Art. 3.
 1.  Il  "Consorzio di gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel
compartimento  marittimo  di  Napoli"  ed  i  suoi   soci,   per   il
raggiungimento   dei   fini   istituzionali,   beneficiano,   in  via
prioritaria,  degli  incentivi  di  cui  alle  leggi  nazionali,   ai
regolamenti comunitari ed al piano nazionale per la pesca, nei limiti
e con le modalita' vigenti.
 2.  Gli  incentivi di cui al punto 1, non sono corrisposti ai soci a
doppio titolo di partecipanti al consorzio ed  a  quello  di  singoli
soci.
 3.   La   previsione   del  comma  1,  nel  caso  di  costruzione  o
ammodernamento di unita' da pesca, si applica esclusivamente nel caso
in cui il natante da costruire o da ammodernare sia conforme a quello
tipo ai sensi della vigente normativa.