Art. 2.
                            D e r o g h e
 Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i
seguenti veicoli:
  a)   autoveicoli,   motoveicoli   e   ciclomotori  appartenenti  ai
proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola  che  pur
non  essendo  residenti,  risultano iscritti nei ruoli comunali della
tassa per la nettezza urbana. Tale deroga  e'  limitata  ad  un  solo
veicolo   per  nucleo  familiare.  Il  comune  dovra'  rilasciare  un
contrassegno speciale per l'afflusso di tali veicoli;
  b) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine, veicoli  tecnici
delle  aziende  erogatrici  di  pubblici  servizi  nell'isola e carri
funebri;
  c) autoveicoli,  motoveicoli  e  ciclomotori  con  targa  estera  e
autoveicoli,  motoveicoli e ciclomotori di proprieta' di soggetti non
residenti nella regione Campania sempre che siano condotti da persone
non residenti in alcun comune della Campania;
  d)   autoveicoli   che   trasportano   invalidi,   purche'   muniti
dell'apposito  contrassegno  previsto  dall'art.  381 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,  rilasciato  da
una    competente    autorita'    italiana    o   estera,   integrato
dell'autorizzazione  rilasciata  dalla  prefettura   di   Napoli   se
l'autoveicolo e' guidato da un accompagnatore;
  e)  autoveicoli  che trasportano artisti e materiale occorrente per
manifestazioni   turistiche,    culturali    e    sportive,    previa
autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale;
  f)   autovetture   trainati   caravan  o  carrelli  tenda,  nonche'
autocaravan che in ogni caso dovranno rimanere  ferme  per  tutto  il
periodo  di  divieto  di  cui  all'art.  1  nel  punto  in  cui hanno
effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco;
  g)  autoveicoli  e  motocarri  destinati  agli   approvvigionamenti
alimentari;
  h)  veicoli adibiti al trasporto di cose, appartenenti a lavoratori
non residenti nell'isola, limitatamente ai giorni feriali dal lunedi'
al venerdi'.