Art. 2. Disposizioni in materia di pedaggi autostradali e di pagamento dei premi all'INAIL - Copertura finanziaria - Modifica al codice della strada. 1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi b 3, 4 e 5, che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1 gennaio 1997 fino al 31 dicembre 1997, commisurata al volume di fatturato annuale. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla societa' concessionaria della gestione dell'autostrada sulle fatture intestate a imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che esercitano professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi o a loro (( cooperative aventi requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, consorzi e societa' consortili costituiti a norma del libro quinto, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile, aventi ad oggetto principale l'attivita' di autotrasporto. )) Queste disposizioni si applicano anche alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea ed in regola con l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci. (( 2. La riduzione compensata di cui al comma 1 si applica secondo le percentuali e gli scaglioni di fatturato annuo, espresso in milioni, di seguito elencati: a) fino a 100 5 per cento; b) da 100 a 200 10 per cento; c) da 200 a 400 15 per cento; d) da 400 a 800 20 per cento; e) oltre 800 25 per cento. 2-bis. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2, le societa' concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2-ter. I minori introiti derivanti dalla riduzione di cui al comma 1 sono erogati alle societa' concessionarie, nel limite di 55 miliardi di lire per l'anno 1997, dal Ministero dei lavori pubblici. I criteri e le modalita' di rimborso sono fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono fissati i criteri per assicurare la trasparenza ai fini della destinazione dei rimborsi alle imprese di autotrasporto di cui al comma 1. 2-quater. Eventuali altre forme di riduzioni in essere per l'autotrasporto di cose per conto di terzi alla data di entrata in vigore del presente decreto restano applicabili, da parte di tutte le societa' concessionarie, ivi comprese quelle che gestiscono i trafori del Monte Bianco e del Frejus, esclusivamente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. 2-quinquies. Al fine di dare completa attuazione agli interventi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, l'importo di lire 55 miliardi destinato alle societa' concessionarie per il rimborso dei minori introiti derivanti dalla riduzione dei pedaggi autostradali e non utilizzato nell'anno 1996, puo' essere impegnato nell'anno 1997 con i criteri e le modalita' previsti dallo stesso articolo 4,comma 4. Relativamente ai benefici di concedere nell'anno 1997, l'impegno di spesa puo' essere assunto nell'anno 1998. 2-sexies. Le regioni interessate dall'attraversamento di strade statali e di autostrade possono disporre ulteriori riduzioni a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Tali riduzioni sono applicate direttamente dalla societa' concessionaria della gestione dell'autostrada cosi' come previsto dal comma 1. I minori introiti per le societa' concessionarie che gestiscono l'autostrada derivanti dal presente comma, sono a carico dei bilanci delle regioni che hanno disposto le agevolazioni. 2-septies. Limitatamente all'anno 1997, il pagamento all'INAIL dei premi dovuti dalle imprese che esercitano attivita' di trasporto per conto di terzi previste alle voci 9121 e 9122 della tariffa premi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 18 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 30 giugno 1988, sara' ripartito in quattro rate di uguale importo da versarsi, senza aggravio per interessi, alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre 1997. 2-octies. I minori introiti derivanti dalla mancata corresponsione degli interessi disposta ai sensi del comma 2-septies, sono rimborsabili all'INAIL, nel limite di lire 29 miliardi per l'anno 1997, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dietro presentazione di apposita rendicontazione. 2-novies. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 208 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. 2-decies. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2-undecies. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, la lettera e) del comma 3 dell'articolo 10 e' sostituita dalla seguente: "e) isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo normalizzato allorche' trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, per cui vengono superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall'articolo 61 e dall'articolo 62". 3-4-5. (Soppressi).))
Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e' il seguente: "Art. 26 (Requisiti mutualistici). - Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole: a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; b) divieto di distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita sociale; c) devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati - a scopi di pubblica utilita' conformi allo spirito mutualistico. In caso di controversia decide il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con quelli per le finanze e per il tesoro, udita la Commissione centrale per le cooperative". - Il testo dell'art. 4 del D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, e' il seguente: "Art. 4 (Disposizioni in materia di pedaggi autostradali). 1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B3, 4 e 5, che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi, sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1 febbraio 1996 fino al 31 dicembre 1996, commisurata al volume di fatturato annuale. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla societa' concessionaria della gestione dell'autostrada sulle fatture intestate a imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che esercitano professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi o a loro cooperative e consorzi. 2. La riduzione compensata di cui al comma 1 si applica secondo le percentuali e gli scaglioni di fatturato annuo, espresso in milioni, di seguito elencati: da 100 a 200 ........ 10% da 200 a 400 ........ 15% da 400 a 800 ........ 20% da 800 a 1500 ....... 25% oltre 1500 .......... 30%. 3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 le societa' concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. I minori introiti derivanti dalla riduzione di cui al comma 1 sono erogati alle societa' concessionarie, nel limite di lire 55 miliardi per l'anno 1996, dal Ministero dei lavori pubblici. I criteri e le modalita' di rimborso sono fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Eventuali altre forme di riduzioni in essere per l'autotrasporto di cose per conto di terzi alla data di entrata in vigore del presente decreto restano applicabili, da parte di tutte le societa' concessionarie, esclusivamente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. 6. Le disponibilita' del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane derivanti dai maggiori introiti affluiti, fino alla data di entrata in vigore dell'art. 9 del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, per effetto dell'art. 11, comma 2, secondo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, sono impiegate dal Fondo per il pagamento delle rate dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse dalle societa' concessionarie autostradali, con garanzia dello Stato, e rimaste insolute". - Le voci 9121 e 9122 della tariffa premi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 18 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 30 giugno 1988, sono le seguenti: "9121 - Autotreni, autoarticolati e trattori con rimorchio per trasporto di merci, con le eventuali operazioni accessorie di carico e scarico. Esercizio di macchine e di apparecchi di sollevamento semoventi non su guida (autogru, ecc., compreso il traino di autoveicoli). 9122 - Autoveicoli per trasporto di merci, con le eventuali operazioni accessorie di carico e scarico". - Il testo vigente del comma 3 dell'art. 10 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, gia' modificato dal D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, come ulteriormente modificato dall'art. 2-undecies del presente decreto, e' il seguente: "E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalita' anche quello effettuato con veicoli: a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di piu' di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso; b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli; c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo; d) isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati, purche' il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'art. 61; e) isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo normalizzato allorche' trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, per cui vengono superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall'art. 61 e dall'art. 62; f) mezzi d'opera definiti all'art. 54, comma 1, lettera n), quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'art. 62; g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi".