Art. 3. 1. Gli importi stabiliti nel presente decreto costituiscono, a norma del comma 2 dell'art. 9 della legge 21 marzo 1990, n. 53, rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 10 marzo 1997 SCALFARO Napolitano, Ministro dell'interno Ciampi, Ministro del tesoro Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1997 Registro n. 1 Interno, foglio n. 115