IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
   Visto l'art. 1 della legge 13  marzo  1980,  n.  70,  concernente:
"Determinazione  degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e
delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione";
   Visto l'art. 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117, recante:  "Norme
per  l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali
di sezione";
   Visto l'art. 9 della legge 21 marzo 1990, n. 53, recante:  "Misure
urgenti   atte   a  garantire  maggiore  efficienza  al  procediemnto
elettorale";
   Vista  la  comunicazione  dell'Istituto  nazionale  di  statistica
relativa  alla  variazione  risultante tra la media dei numeri indici
dell'anno  1993  e   quella   dell'anno   1996   delle   retribuzioni
contrattuali per dipendente degli impiegati civili dello Stato;
   Considerato  che  la suddetta variazione percentuale di incremento
e' pari al 7,4%;
   Visto il propro decreto in data  8  mazo  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 64 del 18 marzo 1994, con il
quale  sono stati determinati, per il triennio marzo 1994-marzo 1997,
gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione;
   Sulla proposta del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro;
                               Art. 1
   1.  Per  il  triennio  aprile  1997-marzo  2000,  gli  onorari dei
componenti gli uffici elettorali di sezione  di  cui  alla  legge  13
marzo 1980, n. 70, sono determinati come segue:
    1)  gli  importi  di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 1
della citata legge n. 70/1980, sono aggiornati,  rispettivamente,  in
L. 231.000 e in L. 184.000;
    2)  gli importi di cui al terzo comma del sopracitato art. 1 sono
aggiornati, rispettivamente, in lire 71.000 e in L. 48.000;
    3) gli importi di cui al quarto comma del predetto articolo  sono
aggiornati, rispettivamente, in L. 138.000 e in L. 94.000.