Art. 2.
          Disposizioni in materia di pedaggi autostradali e
            di pagamento dei premi all'INAIL - Copertura
           finanziaria - Modifica al codice della strada.
    1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle  classi
b  3,  4 e 5, che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto
di terzi sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire  dal  1
gennaio  1997  fino  al  31  dicembre  1997, commisurata al volume di
fatturato annuale. Le predette riduzioni  compensate  sono  apportate
esclusivamente   per  i  pedaggi  a  riscossione  differita  mediante
fatturazione   e   sono   applicate   direttamente   dalla   societa'
concessionaria della gestione dell'autostrada sulle fatture intestate
a imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose
per  conto  di  terzi  che  esercitano  professionalmente  servizi di
autotrasporto di cose per conto di terzi  o  a  loro  ((  cooperative
aventi  requisiti  mutualistici  di  cui  all'articolo 26 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato  14  dicembre  1947,  n.
1577,  e  successive  modificazioni,  consorzi  e societa' consortili
costituiti a norma del libro quinto, titolo X, capo II, sezioni II  e
II-bis,  del  codice civile, aventi ad oggetto principale l'attivita'
di autotrasporto. )) Queste  disposizioni  si  applicano  anche  alle
imprese  di  autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in
uno dei Paesi dell'Unione europea  ed  in  regola  con  l'accesso  al
mercato  dell'autotrasporto  di merci.  (( 2. La riduzione compensata
di cui al comma 1 si applica secondo le percentuali e  gli  scaglioni
di fatturato annuo, espresso in milioni, di seguito elencati:
  a) fino a 100  5 per cento;
  b) da 100 a 200  10 per cento;
  c) da 200 a 400  15 per cento;
  d) da 400 a 800  20 per cento;
  e) oltre 800  25 per cento.
 2-bis.  Per  l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e
2, le societa' concessionarie sono tenute  ad  apportare  al  proprio
sistema  informativo  le  necessarie  integrazioni  e modifiche entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 2-ter. I minori introiti derivanti dalla riduzione di cui al comma 1
sono erogati alle societa' concessionarie, nel limite di 55  miliardi
di lire per l'anno 1997, dal Ministero dei lavori pubblici. I criteri
e  le modalita' di rimborso sono fissati con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con i Ministri  dei  trasporti  e  della
navigazione  e del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono
fissati i  criteri  per  assicurare  la  trasparenza  ai  fini  della
destinazione  dei  rimborsi  alle  imprese di autotrasporto di cui al
comma 1.
 2-quater.  Eventuali  altre  forme  di  riduzioni  in   essere   per
l'autotrasporto  di  cose  per conto di terzi alla data di entrata in
vigore del presente decreto restano applicabili, da parte di tutte le
societa' concessionarie, ivi comprese quelle che gestiscono i trafori
del  Monte  Bianco  e  del  Frejus,  esclusivamente nei confronti dei
soggetti di cui al comma 1.
 2-quinquies. Al fine di dare completa attuazione agli interventi  di
cui  all'articolo  4  del  decreto-legge  4  ottobre  1996,  n.  517,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996,  n.  611,
l'importo  di lire 55 miliardi destinato alle societa' concessionarie
per il rimborso dei minori introiti  derivanti  dalla  riduzione  dei
pedaggi  autostradali  e  non  utilizzato nell'anno 1996, puo' essere
impegnato nell'anno 1997 con i criteri e le modalita' previsti  dallo
stesso  articolo  4,comma  4.  Relativamente ai benefici di concedere
nell'anno 1997, l'impegno di  spesa  puo'  essere  assunto  nell'anno
1998.
 2-sexies.  Le  regioni  interessate  dall'attraversamento  di strade
statali e di autostrade possono disporre ulteriori riduzioni a favore
delle imprese di autotrasporto di  cose  per  conto  di  terzi.  Tali
riduzioni  sono  applicate direttamente dalla societa' concessionaria
della gestione dell'autostrada cosi' come previsto  dal  comma  1.  I
minori   introiti  per  le  societa'  concessionarie  che  gestiscono
l'autostrada derivanti dal presente comma, sono a carico dei  bilanci
delle regioni che hanno disposto le agevolazioni.
 2-septies.  Limitatamente  all'anno 1997, il pagamento all'INAIL dei
premi dovuti dalle imprese che esercitano attivita' di trasporto  per
conto  di  terzi  previste alle voci 9121 e 9122 della tariffa premi,
approvata con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale  in  data 18 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 152 del 30 giugno 1988, sara' ripartito in quattro rate di  uguale
importo  da versarsi, senza aggravio per interessi, alle scadenze del
20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre 1997.
 2-octies. I minori introiti derivanti dalla  mancata  corresponsione
degli   interessi   disposta  ai  sensi  del  comma  2-septies,  sono
rimborsabili all'INAIL, nel limite di lire  29  miliardi  per  l'anno
1997,  dal  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale, dietro
presentazione di apposita rendicontazione.
 2-novies. All'onere derivante dall'attuazione del presente  decreto,
pari  a  lire  208  miliardi  per  l'anno  1997, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1997,
all'uopo  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dei
trasporti e della navigazione.
 2-decies. Il Ministro del tesoro e' autorizzato  ad  apportare,  con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 2-undecies.  Al  decreto  legislativo  30  aprile 1992, n. 285, come
modificato dal decreto legislativo 10  settembre  1993,  n.  360,  la
lettera e) del comma 3 dell'articolo 10 e' sostituita dalla seguente:
  "e) isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di
blocchi   d'angolo   di   tipo   normalizzato  allorche'  trasportino
esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, per  cui
vengono  superate  le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente
dall'articolo 61 e dall'articolo 62".
    3-4-5. (Soppressi).))
 
          Riferimenti normativi:
            -  Il testo dell'art. 26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947,
          n. 1577, e successive modificazioni, e' il seguente:
            "Art.  26  (Requisiti  mutualistici).  -   Agli   effetti
          tributari   si   presume   la   sussistenza  dei  requisiti
          mutualistici quando negli statuti delle  cooperative  siano
          contenute le seguenti clausole:
             a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla
          ragione  dell'interesse  legale  ragguagliato  al  capitale
          effettivamente versato;
             b) divieto di distribuzione delle  riserve  tra  i  soci
          durante la vita sociale;
             c)  devoluzione, in caso di scioglimento della societa',
          dell'intero  patrimonio  sociale  -  dedotto  soltanto   il
          capitale  versato  e i dividendi eventualmente maturati - a
          scopi  di   pubblica   utilita'   conformi   allo   spirito
          mutualistico.
            In  caso di controversia decide il Ministro per il lavoro
          e la previdenza sociale, d'intesa con quelli per le finanze
          e per il tesoro,  udita  la  Commissione  centrale  per  le
          cooperative".
            -  Il  testo dell'art. 4 del D.L. 4 ottobre 1996, n. 517,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996,
          n. 611, e' il seguente:
            "Art.   4   (Disposizioni   in   materia    di    pedaggi
          autostradali).  1.  I  pedaggi  autostradali  per i veicoli
          appartenenti alle classi B3, 4 e 5, che svolgono servizi di
          autotrasporto di cose per conto di terzi, sono soggetti  ad
          una  riduzione  compensata,  a  partire dal 1 febbraio 1996
          fino  al  31  dicembre  1996,  commisurata  al  volume   di
          fatturato  annuale.  Le  predette riduzioni compensate sono
          apportate  esclusivamente  per  i  pedaggi  a   riscossione
          differita    mediante   fatturazione   e   sono   applicate
          direttamente dalla societa' concessionaria  della  gestione
          dell'autostrada  sulle fatture intestate a imprese iscritte
          all'Albo nazionale  degli  autotrasportatori  di  cose  per
          conto  di terzi che esercitano professionalmente servizi di
          autotrasporto  di  cose  per  conto  di  terzi  o  a   loro
          cooperative e consorzi.
            2.  La  riduzione compensata di cui al comma 1 si applica
          secondo le percentuali e gli scaglioni di fatturato  annuo,
          espresso in milioni, di seguito elencati:
             da 100 a 200 ........   10%
             da 200 a 400 ........   15%
             da 400 a 800 ........   20%
             da 800 a 1500 .......   25%
             oltre 1500 ..........   30%.
            3.  Per  l'attuazione  delle  disposizioni  contenute nei
          commi 1 e 2  le  societa'  concessionarie  sono  tenute  ad
          apportare  al  proprio  sistema  informativo  le necessarie
          integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data  di
          entrata in vigore del presente decreto.
            4.  I minori introiti derivanti dalla riduzione di cui al
          comma 1 sono  erogati  alle  societa'  concessionarie,  nel
          limite  di  lire 55 miliardi per l'anno 1996, dal Ministero
          dei lavori pubblici. I criteri e le modalita'  di  rimborso
          sono  fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
          di   concerto   con   i  Ministri  dei  trasporti  e  della
          navigazione e del tesoro, da emanarsi entro  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
            5.  Eventuali  altre  forme  di  riduzioni  in essere per
          l'autotrasporto di cose per conto di  terzi  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto restano applicabili,
          da    parte    di   tutte   le   societa'   concessionarie,
          esclusivamente nei confronti dei soggetti di cui  al  comma
          1.
            6.  Le  disponibilita' del Fondo centrale di garanzia per
          le autostrade e per le ferrovie metropolitane derivanti dai
          maggiori introiti affluiti, fino alla data  di  entrata  in
          vigore  dell'art. 9 del decreto-legge 23 settembre 1994, n.
          547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
          1994, n. 644, per effetto dell'art. 11,  comma  2,  secondo
          periodo,  della  legge  29  dicembre  1990,  n.  407,  sono
          impiegate dal Fondo per il pagamento delle rate  dei  mutui
          contratti   e  delle  obbligazioni  emesse  dalle  societa'
          concessionarie autostradali, con garanzia  dello  Stato,  e
          rimaste insolute".
            -  Le voci 9121 e 9122 della tariffa premi, approvata con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale
          in data 18 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 152 del 30 giugno 1988, sono le seguenti:
            "9121   -   Autotreni,   autoarticolati  e  trattori  con
          rimorchio  per  trasporto  di  merci,  con   le   eventuali
          operazioni  accessorie  di  carico  e scarico. Esercizio di
          macchine e di apparecchi di sollevamento semoventi  non  su
          guida (autogru, ecc., compreso il traino di autoveicoli).
            9122  -  Autoveicoli  per  trasporto  di  merci,  con  le
          eventuali operazioni accessorie di carico e scarico".
            - Il testo vigente del comma 3 dell'art. 10 del D.Lgs. 30
          aprile  1992,  n.  285,  gia'  modificato  dal  D.Lgs.   10
          settembre  1993,  n.  360,  come  ulteriormente  modificato
          dall'art. 2-undecies del presente decreto, e' il seguente:
            "E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalita'
          anche quello effettuato con veicoli:
             a) il  cui  carico  indivisibile  sporge  posteriormente
          oltre la sagoma del veicolo di piu' di 3/10 della lunghezza
          del veicolo stesso;
             b)  che,  pur  avendo  un  carico indivisibile sporgente
          posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza,  compreso  il
          carico,  superiore  alla sagoma limite in lunghezza propria
          di ciascuna categoria di veicoli;
             c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre
          la sagoma del veicolo;
             d)   isolati    o    costituenti    autotreno,    ovvero
          autoarticolati,  purche' il carico non sporga anteriormente
          dal semirimorchio, caratterizzati  in  modo  permanente  da
          particolari  attrezzature risultanti dalle rispettive carte
          di circolazione, destinati esclusivamente al  trasporto  di
          veicoli che eccedono i limiti previsti dall'art. 61;
             e) isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati
          dotati  di  blocchi d'angolo di tipo normalizzato allorche'
          trasportino esclusivamente contenitori o  casse  mobili  di
          tipo unificato, per cui vengono superate le dimensioni o le
          masse  stabilite  rispettivamente  dall'art. 61 e dall'art.
          62;
             f) mezzi d'opera definiti all'art. 54, comma 1,  lettera
          n),  quando  eccedono i limiti di massa stabiliti dall'art.
          62;
             g) con carrozzeria ad altezza variabile  che  effettuano
          trasporti di animali vivi".