Avvertenza:
     Il  testo  coordinato  qui  pubblicato  e'  stato  redatto   dal
Ministero  di  grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del
testo unico  delle  disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi,
sull'emanazione  dei  decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con
D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3,
del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la  lettura  sia
delle  disposizioni  del  decreto-legge,  integrate  con le modifiche
apportate dalla legge di conversione,  che  di  quelle  modificate  o
richiamate  nel  decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi, ad eccezione della rubrica dell'art. 2,  riportata
con caratteri tondi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
     A  norma  dell'art.  15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.
400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento   della
Presidenza  del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla
legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione.
                               Art. 1.
                   Disposizioni in materia fiscale
    1.  Gli importi di L. 25.000 e di L. 50.000 previsti, a titolo di
deduzione  forfettaria  di  spese  non  documentate,  dal   comma   8
dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come  modificato  dall'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1993, n.
82, convertito, con modificazioni, dalla legge  27  maggio  1993,  n.
162,  sono  elevati,  rispettivamente, a L. 32.000 ed a L. 65.000. La
presente disposizione si applica per il periodo  di  imposta  il  cui
termine  per  la  presentazione della dichiarazione dei redditi scade
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e
limitatamente a tale periodo di imposta.
 2. Per l'anno 1997 sono ridotti del cinquanta per cento gli  importi
delle  tasse automobilistiche relative agli autocarri di portata fino
ad ottanta quintali e del  trenta  per  cento  quelli  relativi  agli
autocarri di portata superiore ed a trattori stradali che, secondo le
risultanze della carta di circolazione, sono muniti di autorizzazione
per  il  trasporto  di cose per conto di terzi di cui all'articolo 41
della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive  modificazioni.  Sono
altresi'  ridotti  del  cinquanta  per  cento gli importi delle tasse
automobilistiche relativi ai rimorchi e semirimorchi di portata  fino
a ottanta quintali e del trenta per cento quelli relativi ai rimorchi
e  semirimorchi  di portata superiore, trainati dai veicoli di cui al
precedente periodo.  I minori introiti realizzati dalle  regioni  per
effetto  della  riduzione degli importi delle tasse automobilistiche,
disposta ai sensi del presente comma, sono rimborsati  dal  Ministero
del  tesoro,  dietro  presentazione  da  parte di ciascuna regione di
apposita  rendicontazione.    I  criteri  e le modalita' di rimborso,
anche mediante la concessione alle  regioni  di  anticipazioni,  sono
fissati  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  di concerto con i
Ministri delle finanze e dei trasporti e della  navigazione,  sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome,  da  emanarsi  entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
 
          Riferimenti normativi:
            - Il testo dell'art. 79, comma 8, del testo  unico  delle
          imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
          n.  917,  come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 1,
          del presente decreto, e' il seguente: "8.  Per  le  imprese
          autorizzate  all'autotrasporto  di merci per conto di terzi
          il reddito determinato a  norma  dei  precedenti  commi  e'
          ridotto,  a  titolo  di  deduzione forfettaria di spese non
          documentate, di lire 32 mila per i trasporti  personalmente
          effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede
          l'impresa  ma  nell'ambito  della  regione  o delle regioni
          confinanti e di lire 65 mila per  quelli  effettuati  oltre
          tale  ambito.  La  deduzione spetta una sola volta per ogni
          giorno di effettuazione  del  trasporto,  indipendentemente
          dal  numero dei viaggi. Alla dichiarazione dei redditi deve
          essere allegato un prospetto, sottoscritto dal dichiarante,
          recante l'indicazione dei viaggi effettuati  e  della  loro
          durata  e  localita'  di destinazione nonche' degli estremi
          delle relative bolle di accompagnamento delle merci  o,  in
          caso  di esonero dall'obbligo di emissione di queste, delle
          fatture o delle lettere di vettura di cui all'art. 56 della
          legge 6 giugno 1974, n. 298; le bolle  di  accompagnamento,
          le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate
          fino alla scadenza del termine per l'accertamento".
            -  Il  testo  dell'art.  41 della legge 6 giugno 1974, n.
          298, e successive modificazioni, e' il seguente:
            "Art. 41 (Autorizzazioni). - 1. Per  l'effettuazione  dei
          trasporti  di  cose  per  conto  di terzi e' necessario che
          l'imprenditore  sia  iscritto  nell'albo  nazionale   degli
          autotrasportatori  di  cose  per  conto  di  terzi ed abbia
          ottenuto apposita autorizzazione.
            2. L'autorizzazione consente l'effettuazione di trasporti
          nell'ambito dell'intero territorio nazionale.
            3. L'autorizzazione e' accordata per ciascun autoveicolo,
          di cui alle lettere d), e) ed f)  dell'art.  26  del  testo
          unico  delle  norme  sulla circolazione stradale, approvato
          con il D.P.R. 15 giugno 1959, n.  393;  essa  vale  per  il
          traino   dei   rimorchi  e  semirimorchi  che  siano  nella
          disponibilita' della stessa  impresa  o  di  altre  imprese
          iscritte  nell'albo  degli  autotrasportatori  che  abbiano
          ottenuto autorizzazione ovvero siano  nella  disponibilita'
          di  consorzi o cooperative cui partecipino imprese iscritte
          all'albo  e  che  abbiano  ottenuto  autorizzazione.    Nei
          trasporti  internazionali  il  traino  e'  esteso a veicoli
          rimorchiati immatricolati all'estero.
            4. L'immatricolazione di rimorchi e semirimorchi da parte
          delle  imprese  nonche'  da  parte  dei  consorzi  e  delle
          cooperative di cui al comma 3 e'  subordinata  al  rispetto
          del  rapporto di non piu' di cinque veicoli rimorchiati per
          ciascun  veicolo  a  motore  tecnicamente  idoneo  al  loro
          traino.
            5.  Da parte di ciascuna impresa iscritta nell'albo degli
          autotrasportatori non possono essere immatricolati  veicoli
          di  cui alla lettera e) dell'art.  26 del testo unico delle
          norme sulla circolazione stradale, approvato con il  D.P.R.
          15  giugno  1959,  n. 393, in numero superiore a quello dei
          veicoli rimorchiati di cui all'art. 28 dello  stesso  testo
          unico in disponibilita' della stessa impresa.
            6.  L'immatricolazione  di rimorchi, di semirimorchi e di
          trattori   in   numero   superiore   a   quanto    indicato
          rispettivamente  ai  commi  4  e  5  puo'  essere prevista,
          sentito il comitato centrale per l'albo,  con  decreti  del
          Ministro  dei  trasporti  emanati  in  attuazione  di norme
          internazionali,  ovvero  tenendo   conto   di   particolari
          tecniche  di trasporto, nonche' con decreti che recepiscano
          accordi economici collettivi conclusi fra  le  associazioni
          piu'  rappresentative degli autotrasportatori, presenti nel
          comitato centrale per l'albo,  e  dell'utenza,  ovvero  tra
          associazioni di autotrasportatori.
            7.   Il  Ministro  dei  trasporti,  sentito  il  comitato
          centrale per l'albo, puo', con proprio  decreto,  prevedere
          il  rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi
          alle  cose  oggetto  del  trasporto,  alla  portata,   alle
          caratteristiche  ed  all'impiego  del  veicolo,  all'ambito
          territoriale ed alla validita' temporale.
            8. Dell'autorizzazione  e  dei  limiti  a  cui  essa  sia
          soggetta  deve  essere fatta menzione in apposito documento
          che deve accompagnare il trasporto.
            9. Le  autorizzazioni  vengono  rilasciate  dagli  uffici
          provinciali  della motorizzazione civile e dei trasporti in
          concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio
          di competenza degli uffici  stessi  e  che  siano  iscritte
          nell'albo  nazionale  degli  autotrasportatori  di cose per
          conto di terzi. A tal fine  le  suddette  imprese  allegano
          alla domanda di autorizzazione il certificato di iscrizione
          all'albo.
            10.  Il  Ministro  dei  trasporti  adotta i provvedimenti
          necessari affinche' l'offerta del  trasporto  di  merci  su
          strada  sia adeguata alla domanda, sentite le regioni ed il
          comitato centrale per l'albo, che devono  esprimere  pareri
          nel  termine  di  trenta  giorni. Con tali provvedimenti il
          Ministro fissa i criteri di  priorita'  per  l'assegnazione
          delle autorizzazioni contingentate".