IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, concernente: "Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione"; Visto l'art. 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117, recante: "Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione"; Visto l'art. 9 della legge 21 marzo 1990, n. 53, recante: "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procediemnto elettorale"; Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica relativa alla variazione risultante tra la media dei numeri indici dell'anno 1993 e quella dell'anno 1996 delle retribuzioni contrattuali per dipendente degli impiegati civili dello Stato; Considerato che la suddetta variazione percentuale di incremento e' pari al 7,4%; Visto il propro decreto in data 8 mazo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 64 del 18 marzo 1994, con il quale sono stati determinati, per il triennio marzo 1994-marzo 1997, gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro; Art. 1 1. Per il triennio aprile 1997-marzo 2000, gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, sono determinati come segue: 1) gli importi di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 1 della citata legge n. 70/1980, sono aggiornati, rispettivamente, in L. 231.000 e in L. 184.000; 2) gli importi di cui al terzo comma del sopracitato art. 1 sono aggiornati, rispettivamente, in lire 71.000 e in L. 48.000; 3) gli importi di cui al quarto comma del predetto articolo sono aggiornati, rispettivamente, in L. 138.000 e in L. 94.000.