IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
 Visto  l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente  limitazioni  all'afflusso  ed alla circolazione stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o
di cura;
 Considerato  che  ai sensi del predetto articolo compete al Ministro
dei lavori pubblici, sentite le regioni ed i comuni  interessati,  la
facolta'  di  vietare  nei  mesi di piu' intenso movimento turistico,
l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti  a  persone  non
facenti parte della popolazione stabile;
 Vista  la  delibera  della  giunta municipale di Procida (Napoli) in
data 13 gennaio 1997, n. 16;
 Vista la nota dell'azienda autonoma di  cura,  soggiorno  e  turismo
delle  isole di Ischia e di Procida (Napoli) in data 30 gennaio 1997,
n. 0170;
 Vista la nota della prefettura di Napoli in data  9  dicembre  1996,
n.009819/GAB;
 Vista  la  delibera della giunta regionale della Campania in data 22
novembre 1996, n. 8959;
 Ritenuto opportuno adottare i  richiesti  provvedimenti  restrittivi
della  circolazione  stradale  per  le ragioni espresse nei succitati
atti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                            D i v i e t o
 Dal 22 marzo 1997 al 30 settembre 1997 e' vietato  l'afflusso  e  la
circolazione  sull'isola  di  Procida  (Napoli),  degli  autoveicoli,
motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non  facenti  parte
della popolazione stabilmente residente sull'isola.