Art. 2. D e r o g h e Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli: a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che pur non essendo residenti, risultano iscritti nei ruoli comunali della tassa per la nettezza urbana. Tale deroga e' limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare. Il comune dovra' rilasciare un contrassegno speciale per l'afflusso di tali veicoli; b) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine, veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell'isola e carri funebri; c) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori con targa estera e autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprieta' di soggetti non residenti nella regione Campania sempre che siano condotti da persone non residenti in alcun comune della Campania; d) autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera, integrato dell'autorizzazione rilasciata dalla prefettura di Napoli se l'autoveicolo e' guidato da un accompagnatore; e) autoveicoli che trasportano artisti e materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale; f) autovetture trainati caravan o carrelli tenda, nonche' autocaravan che in ogni caso dovranno rimanere ferme per tutto il periodo di divieto di cui all'art. 1 nel punto in cui hanno effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco; g) autoveicoli e motocarri destinati agli approvvigionamenti alimentari; h) veicoli adibiti al trasporto di cose, appartenenti a lavoratori non residenti nell'isola, limitatamente ai giorni feriali dal lunedi' al venerdi'.