La direttiva 93/6 dell'Unione europea relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (c.d. direttiva CAD) ha stabilito le norme che regolamentano la misura dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato. Il processo di adeguamento della normativa italiana alla direttiva e' stato in gran parte compiuto nel 1994 attraverso l'emanazione delle modifiche al regolamento della Banca d'Italia del 2 luglio 1991 che hanno esteso la disciplina sui rischi di mercato al portafoglio non immobilizzato delle banche. Inoltre, con il capitolo LXI delle istruzioni di vigilanza, emanato nel settembre del 1994, vennero stabiliti per tutte le banche i requisiti patrimoniali individuali a fronte dei rischi connessi con le variazioni dei tassi di interesse, di cambio e dei prezzi di mercato. Con provvedimento del Governatore, emanato d'intesa con la CONSOB in data 1 giugno 1996, e' stato modificato il regolamento del 2 luglio 1991 al fine di assoggettare le SIM ai requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito e dei rischi di mercato. Con le allegate istruzioni di vigilanza, che modificano il capitolo LXI, viene oggi completato l'adeguamento della normativa di vigilanza alle linee indicate in sede europea. Le presenti disposizioni seguono il criterio di contenere l'impatto sui sistemi organizzativi delle banche e dei gruppi bancari. A tal fine: il requisito consolidato e' stato determinato come somma dei requisiti individuali delle banche e delle imprese di investimento appartenenti al gruppo bancario. Con riferimento alle banche e alle imprese di investimento estere inserite in un gruppo bancario e aventi sede in paesi non appartenenti ne' all'Unione europea ne' al gruppo dei dieci, il calcolo dei requisiti patrimoniali e' richiesto solo per quelle la cui operativita' in titoli sia superiore allo 0,5 per cento della complessiva operativita' in titoli del gruppo di appartenenza; e' stata stabilita una soglia di esclusione dal calcolo del requisito patrimoniale individuale sui rischi di mercato per le banche il cui portafoglio non immobilizzato rappresenti una quota limitata dell'attivo. I medesimi enti, se appartenenti a un gruppo bancario, vengono esclusi anche dal calcolo del requisito consolidato. Inoltre, per consentire ai gruppi bancari una gestione flessibile del proprio portafoglio, e' stato previsto - analogamente a quanto gia' stabilito per il coefficiente di solvibilita' - che le banche appartenenti a un gruppo possano mantenere un requisito individuale inferiore (2/3 della misura piena) a fronte del rischio generico su titoli di debito. Un'ulteriore modifica apportata alla disciplina concerne la definizione di "titoli qualificati", utile per la migliore ponderazione ai fini del calcolo del requisito per il rischio specifico sui titoli di debito: vengono ora considerati "qualificati" anche i titoli quotati in un mercato regolamentato che presentano idonei requisiti di adeguatezza e conomica e di liquidita' ovvero che siano classificati di qualita' adeguata ("investment grade") da almeno una societa' di "rating" riconosciuta a condizione che nessun'altra societa' di "rating" abbia attribuito una valutazione inferiore. La presente revisione normativa non tiene conto delle modifiche introdotte dall'"Emendamento dell'Accordo sui requisiti patrimoniali per incorporarvi i rischi di mercato" approvato nel gennaio del 1996 dal comitato di Basilea per la vigilanza bancaria per il quale si attende l'emanazione di una nuova direttiva da parte dell'Unione europea. Sono state inoltre apportate alcune modifiche al capitolo XII delle Istruzioni di vigilanza (Patrimonio di vigilanza e coefficienti patrimoniali). In primo luogo, tenuto conto che la nuova versione del regolamento del 2 luglio 199l prevede l'applicazione alle SIM dei requisiti patrimoniali sui rischi di credito, sono state eliminate le norme specifiche in precedenza previste per il calcolo del patrimonio e del coefficiente di solvibilita' consolidati. Inoltre, in linea con la delibera del CICR del 2 agosto 1996 che ha abrogato la precedente delibera del Comitato del 23.12.1986, viene eliminato l'obbligo per le banche di mantenere un requisito patrimoniale connesso con la dimensione aziendale (cap. XII, parte terza). E' stato anche inserito nel capitolo XXIV delle Istruzioni di vigilanza (concentrazione dei rischi) un richiamo alla normativa prudenziale che stabilisce un requisito patrimoniale a fronte del rischio di concentrazione per le posizioni del portafoglio non immobilizzato che determinano un superamento del limite individuale di fido. Infine, le recenti variazioni delle segnalazioni statistiche di vigilanza hanno reso necessario modificare la tavola B del capitolo XXV (operativita' a medio e lungo termine) che riporta, per ciascuna fascia temporale, le ponderazioni che approssimano la "duration" finanziaria delle attivita' e delle passivita' al fine di valutare l'esposizione al rischio di tasso di interesse delle banche. Attesa la rilevanza che assume anche per soggetti esterni al sistema bancario, la nuova versione del capitolo LXI (requisiti patrimoniali, sui rischi di mercato) sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.