La direttiva  93/6  dell'Unione  europea  relativa  all'adeguatezza
patrimoniale  delle  imprese  di  investimento e degli enti creditizi
(c.d. direttiva CAD) ha  stabilito  le  norme  che  regolamentano  la
misura dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato.
  Il  processo di adeguamento della normativa italiana alla direttiva
e' stato in gran parte  compiuto  nel  1994  attraverso  l'emanazione
delle modifiche al regolamento della Banca d'Italia del 2 luglio 1991
che  hanno  esteso la disciplina sui rischi di mercato al portafoglio
non immobilizzato delle banche. Inoltre, con il  capitolo  LXI  delle
istruzioni  di  vigilanza,  emanato  nel  settembre del 1994, vennero
stabiliti per tutte le banche i requisiti patrimoniali individuali  a
fronte  dei rischi connessi con le variazioni dei tassi di interesse,
di cambio e dei prezzi di mercato.
  Con provvedimento del Governatore, emanato d'intesa con  la  CONSOB
in  data  1  giugno  1996,  e'  stato modificato il regolamento del 2
luglio 1991 al fine di assoggettare le SIM ai requisiti  patrimoniali
a  fronte  del  rischio  di  credito  e dei rischi di mercato. Con le
allegate istruzioni di vigilanza, che  modificano  il  capitolo  LXI,
viene oggi completato l'adeguamento della normativa di vigilanza alle
linee indicate in sede europea.
  Le presenti disposizioni seguono il criterio di contenere l'impatto
sui  sistemi  organizzativi  delle banche e dei gruppi bancari. A tal
fine:
   il requisito consolidato  e'  stato  determinato  come  somma  dei
requisiti  individuali  delle  banche e delle imprese di investimento
appartenenti al gruppo bancario.
  Con riferimento alle banche e alle imprese di  investimento  estere
inserite   in   un  gruppo  bancario  e  aventi  sede  in  paesi  non
appartenenti ne' all'Unione europea  ne'  al  gruppo  dei  dieci,  il
calcolo  dei  requisiti  patrimoniali e' richiesto solo per quelle la
cui operativita' in titoli sia superiore allo  0,5  per  cento  della
complessiva operativita' in titoli del gruppo di appartenenza;
   e'  stata  stabilita  una  soglia  di  esclusione  dal calcolo del
requisito patrimoniale individuale  sui  rischi  di  mercato  per  le
banche  il  cui  portafoglio  non immobilizzato rappresenti una quota
limitata dell'attivo.  I medesimi enti, se appartenenti a  un  gruppo
bancario,   vengono   esclusi   anche   dal   calcolo  del  requisito
consolidato.
  Inoltre, per consentire ai gruppi bancari una  gestione  flessibile
del  proprio  portafoglio,  e' stato previsto - analogamente a quanto
gia' stabilito per il coefficiente di solvibilita' -  che  le  banche
appartenenti  a  un gruppo possano mantenere un requisito individuale
inferiore (2/3 della misura piena) a fronte del rischio  generico  su
titoli di debito.
  Un'ulteriore   modifica   apportata  alla  disciplina  concerne  la
definizione  di  "titoli  qualificati",   utile   per   la   migliore
ponderazione  ai  fini  del  calcolo  del  requisito  per  il rischio
specifico sui titoli di debito: vengono ora considerati "qualificati"
anche i titoli quotati in un  mercato  regolamentato  che  presentano
idonei requisiti di adeguatezza e conomica e di liquidita' ovvero che
siano  classificati  di  qualita'  adeguata  ("investment  grade") da
almeno  una  societa'  di  "rating"  riconosciuta  a  condizione  che
nessun'altra  societa'  di  "rating" abbia attribuito una valutazione
inferiore.
  La  presente  revisione  normativa  non tiene conto delle modifiche
introdotte dall'"Emendamento dell'Accordo sui requisiti  patrimoniali
per  incorporarvi i rischi di mercato" approvato nel gennaio del 1996
dal comitato di Basilea per la vigilanza bancaria  per  il  quale  si
attende  l'emanazione  di  una  nuova  direttiva da parte dell'Unione
europea.
  Sono state inoltre apportate alcune modifiche al capitolo XII delle
Istruzioni di  vigilanza  (Patrimonio  di  vigilanza  e  coefficienti
patrimoniali).    In  primo luogo, tenuto conto che la nuova versione
del regolamento del 2 luglio 199l prevede l'applicazione alle SIM dei
requisiti patrimoniali sui rischi di credito, sono state eliminate le
norme specifiche in precedenza previste per il calcolo del patrimonio
e del coefficiente di solvibilita' consolidati. Inoltre, in linea con
la delibera del CICR del 2 agosto 1996 che ha abrogato la  precedente
delibera  del  Comitato del 23.12.1986, viene eliminato l'obbligo per
le banche di mantenere un  requisito  patrimoniale  connesso  con  la
dimensione aziendale (cap. XII, parte terza).
  E'  stato  anche  inserito  nel  capitolo  XXIV delle Istruzioni di
vigilanza (concentrazione dei  rischi)  un  richiamo  alla  normativa
prudenziale  che  stabilisce  un  requisito patrimoniale a fronte del
rischio di  concentrazione  per  le  posizioni  del  portafoglio  non
immobilizzato  che  determinano un superamento del limite individuale
di fido.
  Infine, le recenti variazioni  delle  segnalazioni  statistiche  di
vigilanza  hanno  reso necessario modificare la tavola B del capitolo
XXV (operativita' a medio e lungo termine) che riporta, per  ciascuna
fascia  temporale,  le  ponderazioni  che  approssimano la "duration"
finanziaria delle attivita' e delle passivita' al  fine  di  valutare
l'esposizione al rischio di tasso di interesse delle banche.
  Attesa  la  rilevanza  che  assume  anche  per  soggetti esterni al
sistema bancario, la  nuova  versione  del  capitolo  LXI  (requisiti
patrimoniali,  sui rischi di mercato) sara' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.