituzione   interessata,   previo  assenso  delle  organizzazioni
sindacali della dirigenza sanitaria, nel rispetto dei principi  della
fungibilita' e della rotazione di tutto il personale che e' tenuto ad
erogare le prestazioni e della compatibilita' della consulenza stessa
con i fini istituzionali.
  4.  L'accordo  fra  l'azienda  e  l'istituzione  deve  prevedere la
quantita' presunta e la tipologia delle prestazioni; le tariffe delle
prestazioni e le modalita' di versamento all'azienda; il numero degli
operatori distinti per profilo e posizione funzionale.
  5.  Il  direttore   generale,   con   apposito   atto   di   natura
regolamentare,   d'intesa   con  le  organizzazioni  sindacali  della
dirigenza sanitaria ed in conformita' a quanto previsto dai contratti
collettivi, stabilisce per l'attivita' di consulenza:
    a) i limiti minimi e massimi di  ciascun  dirigente,  comprensivi
anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili
con l'articolazione dell'orario di lavoro;
    b)  l'entita'  del compenso dovuto al dirigente che ha effettuato
la prestazione, ove l'attivita'  abbia  luogo  fuori  dell'orario  di
lavoro  e  l'eventuale  rimborso  spese  dallo  stesso sostenute, ove
l'attivita' abbia luogo nell'orario di lavoro fuori  della  struttura
di appartenenza;
    c)  le  modalita'  di  attribuzione  degli  eventuali  compensi e
rimborsi spese;
    d) durata delle convenzioni.
  6. Rientra nell'attivita' di consulenza disciplinata  dal  presente
articolo  l'attivita'  di certificazione medico-legale resa per conto
dell'Istituto nazionale degli infortuni  sul  lavoro  (I.N.A.I.L.)  a
favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici.
  7.  I  consulti per i singoli utenti sono resi dal dirigente con le
modalita'  stabilite  dal  direttore  generale,  con  apposito   atto
regolamentare  previo  assenso  delle  organizzazioni sindacali della
dirigenza sanitaria.
  8.  Il  consulto  e'  reso  esclusivamente  nella   disciplina   di
appartenenza e, in ogni caso, fuori dell'orario di lavoro. L'onorario
del   consulto,   fissato  dall'azienda  d'intesa  con  il  dirigente
interessato, deve essere  riscosso  dal  dirigente  che  ha  reso  il
consulto   e   versato   dallo   stesso   all'azienda   che  provvede
successivamente ad attribuire una quota  al  dirigente  medesimo.  Il
dirigente  che  effettua  il consulto e' tenuto a rilasciare ricevuta
della  prestazione  su  apposito  bollettino  messo  a   disposizione
dall'azienda.
  9.  La  percentuale  del  compenso  della consulenza e del consulto
dovuta  al  dipendente  e'  determinata  dal   contratto   collettivo
nazionale  di  lavoro.  Fino  alla sottoscrizione del nuovo contratto
collettivo si applica la percentuale stabilita per la consulenza  dal
vigente contratto collettivo.
  10.  Sono  escluse  dall'ambito del presente decreto le consulenze,
previste da specifiche  disposizioni  di  legge,  richieste  da  enti
pubblici.