Art. 2.
   1. Per lo stesso periodo  di  cui  all'art.  1,  gli  onorari  dei
componenti  gli  uffici  elettorali  di  sezione di cui alla legge 25
maggio 1970, n. 352, come modificata dalla legge 22 maggio  1978,  n.
199, sono determinati come segue:
    1)  gli  importi  di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 1
della legge n.  70/1980,  sono  aggiornati,  rispettivamente,  in  L.
200.000 e in L. 161.000;
    2) gli importi di cui al terzo comma del sopracitato art. 1, sono
aggiornati, rispettivamente, in lire 63.000 e in L. 42.000;
    3)  gli importi di cui al quarto comma del predetto articolo sono
aggiornati, rispettivamente, in L. 122.000 e in L. 81.000.