Art. 7. Attivita' di consulenza e consulti 1. L'attivita' di consulenza nei servizi sanitari di altra azienda, istituzione o ente di cui all'art. 3 o presso istituzioni pubbliche non sanitarie, con i quali l'azienda ha stipulato a tal fine appositi accordi, e' riservata ai dirigenti che hanno optato per l'attivita' libero-professionale intramuraria. 2. Le attivita' di cui al comma 1 rientrano nei compiti istituzionali. Ove l'attivita' abbia luogo fuori dell'orario di lavoro e' considerata attivita' libero-professionale intramuraria sottoposta alla disciplina ed ai limiti previsti dal presente decreto per tale attivita'; i relativi compensi sono assimilati, ai soli fini fiscali, a quelli del rapporto di lavoro dipendente. 3. L'attivita' resa per conto dell'azienda all'esterno della struttura e' regolata da appositi accordi fra l'azienda ed l'istituzione interessata, previo assenso delle organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria, nel rispetto dei principi della fungibilita' e della rotazione di tutto il personale che e' tenuto ad erogare le prestazioni e della compatibilita' della consulenza stessa con i fini istituzionali. 4. L'accordo fra l'azienda e l'istituzione deve prevedere la quantita' presunta e la tipologia delle prestazioni; le tariffe delle prestazioni e le modalita' di versamento all'azienda; il numero degli operatori distinti per profilo e posizione funzionale. 5. Il direttore generale, con apposito atto di natura regolamentare, d'intesa con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria ed in conformita' a quanto previsto dai contratti collettivi, stabilisce per l'attivita' di consulenza: a) i limiti minimi e massimi di ciascun dirigente, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro; b) l'entita' del compenso dovuto al dirigente che ha effettuato la prestazione, ove l'attivita' abbia luogo fuori dell'orario di lavoro e l'eventuale rimborso spese dallo stesso sostenute, ove l'attivita' abbia luogo nell'orario di lavoro fuori della struttura di appartenenza; c) le modalita' di attribuzione degli eventuali compensi e rimborsi spese; d) durata delle convenzioni. 6. Rientra nell'attivita' di consulenza disciplinata dal presente articolo l'attivita' di certificazione medico-legale resa per conto dell'Istituto nazionale degli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici. 7. I consulti per i singoli utenti sono resi dal dirigente con le modalita' stabilite dal direttore generale, con apposito atto regolamentare previo assenso delle organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria. 8. Il consulto e' reso esclusivamente nella disciplina di appartenenza e, in ogni caso, fuori dell'orario di lavoro. L'onorario del consulto, fissato dall'azienda d'intesa con il dirigente interessato, deve essere riscosso dal dirigente che ha reso il consulto e versato dallo stesso all'azienda che provvede successivamente ad attribuire una quota al dirigente medesimo. Il dirigente che effettua il consulto e' tenuto a rilasciare ricevuta della prestazione su apposito bollettino messo a disposizione dall'azienda. 9. La percentuale del compenso della consulenza e del consulto dovuta al dipendente e' determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Fino alla sottoscrizione del nuovo contratto collettivo si applica la percentuale stabilita per la consulenza dal vigente contratto collettivo. 10. Sono escluse dall'ambito del presente decreto le consulenze, previste da specifiche disposizioni di legge, richieste da enti pubblici.