Art. 3.
   1.  Gli  importi  stabiliti  nel presente decreto costituiscono, a
norma del comma 2 dell'art. 9 della  legge  21  marzo  1990,  n.  53,
rimborso  spese  fisso  forfettario  non  assoggettabile a ritenute o
imposte e non concorrono alla formazione  della  base  imponibile  ai
fini fiscali.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Dato a Roma, addi' 10 marzo 1997
                                                             SCALFARO
                                    Napolitano, Ministro dell'interno
    Ciampi, Ministro del tesoro Registrato alla Corte dei conti il 20
                                                           marzo 1997
                Registro n. 1 Interno, foglio n. 115