Art. 3. S a n z i o n i Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 587.500 a L. 2.350.000 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 20 dicembre 1996.