Art. 2. 1. Per lo stesso periodo di cui all'art. 1, gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, come modificata dalla legge 22 maggio 1978, n. 199, sono determinati come segue: 1) gli importi di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 1 della legge n. 70/1980, sono aggiornati, rispettivamente, in L. 200.000 e in L. 161.000; 2) gli importi di cui al terzo comma del sopracitato art. 1, sono aggiornati, rispettivamente, in lire 63.000 e in L. 42.000; 3) gli importi di cui al quarto comma del predetto articolo sono aggiornati, rispettivamente, in L. 122.000 e in L. 81.000.